Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/03/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6287 dell'anno 2019, promossa da
(C.F. , quale erede di , Parte_1 C.F._1 _1
e (C.F. ), quale erede di Parte_2 C.F._2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. DARIO MACIARIELLO e dall'avv. ELENA Per_2
ROSSI;
- Appellanti - contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
e (C.F. , quali C.F._4 Controparte_3 C.F._5 eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. LUIGI LANA e Persona_3 dall'avv. GIUSEPPE COSENTINO;
(C.F. , quale erede di e Controparte_3 C.F._6 _1 di , rappresentato e difeso dall'avv. LORELLA GASBARRONE;
Persona_2
- Appellati -
e contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._7 Controparte_5
(C.F. , C.F._8 CP_6 C.F._9 CP_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._10 Controparte_8
, (C.F. ); C.F._11 Controparte_9 C.F._12
- Appellati, contumaci -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2023/2018 pubblicata il 20/08/2018, in punto di Divisione di beni caduti in successione.
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1. Con sentenza n. 2023/2018 del 20/08/2018 il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile la domanda di divisione proposta da e CP_10 Persona_2 avente ad oggetto i beni relitti dai genitori e , Parte_1 Persona_4 deceduti rispettivamente il 10.5.1986 e il 15.4.1993, osservando che nessuna delle parti aveva prodotto in giudizio le iscrizioni e trascrizioni eseguite contro i danti causa ovvero contro i loro successori sino alla data della trascrizione della domanda né, in alternativa, una relazione notarile attestante tali circostanze;
che ciò impedisce di verificare la fondatezza della domanda di divisione;
che infatti la produzione dei certificati storici catastali e, soprattutto, della documentazione dei registri immobiliari concernente le iscrizioni e trascrizioni (ovvero di relazione notarile sostitutiva) è indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione, quali l'effettiva esistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio (ai fini della legittimazione attiva e passiva) e l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) ex artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c. In assenza, quindi, di certezza sulla proprietà dei beni ereditari, su eventuali loro vincoli o pregiudizi e sulla integrità del contraddittorio, la domanda di divisione deve essere dichiarata inammissibile.
2. e hanno impugnato la sentenza osservando, con Parte_1 Parte_2
l'unico motivo di gravame, che nel corso del procedimento sono deceduti diversi soggetti, tra cui , cui è subentrato nel processo uno solo dei suoi eredi, _1
, mentre l'altro figlio ed erede non è stato Controparte_3 Parte_1 evocato in giudizio come litisconsorte necessario. Nonostante la sua esistenza risultasse dalla dichiarazione di successione di prodotta, il Tribunale _1 non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ma ha direttamente dichiarato inammissibile la domanda. L'istruttoria era in stato avanzato, essendo già stata depositata una consulenza tecnica d'ufficio che aveva individuato i lotti da assegnare in base a un accordo transattivo già raggiunto tra le parti, incluso lo stesso;
erano stati inoltre effettuati, a spese di Parte_1 tutti i condividenti, i necessari accatastamenti, frazionamenti e aggiornamenti delle dichiarazioni di successione.
Essi chiedono quindi l'accoglimento della domanda di divisione, secondo i lotti individuati dal CTU, considerando che nel giudizio di appello si è spontaneamente costituito il litisconsorte pretermesso e che, prima della Parte_1 pubblicazione della sentenza, era già stata depositata la certificazione ipocatastale richiesta dal giudice, sebbene con leggero ritardo.
2.1. (nato nel 1974), e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
(nato nel 1958) hanno aderito all'appello. Controparte_3
Pag. 2 di 5 Gli altri appellati sono rimasti contumaci.
3. In materia di giudizio di scioglimento della comunione la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6, 02/03/2023, n. 6228) ha affermato i principi secondo cui:
- «la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti»;
- «la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi»;
- «il dovere del giudice di ordinare, in presenza di trascrizioni o iscrizioni contro i singoli compartecipi, la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., rispondendo alla sola esigenza di consentire loro di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali ed effettiva realizzazione del proprio acquisto, non giustifica l'implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli, configurandosi la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa dei compartecipi come onere da assolvere affinché la decisione faccia stato nei loro confronti, senza costituire condizione di validità della divisione».
Il primo giudice, che ha dichiarato inammissibile la domanda di divisione per la mancata produzione della documentazione richiesta (produzione avvenuta dopo il deposito della minuta della sentenza, secondo quanto risulta dallo «storico» del fascicolo informatico di primo grado), a fronte della mancanza di contestazioni circa la composizione dell'asse ereditario e la compiuta ricostruzione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, non si è attenuto ai principi ora ricordati, che questa
Corte ritiene invece condivisibili e a cui intende uniformarsi. Alcuna norma, infatti,
Pag. 3 di 5 subordina l'ammissibilità della domanda di divisione agli adempimenti di cui si discute.
La sentenza impugnata deve quindi essere riformata, e deve essere esaminata nel merito la domanda di assegnazione dei lotti come da progetto del consulente tecnico d'ufficio.
4. Dai documenti in atti risulta che ai capostipiti (deceduto il Parte_1
10/05/1986) e (deceduta il 15/04/1993) sono succeduti i Persona_4 cinque figli , , IG, e . CP_10 Per_2 Per_3 CP_11
Successivamente:
- a (deceduta il 17/05/2017) è succeduto il figlio Persona_5 CP_5
[...]
- a (deceduto il 22/02/2015) sono succeduti il figlio Persona_2 CP_3
(nato nel 1958) e il nipote (per rappresentazione del padre , figlio Pt_2 Parte_1 di , che ha rinunciato all'eredità); Per_2
- a (deceduto il 20/12/1997) sono succeduti la moglie Persona_3
e i figli (nato nel 1974) e;
Controparte_1 CP_3 Controparte_2
- a (deceduta il 09/01/2003) è succeduta come erede CP_11 testamentario , la quale a sua volta è deceduta lasciando a succederle i _1 figli (nato nel 1958) e . CP_3 Parte_1
, erede di , non ha partecipato al giudizio di primo Parte_1 _1 grado. Ciò non determina tuttavia la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., in quanto lo stesso ha proposto il Parte_1 presente appello accettando il giudizio nello stato in cui si trova.
5. Nel corso del giudizio di primo grado le parti hanno raggiunto un accordo per lo scioglimento della comunione ereditaria, e sulla base di questo il consulente tecnico d'ufficio ha predisposto il progetto di divisione e aggiornato i frazionamenti dei terreni.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio non emergono, d'altro lato, difformità urbanistiche dell'immobile rurale che sorge su uno dei terreni, realizzato all'epoca della bonifica della pianura pontina e dunque ben prima del 1967.
L'attribuzione delle quote deve pertanto essere effettuata secondo il progetto di divisione predisposto con il consenso di tutte le parti, riportato all'allegato 5 alla relazione di c.t.u. e graficamente riprodotto all'allegato 6, che qui si richiamano per fare parte integrante della presente sentenza.
Pag. 4 di 5 6. La natura della controversia e l'accordo raggiunto dalle parti comportano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) assegna a (nato il [...]) e Controparte_1 Controparte_3 [...]
, in comunione tra loro per la quota di 1/3 ciascuno, il terreno in CP_2
Comune di Latina, Foglio 153, seconda zona censuaria, particelle 645, 651,
655, 655 sub. 2, 655 sub. 3, 655 sub. 4, 655 sub. 5, 655 sub. 6, 97, 89;
2) assegna a , in proprietà esclusiva, il terreno in Comune di Latina, Controparte_4
Foglio 153, seconda zona censuaria, particelle 646, 650, 654, 652, 656;
3) assegna a (nato il [...]), in proprietà esclusiva, il Controparte_3 terreno in Comune di Latina, Foglio 153, seconda zona censuaria, particella
647;
4) assegna ad , in nuda proprietà, e a , in Parte_2 Parte_1 usufrutto, il terreno in Comune di Latina, Foglio 153, seconda zona censuaria, particella 648;
5) assegna a in proprietà esclusiva, il terreno in Comune di Controparte_5
Latina, Foglio 153, seconda zona censuaria, particelle 649 e 653;
6) compensa le spese del doppio grado e pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 06/03/2025
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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