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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3894 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 14417/2024
R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucrezia Nadia Salemi.
Parte_1
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. CP_1
417-bis c.p.c. dal funzionario amministrativo, dott. Mario Maggio, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana, n. 59.
- resistente –
E C O N T R O Contr
in persona del legale rappresentante pro tempore.
- contumace –
All'udienza del 25 settembre 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
Contr rigetta il ricorso nei confronti dell' compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_1
Cont nulla sulle spese tra la parte ricorrente e l' pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/10/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' al fine di Controparte_3 Controparte_4
1 ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' variamente CP_1
Contr deducendo l'infondatezza delle domande di parte ricorrente;
rimaneva contumace l
La causa, effettuata consulenza tecnica affidata al dott. Porta veniva Persona_1
discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe all'udienza del 25 settembre 2025.
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passivo dell' con CP_1
riguardo alla domanda avente ad oggetto l'esenzione ticket. Infatti, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In materia di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, legittimato passivo nel giudizio avente ad oggetto la prestazione sanitaria in esenzione di quota di partecipazione alla spesa (ticket) è il soggetto tenuto ad erogare la prestazione stessa e quindi, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502 del 1992, l'azienda
; lo stato di invalidità di chi chiede la prestazione, costituendo un presupposto di fatto di CP_4 questa, è accertato in via incidentale e non è necessaria la partecipazione al giudizio del Ministero degli Interni” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3500 del 09/03/2001, ma anche Cass. n. 13854/2014,
Cass. n. 6283/2017 e da ultimo Cass. N. 21412/2018). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità sul punto ha recentemente chiarito come “In tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la legittimazione passiva rispetto alle domande di esenzione dalla quota di Parte partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) appartiene in via esclusiva alle essendo esse gli organi, con personalità giuridica, attraverso cui gli enti territoriali competenti assicurano
l'assistenza sanitaria;
il difetto di legittimazione passiva (nella specie, dell' può essere CP_1 rilevato d'ufficio dal giudice, se risulta dagli atti di causa, in ogni stato e grado del giudizio”
(Cassazione civile, sez. lav., 03/09/2021 , n. 23899).
Nel merito, occorre osservare che il consulente tecnico d'ufficio sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha riconosciuto l'insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione.
Le conclusioni del C.T.U. devono essere condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguata e convincenti considerazioni medico-legali.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato, ma la mancata Contr costituzione in giudizio dell' esime dall'adozioni di alcuna statuizione in materia di spese di lite;
appare equo, invece, compensare le spese di lite tra la parte ricorrente e l' tuttavia, le spese per la consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto, CP_1 seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte ricorrente. 2
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 25 settembre 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 14417/2024
R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucrezia Nadia Salemi.
Parte_1
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. CP_1
417-bis c.p.c. dal funzionario amministrativo, dott. Mario Maggio, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana, n. 59.
- resistente –
E C O N T R O Contr
in persona del legale rappresentante pro tempore.
- contumace –
All'udienza del 25 settembre 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
Contr rigetta il ricorso nei confronti dell' compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_1
Cont nulla sulle spese tra la parte ricorrente e l' pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/10/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' al fine di Controparte_3 Controparte_4
1 ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' variamente CP_1
Contr deducendo l'infondatezza delle domande di parte ricorrente;
rimaneva contumace l
La causa, effettuata consulenza tecnica affidata al dott. Porta veniva Persona_1
discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe all'udienza del 25 settembre 2025.
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passivo dell' con CP_1
riguardo alla domanda avente ad oggetto l'esenzione ticket. Infatti, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In materia di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, legittimato passivo nel giudizio avente ad oggetto la prestazione sanitaria in esenzione di quota di partecipazione alla spesa (ticket) è il soggetto tenuto ad erogare la prestazione stessa e quindi, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502 del 1992, l'azienda
; lo stato di invalidità di chi chiede la prestazione, costituendo un presupposto di fatto di CP_4 questa, è accertato in via incidentale e non è necessaria la partecipazione al giudizio del Ministero degli Interni” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3500 del 09/03/2001, ma anche Cass. n. 13854/2014,
Cass. n. 6283/2017 e da ultimo Cass. N. 21412/2018). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità sul punto ha recentemente chiarito come “In tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la legittimazione passiva rispetto alle domande di esenzione dalla quota di Parte partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) appartiene in via esclusiva alle essendo esse gli organi, con personalità giuridica, attraverso cui gli enti territoriali competenti assicurano
l'assistenza sanitaria;
il difetto di legittimazione passiva (nella specie, dell' può essere CP_1 rilevato d'ufficio dal giudice, se risulta dagli atti di causa, in ogni stato e grado del giudizio”
(Cassazione civile, sez. lav., 03/09/2021 , n. 23899).
Nel merito, occorre osservare che il consulente tecnico d'ufficio sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha riconosciuto l'insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione.
Le conclusioni del C.T.U. devono essere condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguata e convincenti considerazioni medico-legali.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato, ma la mancata Contr costituzione in giudizio dell' esime dall'adozioni di alcuna statuizione in materia di spese di lite;
appare equo, invece, compensare le spese di lite tra la parte ricorrente e l' tuttavia, le spese per la consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto, CP_1 seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte ricorrente. 2
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 25 settembre 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
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