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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/11/2025, n. 4257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4257 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6044/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6044/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 9893/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Via Caravaggio n. 64, presso lo studio dell'avv.
AN ON, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, AV Catalano e
Nicola MO, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 29/04/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità e di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza continua, nonché portatrice di disabilità ex art. 21 L. 104/92; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita all'I.N.P.S., riconoscendola invalida al 100% e
1 portatrice di disabilità non grave;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei Per_ termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il riconoscimento delle summenzionate prestazioni.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 L. 104/92, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di
ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “
1. Diabete mellito di tipo II^ NID: codice 9.309 = 50%;
2. Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca bilaterale: codice 7.223 = 31% dx + 31% sx (in concorrenza);
3. Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi scapolo-omerale bilaterale: codice 7.224 = 25% dx + 25% sx (in concorrenza); 4.
2 Deficit visivo da esiti di distacco di retina in O.S.: codice 5.031 = 10%.
5. Obesità di terza classe con manifestazioni artrosiche: codice 7.105 = 40%;
6. Ipertensione arteriosa: codice analogico
6.445 = 11%;
7. Incontinenza urinaria con ausili a striscia: codice analogico 6.203 = 11%.
Valutazione complessiva per i cascami di invalidità: inabilità. Non sussistono i Requisiti di cui al
D.M. 02.07.2007 (esonero da visite di controllo) […] Riscontro valutativo Invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%. (Per la pregressa norma L. 104/92: portatore di handicap non in situazione di gravità). A seguito della modifica della L. 104/92: Persona con disabilità con necessita di sostegno di livello medio (non intensivo). Decorrenza per entrambe dal
13.03.2024. CONCLUSIONE Non sussistono i requisiti medico-legali per poter riconoscere
l'indennità di accompagnamento e la disabilità con sostegno intensivo”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso che: “Dopo aver valutato la documentazione medica allegata al fascicolo processuale, l'anamnesi ed i risultati dell'esame obiettivo ritengo di poter affermare che la Sig.ra è affetta dalle seguenti Parte_1 infermità: Diabete mellito di tipo II^ NID;
Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca bilaterale; Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi scapolo-omerale bilaterale;
Obesità di terza classe con manifestazioni artrosiche;
Deficit visivo da esiti di distacco di retina in O.S.
Ipertensione arteriosa. La ricorrente è una donna di 70 anni in condizioni generali mediocri per età e sesso […] Riferimenti patogenetici Diabete Trattasi di un diabete curato con terapia ipoglicemizzante orale insorto da anamnesi circa quindici anni or sono. Le manifestazioni micro- macroangiopatiche, allo stato attuale sono presenti e non causano menomazioni evidenti clinicamente (la funzione renale è normale, non si osservano lesioni trofiche periferiche, l'esame neurologico è normale), mentre sussistono gli esiti di un distacco di retina all'O.S. avvenuto nel
2010, non vi sono manifestazioni secondarie a carico di organi bersaglio ed è in sostanziale equilibrio metabolico. Per tale patologia il codice 9.309 può essere attribuito per intero, sussistendo la terza classe. Patologia artrosica: è iniziata da diversi anni con manifestazioni degenerative principalmente al rachide, alle spalle e alle anche. Tale quadro anatomo-funzionale rende spiegazione dell'impegno osteoartrosico con funzione deambulatoria possibile con appoggio cautelare, ma non necessitante dell'ausilio di terzi, con orientamento direzionale. Il quadro deambulatorio risente degli esiti di impianto di endoprotesi d'anca bilaterale. Simile trattamento si
è reso necessario ad ambedue le spalle con impianto di endoprotesi scapolo-omerale per lesioni della cuffia dei rotatori. L'obesità […] La ricorrente presenta un indice di massa corporea di
41,44/kg/m2 che configura un'obesità di terza classe, con un surplus di peso chiaramente evidente sul peso di riferimento standard. Il livello di obesità è marcato con estensione agli arti, al collo e
3 alla pelvi. Al riguardo occorre fare alcune considerazioni da porre a fondamento del successivo giudizio valutativo. Preliminarmente sono state prese in considerazione le attività di vita quotidiana che vengono definite come le "cose che normalmente facciamo”: La mobilità funzionale, riferita a un movimento (spostarsi da un luogo a un altro compiendo le attività) compresa la capacità di camminare, salire e scendere dal letto, sedersi o alzarsi dalla sedia;
Fare un bagno o la doccia (lavarsi il corpo); Vestirsi;
Nutrirsi in maniera autosufficiente (con la capacità di cucinare, masticare o ingoiare); Badare alla propria igiene e cura personale quotidiana, nonché a quella legata alla toilette (andare al bagno e utilizzarlo autonomamente, pulirsi da soli, rialzarsi dalla tazza). Contestualmente sono state considerate le attività strumentali che non sono necessarie per la funzionalità fondamentale, ma rendono possibile la vita a un individuo all'interno della comunità. Lavori domestici Preparazione dei pasti Assunzione dei farmaci come prescritti Gestione dei soldi Spese inerenti a cibo e vestiario Utilizzo di un telefono o altre forme di comunicazione Trasporto all'interno della comunità. Orbene, tali attività possono essere espletate dalla ricorrente, con limitazione funzionale, ma impossibili se comparate con una persona del medesimo sesso ed età in condizioni standard. Allo stato gli esiti di tiroidectomia in compenso totale con la somministrazione di tiroxina e in assenza di recidiva, di colecistectomia, isterectomia, fistola sacrale non determinano menomazioni valutabili. Nella valutazione finale ho considerato che l'attuale orientamento medico-legale per l'accompagnamento distingue valenze ideologiche e socio-relazionali. Nell'ambito di tale concetto vanno considerati gli aspetti di sicurezza personale e quelli basilari di un minimo di proficuità relazionale. Le rimanenti affezioni
(incontinenza urinaria con impiego di ausili a striscia, ipertensione arteriosa in equilibrio emodinamico, ecc.), incrementano il quadro menomativo ma, nel loro complesso non rendono impossibili gli atti basilari della vita quotidiana. Persona con disabilità […] Alla luce di tali considerazioni il criterio di attribuzione del sostegno intensivo (nella precedente normativa connotazione di “gravità”) è la perdita o la grave riduzione dell'autonomia personale correlata all'età: tale situazione deve essere tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 c. 3) che, nel caso della ricorrente non sussiste”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
4 Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente non è riuscito a riconoscere alle patologie sofferte il giusto rilievo. In aggiunta a ciò, nel ricorso introduttivo la parte ha dedotto un aggravamento di alcune patologie, come attestato da nuova documentazione medica e, tuttavia, ha mancato di specificare adeguatamente in che modo tali certificati evidenzino un cambiamento nelle condizioni della ricorrente già riscontrate e valutate dal consulente nominato, né come l'aggravamento possa influire sul giudizio già espresso nella precedente fase. Di conseguenza, la parte non ha fatto altro che riconoscere al proprio quadro patologico un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU, senza, tuttavia, portare alla luce effettive carenze o illogicità nella perizia.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in
5 particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'I.N.P.S. e sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 L. 104/92 in capo alla sig.ra
; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 04.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6044/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 9893/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Via Caravaggio n. 64, presso lo studio dell'avv.
AN ON, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, AV Catalano e
Nicola MO, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 29/04/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità e di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza continua, nonché portatrice di disabilità ex art. 21 L. 104/92; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita all'I.N.P.S., riconoscendola invalida al 100% e
1 portatrice di disabilità non grave;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei Per_ termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il riconoscimento delle summenzionate prestazioni.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 L. 104/92, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di
ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “
1. Diabete mellito di tipo II^ NID: codice 9.309 = 50%;
2. Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca bilaterale: codice 7.223 = 31% dx + 31% sx (in concorrenza);
3. Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi scapolo-omerale bilaterale: codice 7.224 = 25% dx + 25% sx (in concorrenza); 4.
2 Deficit visivo da esiti di distacco di retina in O.S.: codice 5.031 = 10%.
5. Obesità di terza classe con manifestazioni artrosiche: codice 7.105 = 40%;
6. Ipertensione arteriosa: codice analogico
6.445 = 11%;
7. Incontinenza urinaria con ausili a striscia: codice analogico 6.203 = 11%.
Valutazione complessiva per i cascami di invalidità: inabilità. Non sussistono i Requisiti di cui al
D.M. 02.07.2007 (esonero da visite di controllo) […] Riscontro valutativo Invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%. (Per la pregressa norma L. 104/92: portatore di handicap non in situazione di gravità). A seguito della modifica della L. 104/92: Persona con disabilità con necessita di sostegno di livello medio (non intensivo). Decorrenza per entrambe dal
13.03.2024. CONCLUSIONE Non sussistono i requisiti medico-legali per poter riconoscere
l'indennità di accompagnamento e la disabilità con sostegno intensivo”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso che: “Dopo aver valutato la documentazione medica allegata al fascicolo processuale, l'anamnesi ed i risultati dell'esame obiettivo ritengo di poter affermare che la Sig.ra è affetta dalle seguenti Parte_1 infermità: Diabete mellito di tipo II^ NID;
Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca bilaterale; Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi scapolo-omerale bilaterale;
Obesità di terza classe con manifestazioni artrosiche;
Deficit visivo da esiti di distacco di retina in O.S.
Ipertensione arteriosa. La ricorrente è una donna di 70 anni in condizioni generali mediocri per età e sesso […] Riferimenti patogenetici Diabete Trattasi di un diabete curato con terapia ipoglicemizzante orale insorto da anamnesi circa quindici anni or sono. Le manifestazioni micro- macroangiopatiche, allo stato attuale sono presenti e non causano menomazioni evidenti clinicamente (la funzione renale è normale, non si osservano lesioni trofiche periferiche, l'esame neurologico è normale), mentre sussistono gli esiti di un distacco di retina all'O.S. avvenuto nel
2010, non vi sono manifestazioni secondarie a carico di organi bersaglio ed è in sostanziale equilibrio metabolico. Per tale patologia il codice 9.309 può essere attribuito per intero, sussistendo la terza classe. Patologia artrosica: è iniziata da diversi anni con manifestazioni degenerative principalmente al rachide, alle spalle e alle anche. Tale quadro anatomo-funzionale rende spiegazione dell'impegno osteoartrosico con funzione deambulatoria possibile con appoggio cautelare, ma non necessitante dell'ausilio di terzi, con orientamento direzionale. Il quadro deambulatorio risente degli esiti di impianto di endoprotesi d'anca bilaterale. Simile trattamento si
è reso necessario ad ambedue le spalle con impianto di endoprotesi scapolo-omerale per lesioni della cuffia dei rotatori. L'obesità […] La ricorrente presenta un indice di massa corporea di
41,44/kg/m2 che configura un'obesità di terza classe, con un surplus di peso chiaramente evidente sul peso di riferimento standard. Il livello di obesità è marcato con estensione agli arti, al collo e
3 alla pelvi. Al riguardo occorre fare alcune considerazioni da porre a fondamento del successivo giudizio valutativo. Preliminarmente sono state prese in considerazione le attività di vita quotidiana che vengono definite come le "cose che normalmente facciamo”: La mobilità funzionale, riferita a un movimento (spostarsi da un luogo a un altro compiendo le attività) compresa la capacità di camminare, salire e scendere dal letto, sedersi o alzarsi dalla sedia;
Fare un bagno o la doccia (lavarsi il corpo); Vestirsi;
Nutrirsi in maniera autosufficiente (con la capacità di cucinare, masticare o ingoiare); Badare alla propria igiene e cura personale quotidiana, nonché a quella legata alla toilette (andare al bagno e utilizzarlo autonomamente, pulirsi da soli, rialzarsi dalla tazza). Contestualmente sono state considerate le attività strumentali che non sono necessarie per la funzionalità fondamentale, ma rendono possibile la vita a un individuo all'interno della comunità. Lavori domestici Preparazione dei pasti Assunzione dei farmaci come prescritti Gestione dei soldi Spese inerenti a cibo e vestiario Utilizzo di un telefono o altre forme di comunicazione Trasporto all'interno della comunità. Orbene, tali attività possono essere espletate dalla ricorrente, con limitazione funzionale, ma impossibili se comparate con una persona del medesimo sesso ed età in condizioni standard. Allo stato gli esiti di tiroidectomia in compenso totale con la somministrazione di tiroxina e in assenza di recidiva, di colecistectomia, isterectomia, fistola sacrale non determinano menomazioni valutabili. Nella valutazione finale ho considerato che l'attuale orientamento medico-legale per l'accompagnamento distingue valenze ideologiche e socio-relazionali. Nell'ambito di tale concetto vanno considerati gli aspetti di sicurezza personale e quelli basilari di un minimo di proficuità relazionale. Le rimanenti affezioni
(incontinenza urinaria con impiego di ausili a striscia, ipertensione arteriosa in equilibrio emodinamico, ecc.), incrementano il quadro menomativo ma, nel loro complesso non rendono impossibili gli atti basilari della vita quotidiana. Persona con disabilità […] Alla luce di tali considerazioni il criterio di attribuzione del sostegno intensivo (nella precedente normativa connotazione di “gravità”) è la perdita o la grave riduzione dell'autonomia personale correlata all'età: tale situazione deve essere tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 c. 3) che, nel caso della ricorrente non sussiste”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
4 Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente non è riuscito a riconoscere alle patologie sofferte il giusto rilievo. In aggiunta a ciò, nel ricorso introduttivo la parte ha dedotto un aggravamento di alcune patologie, come attestato da nuova documentazione medica e, tuttavia, ha mancato di specificare adeguatamente in che modo tali certificati evidenzino un cambiamento nelle condizioni della ricorrente già riscontrate e valutate dal consulente nominato, né come l'aggravamento possa influire sul giudizio già espresso nella precedente fase. Di conseguenza, la parte non ha fatto altro che riconoscere al proprio quadro patologico un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU, senza, tuttavia, portare alla luce effettive carenze o illogicità nella perizia.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in
5 particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'I.N.P.S. e sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 L. 104/92 in capo alla sig.ra
; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 04.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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