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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4333 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22917/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA CP_1 Parte_1 P.IVA_1 CASSIODORO, 1/A 00193 ROMA presso l'Avvocato MAZZOCCHI VLADIMIRO, che la/lo rappresenta e difende
opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 VIA P. DA CANNOBBIO 9 MILANO presso l'Avvocato SEBASTIANO FABIO
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
La società agricola ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. 6514/24 emesso da Parte_1 questo Tribunale in data 5.5.24 ad istanza di per il pagamento di € Controparte_4
281.534,34 quale importo delle rate insolute relative al contratto di finanziamento n. 4/33/78/0300412 erogato in data 9.3.22.
L'opponente ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda azionata in via monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
pagina 1 di 4 Nel merito ha dedotto la carenza di prova del credito ingiunto sulla base del disconoscimento del contratto di finanziamento allegato. Ciò sul rilievo della presenza nella copia informatica di una firma digitale invalida avendo il documento subito modifiche e per essere il certificato di firma “fuori periodo di validità”.
Ha altresì allegato l'inidoneità della certificazione ex art. 50 TUB trattandosi di “saldaconto” e non già di un estratto conto dichiarato conforme alle scritture contabili secondo quanto prescritto dalla disposizione citata.
Infine ha contestato l'efficacia della comunicazione di revoca e messa in mora inviata in data
06.02.2024 a mezzo PEC per difetto di notifica essendo risultato superato il limite di capienza della casella di posta elettronica certificata utilizzata dal destinatario.
Ha quindi concluso - in via pregiudiziale - per la declaratoria di improcedibilità della domanda, in via preliminare per il rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito per la revoca, l'annullamento ovvero la declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo.
L'opposta si è costituita in giudizio contestando tutti i motivi di censura e concludendo per la conferma del decreto. In via subordinata ha chiesto accertarsi l'esistenza dell'esposizione debitoria in ragione dell'importo pari ad € 281.534,34 con conseguente condanna al versamento di tale somma oltre interessi di mora maturandi al tasso contrattualmente pattuito dal 25.04.2024 al saldo effettivo, fermo in ogni caso il limite del tasso soglia usura, ovvero, della diversa somma che dovesse risultare dovuta.
Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, senza svolgimento di attività istruttoria, assegnati termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.25 con riserva del deposito della sentenza entro il termine di rito sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare deve darsi atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione – conclusosi negativamente – sì da risultare superata l'eccezione di improcedibilità.
Va altresì evidenziato che l'opposta in sede di nota di precisazione delle conclusioni in data 21.03.2025 ha allegato l'intervenuta escussione della garanzia del sì da risultare il credito da Parte_2
essa vantato pari alla minor somma di € 82.836,81 oltre interessi di mora maturandi al tasso contrattualmente pattuito.
Tale circostanza sopravvenuta comporta di per sé la revoca del decreto ingiuntivo.
Occorre pertanto esaminare la domanda di accertamento e condanna formulata in via residuale relativa alla diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa.
pagina 2 di 4 Tale domanda è fondata per quanto si espone.
Il credito è stato provato sin dalla fase monitoria avendo l'opposta prodotto il contratto di finanziamento comprensivo del piano di ammortamento (cfr. doc. 3) la contabile dell'avvenuta erogazione delle somme mutuate (cfr. doc. 4) la certificazione del credito ex art. 50 TUB (cfr. doc. 5).
Quanto alla validità del contratto di finanziamento – allegato nella sua versione digitale – non risulta fondata la contestazione formulata dall'opponente riguardo all'inattendibilità della firma apposta dal legale rappresentante. Come rilevabile agevolmente dai documenti prodotti dalla controparte,
l'invalidità del file va riferita al momento in cui il documento è stato sottoposto alla verifica ossia il
17.6.24 ed origina dall'intervenuta scadenza del certificato di firma utilizzato.
A riscontro si pone il documento 7 che riporta una verifica di validità coeva alla stipulazione del contratto ossia al 7.3.22: le sottoscrizioni risultano valide al pari del file che risulta integro (cfr. doc.
22).
L'allegata alterazione è, in realtà, da ascriversi alla sopravvenuta invalidità delle firme digitali utilizzate all'epoca della sottoscrizione.
Risulta parimenti infondata la censura relativa all'omessa comunicazione di revoca dal contratto: è documentato che l'opposta ha inviato una lettera di messa in mora con la quale, previa revoca dei rapporti e decadenza dal beneficio del termine, ha intimato al contempo il pagamento del dovuto (cfr. doc. 6). L'indirizzo della destinataria alla data della comunicazione - 6.2.24 – risulta coerente con quello recato dall'estratto INIPEC allegato. Da ciò consegue che il mancato recapito, cagionato dall'incapienza della casella di posta elettronica per superamento del limite, è imputabile alla stessa destinataria.
Inoltre, come documentato, la debitrice già in data antecedente - giusta comunicazione del 31.07.2023 con cui la banca aveva intimato il pagamento delle rate insolute (doc. 19) - era stata resa edotta dell'esposizione e diffidata al pagamento.
Quanto evidenziato sconfessa la censura rivolta alla creditrice di non avere adottato iniziative adeguate per “mettersi in contatto” con l'ingiunta.
Consegue il rigetto di tutti i motivi di doglianza dell'opponente.
In accoglimento della domanda subordinata quest' ultima va condannata a versare l'importo pari ad €
82.836,81 oltre interessi di mora al tasso contrattuale con decorrenza dalle singole scadenze alla presente sentenza nonché interessi di legge dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
Le spese legali – liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, eccezion fatta per la fase istruttoria di carattere documentale liquidata nel minimo – seguono la soccombenza.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza così decide:
1. Revoca il decreto ingiuntivo nr. 6514/24 emesso da questo Tribunale in data 5.5.24 ad istanza di per € 281.534,34: Controparte_4
2. Accoglie la domanda dell'opposta e condanna la società a versare per il titolo Parte_1 di cui in narrativa l'importo pari ad € 82.836,81 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente con decorrenza dalle singole scadenze alla presente sentenza nonché interessi di legge dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
3. condanna l'opponente a rifondere all'opposta Pt_3 Parte_1 CP_4 [...] le spese di lite che si liquidano in € 17.252 oltre al rimborso spese generali pari Controparte_4
al 15% nonché Iva e Cap.
Milano, 28 maggio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22917/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA CP_1 Parte_1 P.IVA_1 CASSIODORO, 1/A 00193 ROMA presso l'Avvocato MAZZOCCHI VLADIMIRO, che la/lo rappresenta e difende
opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 VIA P. DA CANNOBBIO 9 MILANO presso l'Avvocato SEBASTIANO FABIO
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
La società agricola ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. 6514/24 emesso da Parte_1 questo Tribunale in data 5.5.24 ad istanza di per il pagamento di € Controparte_4
281.534,34 quale importo delle rate insolute relative al contratto di finanziamento n. 4/33/78/0300412 erogato in data 9.3.22.
L'opponente ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda azionata in via monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
pagina 1 di 4 Nel merito ha dedotto la carenza di prova del credito ingiunto sulla base del disconoscimento del contratto di finanziamento allegato. Ciò sul rilievo della presenza nella copia informatica di una firma digitale invalida avendo il documento subito modifiche e per essere il certificato di firma “fuori periodo di validità”.
Ha altresì allegato l'inidoneità della certificazione ex art. 50 TUB trattandosi di “saldaconto” e non già di un estratto conto dichiarato conforme alle scritture contabili secondo quanto prescritto dalla disposizione citata.
Infine ha contestato l'efficacia della comunicazione di revoca e messa in mora inviata in data
06.02.2024 a mezzo PEC per difetto di notifica essendo risultato superato il limite di capienza della casella di posta elettronica certificata utilizzata dal destinatario.
Ha quindi concluso - in via pregiudiziale - per la declaratoria di improcedibilità della domanda, in via preliminare per il rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito per la revoca, l'annullamento ovvero la declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo.
L'opposta si è costituita in giudizio contestando tutti i motivi di censura e concludendo per la conferma del decreto. In via subordinata ha chiesto accertarsi l'esistenza dell'esposizione debitoria in ragione dell'importo pari ad € 281.534,34 con conseguente condanna al versamento di tale somma oltre interessi di mora maturandi al tasso contrattualmente pattuito dal 25.04.2024 al saldo effettivo, fermo in ogni caso il limite del tasso soglia usura, ovvero, della diversa somma che dovesse risultare dovuta.
Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, senza svolgimento di attività istruttoria, assegnati termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.25 con riserva del deposito della sentenza entro il termine di rito sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare deve darsi atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione – conclusosi negativamente – sì da risultare superata l'eccezione di improcedibilità.
Va altresì evidenziato che l'opposta in sede di nota di precisazione delle conclusioni in data 21.03.2025 ha allegato l'intervenuta escussione della garanzia del sì da risultare il credito da Parte_2
essa vantato pari alla minor somma di € 82.836,81 oltre interessi di mora maturandi al tasso contrattualmente pattuito.
Tale circostanza sopravvenuta comporta di per sé la revoca del decreto ingiuntivo.
Occorre pertanto esaminare la domanda di accertamento e condanna formulata in via residuale relativa alla diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa.
pagina 2 di 4 Tale domanda è fondata per quanto si espone.
Il credito è stato provato sin dalla fase monitoria avendo l'opposta prodotto il contratto di finanziamento comprensivo del piano di ammortamento (cfr. doc. 3) la contabile dell'avvenuta erogazione delle somme mutuate (cfr. doc. 4) la certificazione del credito ex art. 50 TUB (cfr. doc. 5).
Quanto alla validità del contratto di finanziamento – allegato nella sua versione digitale – non risulta fondata la contestazione formulata dall'opponente riguardo all'inattendibilità della firma apposta dal legale rappresentante. Come rilevabile agevolmente dai documenti prodotti dalla controparte,
l'invalidità del file va riferita al momento in cui il documento è stato sottoposto alla verifica ossia il
17.6.24 ed origina dall'intervenuta scadenza del certificato di firma utilizzato.
A riscontro si pone il documento 7 che riporta una verifica di validità coeva alla stipulazione del contratto ossia al 7.3.22: le sottoscrizioni risultano valide al pari del file che risulta integro (cfr. doc.
22).
L'allegata alterazione è, in realtà, da ascriversi alla sopravvenuta invalidità delle firme digitali utilizzate all'epoca della sottoscrizione.
Risulta parimenti infondata la censura relativa all'omessa comunicazione di revoca dal contratto: è documentato che l'opposta ha inviato una lettera di messa in mora con la quale, previa revoca dei rapporti e decadenza dal beneficio del termine, ha intimato al contempo il pagamento del dovuto (cfr. doc. 6). L'indirizzo della destinataria alla data della comunicazione - 6.2.24 – risulta coerente con quello recato dall'estratto INIPEC allegato. Da ciò consegue che il mancato recapito, cagionato dall'incapienza della casella di posta elettronica per superamento del limite, è imputabile alla stessa destinataria.
Inoltre, come documentato, la debitrice già in data antecedente - giusta comunicazione del 31.07.2023 con cui la banca aveva intimato il pagamento delle rate insolute (doc. 19) - era stata resa edotta dell'esposizione e diffidata al pagamento.
Quanto evidenziato sconfessa la censura rivolta alla creditrice di non avere adottato iniziative adeguate per “mettersi in contatto” con l'ingiunta.
Consegue il rigetto di tutti i motivi di doglianza dell'opponente.
In accoglimento della domanda subordinata quest' ultima va condannata a versare l'importo pari ad €
82.836,81 oltre interessi di mora al tasso contrattuale con decorrenza dalle singole scadenze alla presente sentenza nonché interessi di legge dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
Le spese legali – liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, eccezion fatta per la fase istruttoria di carattere documentale liquidata nel minimo – seguono la soccombenza.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza così decide:
1. Revoca il decreto ingiuntivo nr. 6514/24 emesso da questo Tribunale in data 5.5.24 ad istanza di per € 281.534,34: Controparte_4
2. Accoglie la domanda dell'opposta e condanna la società a versare per il titolo Parte_1 di cui in narrativa l'importo pari ad € 82.836,81 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente con decorrenza dalle singole scadenze alla presente sentenza nonché interessi di legge dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
3. condanna l'opponente a rifondere all'opposta Pt_3 Parte_1 CP_4 [...] le spese di lite che si liquidano in € 17.252 oltre al rimborso spese generali pari Controparte_4
al 15% nonché Iva e Cap.
Milano, 28 maggio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
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