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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/06/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9746/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9746/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ZUCCHI TA che la rappresenta e difende come da procura RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA ITALIA 44 Controparte_1 C.F._2
CALCO presso lo studio dell'avv. EL TA che lo rappresenta e difende come da procura RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: CONDIZIONI DEL DIVORZIO
CONCLUSIONI per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare: Nel merito: 1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 dello stesso, in via prevalente, presso il padre;
2) disporre che la casa coniugale sita in MO, via Gian Francesco Parravicini n.40, in cui la figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, vive con la madre, di proprietà Per_2 esclusiva della Sig.ra resti alla stessa assegnata, completa degli arredi e corredi ivi esistenti;
Pt_1
pagina 1 di 18 3) disporre che gli incontri di con la madre, tenuto conto delle eSIenze del minore e del Per_1 percorso di supporto psicologico in essere, avvengano in base alla volontà del ragazzo e previo accordo dello stesso con la Sig.ra Pt_1
4) disporre che prosegua il percorso psicoterapeutico già in essere;
Per_1
5)disporre che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto del figlio con sé convivente, e specificamente, il Sig. contribuirà direttamente al mantenimento del figlio e la Sig.ra CP_1 Per_1 contribuirà direttamente al mantenimento della figlia;
Pt_1 Per_2
6) disporre che ciascun genitore si faccia carico, in via esclusiva, al 100% delle spese straordinarie, così come previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di MO, per il figlio con sé convivente (la
Sig.ra pagherà quelle di e il Sig. quelle di;
Pt_1 Per_2 CP_1 Per_1 7) disporre che l'assegno unico per i figli venga corrisposto al 100% in favore del genitore prevalentemente collocatario;
8) disporre che le deduzioni per spettino nella misura del 100% alla Sig.ra e le Per_2 Pt_1 deduzioni per spettino nella misura del 100% al Sig. Per_1 CP_1
9) disporre che, ai fini Irpef, le detrazioni per le spese straordinarie per vengano effettuate, Per_2 nella misura del 100%, dalla Sig.ra mentre le detrazioni per le spese straordinarie per Pt_1 Per_1 vengano effettuate, nella misura del 100%, dal Sig. CP_1
10)ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IO di disporre le annotazioni di legge;
11) emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia. In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge.
In via istruttoria L'esponente chiede che sia disposto l'interrogatorio formale del resistente su tutti i capitoli, nonché la prova per testi sui seguenti capitoli di prova, domandando, sin da ora, al Giudice, nella denegata e non creduta ipotesi in cui lo stesso decidesse di non ammettere i capitoli di prova articolati, che, in sede di ordinanza, indichi se i capitoli non vengono ammessi perché pacifici o documentalmente provati: 1) Vero che dall'estate 2022 ha smesso di frequentare l'abitazione del padre a Verano Per_2
NZ? (teste ) Testimone_1 2) Vero che dall'estate 2022 ha smesso di trascorrere le vacanze estive, le festività Per_2
Natalizie, Pasquali e i ponti di sospensione dalle lezioni scolastiche con il padre? (teste Tes_1
[...]
3)Vero che dall'estate 2022 ha visto il padre i giorni 22.12.2022, 24.12.2022, 03.01.2023, Per_2
12.01.2023, 03.03.2023 e 11.04.2023? (teste ) Testimone_1 4)Vero che la Sig.ra provvede a pagare le rate del mutuo che grava sull'immobile di Pt_1 Per_3 di sua proprietà con i denari che le vengono versati, a titolo di prestito, dai suoi genitori, come si
[...] evince dal doc.25 che si rammostra? (teste e Testimone_2 Testimone_3 5)Vero che la casa di ha un valore commerciale di € 380.000,00 (teste Per_3 Testimone_2
6) Vero che il debito della Sig.ra nei confronti dei propri genitori per i prestiti ricevuti per il Pt_1 pagamento delle rate del mutuo della casa di ammonta ad € 85.000,00? (teste Per_3 [...]
e Tes_2 Testimone_3 7)Vero che la Sig.ra provvede a pagare le rate del finanziamento acceso per l'acquisto della Pt_1
Volkswagen Golf di sua proprietà, con i denari che le vengono versati, a titolo di prestito, dai suoi genitori, come si evince dal doc.25 che si rammostra? (teste e Testimone_2 Testimone_3
pagina 2 di 18 8)Vero che il debito della Sig.ra nei confronti dei propri genitori per i prestiti ricevuti per il Pt_1 pagamento delle rate del finanziamento della Volkswagen Golf di sua proprietà ammonta ad € 45.000,00? (teste e Testimone_2 Testimone_3 9)Vero che la Sig.ra ha ricevuto in prestito dalla sorella la somma di € 24.490,00, Pt_1 Pt_2 come risulta dal doc.50 che si rammostra? (teste Testimone_4
10) Vero che la Sig.ra ha utilizzato la somma di denaro ricevuta dalla sorella di cui Pt_1 Pt_2 al capitolo che precede, per pagare al Sig. l'importo che è stata condannata a versare con la CP_1 sentenza di separazione di secondo grado? (teste Testimone_4
11)Vero che la Sig.ra sta restituendo la somma ricevuta a titolo di prestito dalla sorella Pt_1
di cui al doc.50 che si rammostra, mediante pagamento trimestrali di € 500,00 ciascuno? Pt_2
(teste Testimone_4
12)Vero che in data 28.09.2023 il Sig. ha ricevuto dalla Sig.ra il pagamento in CP_1 Pt_1 proprio favore dell'importo di € 22.146,97, come si evince dal doc.69 che si rammostra? (teste
[...]
e Tes_2 Testimone_4 13)Vero che il Sig. ha lavorato nell'ambiente dell'antiquariato dal 01.06.2001 al CP_1
04.10.2006? (testi Ing. ER GI, Ing. ER RT, Ing. Geom. Bruno Tes_5
Morganti)
14)Vero che il Sig. ha lavorato presso lo Studio Ingegneria Lambro dal 2004 al 2006? (testi CP_1
Ing. ER GI, Ing. ER RT, Ing. Geom. Bruno Morganti) Tes_5
15)Vero che dal 2005 il Sig. ha iniziato a svolgere la propria attività professionale per le CP_1 società di proprietà della famiglia (teste Pt_1 Testimone_2
16)Vero che dal 03.02.2015 al 08.08.2018 il Sig. ha svolto la carica di amministratore unico CP_1 nella società Immobiliare B3 Srl di proprietà della famiglia (teste Pt_1 Testimone_2
17)Vero che il Sig. è stato socio accomandante della società CP_1 Parte_3
come si evince dalla visura prodotta sub 72 pagina 14 che si rammostra?
[...]
(teste Testimone_2
18)Vero che il Sig. è stato socio della società Zerosette S.r.l., come si evince dalla visura CP_1 prodotta sub 40 che si rammostra? (teste Testimone_2
19)Vero che il Sig. è stato socio della società come si evince dalla visura CP_1 Controparte_2 prodotta sub 72 pag.14 che si rammostra? (teste Testimone_2
20)Vero che il Sig. è stato socio della società San Rocco S.r.l., come si evince dalla visura CP_1 prodotta sub 82 che si rammostra? (teste Testimone_2
21)Vero che il Sig. è socio della AFC S.r.l., come si evince dal doc.34 che si rammostra? CP_1
(teste Testimone_2
22)Vero che il Sig. è socio amministratore della società Elle 70 Srl, come si evince dalla CP_1 visura prodotta sub 39 che si rammostra? (teste Testimone_2
23)Vero che il Sig. ha sostenuto l'esborso di € 2.155,00 per la vacanza studio di a CP_1 Per_1
Dublino a luglio 2023, come si evince dal doc.52/A che si rammostra? (teste Testimone_6 24)Vero che il Sig. ha sostenuto l'esborso di € 3.250,00 per la vacanza studio di a CP_1 Per_1
New York ad agosto 2023, come si evince dai docc.52/B e 85 che si rammostrano? (teste Tes_1
e legale rappresentante;
[...] Controparte_3
25)Vero che le riserve patrimoniali della società Effebiquattro Spa disponibili in favore dei soci ammontano ad € 30.000,00 ciascuno, come si evince dal bilancio che si rammostra doc.64? (teste Dott.
Testimone_7
pagina 3 di 18 26) Vero che la società AFC Srl, di cui il Sig. è socio unico, ha conseguito nel 2022 un utile CP_1 di esercizio pari ad € 4.000,00, come si evince dal bilancio che si rammostra doc.75? (teste Dott.
[...]
Tes_7
27)Vero che il patrimonio netto della società AFC Srl, di cui il Sig. è socio unico, ammonta CP_1 nel 2022 ad € 40.000,00, come si evince dal bilancio che si rammostra doc.75? (teste Dott.
[...]
Tes_7
28) Vero che la riserva di AFC Srl disponibile in favore del socio unico ammonta ad Controparte_1
€ 30.000,00 come si evince dal bilancio che si rammostra doc.75? (teste Dott. Testimone_7
Si indicano come testimoni:
, residente a [...]; Testimone_1
residente in [...]; Testimone_4
residente in [...]; Testimone_2
residente in [...]; Testimone_3
-Ing. ER GI, Ing. ER RT, Ing. Geom. Bruno Morganti tutti presso Tes_5
Studio Ingegneria Lambro;
c/o Volunteer In The World Società Cooperativa Sociale, con sede in Bologna, via San Testimone_6
Mamolo n.72/3;
-Legale rappresentante di con sede in Milano, via Fatebenefratelli n.32; Controparte_3
-Dott. c/o studio commercialista Desio (MB). Testimone_7 Controparte_4
***** Al fine di dare modo al Tribunale di comprendere quale sia la reale condizione patrimoniale/economica/reddituale del resistente, in assenza di produzione spontanea da parte del Sig.
si chiede che venga disposto, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione e/o la produzione nel presente CP_1 procedimento di:
1.dichiarazione dei redditi del Sig. 2023 con relativa ricevuta dell'Agenzia delle entrate CP_1 (anno d'imposta 2022);
2.bilancino relativo alle entrate 2023 del Sig. CP_1
3.bilanci delle società allo stesso facenti capo degli ultimi 3 anni e bilancino provvisorio relativo al
2023;
4.scrittura privata sottoscritta dal resistente con la società A.F.C. Srl, di cui è socio unico, in data 18.01.2021, cui si fa riferimento negli estratti del conto corrente BPM n.271075, intestato a CP_1
(doc.41 di controparte allegato al modulo spese), in ragione della quale lo stesso percepisce dal
[...]
2021 entrate cospicue (fino ad € 75.500,00 in un anno)e ove lo stesso non vi provveda che l'ordine di esibizione venga dato all'Agenzia delle Entrate con riguardo al punto 1, al commercialista del Sig. per i bilancini di cui ai punti 2 e 3, a AFC srl per la scrittura privata del 18.01.21 di cui al CP_1 punto 4.
*****
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze di parte resistente volte ad ottenere l'esibizione dei libri sociali delle società ove la SI.ra detiene quote di partecipazione e Pt_1 l'esibizione delle polizze, conti correnti e conti titoli intestati alla Sig.ra e/o cointestati alla Pt_1 stessa ed alla di lei famiglia, si chiede ex art. 210 c.p.c. che il medesimo ordine venga disposto nei confronti dei libri sociali delle società ove il Sig. detiene quote di partecipazione nonché di CP_1 tutti i conti correnti, conti titoli, polizze vita etc. cointestati tra il Sig. e la lui famiglia, ivi CP_1 compresi quelli eventualmente cointestato con la Sig.ra Controparte_5
***** pagina 4 di 18 Si chiede il rigetto dell'istanza formulata da parte resistente alla pagina 17 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., volta a disporre indagini di carattere economico demandate alla guardia di finanza o alla polizia tributaria sulla persona della Sig.ra stante l'infondatezza della stessa. Pt_1 Nella denegata e non creduta ipotesi di accettazione dell'istanza formulata da controparte, si chiede che gli accertamenti a mezzo polizia tributaria vengano disposti anche in capo al Sig. ove le CP_1 informazioni di carattere economico relative allo stesso, anche alla luce delle istanze ex art. 210 c.p.c. formulate in atti, non risultassero sufficientemente documentate e ciò anche in quanto alla luce delle produzioni documentali in atti risulta evidente che la situazione economico-reddituale del Sig. sia del tutto diversa da quella che lo stesso rappresenta. CP_1
***** Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove ex adverso articolate, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i medesimi testi indicati per la prova diretta, sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi.
per Controparte_1
Nel merito
IN VIA PRINCIPALE:
1) Verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i SI.ri e in Controparte_1 Parte_1
IO (MB) in data 25.06.2003, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di IO, n. 8, p. II, s. A, anno 2003, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto comune l'annotazione e la trascrizione nei Pubblici Registri della emananda sentenza, nonché le ulteriori incombenze di legge. 2) Dare atto del raggiungimento della maggiore età della figlia e dell'attuale Testimone_1 collocamento prevalente-residenza della stessa presso la madre, SI.ra presso Parte_1 l'abitazione sita in MO (MB) via Gian Francesco Parravicini n. 40; confermare l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, disponendo il collocamento prevalente di Persona_4 presso il SI. presso l'abitazione sita in Verano NZ (MB) via Persona_4 Controparte_1
Achille Grandi n. 3/A. 3) Confermare che la SI.ra avrà facoltà di tenere con sé il figlio Parte_1 Persona_4 previo accordo con il medesimo per due giovedì al mese, dall'uscita di scuola del minore fino alle ore 21.00, ove la madre si farà carico di riaccompagnare il minore presso l'abitazione paterna;
i diritti di visita potranno essere estesi ove manifesti la disponibilità in tal senso. Persona_4
4) Dato atto del raggiungimento della maggiore età della figlia , disporre diritto di Testimone_1 visita libero della stessa con il padre, compatibilmente con gli impegni anche scolastici di Tes_1
considerando che il SI. ha chiesto di tenere con sé la figlia
[...] Controparte_1 Tes_1 a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 21.00,
[...] ove il padre si farà carico di riaccompagnare la minore presso l'abitazione materna;
potrà altresì tenerla con sé ogni martedì sera dalle ore 18.30, quando si recherà a prendere presso l'abitazione Per_2 materna, sino alle ore 21.30, avendo cura di riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
qualora nel martedì di competenza paterna dovesse svolgere attività extrascolastiche, il padre si recherà a Per_2 prendere la minore direttamente presso il luogo in cui essa si trova, per riportarla poi alla madre alle ore pagina 5 di 18 21.30; potrà altresì tenerla con sé ogni mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00, avendo cura di riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
qualora nel mercoledì di competenza paterna Per_2 dovesse svolgere attività extrascolastiche, il padre si recherà a prendere la minore direttamente presso il luogo in cui essa si trova, per riportarla poi alla madre alle ore 21.00.
5) Dato atto del raggiungimento della maggiore età della figlia disporre che il Testimone_1 figlio minore in occasione delle vacanze natalizie starà, ad anni alterni, per una Persona_4 settimana dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alle ore 12.00 del 30/12 con un genitore e la settimana dalle 12.00 del 30/12 sino alla fine delle vacanze scolastiche con l'altro. Stante la predetta divisione, il genitore che non trascorrerà il con il figlio minore avrà l'opportunità di consegnare Pt_4 i regali agli stessi l'ultimo giorno di scuola (tenendo con sé i figli dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00). Ad eccezione del caso in cui il figlio minore trascorrerà la settimana di Natale in vacanza fuori città, il genitore che avrà con sé il figlio minore la settimana di Capodanno potrà vederlo per lo scambio degli auguri natalizi il giorno 24.12 dalle ore 8.00 alle ore 10.00. Durante le festività Pasquali, le altre festività e i periodi di vacanza collegati il minore trascorrerà l'intero periodo di sospensione scolastica ad anni alterni con ciascun genitore, dall'uscita da scuola con rientro nell'abitazione del genitore collocatario alle ore 21.00 del giorno precedente il giorno di inizio delle lezioni scolastiche.
Per le vacanze estive potrà trascorrere con ciascun genitore tre settimane di vacanza, Persona_4 di cui due consecutive nel mese di agosto, e un'altra sempre durante la sospensione estiva delle lezioni scolastiche, da concordarsi, in ogni caso, entro il 31 maggio di ogni anno. I ponti civili e religiosi seguiranno il week-end di competenza (se il giorno festivo cade fino al mercoledì compreso verrà assegnato al genitore che ha il week-end precedente;
se cade di giovedì o venerdì al genitore che ha il week-end successivo). Le alternanze andranno in continuità con quelle degli anni precedenti.
6) Rigettare la richiesta avversaria di previsione di un contributo al mantenimento per in capo Per_2 al SI. e, per l'effetto, confermare che ciascuno dei genitori provveda al Controparte_1 mantenimento diretto dei figli con sé conviventi, e specificamente il SI. contribuirà Controparte_1 direttamente al mantenimento del figlio e la SI.ra contribuirà Persona_4 Parte_1 direttamente al mantenimento della figlia . Testimone_1
7) Confermare la suddivisione al 50% tra le parti delle spese straordinarie per i figli come previste dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di MO. 8) Confermare l'assegnazione della casa di MO (MB) via Gian Francesco Parravicini n. 40, con tutto ciò che l'arreda, alla SI.ra ove continuerà a vivere con la figlia Parte_1 Tes_1
[...]
9) Disporre che l'assegno unico per i figli minori venga corrisposto al 100% in favore del genitore prevalentemente collocatario o in subordine entrambi al 50% a ciascun genitore.
10) Disporre che le detrazioni per i figli a carico spettino nella misura del 50% a ciascun genitore. Disporre che ed proseguano i percorsi psicoterapeutici e adottare quanto necessario Per_2 Per_1 per la ripresa dei rapporti padre- figlia;
11) Disporre che i documenti fiscali di ogni spesa straordinaria, sostenuta dai genitori nella misura del
50% ciascuno, dovranno essere intestati al figlio, ove possibile, e in ogni caso, consegnati in copia all'altro genitore per la detrazione ai fini Irpef, che si effettuerà nella quota del 50% ciascuno della spesa complessivamente sostenuta, ove effettivamente la spesa sia stata pagata da entrambi i genitori nella quota anzidetta. Nel caso in cui la spesa straordinaria dovesse essere integralmente sostenuta esclusivamente dal SI. (senza rimborso da parte della SI.ra Controparte_1 Parte_1 come nel caso, per esempio, di espresso disaccordo), disporre che le detrazioni della suddetta spesa pagina 6 di 18 saranno effettuate, nella misura del 100%, dal SI. qualora dallo stesso solo Controparte_1 effettivamente sostenuta.
12) I genitori si concedono il reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio dei documenti di identità e di espatrio propri ed anche relativamente ai figli minori.
13) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IO di disporre le annotazioni di legge.
14) Spese di lite refuse per entrambe le fasi di giudizio, oltre anticipazioni ed oneri di legge, oltre eventuali costi dui CTU e per CTP ed eventuale mediazione e per ricorso ante Cartabia ex artt. 337 bis,
337 ter comma 3 e 709 ter c.p.c. (ora ricorso ex artt. 337 bis, 337 ter comma 3 e 473 bis.38 e segg.
c.p.c.) proposto dal SI. CP_1
IN SUBORDINE: Ove occorrendo, ferme le statuizioni di cui nella parte “IN VIA PRINCIPALE” per quanto non specificato di seguito:
14) Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i SI.ri e in IO (MB) in data Controparte_1 Parte_1
25.06.2003, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di IO, n. 8, p. II, s. A, anno 2003, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto comune l'annotazione e la trascrizione nei Pubblici Registri della emananda sentenza, nonché le ulteriori incombenze di legge. 15) Fermo l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, nella denegata e non Per_1 creduta ipotesi in cui il figlio venisse prevalentemente collocato presso la SI.ra Persona_4
disporre che sia la stessa SI.ra a provvedere direttamente al Parte_1 Parte_1 mantenimento del figlio senza prevedere alcun contributo al mantenimento in capo Persona_4 al SI. ferma la contribuzione al 50% per le spese straordinarie di entrambi i figli Controparte_1 come previste nel Protocollo del Tribunale di MO. 16) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il figlio venisse prevalentemente Persona_4 collocato presso la SI.ra disporre che il SI. avrà facoltà di tenere Parte_1 Controparte_1 con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla Persona_4 domenica sera alle ore 21.00, ove il padre si farà carico di riaccompagnare il minore presso l'abitazione materna;
potrà altresì tenerlo con sé ogni martedì sera dalle ore 18.30, quando si recherà a prendere presso l'abitazione materna, sino alle ore 21.30, avendo cura di riaccompagnarlo presso Per_1 l'abitazione materna;
qualora nel martedì di competenza paterna dovesse svolgere attività Per_1 extrascolastiche, il padre si recherà a prendere il minore direttamente presso il luogo in cui esso si trova, per riportarlo poi alla madre alle ore 21.30; potrà altresì tenerlo con sé ogni mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00, avendo cura di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna;
qualora nel mercoledì di competenza paterna dovesse svolgere attività extrascolastiche, il padre si recherà a Per_1 prendere il minore direttamente presso il luogo in cui esso si trova, per riportarlo poi alla madre alle ore
21.00.
17) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il figlio venisse prevalentemente Persona_4 collocato presso la SI.ra disporre che l'assegno unico per il figlio Parte_1 Persona_4 venga corrisposto al 100% al SI. . Controparte_1
18) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse previsto un contributo al mantenimento per la figlia in capo al SI. prevedere anche un contributo di pari importo al Per_2 CP_1 mantenimento anche per il figlio in capo alla SI.ra Per_1 Pt_1
IN OGNI CASO: pagina 7 di 18 19) Rigettare ogni avversa domanda azione deduzione eccezione e conclusione avversaria per le causali e titoli di cui in narrativa anche per loro in ammissibilità e/o novità come indicato in narrativa;
rigettare l'avversa richiesta di pagamento del mutuo -formulata ex adverso nei confronti del SInor
[...] inerente all'immobile ex casa coniugale sita in MO, via Parravicini n. 40 a fronte CP_1 dell'insussistenza di alcun accordo sul punto tra le odierne parti e/o per le causali e i titoli di cui in atti. 20) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario del 15% ed oltre I.V.A. e
C.P.A., sulle componenti di spesa imponibile come per Legge.
Si insiste nella richiesta di condanna avversaria per responsabilità aggravata ex art. 96 commi 1 e 3
c.p.c..
*** Si segnala come controparte non reiteri le domande di cui ai punti 8, 9, 10 e 11 delle rassegnate conclusioni di cui al ricorso introduttivo avversario, di cui si era chiesta la dichiarazione di inammissibilità, in quanto relative parzialmente a questioni su cui l'Ill.mo Tribunale adito non è competente a pronunciarsi. Si chiede di tenerne debito conto in virtù del principio della soccombenza virtuale in punto liquidazione delle spese legali. IN VIA ISTRUTTORIA:
Prova per testi e per interrogatorio formale
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della SI.ra nonché per testi, Parte_1 con i testimoni di seguito indicati, sulle circostanze che si andranno di seguito ad indicare.
Sul rapporto genitori/figli Per ciò che concerne i rapporti e si ritiene che la copiosa Parte_5 Persona_5 documentazione prodotta costituita da mail tra le parti sia sufficiente a dimostrare quanto affermato e sostenuto dal SI. CP_1
Ad ulteriore precisazione:
1. Vero che ha trascorso le vacanze estive dell'anno 2023 (specificamente agosto Testimone_1
2023) presso la casa di proprietà a nord della Sardegna;
Pt_1
2. Vero che nell'estate 2022, ha chiesto alla madre, SI.ra di potersi recare Persona_4 Pt_1 presso la casa di di proprietà della SI.ra stessa, con degli amici;
Per_3 Pt_1
3.Vero che la SI.ra ha negato al figlio la possibilità di trascorrere Parte_1 Persona_4 dei week end con amici presso la casa Per_3
4.Vero che in data venerdì 17.04.2020 la SI.ra ha chiamato i Carabinieri affermando che il Pt_1 SI. le impedisse di vedere il figlio e i Carabinieri hanno poi fatto irruzione a casa CP_1 Per_1 del SI. alla presenza dello stesso CP_1 Per_1
5.Vero che in occasione dell'accordo su un possibile incontro per la Santa Pasqua tra la SI.ra Pt_1
e il figlio in data 07.04.2023, la SI.ra ha negato al figlio la possibilità di accedere Per_1 Pt_1 all'abitazione di MO via Parravicini n. 40 per recuperare dei propri libri ed oggetti personali;
6.Vero che il SI. è favorevole alla prosecuzione del percorso di psicoterapia di con CP_1 Per_1 il Dott. Pt_6
7.Vero che in data 26.07.2023 durante una vacanza studio a Dublino, ha chiamato Persona_4 la madre SI.ra Pt_1
8.Vero che nella telefonata tra e la SI.ra del 26.07.2023, la SI.ra Persona_4 Pt_1 Pt_1 pronunciava battute a sfondo sessuale riguardanti il SI. e che il contenuto della predetta CP_1 telefonata veniva riportato da al Dott. Per_1 Pt_6 pagina 8 di 18 9.Vero che il SI. ha sempre proposto ad entrambi i figli la possibilità di partecipare alle CP_1 medesime vacanze studio all'estero, come emerge dai doc. 41, 42, 43 e 44 che si mostrano al teste;
Sulla condizione economica delle parti Per_ In primo luogo si chiede acquisirsi la CTU economico patrimoniale esperita dal dott. in sede di giudizio di separazione avanti al Tribunale di MO e qui allegata al doc. 19, la quale disegna la situazione economica delle parti.
Ad ulteriore precisazione:
10.
Vero che il SI. svolge la professione di architetto, libero professionista;
CP_1
11. Vero che la società San Rocco S.r.l., compartecipata tra la SI.ra e il SI. ha Pt_1 CP_1 sempre fondato il proprio fatturato sui servizi forniti alle società della famiglia Pt_1
12.
Vero che solo la SI.ra percepiva compenso dalla società San Rocco S.r.l.; Pt_1
13. Vero che in costanza di matrimonio il SI. prestava la propria attività lavorativa presso le CP_1 società della famiglia Pt_1
14. Vero che, con l'avvio delle pratiche di separazione tra la SI.ra e il SI. Pt_1 CP_1 quest'ultimo ha smesso di lavorare per le società della famiglia Pt_1
15. Vero che il patrimonio della SI.ra dalla CTU espletata in sede di separazione, ammonta ad € Pt_1
5.409.150,00, oltre € 648.050,00 a titolo di altre garanzie prestate (fideiussione omnibus per la società Immobiliare B3 S.r.l. – importo quota di partecipazione alla data della stipula delle garanzie), per un totale di € 6.057.200,00, come risulta dal doc. 19 che si mostra al teste;
16. Vero che il patrimonio del SI. dalla CTU espletata in sede di separazione, ammonta ad € CP_1
686.547,00, come risulta dal doc. 19 che si mostra al teste;
17. Vero che, nell'anno 2017, la SI.ra ha cessato temporaneamente la propria attività presso la Pt_1 società Effebiquattro S.p.a.;
18.
Vero che, nel 2017, avendo cessato temporaneamente la propria attività presso la società Effebiquattro
S.p.a., la SI.ra ha ottenuto la liquidazione del relativo TFR;
Pt_1
19. Vero che la SI.ra dalla società Effebiquattro S.p.a. percepiva un compenso lordo superiore ad Pt_1
€ 38.000,00; 20.
Vero che, dopo aver cessato la propria attività presso la società Effebiquattro S.p.a. nel 2017, la SI.ra ha ripreso a lavorarvici a tempo indeterminato nel 2019; Pt_1
21. Per_ Vero che dalla CTU del Dott. di cui al doc. 19 – che si mostra al teste – emergono aiuti della famiglia d'origine alla SI.ra per 26.000,00 €annui; Pt_1
22.
pagina 9 di 18 Vero che il mutuo della casa di proprietà della SI.ra sita ad è pagato Pt_1 Per_3 integralmente dai genitori della SI.ra stessa;
Pt_1
23. Vero che le rate del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura Volkswagen Golf intestata alla SI.ra sono pagate dai genitori della SI.ra stessa;
Pt_1 Pt_1
24.
Vero che la Volkswagen Golf versione R con 310 cv di potenza di proprietà della SI.ra è Pt_1 soggetta al pagamento del superbollo;
25. Vero che la SI.ra detiene partecipazioni dirette nelle società EFFEBIQUATTRO S.P.A. per € Pt_1
1.681.978,00, come da doc. 19 che si mostra al teste;
26. Vero che la SI.ra detiene partecipazioni dirette nella società IMMOBILIAREB3 S.R.L. per € Pt_1
590.725,00, come da doc. 19 che si mostra al teste;
27. Vero che la SI.ra detiene partecipazioni dirette nella società IMMOBILIARE SGS68 S.R.L Pt_1 per € 3.056.335,00, come da doc. 19 che si mostra al teste;
28.
Vero che la SI.ra riveste il ruolo di legale rappresentante della società SISTER WOOD Pt_1
S.R.L. come da doc. 37 che si mostra al teste;
29.
Vero che la SI.ra è membro del ConSIlio di Amministrazione della società Effebiquattro Pt_1
S.p.a. ed i membri di tale ConSIlio di Amministrazione hanno percepito per il triennio 2019-2022 un compenso lordo pari ad € 522.000,00, come da bilancio del 25.06.2020 come da doc. 86 che si mostra al teste;
30. Vero che la SI.ra nell'anno 2018 ha effettuato finanziamenti soci per un totale di € Pt_1
161.700,00 come risulta dagli estratti conto di cui al doc. 24 che si mostra al teste;
31. Vero che nell'anno 2016 la società San Rocco ha emesso 14 fatture per un imponibile complessivo di € 82.000,00 + IVA;
32. Vero che nell'anno 2017 la società San Rocco ha emesso 12 fatture per un imponibile complessivo di € 70.000,00 + IVA;
33. Vero che nell'anno 2018, prima dell'avvio della separazione, sono state emesse 6 fatture (ultima fattura prima dell'avvio della separazione: n. 6 del 27.04.2018) per un imponibile complessivo di € 27.000,00
€ + IVA;
34.
Vero che la SI.ra ha la possibilità di gestire autonomamente i fondi e le disponibilità delle Pt_1 società in cui riveste cariche amministrative e di cui è socia;
35.
Vero che la SI.ra è esclusiva proprietaria di un immobile sito in MO, via Parravicini n. 40, Pt_1 di 130 mq al quinto piano di un complesso in centro MO, completo di cantina e box doppio al piano interrato;
pagina 10 di 18 36.
Vero che sulla casa di MO di proprietà della SI.ra è acceso un mutuo cointestato con il Pt_1 SI. come da doc. 87 che si mostra al teste;
CP_1
37.
Vero che la SI.ra ha negato il proprio contributo pro quota per il pagamento del mutuo Pt_1 sull'immobile sito in MO di cui solo ella è proprietaria;
38. Vero che sin dall'accensione del mutuo di cui al capitolo precedente, il SI. si è sempre CP_1 sobbarcato integralmente la rata del mutuo cointestato con la SI.ra per evitare segnalazioni Pt_1 alla Centrale Rischi, come da doc. 26 che si mostra al teste;
39.
Vero che, in piena emergenza Covid19, la SI.ra ha impedito al SI. di usufruire Pt_1 CP_1 della moratoria per le rate di mutuo durante i mesi in cui la sua attività era completamente azzerata come da doc. 60 che si mostra al teste;
40. Vero che la SI.ra è proprietaria di un immobile sito in Campodolcino;
Pt_1
41. Vero che la SI.ra ha posto in vendita l'immobile di Campodolcino;
Pt_1
42.
Vero che la SI.ra ha acconsentito agli interventi di ristrutturazione del compendio Pt_1 immobiliare di Campodolcino comprensivo dell'immobile di sua proprietà; 43.
Vero che la SI.ra è comproprietaria di tre immobili siti in Olbia, Montignoso e Moggio;
Pt_1
44. Vero che il SI. ha acquistato unitamente all'attuale compagna SI.ra l'immobile CP_1 CP_5 sito in Verano NZ, via Grandi n. 3/A per la quota del 30% di usufrutto;
45. Vero che nell'anno 2018 il SI. ha venduto l'immobile di sua proprietà sito in Triuggio;
CP_1
46. Vero che il SI. ha un'esposizione debitoria pari ad € 14.061,93 nei confronti di Agenzia CP_1 delle Entrate come da doc. 30 che si mostra al teste;
47. Vero che la rata del finanziamento per l'affitto a lungo termine dell'autovettura del SI. CP_1
(comprensiva di spese assicurative, la fornitura dei diversi treni di gomme estivi e invernali, tutti tagliandi e qualsivoglia intervento di manutenzione) è sostenuta dalla società AFC S.r.l.; 48.
Vero che dal 20.01.2021 il SI. è padre anche di , nata dalla relazione con CP_1 Persona_7 l'attuale compagna, SI.ra CP_5
49.
Vero che la SI.ra è impiegata di Banca;
CP_5
50.
Vero che la SI.ra grazie alla propria attività lavorativa, gode di agevolazioni e convenzioni CP_5 per viaggi all'estero; 51.
pagina 11 di 18 Vero che il SI. è Amministratore Unico della società AFC S.r.l. come da doc. 31 che si CP_1 mostra al teste;
52.
Vero che il SI. è subentrato al padre nella proprietà della società Elle 70 S.r.l. nel 2022 a CP_1 causa della complicata situazione finanziaria del padre stesso, SI. Persona_8
53. Vero che dall'anno 2022 il SI. è Amministratore della società Elle 70 S.r.l., nella quale CP_1 riveste tale ruolo unitamente a e ove AFC S.r.l. detiene il 50% della proprietà, come Parte_7 da doc. 32 che si mostra al teste;
54. Vero che la quota societaria che il SI. detiene presso la società Elle 70 S.r.l. è stata oggetto CP_1 di domanda revocatoria, come da doc. 33 che si mostra al teste;
55.
Vero che la cessione della quota detenuta dal SI. nella società Zero Sette S.r.l. al padre è CP_1 avvenuta a compensazione di poste pregresse;
56.
Vero che il SI. ha in arretrato il versamento di rate pregresse alla Cassa Previdenziale, come CP_1 da doc. 36 che si mostra al teste;
57.
Vero che il SI. sostiene i costi telefonia per e;
CP_1 Per_1 Per_2
58.
Vero che il SI. sostiene i costi della polizza sanitaria CP_1 Per_1
59.
Vero che per poter sostenere la società AFC S.r.l. il SI. è stato costretto a ricorrere ai CP_1 seguenti crediti bancari:
- finanziamento di AFC srl del 01.09.2020 finalizzato a far fronte all'emergenza Covid19 di 30.000,00
€ (come da doc. 62 che si mostra al teste) - banca Intesa San Paolo, con piano di ammortamento a partire dal 09.09.2023;
- finanziamento di AFC srl del 29.10.2020 di 208.000,00 € (come da doc. 63 che si mostra al teste) - intesa san Paolo;
- finanziamento di AFC srl del 17.05.2022 di 250.000,00 € che annulla e sostituisce quello di 208.000,00 € - intesa san Paolo con piano di ammortamento a partire dal 17.06.2023 (come da doc. 28 che si mostra al teste) con Banca Intesa e circa l'ammontare del finanziamento derivante dai soci della associazione in partecipazione allegati ala mail del 22 ottobre scorso:
60. Vero che a settembre 2022 AFC srl ha contratto un debito per totali 225.000,00 € a fronte di finanziamenti da terzi portando a 505.000,00 € il totale del debito aziendale;
61. Vero che la SI.ra aveva inizialmente richiesto l'erogazione del mutuo sulla casa di Pt_1
MO a Creval, mutuo da intestarsi solo a sé stessa, come risulta dal doc. 88 che si mostra al teste.
***
Si indicano quali testimoni:
- Sig.ra Via Vittorio Emanuele II n. 13/A – Triuggio – sui capitoli di prova da 1 a 14, Testimone_8 capp. 36, 37, 38, 39, capp. da 41 a 58, 61;
- Sig. Via Vittorio Emanuele II n. 13/A – Triuggio - sui capitoli di prova da 1 a 14, Persona_8 capp. 36, 37, 38, 39, capp. Da 41 a 58, 61;
pagina 12 di 18 - Sig.ra in Verano NZ - sui capitoli di prova da 1 a 14, capp. 36, 37, 38, 39, Controparte_5 capp. da 41 a 58, 61.
- Dott. con studio in MO, via Cernuschi n. 6, tel. 039324300, mail Testimone_9
– sui capitoli 11, 12, da 15 a 37, 40, 41, 42 e 43 con consultazione della propria Email_1
CTU già doc. 19. Firmato Da: EL TA Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 3c1289
11
- Sig. – funzionario di Banca Intesa – filiale imprese di Cantù, “gestore” di AFC S.r.l. e Tes_10 unico e solo funzionario che ha seguito i finanziamenti bancari ricevuti ad oggi da AFC S.r.l., sui capitoli 47, 51, 52, 59, 60, 61;
- Sig. - Dottore commercialista – consulente di AFC S.r.l. sin dalla sua costituzione, Testimone_11 sui capitoli 47, 51, 52 e 59, 60, 61;
- Sig. c/o Creval, sul capitolo n. 61. Testimone_12 L'interrogatorio formale della SI.ra verterà su tutti i capitoli di prova. Pt_1
*** CTU
CTU CONTABILE Solo ove l'Ill.mo Giudice adito lo ritenga strettamente necessario, essendo già prodotta la CTU esperita Per_ dal Dott. in sede di separazione stante il breve lasso di tempo intercorso (e posto che controparte ha dichiarato che la propria situazione economico patrimoniale è rimasta immutata rispetto alla separazione), si chiede CTU contabile finalizzata a delineare la situazione economico patrimoniale delle parti.
CTU PSICODIAGNOSTICA E DI RIVALUTAZIONE NUCLEO FAMILIARE
Posto che la CTU Dott.ssa ha svolto in sede di separazione ampia e articolata attività di Per_9 monitoraggio, culminata nella CTU del 06.03.2021 (Doc. 14 allegato) e sono trascorsi soli due anni da allora, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito non rinnovi la CTU, ritenendola ultronea e non necessaria, opponendosi alla relativa richiesta avversaria, di cui si chiede il rigetto.
Ci si oppone sin da ora alla richiesta avversaria di sottoporre il figlio ad una Persona_4 valutazione psicodiagnostica, ritenendola ultronea, generica, pretestuosa e pregiudizievole per lo stesso
(si allega – doc. 68 – libretto dei voti di al fine di evidenziare la serenità attuale del Per_1 Per_1 minore, che si rispecchia anche nel buon andamento scolastico), nonché infondata, alla luce del fatto che alcuna pressione da parte del SI. è in atto sul figlio – controparte non reitera la richiesta CP_1 in sede di memoria integrativa.
In mero subordine, esclusivamente nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle predette richieste avversarie, si chiede sin da ora che il Tribunale voglia sottoporre anche la figlia Tes_1
a valutazione psicodiagnostica, al fine di verificare se vi siano pressioni della SI.ra
[...] Parte_1
[...]
***
AUDIZIONE FIGLI MINORI
Dato atto del raggiungimento della maggiore età della figlia si chiede, laddove Testimone_1 l'Ill.mo Tribunale adito lo ritenesse necessario, disporsi l'audizione del figlio minore
[...]
(anni 17) sottoponendogli solo i capitoli di prova relativi al rapporto con il genitore non Per_4 collocatario, specificamente i capitoli di prova n. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Si chiede disporsi l'audizione di , sottoponendole i capitoli di prova n. 1 e 9, Per_2
*** pagina 13 di 18 ORDINI D'ESIBIZIONE Si allega dichiarazione dei redditi del SI. anno 2023 – periodo d'imposta 2022 (Doc. 81) da CP_1 cui emerge un reddito complessivo pari ad € 11.922,00 e spese sanitarie per € 5.883,00. Ci si oppone alla richiesta avversaria di produzione della scrittura privata con AFC Srl ritenendo la richiesta irrilevante e ultronea;
tale scrittura altro non costituisce se non un prestito al socio da parte di AFC srl che, a propria volta, ha contratto debito con:
1. Banca intesa San Paolo, 01.09.2020 - finanziamento finalizzato a far fronte all'emergenza Covid19 di 30.000,00 € (già doc. 63) - piano di ammortamento a partire dal 09.09.2023;
2. Banca intesa San Paolo, 17.05.2022 - finanziamento di 250.000,00 € che annulla e sostituisce quello di 208.000,00 € con piano di ammortamento a partire dal 17.06.2023 (già doc. 28). Il 23 settembre dello stesso anno, ormai priva di risorse per poter effettuare i piccoli interventi di ristrutturazione e rivendita, AFC srl contrae ulteriormente debito per 225.000,00 € a fronte di finanziamenti da terzi, mediante un contratto di associazione in partecipazione, portando a 505.000,00
€ il totale del debito aziendale.
* Si chiede che venga disposto ex art. 210 c.p.c. ordine d'esibizione e/o la produzione nel presente giudizio del bilancio, della ripartizione degli utili e del libro soci e verbali conSIlio di amministrazione relativo alla società Effebiquattro spa della destinazione della quota di spettanza della Sig.ra Pt_1 per gli anni 2019 – 2020 – 2021 – 2022 e 2023, che complessivamente ammonta ad € 174.000,00
(174.000 euro / 5 componenti del CDA x 5 esercizi di bilancio). Somma che la stessa società ha deliberato di pagare all'amministratrice ma di cui non vi è traccia. Si chiede ex art. 210 c.p.c. che venga ordinata alla SI.ra l'esibizione e/o la produzione in Pt_1 giudizio dell'estratto di conto corrente principale intestato alla SI.ra e acceso presso la BCC Pt_1
Milano. Si chiede ex art. 210 e/o 213 c.p.c. che venga ordinata l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni della SI.ra nonché i libri sociali delle società ove la SI.ra detiene Pt_1 Pt_1 quote di partecipazione, così da verificare i compensi dalla stessa ottenuti nonché i fringe benefit di cui la stessa può godere. Si chiede altresì l'esibizione ex art 210 c.p.c. dei conti correnti bancari e postali, conti titoli, depositi, polizze assicurative, intestate alla SInora e/o cointestate con la di lei famiglia, al fine Parte_1 di appurare le reali entrate di cui dispone la ricorrente ciò per almeno gli ultimi tre anni.
***
ACCERTAMENTO A MEZZO POLIZIA TRIBUTARIA Per tutte le ragioni esposte in parte motiva, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia:
- incaricare la Guardia di Finanza per l'accertamento della reale situazione patrimoniale e reddituale, anche in forza dell'attività lavorativa e anche imprenditoriale svolta, della SInora in Parte_1 particolare, verificare i bilanci e le entrate di ogni natura relative alle società dalla stessa compartecipate;
la misura e la tipologia e gli orari di lavoro inerenti le risorse economiche della ricorrente, avendo riguardo alla verifica della provvista sui conti correnti alla stessa intestati, le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari e azionari e fondi di investimento e polizze vita, intestate allo stesso od ai suoi famigliari stretti e/o ad altri soci delle società sub doc. 51,
52, 53, redditi derivanti da rendite assicurative, nonché la presenza di altri beni mobili e redditi rispetto a quelli dichiarati, la valorizzazione del patrimonio immobiliare a lei intestato o comunque alla stessa riconducibile, tenendo conto di tutte le potenzialità derivanti dal patrimonio in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere. pagina 14 di 18 Si chiede, inoltre, l'accertamento della congruità di quanto risultante dalle dichiarazioni redditi od altri documenti fiscali in rapporto al tenore di vita della SInora ed alle sue uscite patrimoniali, Pt_1 nonché la reale situazione lavorativa del soggetto, al fine dell'emersione di altri introiti.
***
SULLE RICHIESTE ISTRUTTORIE DI CONTROPARTE Prova per testi ed interrogatorio formale Ci si oppone all'ammissione della prova per testi ed interrogatorio formale richiesta da controparte in quanto i capitoli di prova formulati devono ritenersi inammissibili per i seguenti motivi: il capitolo 1) è inammissibile in quanto generico ed ininfluente ai fini del decidere;
il capitolo 2) è inammissibile in quanto generico ed ininfluente ai fini del decidere;
il capitolo 3) è inammissibile in quanto ininfluente ai fini del decidere;
il capitolo 4) è inammissibile in quanto da provarsi documentalmente;
il capitolo 5) è inammissibile in quanto valutativo;
il capitolo 6) è inammissibile in quanto generico, valutativo e da provarsi documentalmente;
il capitolo 7) è inammissibile in quanto da provarsi documentalmente;
il capitolo 8) è inammissibile in quanto generico, valutativo e da provarsi documentalmente;
il capitolo 9) è inammissibile in quanto da provarsi documentalmente ed il doc. 50 avversario è privo di qualsivoglia valore probatorio;
il capitolo 10) è inammissibile in quanto generico e valutativo;
il capitolo 11) è inammissibile in quanto generico, valutativo e da provarsi documentalmente ed il doc. 50 non ha alcuna rilevanza in merito;
il capitolo 12) è inammissibile in quanto da provarsi documentalmente;
il capitolo 13) è inammissibile in quanto generico ed ininfluente ai fini del decidere;
il capitolo 14) è inammissibile in quanto generico ed ininfluente ai fini del decidere;
il capitolo 15) è inammissibile in quanto generico;
i capitoli dal 16) al 22) sono inammissibili in quanto da provarsi documentalmente;
il capitolo 23) è inammissibile in quanto da provarsi documentalmente e irrilevante ai fini del decidere
– il doc. 52/A avversario nulla prova in merito al pagamento del viaggio;
il capitolo 24) è inammissibile in quanto da provarsi documentalmente e irrilevante ai fini del decidere
– i doc. 52/B e 85 avversari nulla provano in merito al pagamento del viaggio;
i capitoli dal 25) al 28) sono inammissibili in quanto da provarsi documentalmente.
*
SULLE PRODUZIONI DOCUMENTALI AVVERSARIE
Si contestano tutte le produzioni documentali avversarie di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2
c.p.c. rinviando alla relativa contestazione o spiegazione del documento data in atti. Specificamente si contestano:
Doc. 53 – è ininfluente trattandosi di un mero atto della causa di separazione che nulla dimostra con riferimento all'asserito e contestato – in quanto insussistente – accordo verbale tra le parti in merito al pagamento delle rate di mutuo;
Doc. 54 – si è già avuto modo di spiegare come la circostanza per cui il SI. si sia sempre CP_1 sobbarcato integralmente la rata del mutuo cointestato con la SI.ra fosse meramente Pt_1 finalizzata ad evitare di essere segnalato alla Centrale Rischi, nulla più;
Doc. 55 – mera ordinanza presidenziale riportante i provvedimenti presidenziali assunti in sede di separazione, poi superata dalla sentenza di separazione del Tribunale di MO, riformata dalla Corte d'Appello di Milano;
pagina 15 di 18 Doc. 56 e 57 – si ritiene che la presente documentazione non ricalchi la reale situazione economico patrimoniale della SI.ra prestando la stessa attività lavorativa ed essendo altresì socia delle Pt_1 società di famiglia;
si ritiene che non si tratti di documentazione dirimente ed avente valore probatorio.
*
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di prova orale avversaria, si chiede che non venga ammessa la testimonianza dei testi (figlia della SI.ra , Testimone_1 Pt_1 Tes_4
(sorella della SI.ra , (padre della SI.ra e
[...] Pt_1 Testimone_2 Pt_1 [...] (madre della SI.ra , stante l'inattendibilità degli stessi a fronte della parentela Tes_3 Pt_1 intrattenuta con la parte e delle tensioni intercorrenti tra tali testi ed il SI. CP_1
* Nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta con i medesimi testi indicati dall'esponente nella propria memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c..
Si chiede inoltre ammettersi i seguenti capitoli di prova a prova contraria rispetto ai capitoli avversari n. 23) e 24) (con numeri progressivi rispetto ai capitoli rubricati da parte resistente): 61. Vero che la SI.ra tramite il proprio lavoro di impiegata bancaria gode di diverse CP_5 agevolazioni, tra le quali sconti per viaggi all'estero, agevolazioni a cui ha potuto accedere per la vacanza studio di a Dublino nel luglio 2023; Per_1
62. Vero che la SI.ra tramite il proprio lavoro di impiegata bancaria gode di diverse CP_5 agevolazioni, tra le quali sconti per viaggi all'estero, agevolazioni a cui ha potuto accedere per la vacanza studio di a New York nell'agosto 2023. Per_1
Si indica a teste sui capitoli di prova 61 e 62 la SI.ra in Verano NZ e si Controparte_5 producono a titolo esemplificativo delle proposte CRAL di cui gode, tramite la Banca presso cui lavora, la SI.ra (Doc. 99). CP_5
* Sull'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Il SI. ha prodotto sia la propria dichiarazione dei redditi 2023 (anno d'imposta 2022) sia la CP_1 scrittura privata con la società AFC S.r.l.. Ci si oppone all'ordine di esibizione dei bilanci delle società di cui è socio il SI. ritenendolo CP_1 superfluo a fronte del fatto che la situazione patrimoniale delle parti, rilevante ai fini di eventuali contributi al mantenimento dei figli, sia già allo stato ben delineata dalla documentazione in atti. Si contesta sin d'ora l'irritualità della nota di deposito avversaria datata 09.12.2024 e relativa all'ordine d'esibizione disposto dall'Ill.mo Giudice adito in quanto trattasi di vera e propria memoria non autorizzata;
se ne chiede, pertanto, l'espunzione o si chiede che l'Ill.mo Giudice adito non tenga conto delle considerazioni ivi riportate. Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito tenga conto, ai fini della condanna alle spese, dell'accoglimento del ricorso ante Cartabia ex artt. 337 bis, 337 ter comma 3 e 709 ter c.p.c. (ora ricorso ex artt. 337 bis,
337 ter comma 3 e 473 bis.38 e segg. c.p.c.) proposto dal SI. CP_1 Si ritiene del tutto pretestuosa ed infondata l'eccezione avversaria di irritualità della memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. dell'odierno resistente e se ne chiede, pertanto, il fermo rigetto.
*
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove avversarie, di cui si chiede declaratoria di inammissibilità e/o rigetto, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione previo decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c. All'udienza del 13.3.2025 ha aggiunto: pagina 16 di 18 disporsi che ciascun genitore si faccia carico in via integrale del mantenimento diretto e delle spese straordinarie relative al figlio che vive con lui.
Chiede la refusione delle spese del presente giudizio peer il principio di soccombenza virtuale, in quanto le domande sono state modificate in corso di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa perviene in decisione sulle condizioni del divorzio, essendo stata già emessa la pronuncia sullo status.
I. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Ciascun figlio, dopo la separazione, si è schierati con il genitore presso il quale si è trasferito a vivere, la figlia con la madre, il figlio con il padre e tale situazione è rimasta pressochè immutata nonostante gli interventi disposti.
La figlia , nata in data [...], è diventata maggiorenne e vive con la madre. Per_2 Le parti chiedono concordemente l'affido condiviso del figlio minore nato in [...] Per_1
24.11.2007, con collocamento presso il padre, con il quale vive. Tenuto conto del fatto che diverrà maggiorenne a novembre di quest'anno, potrà concordare direttamente con la madre i tempi di permanenza presso di lei.
II. Le parti chiedono concordemente l'assegnazione alla della casa coniugale di Pt_1
MO via Gian Francesco Parravicini n. 40 , di sua esclusiva proprietà.
III. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle eSIenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. Le parti chiedono concordemente che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio che vive con lui.
La ricorrente chiede che anche le spese straordinarie siano poste a carico del genitore che provvede al mantenimento ordinario, il resistente chiede che siano ripartite al 50%. All'udienza del 13.3.2025 ha chiesto, in via alternativa, che siano poste a carico del genitore che tiene il figlio.
Il Collegio, tenuto conto del fatto che la figlia è maggiorenne, il figlio lo diventerà a breve, stabilisce che ciascun genitore provveda al pagamento del 100% delle spese straordinarie pagina 17 di 18 del figlio che vive con lui. In tal modo si eviteranno discussioni tra i genitori per concordare le spese.
Ciascun genitore potrà concordare direttamente con il figlio che non vive con lui la partecipazione ad alcune spese. Il problema si è posto tutti gli anni, in quanto il padre paga al figlio una vacanza- studio all'estero, la madre lamentava il fatto che ciò non avvenisse per la figlia. Il padre sostiene di avere proposto alla figlia analoga opportunità e che lei l'avrebbe rifiutata.
Anche tale decisione potrà essere concordata direttamente con i figli, data l'età e costituirà l'occasione per ciascun genitore di mantenere un rapporto con il figlio che non vive con lui. Ciascun genitore percepirà per intero l'assegno unico familiare relativo al figlio convivente.
IV. Le spese devono essere compensate tra le parti, per la natura necessaria del giudizio e per il fatto che la questione maggiormente controversa era quella attinente il mutuo cointestato, gravante sulla casa di MO di proprietà esclusiva della voleva essere Pt_1 CP_1 liberato da tale obbligo, che lui onora per intero per evitare segnalazioni pregiudizievoli, la questione non poteva costituire oggetto di pronuncia da parte del Tribunale nel presente giudizio e il ha promosso un separato giudizio per ottenere la restituzione della CP_1 quota di pertinenza della Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre. Il figlio potrà concordare direttamente con la madre i tempi di permanenza presso di lei;
II. Assegna la casa coniugale sita in MO via Gian Francesco Parravicini n. 40 a Parte_1
[...]
III. Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio che vive con lui;
IV. Dispone che ciascun genitore percepisca per intero l'assegno unico familiare del figlio che vive con lui;
V. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in MO, nella camera di conSIlio del 19.6.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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