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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/08/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
n. 762/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ……………….Presidente est. dott. Paolo LUPPI ….………………. Giudice dott. Fabio FAVALLI ………………….Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.762 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 22.1.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Feraldi n.6 presso lo studio dell'avv.to Sonia Fallico che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via XX Settembre n.19 presso lo studio dell'avv.to Ines Cuzzocrea che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE –
OGGETTO: modifica delle condizioni relative a figli nati da relazione more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
Per_ per parte ricorrente: “…affidare la FI NO in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ovvero, in subordine, alla luce di quanto emergerà all'ascolto della NO e/o dalle indagini dei Servizi Sociali e Consultoriali aditi, decidere nel modo meglio visto e ritento in ordine all'affidamento disponendolo - se ritenuto - anche in via esclusiva al ricorrente, nel centrale interesse Per_ della NO;
la FI NO avrà residenza abituale presso la casa paterna ovvero con collocamento prevalente presso il padre, ; in caso venga Parte_1 disposto l'affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse per la NO relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 762/2023 R.G.A.C.C.
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della FI;
non disporre nulla in ordine al regime di visita presso la madre in caso emerga un pregiudizio in capo alla NO in relazione alla frequentazione della stessa in esito agli accertamenti del Servizio Sociale e Consultoriale adito;
in subordine, nel denegato caso in cui sia ritenuto necessario, regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario come a seguire: pernottamento presso la casa della madre una volta a settimana compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della NO, due settimane consecutive per le vacanze nella pausa estiva e altrettante in quella invernale, quanto sopra con la massima flessibilità, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della NO e quale contenuto minimo ovvero salvo diversa volontà della NO e previo accordo dei genitori da concordarsi per iscritto con giorni sette di preavviso;
confermare la revoca dell'assegno di Euro 349/mese oltre al 50% delle spese straordinarie precedentemente versato dal ricorrente a controparte a titolo di mantenimento della NO;
disporre il diritto a percepire gli assegni familiari - assegno unico erogati da ovvero dagli enti preposti a favore del ricorrente;
disporre che CP_2 controparte versi al ricorrente a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 della NO un assegno con importo di Euro 349/mese ovvero l'importo meglio visto e ritenuto oltre rivalutazione ISTAT e il 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della NO, tutte preventivamente concordate per iscritto e con rimborso su presentazione di fattura/ricevuta da produrre entro il giorno 5 di ogni mese considerando non rimborsabili le ricevute inviate oltre il giorno 5, disponendo altresì che al compimento del diciottesimo anno di età lo stesso sia versato direttamente alla FI;
disporre in ogni caso che al compimento del diciottesimo anno di età l'assegno di mantenimento eventualmente statuito sia versato direttamente alla FI;
vinte le spese…con istanza di restituzione Per_ degli importi relativi all'assegno di mantenimento per la NO versati dal ricorrente a controparte dalla radicazione del ricorso fino all'intervenuta Ordinanza del 21/09/2023 per un totale di Euro 1.748,55 nonché per una compartecipazione alle spese Per_ della NO in capo a controparte nonché per l'attribuzione dell'assegno unico in capo al ricorrente…”;
per parte resistente: “…rigettare la domanda di modifica del provvedimento del 13/10/2016 del Tribunale di Imperia emesso nell'ambito della procedura RG 1295/2014 così come proposta dal ricorrente 2) confermare l'affidamento condiviso della Pt_1 Per_ NO 3) confermare in punto collocamento il Decreto del 22/09/2023 di Codesto Giudice ordinando quindi che la NO, attualmente lasciata dal padre presso la casa dei nonni paterni, torni a vivere nell'abitazione che il padre condivide con l'attuale moglie;
3) stabilire le modalità e i tempi di frequentazione anche infrasettimanale della NO Per_
con il genitore non collocatario, tenuto conto che il Servizio consultoriale sino ad oggi non ha provveduto lasciando che la NO gestisse da sola il rapporto con la madre;
4) in ragione delle condizioni economiche in cui versa la GN , CP_1 dell'impossibilità per la stessa di ottenere l'AUU nonostante quanto disposto da Codesto Giudice al punto 4. del Decreto del 22/09/2023, e in quanto funzionale a garantire alla NO un tenore di vita presso “entrambi” i genitori il più possibile analogo a quello goduto in costanza di convivenza, prevedere il versamento a favore della signora CP_1 di un contributo economico di € 350,00 mensili, o di quella maggiore o NO somma meglio ritenuta da codesto Giudice, a carico del Signor 5) confermare il punto 3. Pt_1 del Decreto del 22/09/2023 di Codesto Giudice sul mantenimento della NO sia avuto riguardo al mantenimento ordinario che alle spese straordinarie 6) respingere la domanda di restituzione proposta dal signor 7) qualora Codesto Giudice ritenga Pt_1 di confermare la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio consultoriale, disporre la presa in carico del nucleo famigliare da parte di altro e diverso Servizio consultoriale presente sul territorio in ragione di quanto evidenziato in atti sulle modalità di espletamento dell'incarico e dei risultati sino ad oggi ottenuti…”; dr. Andrea CANCIANI 2 n. 762/2023 R.G.A.C.C.
per il Pubblico Ministero: “…senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 12.4.2023 – premesso che con provvedimento in data Parte_1 13.10.2016 (n.1295/14 V.G.) il Tribunale di Imperia regolava affidamento, collocazione, regime di visite e mantenimento della FI NO (16 anni essendo nata il Per_1 27.8.2009), nata da relazione more uxorio ormai cessata con , Controparte_1 disponendone l'affidamento condiviso ad entrambi genitori, la collocazione presso l'abitazione della madre e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al suo mantenimento mediante versamento alla madre di un assegno di importo pari ad € 300,00 mensili;
che a far data dal 21.3.2023 la NO si trasferiva stabilmente a vivere presso l'abitazione del padre – chiedeva di modificare quanto precedentemente stabilito in punto collocazione della FI NO (stabilendola presso di sé) e mantenimento della stessa (ponendo a tal fine a carico della madre un assegno dell'importo di € 349,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie per la NO).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, chiedeva rigettarsi il ricorso e, per l'effetto, confermarsi quanto precedentemente stabilito;
ferma in ogni caso una migliore precisazione del calendario di incontri padre/FI.
Preso atto della stabile collocazione della NO presso il padre e della condizione Per_1 di benessere della stessa (confermata dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo), con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. in data 21.9.2023 il Tribunale modificava, in via provvisoria, quanto in precedenza stabilito con decreto in data 13.10.2016 (n.1295/14 V.G.), disponendo la collocazione di presso l'abitazione del padre e ponendo Per_1 integralmente a carico del ricorrente, in forma diretta, il mantenimento della stessa;
quanto precede altresì disponendo che venisse integralmente percepito dalla madre l'assegno unico universale per la FI NO.
Rigettate con ordinanza in data 23.2.2024 le istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa veniva quindi istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti (tra cui le autocertificazioni in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti e le relazioni periodiche di aggiornamento da parte dei Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo).
Con successiva con ordinanza in data 6.7.2024 il Tribunale fissava udienza ex art. 473- bis.28, c.2 c.p.c. per la rimessione della causa al Collegio;
udienza celebrata in data 22.1.2025 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. all'esito della quale, precisate dalle parti le rispettive conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa - con ordinanza in data 28.1.2025 - veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio come parte ricorrente, a sostegno della richiesta di modifica di quanto in precedenza disposto dal Tribunale di Imperia con decreto in data 13.10.2016 (n. 1295/14 V.G.) abbia allegato una precisa circostanza di fatto, vale a dire il mutamento di collocazione della FI NO che, a far data dal 21.3.2023, si Per_1 sarebbe trasferita a vivere presso la sua abitazione con intenzione di ivi permanere in via definitiva. dr. Andrea CANCIANI 3 n. 762/2023 R.G.A.C.C.
Ciò premesso, deve essere ricordato come in caso di disgregazione del nucleo famigliare l'individuazione del genitore “collocatario” debba avvenire tenendo in considerazione in primis l'interesse del figlio;
quanto precede dando preferenza al genitore verso cui il NO dimostra maggiore attaccamento ed a quello che, in concreto, risulta in grado di meglio occuparsi della prole, sia dal punto di vista affettivo ed educativo, che della possibilità di garantire condizioni di vita atte a favorirne le esigenze di crescita (vds. Cass., sez.1, ord. 16.2.2018, n.3913: “…L'individuazione del genitore collocatario deve avvenire all'esito di un giudizio prognostico che il giudice compie, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al NO…”).
Orbene, deve osservarsi come, nel caso che occupa, sia stata la stessa FI NO , Per_1 nel marzo del 2023 ed in piena autonomia, a decidere di trasferirsi presso l'abitazione del padre, senza che tale modifica fosse stata condivisa tra i genitori;
quanto precede risultando all'epoca compromessa e disfunzionale la loro capacità confronto. E tale trasferimento della NO, per come successivamente approfondito dai Servizi, risulta essere stato determinato dalla forte conflittualità interna alla diade madre-FI in ragione delle loro peculiarità caratteriali (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'Asl di Per_ Sanremo con relazione in data 7.7.2023: “ si sarebbe allontanata dalla casa della madre a seguito di una litigata con la stessa… e si è rivolta al proprio padre, con il quale tuttora vive …il rapporto tra la signora e sua FI viene descritto da entrambi CP_1 privo di una comunicazione efficace e a dire della sig.ra erano ormai evidenti le CP_1 Per_ difficoltà nella gestione educativa della FI , in casa il clima era spesso teso…(ndr.
) spiega che le liti con la FI avvenivano quando le due discutevano Controparte_1 Per_ Per_ sulle “regole” che la sig.ra dava a , ad esempio sulle uscite e gli orari… descrive la mamma sempre nervosa ed in collera anche senza motivo e ribadisce che con la stessa non riusciva ad avere un dialogo…racconta di continui litigi in casa e che per evitarli cercava di trascorrere sempre più tempo fuori;
aspettava l'estate per poter trascorrere più tempo con il papà…”), fonte di vera e propria insofferenza ed oppositività della NO nei confronti della genitrice (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'Asl di Sanremo con relazione in data 7.7.2023: “…resta ferma sul non voler incontrare la madre, nonostante le siano stati proposti diversi scenari…” e con successiva relazione in data 24.11.2023: “…per quanto concerne il rapporto con la madre riferisce di avere contatti tramite whatsapp ed, attualmente, anche se meno arrabbiata, non appare sufficientemente motivata alla ripresa degli incontri…”).
E nonostante attraverso il percorso di supporto alla genitorialità questo Collegio mirasse da un lato a sostenere nell'acquisire comportamento maggiormente Controparte_1 empatico rispetto bisogni interiori della NO e, dall'altro, a recuperare la coppia genitoriale ad una maggiore collaborazione funzionale a favorire un riavvicinamento tra e la madre, deve oggi constatarsi come anche la graduale ripresa degli incontri tra Per_1 loro sia stata ancora una volta frutto di autonoma decisione della NO (ancorché supportata dai Servizi).
Ad ogni buon conto, una volta accertato l'oggettivo stato di benessere della NO nella nuova collocazione così come l'adeguatezza della figura paterna allo svolgimento del ruolo e della funzione (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'Asl di Sanremo con relazione in data 7.7.2023: “…la ragazza si dice serena, anche il rendimento dr. Andrea CANCIANI 4 n. 762/2023 R.G.A.C.C.
scolastico è migliorato da quando vive con il papà. Quest'ultimo lo conferma…” e con relazione in data 7.11.2023: “…EL si mostra serena, frequenta la scuola con adeguato interesse, il rendimento (rispetto all'anno precedente) è notevolmente migliorato, ha amiche/i con i quali trascorre del tempo piacevole e dimostra di trovarsi bene nell'attuale collocazione con il padre…”), ritiene il Collegio di dover in via definitiva “ratificare” l'attuale collocazione di presso l'abitazione del padre (unitamente ai nonni paterni) Per_1 quale soluzione allo stato meglio adeguata a soddisfarne necessità e diritti.
Al riguardo, se da un lato ha ormai raggiunto un'età tale da consentirle di scegliere Per_1 il contesto abitativo per sé maggiormente tutelante e rispondente ai propri bisogni affettivi ed educativi (compirà 17 anni tra pochi giorni), dall'altro la stessa pare aver in ogni caso compreso l'importanza di mantenere con la madre, gradualmente ad essa riavvicinandosi, effettivo e positivo rapporto (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'Asl di Sanremo con relazione in data 3.5.2024: “…ad oggi la relazione madre-FI è Per_ notevolmente migliorata… sono riuscite ad incontrarsi due volte in autonomia… appariva serena e contenta di essere riuscita a superare il “blocco psicologico e la rabbia” che le impedivano di riavvicinarsi alla figura materna…”); quanto precede pur permanendo in capo ad entrambi gli adulti il dovere di salvaguardare la bigenitorialità della NO, a tal fine favorendone il riavvicinamento alla figura materna.
E se l'attuale assetto di vita di , caratterizzato da stabilità ed equilibrio, consente a Per_1 questo Collegio di disporre la collocazione della NO presso l'abitazione del padre (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'Asl di Sanremo con relazione in data 3.5.2024: “…la NO riferisce di stare bene con i nonni e di aver trovato la propria collocazione presso la casa dei nonni paterni risulta essere la migliore in termini di accudimento, cura ed affettività. La NO riferisce di stare bene con i nonni e di aver trovato la propria collocazione ed il giusto equilibrio…” e relazione in data 18.11.2024: Per_
“…presso l'abitazione dei nonni ha una propria camera e viene riferito di un Per_ positivo miglioramento dell'attività scolastica… è senz'altro più serena…”), dall'altro una relazione madre-FI ancora in via di consolidamento impone di mantenere attiva la presa in carico da parte dei Servizi che, da un lato monitorando lo stato di benessere della NO e dall'altro sostenendo i genitori in funzione di un esercizio effettivamente condiviso del ruolo e della funzione (con coinvolgimento dei nonni paterni), potranno certo favorire una piena ripresa della relazione de quo.
Passando, a questo punto a considerare gli aspetti economici del giudizio, merita preliminarmente osservare come, se da un lato il contributo al mantenimento della prole debba essere ripartito tra i genitori in “proporzione” ai loro redditi, dall'altro lo stesso risulti in ogni caso funzionale a garantire ai figli un tenore di vita il più possibile analogo a quello goduto in costanza di convivenza nonché a soddisfarne esigenze anche ulteriori rispetto al mero sostentamento e fisiologicamente destinate aumentare con la crescita (vds. Cass., sez.1, ord. 27.5.2024, n.14760: “nell'ambito dell'obbligo di mantenimento del figlio NO, la determinazione del contributo dovuto dai genitori deve rispettare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze attuali del NO e al tenore di vita da lui goduto” e Cass., sez.1, ord. 11.12.2023, n.34382: “…L'obbligo di mantenimento del NO da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha dr. Andrea CANCIANI 5 n. 762/2023 R.G.A.C.C.
bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento. Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (NOnni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, pertanto, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente…”).
Orbene, avuto riguardo alla situazione del nucleo famigliare deve rilevarsi come la stabile collocazione di presso l'abitazione del padre e l'ancora del tutto sporadica sua Per_1 frequentazione con la madre - in uno con la disponibilità di redditi da lavoro da parte di entrambi i genitori - impongano di chiamare anche la resistente a contribuire al mantenimento della NO.
Ciò premesso, confrontando la situazione patrimoniale e reddituale delle parti (oggettivamente modificatasi rispetto al precedente giudizio) deve anzitutto osservarsi come, sulla scorta della autocertificazione in data 14.6.2024 e della documentazione in atti, risulti svolgere attività di autista per la società monegasca Parte_1
“Co.Ge.Mat.” e percepire retribuzione mensile di circa € 2.400,00; quanto precede abitando unitamente alla NO immobile di proprietà dei propri genitori (per la quale riferisce versare contributo) ed essendo gravato da poste passive per complessivi € 810,00 mensili (di cui € 400,00 - di € 20.000,00 complessivi - quale rata di mutuo in favore di BCC Credito Consumo s.p.a.; € 250,00 - di € 32.000,00 complessivi - quale rata di mutuo contratto con Banca Intesa San Paolo s.p.a.; € 60,00 - di € 1.400,00 complessivi - quale rata del prestito concesso da Compass Gruppo Medio Banca;
€ 100,00 - di € 6.700,00 complessivi - quale debito verso ). Controparte_3
Quanto a la stessa, sulla scorta della documentazione in atti, risulta Controparte_1 svolgere attività di operatrice socio-sanitaria, percependo retribuzione mensile di circa € 1.350,00 (avendo dichiarato redditi pari ad € 19.832,54 nel 2020, € 18.245,80 nel 2021 ed
€ 18.258,33 nel 2022); quanto precede abitando immobile condotto in locazione per il quale corrisponde un canone di € 500,00 mensili ed essendo gravata da ulteriori poste passive (€ 180,00 trattenuti sullo stipendio ed € 230,00 per precedenti debiti già oggetto di pignoramento).
Ciò premesso, ritenuto che nonostante il lamentato “peggioramento” il ricorrente mantenga, nel complesso, una situazione reddituale migliore di quella di controparte e considerati, unitamente agli altri, anche i redditi ragionevolmente conseguiti dalla resistente nell'attività di insegnante di “Kangoo Jumps” (vds. inserti pubblicitari in atti), appare conforme a giustizia e coerente con le risultanze di causa porre a carico della stessa l'obbligo di corrispondere al ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento “ordinario” della FI NO , un assegno dell'importo di € 200,00 mensili oltre al 30% delle Per_1 spese straordinarie ed accessorie (individuate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificate in dispositivo).
dr. Andrea CANCIANI 6 n. 762/2023 R.G.A.C.C.
Tale somma, infatti, deve ritenersi idonea a soddisfare – unitamente al contributo in forma diretta richiesto al padre - le esigenze di mantenimento di in ossequio ai criteri Per_1 dettati dall'art. 337-ter, c. 4 c.p.c. nonché proporzionata rispetto alla capacità contributiva materna per come sopra ritenuta anche in rapporto a quella di controparte.
Ad integrazione del superiore contributo deve, inoltre, stabilirsi che venga interamente percepito dal padre l'assegno unico universale per la FI NO.
Quanto, infine, all'istanza avanzata da parte ricorrente al fine di ottenere la restituzione degli importi versati, a titolo di contributo al mantenimento della FI NO , Per_1 dall'instaurazione dell'odierno procedimento sino al 21.9.2023 (epoca di adozione dei provvedimenti provvisori) per un importo quantificato in € 1.748,55 così come a a conseguire una compartecipazione alle spese sostenute per la NO e quota parte dell'assegno unico universale percepito dalla madre, in ossequio alla regola secondo la quale “Nel rapporto tra coniugi separati o divorziati, in caso di modifica nel corso del giudizio, delle condizioni economiche riguardanti i loro rapporti, basata su una diversa valutazione, per il passato, dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, opera la condictio indebiti in presenza di una rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto, ove si accerti l'insussistenza fin dall'inizio dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile” (vds. Cass, sez. un., sent. 8.11.2022, n.32914), ritiene il Collegio che, sulla scorta di quanto stabilito con ordinanza in data 21.9.2023, vi sia unicamente spazio per qualificare come “indebite” le somme versate a titolo di contributo al mantenimento ordinario.
Maggiormente in dettaglio, rilevato come con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. in data 21.9.2023 il Tribunale si sia limitato a revocare l'obbligo precedentemente gravante sul ricorrente di contribuire al mantenimento della FI NO mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 300,00 (indicizzato) e come risulti pacifico l'avvenuto trasferimento della FI NO presso l'abitazione del padre a decorrere dal marzo Per_1 2023, ritiene il Collegio che quantomeno per tale periodo (da maggio a settembre 2023) non sussistessero i presupposti utili a giustificare il versamento dell'assegno de quo da parte di e che tale circostanza dovesse risultare del tutto evidente anche Parte_2 per la stessa resistente;
quanto precede con conseguente obbligo di quest'ultima di restituire a controparte il complessivo importo di € 1.748,55 indebitamente percepito.
La natura della causa ed il contenuto della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione tra le stesse delle spese della procedura.
P.Q. M.
il Tribunale, in composizione Collegiale e sentito il Pubblico Ministero, così dispone a parziale modifica di quanto previsto con provvedimento in data 13.10.2016 (n.1295/14 V.G.) nel senso che, fermo il resto:
1) colloca la FI NO presso l'abitazione del padre dove la stessa Per_1 assumerà formale residenza;
2) la madre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà liberamente incontrarsi e tenere con sé la FI NO a seguito di accordi assunti Per_1 direttamente con la stessa e dandone, in ogni caso, comunicazione all'altro genitore;
3) pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI NO mediante versamento al padre di un assegno mensile di € 200,00, Per_1 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 30% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate: dr. Andrea CANCIANI 7 n. 762/2023 R.G.A.C.C.
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
4) dispone che venga interamente percepito dal padre, ad integrazione del contributo di cui al capo 3), l'assegno unico universale per la FI NO ; Per_1
5) dispone che i Servizi Consultoriali dell'ASL di Imperia proseguano, fino a cessate esigenze, nella presa in carico del nucleo famigliare nei termini e per le finalità di cui in motivazione e di cui ai precedenti provvedimenti;
6) condanna a corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1 1.748,55 a titolo di indebito oggettivo;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché, per quanto di competenza, ai Servizi Consultoriali dell'ASL di Imperia.
Così deciso in Imperia, il 19.8.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ……………….Presidente est. dott. Paolo LUPPI ….………………. Giudice dott. Fabio FAVALLI ………………….Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.762 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 22.1.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Feraldi n.6 presso lo studio dell'avv.to Sonia Fallico che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via XX Settembre n.19 presso lo studio dell'avv.to Ines Cuzzocrea che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE –
OGGETTO: modifica delle condizioni relative a figli nati da relazione more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
Per_ per parte ricorrente: “…affidare la FI NO in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ovvero, in subordine, alla luce di quanto emergerà all'ascolto della NO e/o dalle indagini dei Servizi Sociali e Consultoriali aditi, decidere nel modo meglio visto e ritento in ordine all'affidamento disponendolo - se ritenuto - anche in via esclusiva al ricorrente, nel centrale interesse Per_ della NO;
la FI NO avrà residenza abituale presso la casa paterna ovvero con collocamento prevalente presso il padre, ; in caso venga Parte_1 disposto l'affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse per la NO relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 762/2023 R.G.A.C.C.
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della FI;
non disporre nulla in ordine al regime di visita presso la madre in caso emerga un pregiudizio in capo alla NO in relazione alla frequentazione della stessa in esito agli accertamenti del Servizio Sociale e Consultoriale adito;
in subordine, nel denegato caso in cui sia ritenuto necessario, regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario come a seguire: pernottamento presso la casa della madre una volta a settimana compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della NO, due settimane consecutive per le vacanze nella pausa estiva e altrettante in quella invernale, quanto sopra con la massima flessibilità, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della NO e quale contenuto minimo ovvero salvo diversa volontà della NO e previo accordo dei genitori da concordarsi per iscritto con giorni sette di preavviso;
confermare la revoca dell'assegno di Euro 349/mese oltre al 50% delle spese straordinarie precedentemente versato dal ricorrente a controparte a titolo di mantenimento della NO;
disporre il diritto a percepire gli assegni familiari - assegno unico erogati da ovvero dagli enti preposti a favore del ricorrente;
disporre che CP_2 controparte versi al ricorrente a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 della NO un assegno con importo di Euro 349/mese ovvero l'importo meglio visto e ritenuto oltre rivalutazione ISTAT e il 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della NO, tutte preventivamente concordate per iscritto e con rimborso su presentazione di fattura/ricevuta da produrre entro il giorno 5 di ogni mese considerando non rimborsabili le ricevute inviate oltre il giorno 5, disponendo altresì che al compimento del diciottesimo anno di età lo stesso sia versato direttamente alla FI;
disporre in ogni caso che al compimento del diciottesimo anno di età l'assegno di mantenimento eventualmente statuito sia versato direttamente alla FI;
vinte le spese…con istanza di restituzione Per_ degli importi relativi all'assegno di mantenimento per la NO versati dal ricorrente a controparte dalla radicazione del ricorso fino all'intervenuta Ordinanza del 21/09/2023 per un totale di Euro 1.748,55 nonché per una compartecipazione alle spese Per_ della NO in capo a controparte nonché per l'attribuzione dell'assegno unico in capo al ricorrente…”;
per parte resistente: “…rigettare la domanda di modifica del provvedimento del 13/10/2016 del Tribunale di Imperia emesso nell'ambito della procedura RG 1295/2014 così come proposta dal ricorrente 2) confermare l'affidamento condiviso della Pt_1 Per_ NO 3) confermare in punto collocamento il Decreto del 22/09/2023 di Codesto Giudice ordinando quindi che la NO, attualmente lasciata dal padre presso la casa dei nonni paterni, torni a vivere nell'abitazione che il padre condivide con l'attuale moglie;
3) stabilire le modalità e i tempi di frequentazione anche infrasettimanale della NO Per_
con il genitore non collocatario, tenuto conto che il Servizio consultoriale sino ad oggi non ha provveduto lasciando che la NO gestisse da sola il rapporto con la madre;
4) in ragione delle condizioni economiche in cui versa la GN , CP_1 dell'impossibilità per la stessa di ottenere l'AUU nonostante quanto disposto da Codesto Giudice al punto 4. del Decreto del 22/09/2023, e in quanto funzionale a garantire alla NO un tenore di vita presso “entrambi” i genitori il più possibile analogo a quello goduto in costanza di convivenza, prevedere il versamento a favore della signora CP_1 di un contributo economico di € 350,00 mensili, o di quella maggiore o NO somma meglio ritenuta da codesto Giudice, a carico del Signor 5) confermare il punto 3. Pt_1 del Decreto del 22/09/2023 di Codesto Giudice sul mantenimento della NO sia avuto riguardo al mantenimento ordinario che alle spese straordinarie 6) respingere la domanda di restituzione proposta dal signor 7) qualora Codesto Giudice ritenga Pt_1 di confermare la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio consultoriale, disporre la presa in carico del nucleo famigliare da parte di altro e diverso Servizio consultoriale presente sul territorio in ragione di quanto evidenziato in atti sulle modalità di espletamento dell'incarico e dei risultati sino ad oggi ottenuti…”; dr. Andrea CANCIANI 2 n. 762/2023 R.G.A.C.C.
per il Pubblico Ministero: “…senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 12.4.2023 – premesso che con provvedimento in data Parte_1 13.10.2016 (n.1295/14 V.G.) il Tribunale di Imperia regolava affidamento, collocazione, regime di visite e mantenimento della FI NO (16 anni essendo nata il Per_1 27.8.2009), nata da relazione more uxorio ormai cessata con , Controparte_1 disponendone l'affidamento condiviso ad entrambi genitori, la collocazione presso l'abitazione della madre e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al suo mantenimento mediante versamento alla madre di un assegno di importo pari ad € 300,00 mensili;
che a far data dal 21.3.2023 la NO si trasferiva stabilmente a vivere presso l'abitazione del padre – chiedeva di modificare quanto precedentemente stabilito in punto collocazione della FI NO (stabilendola presso di sé) e mantenimento della stessa (ponendo a tal fine a carico della madre un assegno dell'importo di € 349,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie per la NO).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, chiedeva rigettarsi il ricorso e, per l'effetto, confermarsi quanto precedentemente stabilito;
ferma in ogni caso una migliore precisazione del calendario di incontri padre/FI.
Preso atto della stabile collocazione della NO presso il padre e della condizione Per_1 di benessere della stessa (confermata dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo), con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. in data 21.9.2023 il Tribunale modificava, in via provvisoria, quanto in precedenza stabilito con decreto in data 13.10.2016 (n.1295/14 V.G.), disponendo la collocazione di presso l'abitazione del padre e ponendo Per_1 integralmente a carico del ricorrente, in forma diretta, il mantenimento della stessa;
quanto precede altresì disponendo che venisse integralmente percepito dalla madre l'assegno unico universale per la FI NO.
Rigettate con ordinanza in data 23.2.2024 le istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa veniva quindi istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti (tra cui le autocertificazioni in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti e le relazioni periodiche di aggiornamento da parte dei Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo).
Con successiva con ordinanza in data 6.7.2024 il Tribunale fissava udienza ex art. 473- bis.28, c.2 c.p.c. per la rimessione della causa al Collegio;
udienza celebrata in data 22.1.2025 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. all'esito della quale, precisate dalle parti le rispettive conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa - con ordinanza in data 28.1.2025 - veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio come parte ricorrente, a sostegno della richiesta di modifica di quanto in precedenza disposto dal Tribunale di Imperia con decreto in data 13.10.2016 (n. 1295/14 V.G.) abbia allegato una precisa circostanza di fatto, vale a dire il mutamento di collocazione della FI NO che, a far data dal 21.3.2023, si Per_1 sarebbe trasferita a vivere presso la sua abitazione con intenzione di ivi permanere in via definitiva. dr. Andrea CANCIANI 3 n. 762/2023 R.G.A.C.C.
Ciò premesso, deve essere ricordato come in caso di disgregazione del nucleo famigliare l'individuazione del genitore “collocatario” debba avvenire tenendo in considerazione in primis l'interesse del figlio;
quanto precede dando preferenza al genitore verso cui il NO dimostra maggiore attaccamento ed a quello che, in concreto, risulta in grado di meglio occuparsi della prole, sia dal punto di vista affettivo ed educativo, che della possibilità di garantire condizioni di vita atte a favorirne le esigenze di crescita (vds. Cass., sez.1, ord. 16.2.2018, n.3913: “…L'individuazione del genitore collocatario deve avvenire all'esito di un giudizio prognostico che il giudice compie, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al NO…”).
Orbene, deve osservarsi come, nel caso che occupa, sia stata la stessa FI NO , Per_1 nel marzo del 2023 ed in piena autonomia, a decidere di trasferirsi presso l'abitazione del padre, senza che tale modifica fosse stata condivisa tra i genitori;
quanto precede risultando all'epoca compromessa e disfunzionale la loro capacità confronto. E tale trasferimento della NO, per come successivamente approfondito dai Servizi, risulta essere stato determinato dalla forte conflittualità interna alla diade madre-FI in ragione delle loro peculiarità caratteriali (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'Asl di Per_ Sanremo con relazione in data 7.7.2023: “ si sarebbe allontanata dalla casa della madre a seguito di una litigata con la stessa… e si è rivolta al proprio padre, con il quale tuttora vive …il rapporto tra la signora e sua FI viene descritto da entrambi CP_1 privo di una comunicazione efficace e a dire della sig.ra erano ormai evidenti le CP_1 Per_ difficoltà nella gestione educativa della FI , in casa il clima era spesso teso…(ndr.
) spiega che le liti con la FI avvenivano quando le due discutevano Controparte_1 Per_ Per_ sulle “regole” che la sig.ra dava a , ad esempio sulle uscite e gli orari… descrive la mamma sempre nervosa ed in collera anche senza motivo e ribadisce che con la stessa non riusciva ad avere un dialogo…racconta di continui litigi in casa e che per evitarli cercava di trascorrere sempre più tempo fuori;
aspettava l'estate per poter trascorrere più tempo con il papà…”), fonte di vera e propria insofferenza ed oppositività della NO nei confronti della genitrice (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'Asl di Sanremo con relazione in data 7.7.2023: “…resta ferma sul non voler incontrare la madre, nonostante le siano stati proposti diversi scenari…” e con successiva relazione in data 24.11.2023: “…per quanto concerne il rapporto con la madre riferisce di avere contatti tramite whatsapp ed, attualmente, anche se meno arrabbiata, non appare sufficientemente motivata alla ripresa degli incontri…”).
E nonostante attraverso il percorso di supporto alla genitorialità questo Collegio mirasse da un lato a sostenere nell'acquisire comportamento maggiormente Controparte_1 empatico rispetto bisogni interiori della NO e, dall'altro, a recuperare la coppia genitoriale ad una maggiore collaborazione funzionale a favorire un riavvicinamento tra e la madre, deve oggi constatarsi come anche la graduale ripresa degli incontri tra Per_1 loro sia stata ancora una volta frutto di autonoma decisione della NO (ancorché supportata dai Servizi).
Ad ogni buon conto, una volta accertato l'oggettivo stato di benessere della NO nella nuova collocazione così come l'adeguatezza della figura paterna allo svolgimento del ruolo e della funzione (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'Asl di Sanremo con relazione in data 7.7.2023: “…la ragazza si dice serena, anche il rendimento dr. Andrea CANCIANI 4 n. 762/2023 R.G.A.C.C.
scolastico è migliorato da quando vive con il papà. Quest'ultimo lo conferma…” e con relazione in data 7.11.2023: “…EL si mostra serena, frequenta la scuola con adeguato interesse, il rendimento (rispetto all'anno precedente) è notevolmente migliorato, ha amiche/i con i quali trascorre del tempo piacevole e dimostra di trovarsi bene nell'attuale collocazione con il padre…”), ritiene il Collegio di dover in via definitiva “ratificare” l'attuale collocazione di presso l'abitazione del padre (unitamente ai nonni paterni) Per_1 quale soluzione allo stato meglio adeguata a soddisfarne necessità e diritti.
Al riguardo, se da un lato ha ormai raggiunto un'età tale da consentirle di scegliere Per_1 il contesto abitativo per sé maggiormente tutelante e rispondente ai propri bisogni affettivi ed educativi (compirà 17 anni tra pochi giorni), dall'altro la stessa pare aver in ogni caso compreso l'importanza di mantenere con la madre, gradualmente ad essa riavvicinandosi, effettivo e positivo rapporto (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'Asl di Sanremo con relazione in data 3.5.2024: “…ad oggi la relazione madre-FI è Per_ notevolmente migliorata… sono riuscite ad incontrarsi due volte in autonomia… appariva serena e contenta di essere riuscita a superare il “blocco psicologico e la rabbia” che le impedivano di riavvicinarsi alla figura materna…”); quanto precede pur permanendo in capo ad entrambi gli adulti il dovere di salvaguardare la bigenitorialità della NO, a tal fine favorendone il riavvicinamento alla figura materna.
E se l'attuale assetto di vita di , caratterizzato da stabilità ed equilibrio, consente a Per_1 questo Collegio di disporre la collocazione della NO presso l'abitazione del padre (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'Asl di Sanremo con relazione in data 3.5.2024: “…la NO riferisce di stare bene con i nonni e di aver trovato la propria collocazione presso la casa dei nonni paterni risulta essere la migliore in termini di accudimento, cura ed affettività. La NO riferisce di stare bene con i nonni e di aver trovato la propria collocazione ed il giusto equilibrio…” e relazione in data 18.11.2024: Per_
“…presso l'abitazione dei nonni ha una propria camera e viene riferito di un Per_ positivo miglioramento dell'attività scolastica… è senz'altro più serena…”), dall'altro una relazione madre-FI ancora in via di consolidamento impone di mantenere attiva la presa in carico da parte dei Servizi che, da un lato monitorando lo stato di benessere della NO e dall'altro sostenendo i genitori in funzione di un esercizio effettivamente condiviso del ruolo e della funzione (con coinvolgimento dei nonni paterni), potranno certo favorire una piena ripresa della relazione de quo.
Passando, a questo punto a considerare gli aspetti economici del giudizio, merita preliminarmente osservare come, se da un lato il contributo al mantenimento della prole debba essere ripartito tra i genitori in “proporzione” ai loro redditi, dall'altro lo stesso risulti in ogni caso funzionale a garantire ai figli un tenore di vita il più possibile analogo a quello goduto in costanza di convivenza nonché a soddisfarne esigenze anche ulteriori rispetto al mero sostentamento e fisiologicamente destinate aumentare con la crescita (vds. Cass., sez.1, ord. 27.5.2024, n.14760: “nell'ambito dell'obbligo di mantenimento del figlio NO, la determinazione del contributo dovuto dai genitori deve rispettare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze attuali del NO e al tenore di vita da lui goduto” e Cass., sez.1, ord. 11.12.2023, n.34382: “…L'obbligo di mantenimento del NO da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha dr. Andrea CANCIANI 5 n. 762/2023 R.G.A.C.C.
bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento. Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (NOnni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, pertanto, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente…”).
Orbene, avuto riguardo alla situazione del nucleo famigliare deve rilevarsi come la stabile collocazione di presso l'abitazione del padre e l'ancora del tutto sporadica sua Per_1 frequentazione con la madre - in uno con la disponibilità di redditi da lavoro da parte di entrambi i genitori - impongano di chiamare anche la resistente a contribuire al mantenimento della NO.
Ciò premesso, confrontando la situazione patrimoniale e reddituale delle parti (oggettivamente modificatasi rispetto al precedente giudizio) deve anzitutto osservarsi come, sulla scorta della autocertificazione in data 14.6.2024 e della documentazione in atti, risulti svolgere attività di autista per la società monegasca Parte_1
“Co.Ge.Mat.” e percepire retribuzione mensile di circa € 2.400,00; quanto precede abitando unitamente alla NO immobile di proprietà dei propri genitori (per la quale riferisce versare contributo) ed essendo gravato da poste passive per complessivi € 810,00 mensili (di cui € 400,00 - di € 20.000,00 complessivi - quale rata di mutuo in favore di BCC Credito Consumo s.p.a.; € 250,00 - di € 32.000,00 complessivi - quale rata di mutuo contratto con Banca Intesa San Paolo s.p.a.; € 60,00 - di € 1.400,00 complessivi - quale rata del prestito concesso da Compass Gruppo Medio Banca;
€ 100,00 - di € 6.700,00 complessivi - quale debito verso ). Controparte_3
Quanto a la stessa, sulla scorta della documentazione in atti, risulta Controparte_1 svolgere attività di operatrice socio-sanitaria, percependo retribuzione mensile di circa € 1.350,00 (avendo dichiarato redditi pari ad € 19.832,54 nel 2020, € 18.245,80 nel 2021 ed
€ 18.258,33 nel 2022); quanto precede abitando immobile condotto in locazione per il quale corrisponde un canone di € 500,00 mensili ed essendo gravata da ulteriori poste passive (€ 180,00 trattenuti sullo stipendio ed € 230,00 per precedenti debiti già oggetto di pignoramento).
Ciò premesso, ritenuto che nonostante il lamentato “peggioramento” il ricorrente mantenga, nel complesso, una situazione reddituale migliore di quella di controparte e considerati, unitamente agli altri, anche i redditi ragionevolmente conseguiti dalla resistente nell'attività di insegnante di “Kangoo Jumps” (vds. inserti pubblicitari in atti), appare conforme a giustizia e coerente con le risultanze di causa porre a carico della stessa l'obbligo di corrispondere al ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento “ordinario” della FI NO , un assegno dell'importo di € 200,00 mensili oltre al 30% delle Per_1 spese straordinarie ed accessorie (individuate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificate in dispositivo).
dr. Andrea CANCIANI 6 n. 762/2023 R.G.A.C.C.
Tale somma, infatti, deve ritenersi idonea a soddisfare – unitamente al contributo in forma diretta richiesto al padre - le esigenze di mantenimento di in ossequio ai criteri Per_1 dettati dall'art. 337-ter, c. 4 c.p.c. nonché proporzionata rispetto alla capacità contributiva materna per come sopra ritenuta anche in rapporto a quella di controparte.
Ad integrazione del superiore contributo deve, inoltre, stabilirsi che venga interamente percepito dal padre l'assegno unico universale per la FI NO.
Quanto, infine, all'istanza avanzata da parte ricorrente al fine di ottenere la restituzione degli importi versati, a titolo di contributo al mantenimento della FI NO , Per_1 dall'instaurazione dell'odierno procedimento sino al 21.9.2023 (epoca di adozione dei provvedimenti provvisori) per un importo quantificato in € 1.748,55 così come a a conseguire una compartecipazione alle spese sostenute per la NO e quota parte dell'assegno unico universale percepito dalla madre, in ossequio alla regola secondo la quale “Nel rapporto tra coniugi separati o divorziati, in caso di modifica nel corso del giudizio, delle condizioni economiche riguardanti i loro rapporti, basata su una diversa valutazione, per il passato, dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, opera la condictio indebiti in presenza di una rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto, ove si accerti l'insussistenza fin dall'inizio dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile” (vds. Cass, sez. un., sent. 8.11.2022, n.32914), ritiene il Collegio che, sulla scorta di quanto stabilito con ordinanza in data 21.9.2023, vi sia unicamente spazio per qualificare come “indebite” le somme versate a titolo di contributo al mantenimento ordinario.
Maggiormente in dettaglio, rilevato come con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. in data 21.9.2023 il Tribunale si sia limitato a revocare l'obbligo precedentemente gravante sul ricorrente di contribuire al mantenimento della FI NO mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 300,00 (indicizzato) e come risulti pacifico l'avvenuto trasferimento della FI NO presso l'abitazione del padre a decorrere dal marzo Per_1 2023, ritiene il Collegio che quantomeno per tale periodo (da maggio a settembre 2023) non sussistessero i presupposti utili a giustificare il versamento dell'assegno de quo da parte di e che tale circostanza dovesse risultare del tutto evidente anche Parte_2 per la stessa resistente;
quanto precede con conseguente obbligo di quest'ultima di restituire a controparte il complessivo importo di € 1.748,55 indebitamente percepito.
La natura della causa ed il contenuto della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione tra le stesse delle spese della procedura.
P.Q. M.
il Tribunale, in composizione Collegiale e sentito il Pubblico Ministero, così dispone a parziale modifica di quanto previsto con provvedimento in data 13.10.2016 (n.1295/14 V.G.) nel senso che, fermo il resto:
1) colloca la FI NO presso l'abitazione del padre dove la stessa Per_1 assumerà formale residenza;
2) la madre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà liberamente incontrarsi e tenere con sé la FI NO a seguito di accordi assunti Per_1 direttamente con la stessa e dandone, in ogni caso, comunicazione all'altro genitore;
3) pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI NO mediante versamento al padre di un assegno mensile di € 200,00, Per_1 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 30% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate: dr. Andrea CANCIANI 7 n. 762/2023 R.G.A.C.C.
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
4) dispone che venga interamente percepito dal padre, ad integrazione del contributo di cui al capo 3), l'assegno unico universale per la FI NO ; Per_1
5) dispone che i Servizi Consultoriali dell'ASL di Imperia proseguano, fino a cessate esigenze, nella presa in carico del nucleo famigliare nei termini e per le finalità di cui in motivazione e di cui ai precedenti provvedimenti;
6) condanna a corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1 1.748,55 a titolo di indebito oggettivo;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché, per quanto di competenza, ai Servizi Consultoriali dell'ASL di Imperia.
Così deciso in Imperia, il 19.8.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 8