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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI TI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7401 2025
TRA Parte_1 (C.F. C.F. 1
e
Parte_2 (C.F. C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Viglietto, giusta delega in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 20.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 9.6.2025, le parti chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
18.5.2002, alle seguenti condizioni: 1) Ciascun coniuge percettore di reddito provvederà al proprio mantenimento;
2) Il figlio Per_1 minorenne, resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e rimarrà domiciliato presso l'abitazione materna mantenendo la stessa frequentazione concordata in sede di separazione: a) a settimane alterne, dal lunedì alla domenica, con ciascun genitore presso la rispettiva abitazione;
b) le festività natalizie e pasquali, preferibilmente, con entrambi i genitori;
c)
due settimane consecutive con il padre e due con la madre, durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
3) ciascun genitore durante la permanenza di Per_1 e/o Per_2
sopporterà in via esclusiva tutti i costi di mantenimento dei ragazzi;
4) tutti i costi extra per i figli, identificati nel protocollo d'intesa del Tribunale di Roma al quale i ricorrenti hanno già aderito saranno sostenuti da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
5) L'immobile sito in Roma via
Duchessa di Galliera, 42 (ex casa coniugale), resta assegnato alla Sig.ra Parte_1 con la
quale continueranno a vivere i figli Persona_3 ivi domiciliati;
6) i ricorrenti, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, concordano e si obbligano
Parte_1 (moglie) a a modificare l'assetto dei loro beni immobili e precisamente: -la Sig.ra costituire, in favore del Sig. Parte_2 (marito), il diritto di usufrutto vitalizio, commisurato alla vita dello stesso, sulla propria metà indivisa dell'immobile sito in Roma, Via Luigi Bartolucci, 8 Parte_2 (marito) a costituire in favore della Sig.ra; - Sig. Parte_1 (moglie), il diritto di usufrutto vitalizio, commisurato alla vita della stessa, sulla propria metà indivisa dell'immobile sito in Roma Via Duchessa di Galliera, 42; -i Sigg. Parte_1 e Pt_2
[...] (coniugi) a trasferire ai propri figli Per_2 e Controparte 1 ,per quote indivise pari a ½
ciascuno, la nuda proprietà dell'immobile in Roma, Via L.Bartolucci, 8 gravato dal diritto di usufrutto vitalizio in favore del Sig. Parte_2 il quale espressamente lo riserva anche sulla quota da esso trasferita;
-i Sigg. Parte 1 e Parte_2 a trasferire ai propri figli Per_2 e [...]
CP_1 per quote indivise pari a ½ ciascuno, la nuda proprietà dell'immobile in Roma Via Duchessa
di Galliera n°42, gravata dal diritto di usufrutto vitalizio in favore della Sig.ra Parte_1
la quale espressamente lo riserva anche sulla quota da essa trasferita. I predetti trasferimenti indicati al p.6) che riguardano: - la porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di
Roma, via Duchessa di Galliera n°42 e precisamente: appartamento posto al piano primo sopra il piano dei magazzini e del rialzato, distinto con il numero int.8 confinante con: vano scala,
appartamenti interni 9 e 11, salvo altri. Detta porzione risulta censita al N.C.E.U. del Comune di
Roma al foglio 461,particella 429 sub. 12, via Duchessa di Galliera, 42, piano 2 interno 8,z.C.4^cat.A/2,Cl 1^, vani 4, R.C. Euro 702,38; acquistata dai Sigg. Parte_1 e Parte_2
del 3.12.2002 Rep. 189893[...] in regime di comunione dei beni per atto Notaio Persona_4
racc.n.48125 ; - la porzione immobiliare facente parte di fabbricato denominato Lotto B sito in
Comune di Roma alla Via Luigi Bartolucci 8 e precisamente appartamento posto al piano Terzo della scala "B", distinto con l'int. 15 confinante con appartamento int.16/A della scala "A", chiostrina comune, appartamento int. 16 della scala "B" e distacco palazzina "A". Censito nel Catasto dei
Fabbricati del Comune di Roma al foglio 800, particella 393, sub 43, z.c.4, cat. A/3, classe 4, vani 5,5
rendita €1.164,61, Via Luigi Bartolucci n°8, piano 3, int.15 scala B acquistato dai Sigg. Parte_1
[...] e Parte_2 in regime di comunione legale per atto Notaio Avv. Flaminia
Cantamaglia del 24 aprile 2019 rep.5080 racc.3109, dovranno essere stipulati al compimento del diciottesimo anno del figlio Per_1 avvalendosi del Notaio scelto da entrambi i coniugi e con costi a carico di ciascuno nella misura del 50%. 7) I ricorrenti concordano, che qualsiasi costo, di qualsivoglia natura, inerente l'immobile di via Duchessa di Galliera,42 resti, fino alla stipula degli atti pubblici di parimenti quelli inerenti trasferimento immobiliare, integralmente a carico della Sig.ra Pt_1
l'immobile di Via L.Bartolucci, 8 ad integrale carico del Sig. Pt_2
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che, a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Trasmessi gli atti al P.M. per il parere e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 22.5.2023 del Tribunale
Ordinario di Roma, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma il
18.5.2002;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n.00293, parte
II, serie A04);
NULLA sulle spese;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.11.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
NI TI RT EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI TI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7401 2025
TRA Parte_1 (C.F. C.F. 1
e
Parte_2 (C.F. C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Viglietto, giusta delega in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 20.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 9.6.2025, le parti chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
18.5.2002, alle seguenti condizioni: 1) Ciascun coniuge percettore di reddito provvederà al proprio mantenimento;
2) Il figlio Per_1 minorenne, resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e rimarrà domiciliato presso l'abitazione materna mantenendo la stessa frequentazione concordata in sede di separazione: a) a settimane alterne, dal lunedì alla domenica, con ciascun genitore presso la rispettiva abitazione;
b) le festività natalizie e pasquali, preferibilmente, con entrambi i genitori;
c)
due settimane consecutive con il padre e due con la madre, durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
3) ciascun genitore durante la permanenza di Per_1 e/o Per_2
sopporterà in via esclusiva tutti i costi di mantenimento dei ragazzi;
4) tutti i costi extra per i figli, identificati nel protocollo d'intesa del Tribunale di Roma al quale i ricorrenti hanno già aderito saranno sostenuti da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
5) L'immobile sito in Roma via
Duchessa di Galliera, 42 (ex casa coniugale), resta assegnato alla Sig.ra Parte_1 con la
quale continueranno a vivere i figli Persona_3 ivi domiciliati;
6) i ricorrenti, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, concordano e si obbligano
Parte_1 (moglie) a a modificare l'assetto dei loro beni immobili e precisamente: -la Sig.ra costituire, in favore del Sig. Parte_2 (marito), il diritto di usufrutto vitalizio, commisurato alla vita dello stesso, sulla propria metà indivisa dell'immobile sito in Roma, Via Luigi Bartolucci, 8 Parte_2 (marito) a costituire in favore della Sig.ra; - Sig. Parte_1 (moglie), il diritto di usufrutto vitalizio, commisurato alla vita della stessa, sulla propria metà indivisa dell'immobile sito in Roma Via Duchessa di Galliera, 42; -i Sigg. Parte_1 e Pt_2
[...] (coniugi) a trasferire ai propri figli Per_2 e Controparte 1 ,per quote indivise pari a ½
ciascuno, la nuda proprietà dell'immobile in Roma, Via L.Bartolucci, 8 gravato dal diritto di usufrutto vitalizio in favore del Sig. Parte_2 il quale espressamente lo riserva anche sulla quota da esso trasferita;
-i Sigg. Parte 1 e Parte_2 a trasferire ai propri figli Per_2 e [...]
CP_1 per quote indivise pari a ½ ciascuno, la nuda proprietà dell'immobile in Roma Via Duchessa
di Galliera n°42, gravata dal diritto di usufrutto vitalizio in favore della Sig.ra Parte_1
la quale espressamente lo riserva anche sulla quota da essa trasferita. I predetti trasferimenti indicati al p.6) che riguardano: - la porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di
Roma, via Duchessa di Galliera n°42 e precisamente: appartamento posto al piano primo sopra il piano dei magazzini e del rialzato, distinto con il numero int.8 confinante con: vano scala,
appartamenti interni 9 e 11, salvo altri. Detta porzione risulta censita al N.C.E.U. del Comune di
Roma al foglio 461,particella 429 sub. 12, via Duchessa di Galliera, 42, piano 2 interno 8,z.C.4^cat.A/2,Cl 1^, vani 4, R.C. Euro 702,38; acquistata dai Sigg. Parte_1 e Parte_2
del 3.12.2002 Rep. 189893[...] in regime di comunione dei beni per atto Notaio Persona_4
racc.n.48125 ; - la porzione immobiliare facente parte di fabbricato denominato Lotto B sito in
Comune di Roma alla Via Luigi Bartolucci 8 e precisamente appartamento posto al piano Terzo della scala "B", distinto con l'int. 15 confinante con appartamento int.16/A della scala "A", chiostrina comune, appartamento int. 16 della scala "B" e distacco palazzina "A". Censito nel Catasto dei
Fabbricati del Comune di Roma al foglio 800, particella 393, sub 43, z.c.4, cat. A/3, classe 4, vani 5,5
rendita €1.164,61, Via Luigi Bartolucci n°8, piano 3, int.15 scala B acquistato dai Sigg. Parte_1
[...] e Parte_2 in regime di comunione legale per atto Notaio Avv. Flaminia
Cantamaglia del 24 aprile 2019 rep.5080 racc.3109, dovranno essere stipulati al compimento del diciottesimo anno del figlio Per_1 avvalendosi del Notaio scelto da entrambi i coniugi e con costi a carico di ciascuno nella misura del 50%. 7) I ricorrenti concordano, che qualsiasi costo, di qualsivoglia natura, inerente l'immobile di via Duchessa di Galliera,42 resti, fino alla stipula degli atti pubblici di parimenti quelli inerenti trasferimento immobiliare, integralmente a carico della Sig.ra Pt_1
l'immobile di Via L.Bartolucci, 8 ad integrale carico del Sig. Pt_2
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che, a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Trasmessi gli atti al P.M. per il parere e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 22.5.2023 del Tribunale
Ordinario di Roma, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma il
18.5.2002;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n.00293, parte
II, serie A04);
NULLA sulle spese;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.11.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
NI TI RT EN