Articolo 94 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 93Articolo 95
Versione
15 luglio 1964
Art. 94.
Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", previsto dall' articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e' stabilito, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in lire 4 miliardi.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964