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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/12/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7182/2023 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Manuela Berloni presso il suo studio in Modena, Via Pietro Giardini,
456
ATTORE contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall' Avv. Chiara C.F._3
AR ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Modena, Corso
Canalgrande 88
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Parte attrice all'udienza del 13.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio e per ivi sentire Parte_1 Controparte_1 CP_2 accertare e dichiarare la loro responsabilità ex art. 2043 c.c. e art. 2052 c.c. e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni subiti, nella misura di €
11.841,23= per danno biologico, oltre a risarcimento del danno morale anche da reato da determinarsi in via equitativa. Si costituivano in giudizio e , i quali chiedevano Controparte_1 CP_2 il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
• Sull'an
Riferisce l'attore che in data subita in data 21.11.2021, verso le ore 8,30 mentre percorreva a piedi la strada di Nuova Freto, in Modena (in prossimità del civico n. 69), veniva aggredito da un cane di razza “AM” che vagava sciolto in assenza di proprietario e senza museruola.
La responsabilità del sinistro per cui è causa, riconducibile all'art. 2052 cc. per il quale “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”, è imputabile ai convenuti, come si desume dalle sommarie informazioni rese, nell'ambito del procedimento penale tutt'ora pendente (doc.
6 atto di citazione), dal testimone presente al fatto e che aveva soccorso il
, il quale ha confermato le deduzioni attoree, con specifico riferimento Pt_1 alle modalità dell'occorso.
Sul punto giova richiamare la costante giurisprudenza per la quale i verbali di sommarie informazioni rese alla Polizia giudiziaria trovano ammissibilità nell'azione risarcitoria in sede civile come prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice (Cass. Civ. n. 18025/2019), contribuendo così a ricostruire il quadro probatorio sul quale l'azione di risarcimento danni si fonda, nel rispetto del contraddittorio.
Al riguardo, così riferisce : “alla guida della mia autovettura Testimone_1 percorrevo la strada Nuova Freto con direzione Ponte Alto;
giunto in prossimità del civico 69 ho notato sul bordo strada una persona di sesso maschile con un cane di razza AM in piedi addosso che lo stava aggredendo. Mi sono fermato ho distratto l'animale con dei bastoncini di cibo per cani...” (doc. n. 1 atto di citazione).
Pag. 2 di 4 Di contro, parte convenuta non ha dimostrato, per escludere la propria responsabilità, il caso fortuito, ovvero l'adozione di tutte le misure di custodia possibili, o che il luogo privato in cui si trovava il cane fosse concretamente idoneo ad evitare fughe, o l'assenza di distrazione che, invece, ha riguardato il convenuto , come dallo stesso dichiarato: “...ero in cortile davanti CP_2 casa…avevo il cane di mio figlio razza AM per il collare a strozzo. Il cane ha visto un colombo, mi ha strattonato, ero distratto, quindi è scappato…”
(doc. n. 3 atto di citazione).
In effetti, l'atteggiamento imprevedibile che riguarda qualsiasi cane non deve permettere alcuna distrazione del proprietario e/o custode del cane, il quale deve avere un'adeguata sorveglianza per evitare fughe e pericoli.
Conclusivamente non emergono fatti che presentino il requisito della eccezionalità, della imprevedibilità e della inevitabilità, ovvero la presenza di cause estrinseche ed estemporanee create dai terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza, per escludere, nel caso in esame, la responsabilità dei convenuti.
• Sul quantum
Nelle more veniva espletata la CTU medico-legale dalla dott.ssa Per_1 coadiuvata dal dott.ssa specialista in psichiatria, che risulta Persona_2 adeguatamente approfondita e motivata sulla base della documentazione medica agli atti, sicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione.
Il C.T.U. ha accertato il nesso causale tra l'evento e le lesioni subite, precisando che “le lesioni riportate dal periziando sono riconducibili alla dinamica del sinistro per cui è causa e si configurano, dal punto di vista diagnostico, in: FOBIA SPECIFICA (ICD-CM: cod. 300.29) ANIMALE. La fobia specifica è la paura o l'ansia per una particolare situazione o oggetto, in misura sproporzionata rispetto al rischio o al pericolo reali”.
Il CTU concludeva, così, per una ITP di gg 3 al 75%, gg 15 al 50% ed ulteriori gg 15 al 25% ed un danno biologico del 4%, senza, però, alcuna incidenza
Pag. 3 di 4 negativa percentuale sull'integrità psicofisica del periziando, che svolge normalmente le proprie attività quotidiane.
Per il risarcimento delle predette lesioni vengono applicate le Tabelle del
Tribunale di Milano, con la conseguenza che parte convenuta è tenuta a corrispondere all'attrice la somma di € 7.384,50=, oltre ad 1.313,50= per spese mediche documentate, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
01.01.2025 al saldo.
Non trova, invece, accoglimento la richiesta danni ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice in mancanza dei requisiti che la caratterizzano, posto che lo svolgimento dei fatti esclude il dolo o la colpa grave in capo ai convenuti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU a carico dei convenuti in solido.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 7182/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- accerta e dichiara la responsabilità di e nella Controparte_1 CP_2 determinazione dell'evento dannoso e per l'effetto li condanna, in solido, a corrispondere a , a titolo di risarcimento danni, la somma di € Parte_1
7.384,50=, oltre ad € 1.313,50=, oltre interessi e rivalutazione dal 01.01.2025 al saldo;
- condanna e , in solido, alla rifusione in Controparte_1 CP_2 favore di delle spese di giudizio che liquida in complessivi € Parte_1
5.077,00=, oltre accessori;
- pone le spese di CTU a carico dei convenuti in solido.
Modena, 19 dicembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7182/2023 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Manuela Berloni presso il suo studio in Modena, Via Pietro Giardini,
456
ATTORE contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall' Avv. Chiara C.F._3
AR ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Modena, Corso
Canalgrande 88
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Parte attrice all'udienza del 13.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio e per ivi sentire Parte_1 Controparte_1 CP_2 accertare e dichiarare la loro responsabilità ex art. 2043 c.c. e art. 2052 c.c. e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni subiti, nella misura di €
11.841,23= per danno biologico, oltre a risarcimento del danno morale anche da reato da determinarsi in via equitativa. Si costituivano in giudizio e , i quali chiedevano Controparte_1 CP_2 il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
• Sull'an
Riferisce l'attore che in data subita in data 21.11.2021, verso le ore 8,30 mentre percorreva a piedi la strada di Nuova Freto, in Modena (in prossimità del civico n. 69), veniva aggredito da un cane di razza “AM” che vagava sciolto in assenza di proprietario e senza museruola.
La responsabilità del sinistro per cui è causa, riconducibile all'art. 2052 cc. per il quale “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”, è imputabile ai convenuti, come si desume dalle sommarie informazioni rese, nell'ambito del procedimento penale tutt'ora pendente (doc.
6 atto di citazione), dal testimone presente al fatto e che aveva soccorso il
, il quale ha confermato le deduzioni attoree, con specifico riferimento Pt_1 alle modalità dell'occorso.
Sul punto giova richiamare la costante giurisprudenza per la quale i verbali di sommarie informazioni rese alla Polizia giudiziaria trovano ammissibilità nell'azione risarcitoria in sede civile come prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice (Cass. Civ. n. 18025/2019), contribuendo così a ricostruire il quadro probatorio sul quale l'azione di risarcimento danni si fonda, nel rispetto del contraddittorio.
Al riguardo, così riferisce : “alla guida della mia autovettura Testimone_1 percorrevo la strada Nuova Freto con direzione Ponte Alto;
giunto in prossimità del civico 69 ho notato sul bordo strada una persona di sesso maschile con un cane di razza AM in piedi addosso che lo stava aggredendo. Mi sono fermato ho distratto l'animale con dei bastoncini di cibo per cani...” (doc. n. 1 atto di citazione).
Pag. 2 di 4 Di contro, parte convenuta non ha dimostrato, per escludere la propria responsabilità, il caso fortuito, ovvero l'adozione di tutte le misure di custodia possibili, o che il luogo privato in cui si trovava il cane fosse concretamente idoneo ad evitare fughe, o l'assenza di distrazione che, invece, ha riguardato il convenuto , come dallo stesso dichiarato: “...ero in cortile davanti CP_2 casa…avevo il cane di mio figlio razza AM per il collare a strozzo. Il cane ha visto un colombo, mi ha strattonato, ero distratto, quindi è scappato…”
(doc. n. 3 atto di citazione).
In effetti, l'atteggiamento imprevedibile che riguarda qualsiasi cane non deve permettere alcuna distrazione del proprietario e/o custode del cane, il quale deve avere un'adeguata sorveglianza per evitare fughe e pericoli.
Conclusivamente non emergono fatti che presentino il requisito della eccezionalità, della imprevedibilità e della inevitabilità, ovvero la presenza di cause estrinseche ed estemporanee create dai terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza, per escludere, nel caso in esame, la responsabilità dei convenuti.
• Sul quantum
Nelle more veniva espletata la CTU medico-legale dalla dott.ssa Per_1 coadiuvata dal dott.ssa specialista in psichiatria, che risulta Persona_2 adeguatamente approfondita e motivata sulla base della documentazione medica agli atti, sicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione.
Il C.T.U. ha accertato il nesso causale tra l'evento e le lesioni subite, precisando che “le lesioni riportate dal periziando sono riconducibili alla dinamica del sinistro per cui è causa e si configurano, dal punto di vista diagnostico, in: FOBIA SPECIFICA (ICD-CM: cod. 300.29) ANIMALE. La fobia specifica è la paura o l'ansia per una particolare situazione o oggetto, in misura sproporzionata rispetto al rischio o al pericolo reali”.
Il CTU concludeva, così, per una ITP di gg 3 al 75%, gg 15 al 50% ed ulteriori gg 15 al 25% ed un danno biologico del 4%, senza, però, alcuna incidenza
Pag. 3 di 4 negativa percentuale sull'integrità psicofisica del periziando, che svolge normalmente le proprie attività quotidiane.
Per il risarcimento delle predette lesioni vengono applicate le Tabelle del
Tribunale di Milano, con la conseguenza che parte convenuta è tenuta a corrispondere all'attrice la somma di € 7.384,50=, oltre ad 1.313,50= per spese mediche documentate, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
01.01.2025 al saldo.
Non trova, invece, accoglimento la richiesta danni ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice in mancanza dei requisiti che la caratterizzano, posto che lo svolgimento dei fatti esclude il dolo o la colpa grave in capo ai convenuti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU a carico dei convenuti in solido.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 7182/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- accerta e dichiara la responsabilità di e nella Controparte_1 CP_2 determinazione dell'evento dannoso e per l'effetto li condanna, in solido, a corrispondere a , a titolo di risarcimento danni, la somma di € Parte_1
7.384,50=, oltre ad € 1.313,50=, oltre interessi e rivalutazione dal 01.01.2025 al saldo;
- condanna e , in solido, alla rifusione in Controparte_1 CP_2 favore di delle spese di giudizio che liquida in complessivi € Parte_1
5.077,00=, oltre accessori;
- pone le spese di CTU a carico dei convenuti in solido.
Modena, 19 dicembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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