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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 2629/2021
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2629/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2660/2020 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data
24/12/2020 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv. Girolamo Sarnelli
(C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), difesi, come da procura in atti,
[...] C.F._3
dall'avv. Renata Puoti (C.F ) C.F._4
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 5/3/2025, da ritenersi qui integralmente trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 2660/2020, pubblicata in data 24/12/2020, il Tribunale di
Napoli Nord, decidendo sull'opposizione proposta da e CP_1 CP_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1075/2015, con cui era stato loro
[...] ingiunto il pagamento, in favore della società (d'ora in Parte_1 poi, per brevità, “ ), della somma di € 50.022,22, comprensiva di Parte_1 2 R.G. n. 2629/2021 interessi moratori al 4/7/2014, oltre accessori, quale insoluto derivante dal contratto di finanziamento concluso in data 6/5/2008 (dal quale debitore CP_1 principale e dalla quale garante), così ha provveduto: CP_2
“A) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1075/2015 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il
28.4.2015;
B) condanna e al pagamento in favore di CP_1 Parte_2
della somma di euro 26.000,00 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
C) compensa per metà le spese di lite;
D) condanna e al pagamento della restante metà CP_1 Parte_2 in favore di che si liquida in euro 3.627,00 per compenso, Parte_1 oltre iva e cpa e rimb forf nella misura del 15%.
E) Pone definitivamente le spese della ctu grafologica, così come liquidata come da separato decreto, a carico degli opponenti;
F) Pone definitivamente le spese di ctu contabile, come liquidata come da separato decreto, a carico di entrambe le parti per metà ciascuno”.
§ 2. A sostegno della suindicata decisione il Tribunale di Napoli Nord ha posto le seguenti ragioni:
- l'espletata CTU grafologica ha acclarato la genuinità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento dedotto in lite, le quali erano state disconosciute da entrambi gli opponenti;
- sulla base dell'esperita indagine contabile, il CTU ha ricalcolato il debito residuo degli opponenti, tenuto conto del tasso legale degli interessi ed escludendo la capitalizzazione;
- il CTU, inoltre, ha riscontrato pattuizioni usurarie limitatamente all'applicazione degli interessi di mora, tenuto conto anche dell'indennità per il ritardato pagamento e l'anticipata risoluzione del rapporto, così come da documento di sintesi.
§ 3. Avverso la menzionata sentenza ha proposto appello la Parte_1
deducendo, quali motivi di impugnazione:
[...]
- che il primo Giudice ha errato nel ritenere che sia stata applicata la capitalizzazione degli interessi;
3 R.G. n. 2629/2021
- che, infatti, il CTU è pervenuto a tale conclusione, come si evince dalla relazione integrativa depositata in data 7/4/2020, solo perché ha ritenuto che il sistema di ammortamento alla francese, utilizzato da per il calcolo Parte_1 Parte_1 delle rate mensili da restituire, produca capitalizzazione;
- che il Tribunale ha inoltre errato, sempre basandosi sulla CTU, nell'affermare il superamento del tasso soglia, quanto agli interessi di mora, perché è pervenuto a tale conclusione sommando a detti interessi anche la penale pattuita per l'ipotesi del ritardato pagamento e della risoluzione del rapporto;
- infatti, come emerge dagli atti e dalla relazione tecnica, il tasso mora pattuito è pari al 14,60% annuo, in quanto tale rientrante nei limiti del tasso soglia indicato dal CTU nel 15,27%, il quale, in base ai principi espressi da Cass. sez. un.
18/9/2020, n. 19597, deve essere aumentato del 2,1%, risultando pari al maggior tasso del 17,37%.
§ 4. Costituitisi in giudizio, il e la hanno dedotto, in rito, CP_1 CP_2
l'inammissibilità del gravame, perché redatto in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c. e perché privo di ogni probabilità di essere accolto, nella prospettiva dell'art. 348-bis c.p.c.; nel merito, hanno chiesto rigettarsi l'appello, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
§ 5. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo affermata, contrariamente a quanto assunto dagli appellati, l'ammissibilità del gravame.
§ 5.1. Quanto all'asserita violazione dei parametri di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “ gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale 4 R.G. n. 2629/2021 mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un.
16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600).
Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dalla è certamente idoneo a superare lo scrutinio di Parte_1 ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo la stesso criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di essa contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Napoli Nord per pervenire alla decisione di accoglimento soltanto parziale della domanda avanzata con ricorso per decreto ingiuntivo.
§ 5.2. Quanto al secondo profilo di dedotta inammissibilità, osserva il Collegio che, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme 5 R.G. n. 2629/2021 semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n.
10422).
§ 6. Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto.
§ 6.1. Con il primo motivo di doglianza la rimprovera al primo Parte_1
Giudice di aver ritenuto che nel corso del rapporto contrattuale siano stati addebitati agli odierni appellati importi a titolo di illegittima capitalizzazione degli interessi passivi.
La fondatezza di tale recriminazione emerge ove si consideri che il CTU nominato nel giudizio di prime cure, come esplicitato nella relazione integrativa depositata in data 7/4/2020, ha precisato che il piano di ammortamento cd. alla francese, nella specie applicato dalla ha in concreto comportato “un regime di Parte_1 capitalizzazione composta…”, sviluppando argomentazioni, sorrette da formule matematiche, volte a dimostrare come tale piano di ammortamento generi necessariamente un effetto di anatocismo.
Ebbene, l'ipotesi formulata dal consulente d'ufficio, recepita pedissequamente dal
Giudice di primo grado, non può condividersi.
Infatti, sulla questione in oggetto la Corte regolatrice in composizione allargata ha affermato che, nel sistema dei piani di ammortamento alla francese, il maggior carico di interessi non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto (così Cass. sez. un. 25/5/2024, n. 15130, in motivazione).
Deve aggiungersi che nel medesimo arresto sopra citato la Suprema Corte ha anche escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. alla francese e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. 6 R.G. n. 2629/2021
Tale orientamento è stato successivamente confermato dai giudici di legittimità, i quali hanno ribadito che nel mutuo con piano di ammortamento alla francese non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti e ove siano indicati – come nella specie – l'importo erogato, la durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), la periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza (cfr., fra le più recenti, Cass.
19/3/2025, n. 7382).
§ 6.2. È fondato anche il secondo motivo di appello, con il quale la si Parte_1 duole dell'affermata usurarietà degli interessi moratori come pattuiti in contratto.
Occorre precisare che il primo Giudice ha ritenuto, adeguandosi sul punto alle conclusioni raggiunte dal CTU, che sia stata superata la soglia legale dei tassi usurari per effetto della sommatoria degli interessi di mora e dell'indennità pattuita per il ritardato pagamento e la risoluzione del rapporto.
Sennonché, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia, non può procedersi al cumulo degli interessi moratori e dell'indennità per ritardato pagamento e risoluzione anticipata del rapporto, da qualificarsi come clausola penale.
A detta conclusione deve pervenirsi sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- il prospettato cumulo muove dal presupposto, giuridicamente errato, dell'assimilazione funzionale tra la clausola penale e la pattuizione di interessi moratori, istituti che sono animati da rationes differenti ed assistiti da strumenti di tutela ben distinti;
- la clausola penale è una pattuizione accessoria del contratto convenuta dalle parti per rafforzare, da un lato, il vincolo contrattuale e per stabilire, dall'altro, preventivamente, una determinata sanzione per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento: con essa le parti quantificano, in via anticipata e per l'eventualità di ritardo oppure di inadempimento della prestazione principale,
l'entità del danno da ristorare in favore della parte adempiente;
- la determinazione del danno così liberamente stabilita dalle parti ha carattere omnicomprensivo, nel senso che ricomprende tutti i possibili pregiudizi derivanti 7 R.G. n. 2629/2021 dall'inadempimento o dal ritardo, pure quelli ulteriori e diversi (ad esempio, di natura non patrimoniale) rispetto alla mancata o tardiva esecuzione della prestazione principale;
- la convenzione di interessi moratori costituisce, per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, uno strumento finalizzato alla reintegrazione del patrimonio del creditore a fronte della perdita connessa alla mancata disponibilità tempestiva della somma oggetto del credito;
- la misura degli interessi moratori incontra un limite (inderogabile) nella previsione positiva del c.d. tasso-soglia stabilito dalla L. n. 108/1996;
- il superamento di detto limite comporta la nullità della pattuizione relativa al saggio degli interessi, con conseguente obbligo per il debitore di corresponsione di interessi nella minore misura lecita, prevista dall'art. 1224 c.c.;
- quanto alla clausola penale, il rimedio di tutela è, invece, rappresentato dalla reductio ad aequitatem prevista dall'art. 1384 c.c. (il complessivo percorso argomentativo sopra evidenziato è tratto da Cass. 21/2/2023, n. 5379, in motivazione;
cfr., nello stesso senso, Cass. 14/3/2022, n. 8109).
Ne discende che il primo Giudice ha errato nel rideterminare la somma dovuta dal e dalla alla con applicazione dei soli interessi al tasso CP_1 CP_2 Parte_1 legale sulla sorta capitale, sul presupposto del superamento dell'indicato tasso soglia.
Va poi precisato che gli appellati si sono limitati a resistere al gravame, senza formulare appello incidentale avverso la statuizione di accertamento della genuinità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento e chiedendo soltanto la conferma della sentenza di primo grado.
§ 7. Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, l'appello proposto da deve essere accolto, con conseguente riforma della pronuncia Parte_1 impugnata.
Poiché con la sentenza di primo grado, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo è stato definitivamente revocato, non può pronunciarsi il rigetto dell'opposizione, con dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, occorrendo invece condannare gli appellati, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore della della somma di € 50.022,22, oltre Parte_1 interessi moratori al tasso legale, con decorrenza dal 4/7/2014 sino al saldo, così come dalla stessa richiesto con il ricorso per ingiunzione. 8 R.G. n. 2629/2021
Sul punto, infatti, afferma la Suprema Corte che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, del quale non si ha la reviviscenza in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (cfr., fra le altre, Cass. 16/8/2024, n. 22874; Cass. 6/9/2017, n. 20868).
Occorre soltanto aggiungere che non può prendersi in considerazione, quanto al tasso degli interessi moratori, quello convenzionale del 7,98%, perché richiesto inammissibilmente dalla per la prima volta, nell'atto di appello (cfr., Parte_1 sul punto, Cass. 3/1/2014, n. 58).
§ 8. Le spese di lite relative al doppio grado – ivi comprese quelle della fase monitoria e quelle concernenti le consulenze tecniche d'ufficio espletate nel giudizio di primo grado, il cui governo s'impone in conseguenza della riforma della sentenza impugnata – seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva.
Detta liquidazione viene effettuata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore tra
€ 26.000,01 ad € 52.000,00, quanto al giudizio di primo grado, e del precedente scaglione delle cause di valore tra € 5.200,01 ad € 26.000,00 quanto al presente grado, tenuto conto del disputatum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
11/6/2021, nei confronti di e avverso la sentenza CP_1 Controparte_2 del Tribunale di Napoli Nord n. 2660/2020, pubblicata in data 24/12/2020, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il e la con vincolo di solidarietà, al pagamento, CP_1 CP_2 in favore di della somma di € 50.022,22, oltre Parte_1 interessi moratori al tasso legale, con decorrenza dal 4/7/2014 sino al saldo;
b) condanna il e la con vincolo di solidarietà, al pagamento, CP_1 CP_2 in favore di delle spese di lite, che liquida, Parte_1
- quanto al giudizio di primo grado, in € 286,00 per esborsi € 8.000,00 per compenso professionale ed € 1.200,00 per rimborso spese forfettarie pari 9 R.G. n. 2629/2021 al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, ponendo le spese della CTU grafologica e di quella contabile definitivamente a carico del e della CP_1
con vincolo di solidarietà, così come liquidate dal primo CP_2
Giudice;
- quanto al presente grado di appello, in € 777,00 per esborsi, € 4.500,00 per compensi professionali ed € 675,00 per rimborso spese forfettarie pari al
15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 2/7/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2629/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2660/2020 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data
24/12/2020 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv. Girolamo Sarnelli
(C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), difesi, come da procura in atti,
[...] C.F._3
dall'avv. Renata Puoti (C.F ) C.F._4
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 5/3/2025, da ritenersi qui integralmente trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 2660/2020, pubblicata in data 24/12/2020, il Tribunale di
Napoli Nord, decidendo sull'opposizione proposta da e CP_1 CP_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1075/2015, con cui era stato loro
[...] ingiunto il pagamento, in favore della società (d'ora in Parte_1 poi, per brevità, “ ), della somma di € 50.022,22, comprensiva di Parte_1 2 R.G. n. 2629/2021 interessi moratori al 4/7/2014, oltre accessori, quale insoluto derivante dal contratto di finanziamento concluso in data 6/5/2008 (dal quale debitore CP_1 principale e dalla quale garante), così ha provveduto: CP_2
“A) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1075/2015 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il
28.4.2015;
B) condanna e al pagamento in favore di CP_1 Parte_2
della somma di euro 26.000,00 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
C) compensa per metà le spese di lite;
D) condanna e al pagamento della restante metà CP_1 Parte_2 in favore di che si liquida in euro 3.627,00 per compenso, Parte_1 oltre iva e cpa e rimb forf nella misura del 15%.
E) Pone definitivamente le spese della ctu grafologica, così come liquidata come da separato decreto, a carico degli opponenti;
F) Pone definitivamente le spese di ctu contabile, come liquidata come da separato decreto, a carico di entrambe le parti per metà ciascuno”.
§ 2. A sostegno della suindicata decisione il Tribunale di Napoli Nord ha posto le seguenti ragioni:
- l'espletata CTU grafologica ha acclarato la genuinità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento dedotto in lite, le quali erano state disconosciute da entrambi gli opponenti;
- sulla base dell'esperita indagine contabile, il CTU ha ricalcolato il debito residuo degli opponenti, tenuto conto del tasso legale degli interessi ed escludendo la capitalizzazione;
- il CTU, inoltre, ha riscontrato pattuizioni usurarie limitatamente all'applicazione degli interessi di mora, tenuto conto anche dell'indennità per il ritardato pagamento e l'anticipata risoluzione del rapporto, così come da documento di sintesi.
§ 3. Avverso la menzionata sentenza ha proposto appello la Parte_1
deducendo, quali motivi di impugnazione:
[...]
- che il primo Giudice ha errato nel ritenere che sia stata applicata la capitalizzazione degli interessi;
3 R.G. n. 2629/2021
- che, infatti, il CTU è pervenuto a tale conclusione, come si evince dalla relazione integrativa depositata in data 7/4/2020, solo perché ha ritenuto che il sistema di ammortamento alla francese, utilizzato da per il calcolo Parte_1 Parte_1 delle rate mensili da restituire, produca capitalizzazione;
- che il Tribunale ha inoltre errato, sempre basandosi sulla CTU, nell'affermare il superamento del tasso soglia, quanto agli interessi di mora, perché è pervenuto a tale conclusione sommando a detti interessi anche la penale pattuita per l'ipotesi del ritardato pagamento e della risoluzione del rapporto;
- infatti, come emerge dagli atti e dalla relazione tecnica, il tasso mora pattuito è pari al 14,60% annuo, in quanto tale rientrante nei limiti del tasso soglia indicato dal CTU nel 15,27%, il quale, in base ai principi espressi da Cass. sez. un.
18/9/2020, n. 19597, deve essere aumentato del 2,1%, risultando pari al maggior tasso del 17,37%.
§ 4. Costituitisi in giudizio, il e la hanno dedotto, in rito, CP_1 CP_2
l'inammissibilità del gravame, perché redatto in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c. e perché privo di ogni probabilità di essere accolto, nella prospettiva dell'art. 348-bis c.p.c.; nel merito, hanno chiesto rigettarsi l'appello, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
§ 5. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo affermata, contrariamente a quanto assunto dagli appellati, l'ammissibilità del gravame.
§ 5.1. Quanto all'asserita violazione dei parametri di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “ gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale 4 R.G. n. 2629/2021 mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un.
16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600).
Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dalla è certamente idoneo a superare lo scrutinio di Parte_1 ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo la stesso criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di essa contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Napoli Nord per pervenire alla decisione di accoglimento soltanto parziale della domanda avanzata con ricorso per decreto ingiuntivo.
§ 5.2. Quanto al secondo profilo di dedotta inammissibilità, osserva il Collegio che, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme 5 R.G. n. 2629/2021 semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n.
10422).
§ 6. Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto.
§ 6.1. Con il primo motivo di doglianza la rimprovera al primo Parte_1
Giudice di aver ritenuto che nel corso del rapporto contrattuale siano stati addebitati agli odierni appellati importi a titolo di illegittima capitalizzazione degli interessi passivi.
La fondatezza di tale recriminazione emerge ove si consideri che il CTU nominato nel giudizio di prime cure, come esplicitato nella relazione integrativa depositata in data 7/4/2020, ha precisato che il piano di ammortamento cd. alla francese, nella specie applicato dalla ha in concreto comportato “un regime di Parte_1 capitalizzazione composta…”, sviluppando argomentazioni, sorrette da formule matematiche, volte a dimostrare come tale piano di ammortamento generi necessariamente un effetto di anatocismo.
Ebbene, l'ipotesi formulata dal consulente d'ufficio, recepita pedissequamente dal
Giudice di primo grado, non può condividersi.
Infatti, sulla questione in oggetto la Corte regolatrice in composizione allargata ha affermato che, nel sistema dei piani di ammortamento alla francese, il maggior carico di interessi non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto (così Cass. sez. un. 25/5/2024, n. 15130, in motivazione).
Deve aggiungersi che nel medesimo arresto sopra citato la Suprema Corte ha anche escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. alla francese e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. 6 R.G. n. 2629/2021
Tale orientamento è stato successivamente confermato dai giudici di legittimità, i quali hanno ribadito che nel mutuo con piano di ammortamento alla francese non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti e ove siano indicati – come nella specie – l'importo erogato, la durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), la periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza (cfr., fra le più recenti, Cass.
19/3/2025, n. 7382).
§ 6.2. È fondato anche il secondo motivo di appello, con il quale la si Parte_1 duole dell'affermata usurarietà degli interessi moratori come pattuiti in contratto.
Occorre precisare che il primo Giudice ha ritenuto, adeguandosi sul punto alle conclusioni raggiunte dal CTU, che sia stata superata la soglia legale dei tassi usurari per effetto della sommatoria degli interessi di mora e dell'indennità pattuita per il ritardato pagamento e la risoluzione del rapporto.
Sennonché, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia, non può procedersi al cumulo degli interessi moratori e dell'indennità per ritardato pagamento e risoluzione anticipata del rapporto, da qualificarsi come clausola penale.
A detta conclusione deve pervenirsi sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- il prospettato cumulo muove dal presupposto, giuridicamente errato, dell'assimilazione funzionale tra la clausola penale e la pattuizione di interessi moratori, istituti che sono animati da rationes differenti ed assistiti da strumenti di tutela ben distinti;
- la clausola penale è una pattuizione accessoria del contratto convenuta dalle parti per rafforzare, da un lato, il vincolo contrattuale e per stabilire, dall'altro, preventivamente, una determinata sanzione per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento: con essa le parti quantificano, in via anticipata e per l'eventualità di ritardo oppure di inadempimento della prestazione principale,
l'entità del danno da ristorare in favore della parte adempiente;
- la determinazione del danno così liberamente stabilita dalle parti ha carattere omnicomprensivo, nel senso che ricomprende tutti i possibili pregiudizi derivanti 7 R.G. n. 2629/2021 dall'inadempimento o dal ritardo, pure quelli ulteriori e diversi (ad esempio, di natura non patrimoniale) rispetto alla mancata o tardiva esecuzione della prestazione principale;
- la convenzione di interessi moratori costituisce, per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, uno strumento finalizzato alla reintegrazione del patrimonio del creditore a fronte della perdita connessa alla mancata disponibilità tempestiva della somma oggetto del credito;
- la misura degli interessi moratori incontra un limite (inderogabile) nella previsione positiva del c.d. tasso-soglia stabilito dalla L. n. 108/1996;
- il superamento di detto limite comporta la nullità della pattuizione relativa al saggio degli interessi, con conseguente obbligo per il debitore di corresponsione di interessi nella minore misura lecita, prevista dall'art. 1224 c.c.;
- quanto alla clausola penale, il rimedio di tutela è, invece, rappresentato dalla reductio ad aequitatem prevista dall'art. 1384 c.c. (il complessivo percorso argomentativo sopra evidenziato è tratto da Cass. 21/2/2023, n. 5379, in motivazione;
cfr., nello stesso senso, Cass. 14/3/2022, n. 8109).
Ne discende che il primo Giudice ha errato nel rideterminare la somma dovuta dal e dalla alla con applicazione dei soli interessi al tasso CP_1 CP_2 Parte_1 legale sulla sorta capitale, sul presupposto del superamento dell'indicato tasso soglia.
Va poi precisato che gli appellati si sono limitati a resistere al gravame, senza formulare appello incidentale avverso la statuizione di accertamento della genuinità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento e chiedendo soltanto la conferma della sentenza di primo grado.
§ 7. Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, l'appello proposto da deve essere accolto, con conseguente riforma della pronuncia Parte_1 impugnata.
Poiché con la sentenza di primo grado, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo è stato definitivamente revocato, non può pronunciarsi il rigetto dell'opposizione, con dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, occorrendo invece condannare gli appellati, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore della della somma di € 50.022,22, oltre Parte_1 interessi moratori al tasso legale, con decorrenza dal 4/7/2014 sino al saldo, così come dalla stessa richiesto con il ricorso per ingiunzione. 8 R.G. n. 2629/2021
Sul punto, infatti, afferma la Suprema Corte che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, del quale non si ha la reviviscenza in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (cfr., fra le altre, Cass. 16/8/2024, n. 22874; Cass. 6/9/2017, n. 20868).
Occorre soltanto aggiungere che non può prendersi in considerazione, quanto al tasso degli interessi moratori, quello convenzionale del 7,98%, perché richiesto inammissibilmente dalla per la prima volta, nell'atto di appello (cfr., Parte_1 sul punto, Cass. 3/1/2014, n. 58).
§ 8. Le spese di lite relative al doppio grado – ivi comprese quelle della fase monitoria e quelle concernenti le consulenze tecniche d'ufficio espletate nel giudizio di primo grado, il cui governo s'impone in conseguenza della riforma della sentenza impugnata – seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva.
Detta liquidazione viene effettuata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore tra
€ 26.000,01 ad € 52.000,00, quanto al giudizio di primo grado, e del precedente scaglione delle cause di valore tra € 5.200,01 ad € 26.000,00 quanto al presente grado, tenuto conto del disputatum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
11/6/2021, nei confronti di e avverso la sentenza CP_1 Controparte_2 del Tribunale di Napoli Nord n. 2660/2020, pubblicata in data 24/12/2020, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il e la con vincolo di solidarietà, al pagamento, CP_1 CP_2 in favore di della somma di € 50.022,22, oltre Parte_1 interessi moratori al tasso legale, con decorrenza dal 4/7/2014 sino al saldo;
b) condanna il e la con vincolo di solidarietà, al pagamento, CP_1 CP_2 in favore di delle spese di lite, che liquida, Parte_1
- quanto al giudizio di primo grado, in € 286,00 per esborsi € 8.000,00 per compenso professionale ed € 1.200,00 per rimborso spese forfettarie pari 9 R.G. n. 2629/2021 al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, ponendo le spese della CTU grafologica e di quella contabile definitivamente a carico del e della CP_1
con vincolo di solidarietà, così come liquidate dal primo CP_2
Giudice;
- quanto al presente grado di appello, in € 777,00 per esborsi, € 4.500,00 per compensi professionali ed € 675,00 per rimborso spese forfettarie pari al
15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 2/7/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.