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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4683 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, promossa
DA
C.F. ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ferrari, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
Controparte_1
-parte opposta contumace-
FATTO E DIRITTO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1244/2017 con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 28.939,53, Controparte_1 oltre interessi e spese, a titolo di saldo fatture non pagate, emesse a seguito di forniture di inchiostro e vernici.
L'opponente formulava eccezione di inadempimento, deducendo che i prodotti forniti erano difettosi, inidonei all'uso a cui erano destinati e privi delle qualità promesse con conseguente configurabilità di consegna aliud pro alio.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inesatto adempimento contrattuale.
1 Rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Nel merito, in via principale, in accoglimento della proposta opposizione, ed in accoglimento della exceptio non rite adimpleti contractu e della exceptio inadimplenti non est ademplendum revocare il Decreto
Iniguntivo n. 1244/2017 emesso dal Tribunale di Latina in data
14.6.2017 e notificato a mezzo pec il successivo 19.6.2017, siccome inammissibile e/o totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutte le causali così come indicate;
2. In via subordinata e salva impugnazione, nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società ridursi secondo CP_1 equità il dovuto, anche alla luce dei difetti e/o vizi del prodotto fornito alla 3. Nel merito in accoglimento della Parte_1 spiegata domanda riconvenzionale, accertato il totale inadempimento e/o il non esatto adempimento posto in essere dalla per tutti i motivi indicati in premessa, condannare CP_1
l'odierna opposta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla società in conseguenza del dedotto Parte_1 inadempimento e/o del dedotto non esatto adempimento quantificabili in complessivi € 148.357,72; le cui voci sono state dettagliatamente specificate al punto 14. sub a), b), c), d) ed e) della parte motiva dell'atto introduttivo ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà accertata in corso di causa o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. Condannare
l'opposta al pagamento delle spese di lite.”.
, costituendosi ritualmente in giudizio, Controparte_1 eccepiva la decadenza della garanzia, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale in quanto ritenute infondate, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Così concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1244/2017 emesso dal Tribunale di Latina il
14/06/2017 su ricorso RG ex art. 648 c.p.c.; Nel merito: Respingere
l'opposizione al decreto ingiuntivo introdotta dalla nei Parte_1 confronti del decreto n. 1244/2017 emesso dal Tribunale di Latina il 14/06/2017 su ricorso della (RG 3613/2017) perché CP_1 infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova;
Respingere la domanda riconvenzionale avanzata dalla per il Parte_1 pagamento della somma di € 148.357,72 a titolo di mancato guadagno e rimborso spese perché del tutto infondata in fatto, in diritto e perché sfornita di prova;
Dichiarare la decadenza della
[..
[...] ex art. 1495 c.c. per avere denunciato i vizi oltre i termini CP_2 di otto giorni dalla scoperta, come dimostrato per tabulas dai documenti della stessa opponente;
Accertare il diritto della
[...]
al pagamento delle somme portate nel decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto per i motivi sopra indicati e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1244/2017 emesso il 14/06/2017 dal Tribunale di Latina in favore della per il Controparte_1 pagamento della somma di € 28.939,53 oltre interessi e spese in danno della In via istruttoria, respingere le richieste di Parte_1 interrogatorio formale, di prova testimoniale e di CTU esplorativa perché inammissibili e del tutto superflue ai fini della decisione. Con vittoria delle spese di lite.”. Nelle memorie I termine 183 VI co. c.p.c. l'opponente così precisava: “ 1. Nel merito, in via principale, in accoglimento della proposta opposizione, ed in accoglimento della exceptio non rite adimpleti contractu e della exceptio inadimplenti non est ademplendum revocare il Decreto Iniguntivo n. 1244/2017 emesso dal Tribunale di Latina in data 14.6.2017 e notificato a mezzo pec il successivo 19.6.2017, siccome inammissibile e/o totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutte le causali così come indicate;
2. In via subordinata e salva impugnazione, nella denegata ipotesi in venisse provato un eventuale credito della società CP_1 ridursi secondo equità il dovuto, anche alla luce dei difetti e/o vizi del prodotto fornito alla 3. Nel merito in accoglimento Parte_1 della spiegata domanda riconvenzionale, accertato il totale inadempimento e/o il non esatto adempimento posto in essere dalla per tutti i motivi indicati in premessa, condannare CP_1
l'odierna opposta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla società in conseguenza del dedotto Parte_1 inadempimento e/o del dedotto non esatto adempimento quantificabili in € 148.357,72; per le voci dettagliatamente specificate al punto 14. sub a), b), c), d) ed e) della parte motiva dell'atto introduttivo oltre l'ulteriore danno documentalmente provato concretizzatosi in corso di giudizio a causa della perdita per la del suo maggior cliente D's con un Parte_1 mancato guadagno per l'odierna opponente nei mesi da gennaio a giugno del 2018 che si può quantificare in un 25% di un fatturato mensile di circa il 70% (pari in termini monetari ad una perdita economica di circa 25.000,00 € mensili), danno di cui si chiede all'Ill.mo Giudicante in alternativa anche la liquidazione in via equitativa, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà accertata in corso di causa o nella maggiore o minore somma che
3 risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. Condannare l'opposta al pagamento dei compensi e delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori di legge.”. Successivamente all'interruzione del procedimento per effetto del fallimento dell'opposto, la procedura fallimentare rimaneva contumace.
Conclusa l'attività istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, all'udienza del 17.09.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
L'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
ha chiesto l'ingiunzione di pagamento per Controparte_1
€ 28.939,53 a titolo di saldo fatture emesse quale corrispettivo per la fornitura di inchiostri ed articoli complementari per la stampa.
A sostegno della domanda di accertamento del credito e di condanna al pagamento, la parte opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria e con successiva integrazione nel presente giudizio, copia delle mail degli ordini della merce, copia delle fatture e dei relativi documenti di trasporto sottoscritti dal ricevente, copia degli estratti autentici delle scritture contabili autenticate da notaio, copia della mail con cui l'opponente avrebbe verificato gli importi delle fatture emesse ed oggetto di ingiunzione, lettera di messa in mora e copia delle schede tecniche dei prodotti.
Come noto, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce idonea prova dell'esistenza del credito, il quale invece dovrà essere dimostrato dal creditore opposto con gli ordinari mezzi di prova (ex plurimis Cass. civ.,
Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023 Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007).
Con comportamento rilevante ex art.115 c.p.c. ha Parte_1 riconosciuto l'avvenuta esecuzione della fornitura degli inchiostri e
4 dei materiali per la stampa, eccependo, tuttavia, l'inadempimento della fornitrice determinato dalla asserita mancanza delle qualità promesse in relazione ai prodotti specificamente ordinati.
Ha dedotto, infatti, che gli inchiostri conferiti sarebbero stati maleodoranti, nocivi ed inidonei alla colorazione delle tovagliette stampate e servite in dotazione ai punti vendita di D's, principale cliente dell'opponente. Detto vizio, secondo la tesi di parte opponente, sarebbe sufficiente a qualificare la vendita come aliud pro alio.
La vendita aliud pro alio dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c.
Tanto premesso, occorre procedere all'esatta qualificazione della domanda di accertamento dei vizi applicabile al caso in esame, al fine della verifica dell'eventuale decadenza dell'azione, tempestivamente eccepita dall'opposto. E' infatti principio consolidato quello per cui “In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di
“aliud pro alio”, la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni pagina 12 di 21 previsti dall'art. 1495 cod. civ.” (cfr. Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 28069, del
14/10/2021).
L'ipotesi della consegna di aliud pro alio si differenzia nettamente dalle fattispecie di cui agli artt. 1490 e 1497 c.c., poichè tanto il vizio redibitorio che la mancanza di qualità promesse o essenziali presuppongono che la cosa consegnata appartenga al genere merceologico dedotto nel contratto di compravendita.
A loro volta, poi, le fattispecie di cui agli artt. 1490 e 1497 c.c. si differenziano in quanto il vizio redibitorio riguarda le imperfezioni inerenti il processo di produzione, di fabbricazione, di formazione o di conservazione della res tradita, mentre la mancanza di qualità concerne la natura della merce e riguarda le differenze di sostanza, di materia, di tessuto, di colore, di origine et similia, riferendosi genericamente a tutti quegli elementi sostanziali che, nell'ambito dello stesso genere, influiscono sulla classificazione della cosa in un tipo o in una specie piuttosto che in un'altra.
5 Nel senso innanzi indicato si è espressa più volte la Suprema Corte che, anche di recente, ha precisato: “In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse
o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di “aliud pro alio” che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti”
(Cass. Civ., Sez. II, sentenza n.6596, del 05/04/2016). Più precisamente, si verte in tema di aliud pro alio quando “il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita”. (cfr. Cass. Civ.,
Sez. II , Sentenza n. 13214 del 14/05/2024).
La fattispecie dell'aliud pro alio è, quindi, ravvisabile quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi pertanto inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale della res dedotta come oggetto del contratto.
Viceversa, ricorre il vizio redibitorio qualora la cosa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che nel caso di specie il difetto lamentato da parte opponente possa essere ricondotto alla categoria del vizio redibitorio ex art. 1490 c.c., considerato che è stata raggiunta la prova in giudizio che l'inchiostro oggetto delle forniture, relative al periodo temporale gennaio-marzo 2017, determinava dopo il processo di stampa un odore nauseabondo tale da rendere inidoneo il prodotto finale all'uso previsto (tovagliette alimentari).
Tale difetto deve ritenersi riconducibile al processo di produzione,
6 risultato evidentemente viziato, tale da inficiarne il successivo impiego per la stampa di tovagliette, risultate inidonee all'utilizzo.
È quindi necessario valutare il rispetto del termine breve di decadenza per la denuncia del vizio, tempestivamente eccepito dall'opposto. In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta è consolidato il principio secondo cui, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (Corte di Cass.,
Sez. II, Ordinanza n. 12337 del 09/05/2023)
Il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto di cui all'art. 1495 c.c. decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata (ex plurimis, Corte di Cass.,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 40814 del 20/12/2021).
Dalla disamina del materiale probatorio raccolto in giudizio risulta che l'opponente-acquirente in data 06.03.2017 (doc. 5 citazione) dal cliente finale la prima segnalazione di cattivo odore del prodotto fornito (tovagliette) stampato con gli inchiostri dell'opposto. Una seconda segnalazione è arrivata in data 07.03.2017(doc. 6 citazione); infine, con mail e sms whatspp del 20.03.2017 ha concordato il reso dei prodotti difettati ed ha segnalato il difetto riscontrato all'opposto, nella persona di . Persona_1
Risulta, altresì, che acquistava in data 15.03.2017 un Parte_1 serbatoio di 2000 litri, diretto a sostituire l'impianto di bagnatura della carta.
Dalle ulteriori evidenze istruttorie, ed in particolare dalla prova testi,
è emerso che l'opponente effettuava una serie di tentativi per individuare la vera causa del cattivo odore, dapprima imputato alla carta impiegata per la stampa.
Il teste – con dichiarazioni da ritenere attendibili in Tes_1 quanto prive di profili di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca - ha confermato le deduzioni rese dall'opponente nei propri atti in merito all'esecuzione di diversi tentativi diretti all'eliminazione del cattivo odore delle tovagliette ed all'individuazione della causa. Ha riferito, infatti, che si era attivata per risolvere il Parte_1
7 problema, effettuando ad esempio la stampa delle tovagliette con utilizzo di altra carta oppure acquistando un nuovo boiler per la bagnatura con acqua demineralizzata.
Detti tentativi risultavano tuttavia vani.
Le descritte evidenze istruttorie trovano ulteriore conferma nella fattura di acquisto del boiler, risalente al 15.03.2017, diretta evidentemente al rifacimento dell'impianto di bagnatura della carta per l'eliminazione del cattivo odore segnalato.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'opponente abbia adeguatamente provato di aver avuto contezza della causa del cattivo odore delle tovagliette riconducibili al prodotto fornito dall'opposto e, dunque, del vizio occulto dell'inchiostro acquistato e utilizzato per la stampa delle tovagliette, solo successivamente all'esecuzione dei detti tentativi (ristampa con uso di diversa carta e bagnatura con acqua demineralizzata).
Dunque, successivamente a tale data può ritenersi decorrente il termine breve di decadenza ex art. 1495 c.c. entro cui la parte acquirente avrebbe dovuto denunciare il vizio. Tanto è avvenuto tempestivamente con sms whatsapp del 20.0.2017 (nota deposito del
19.01.2018) inviato dall'opponente al venditore, nella persona di
, ove lo stesso veniva invitato alla diretta Persona_2 verifica dell'odore sgradevole delle pedane stampate.
Condivide il Tribunale l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui, al fine della conservazione del diritto alla garanzia ex art. 1495 c.c., l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati (Corte di Cass.,
Sez. 2, Ordinanza n. 27488 del 28/10/2019).
La denuncia dei vizi deve in conclusione ritenersi tempestiva.
Occorre quindi valutare se l'eccezione di inadempimento articolata dall'opponente-convenuta sia fondata.
Sul punto è utile richiamare i granitici principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c.: in tema di prova dell'inadempimento di
8 una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nell'ipotesi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (sin da Cass. Sez. U,
Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Come successivamente ribadito con riguardo al contratto con prestazioni corrispettive, nel caso in cui il convenuto resista alla domanda di condanna all'adempimento della prestazione da lui dovuta, eccependo che l'attore non ha adempiuto la propria obbligazione ("exceptio inademplenti contractus"), spetta a quest'ultimo provare il proprio adempimento. (Cass., sez. I, sentenza n. 1565915 del luglio 2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021).
Ne consegue che, munita di adeguata specificità rispetto al caso concreto, la formulazione di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte del debitore fa sorgere in capo al creditore (odierno opposto) l'onere di provare l'intero ed esatto adempimento.
Applicati detti principi al caso in esame, ritiene il Tribunale che l'eccezione d'inadempimento sollevata dall'opponente sia fondata e debba essere accolta.
Rispettando la ripartizione degli oneri probatori sopra descritta, infatti, può concludersi che parte opposta non abbia fornito adeguata prova del proprio adempimento.
L'opposta, infatti, ha prodotto in giudizio le schede tecniche degli
9 inchiostri venduti, ma detta produzione documentale nulla prova rispetto alla fornitura specifica affetta dal vizio denunciato, poiché si tratta di indicazioni generiche della composizione del prodotto, senza alcun riferimento alla produzione specifica del lotto contestato.
Inoltre, non risultano determinanti le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, , il quale non ha fornito alcuna Testimone_2 indicazione specifica rispetto alla produzione ed alle caratteristiche della fornitura oggetto di contestazione.
A fronte della contestazione dei vizi dei prodotti forniti, gravava sull'opposto l'onere di provare la corrispondenza tra le specifiche tecniche indicate nelle schede prodotto, fornite agli acquirenti, con le reali caratteristiche presenti negli inchiostri forniti con i lotti contestati e, più specificatamente, alla prova dell'assenza del cattivo odore nell'inchiostro fornito. Nulla ha validamente provato l'opposto.
Alla luce delle esposte considerazioni si ritiene pertanto che l'opposto non abbia adeguatamente dimostrato la fondatezza della pretesa creditoria, non avendo fornito prova dell'esatto adempimento della prestazione convenuta.
In conclusione l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1244/2017deve essere revocato.
La domanda riconvenzionale di parte opponente va accolta nei limiti di seguito indicati. ha adeguatamente provato che dall'inadempimento di Parte_1 parte opposta ha subito danni patrimoniali.
Ha versato in atti le mail, ricevute dal cliente finale, di segnalazione dei prodotti difettosi (docc. 6, 7, 8 opposizione), nello specifico delle tovagliette maleodoranti, oggetto di reso e per il quale ha emesso, in favore dello stesso cliente, le note di credito n. 64 del 31.03.2017
(doc. 12 opposizione) e n. 58 del 22.3.2017 (doc. 13 opposizione) per un importo complessivo di € 59.149,88. Ha prodotto altresì la fattura n. 272 del 15.03.2017 dell'importo di
€ 610,00 relativa all'acquisto del boiler diretto alla sostituzione del sistema di bagnatura, ritenuto necessario, come sopra detto, per l'esecuzione dei tentativi diretti all'individuazione della causa del difetto del prodotto finale e, dunque, del vizio occulto degli inchiostri forniti dall'opposto. Ha documentato di aver sostenuto l'addebito per il ritiro dei prodotti difettosi consegnati al cliente finale, dai vari ristoranti. Si veda sul
10 punto la fattura n. 1008205503 del 27.04.2017 di € 1.739,72 (doc.
17 opposizione).
Parte opponente, tuttavia, non ha adeguatamente provato il nesso causale tra evento e danno relativamente agli ulteriori costi che deduce di aver sostenuto quale conseguenza diretta dell'inadempimento.
Nello specifico, la produzione della sola fattura relativa alle spese di trasporto per l'asserito ritiro della merce presso il deposito del cliente finale in Monterotondo, priva di qualsiasi indicazione in ordine al cliente, all'oggetto del trasporto in termini di riferibilità all'ordine o all'eventuale reso, non consente l'imputabilità di tale voce di danno all'inadempimento della creditrice in monitorio. Analogamente deve dirsi per le fatture relative all'acquisto della carta (doc. 18,19,20,21,22, e 23). Esse, da sole considerate, non consentono di ricostruire l'effettivo acquisto finalizzato alla ristampa delle tovagliette. Invero, la documentazione offerta in giudizio non consente di verificare la giacenza iniziale del prodotto e, nello specifico, della carta acquistata per le lavorazioni con l'indicazione della tipologia impiegata e del quantitativo di prodotto utilizzato, poi rivelatosi difettoso.
Non risulta provato, infine, il nesso di causalità tra l'evento dedotto e la cessazione della fornitura al maggior cliente finale, D's
Italia.
Dalla disamina delle risultanze istruttorie, infatti, non emerge alcuna correlazione tra la fornitura dei prodotti difettosi e la volontà del cliente finale di avvalersi del portale “E-ProcurementMc Donald's Italia” quale strumento elettronico per i processi di approvvigionamento.
Infatti, come risulta dalla documentazione offerta in visione (doc. 14 opposizione) tale portale risulta essere stato attivato dal cliente finale genericamente per tutti i processi di approvvigionamento, dunque, non limitatamente alle sole tovagliette, ciò evidentemente in un'ottica di informatizzazione delle procedure di acquisto che consentono la comparazione dei diversi fornitori.
Ne deriva che, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, l'opposto deve essere condannato al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 61.499,60, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
11 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1244/2017;
- condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di di € 61.499,60, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
- condanna l'opposto alla refusione in favore di parte opponente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Latina, 03.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4683 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, promossa
DA
C.F. ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ferrari, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
Controparte_1
-parte opposta contumace-
FATTO E DIRITTO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1244/2017 con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 28.939,53, Controparte_1 oltre interessi e spese, a titolo di saldo fatture non pagate, emesse a seguito di forniture di inchiostro e vernici.
L'opponente formulava eccezione di inadempimento, deducendo che i prodotti forniti erano difettosi, inidonei all'uso a cui erano destinati e privi delle qualità promesse con conseguente configurabilità di consegna aliud pro alio.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inesatto adempimento contrattuale.
1 Rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Nel merito, in via principale, in accoglimento della proposta opposizione, ed in accoglimento della exceptio non rite adimpleti contractu e della exceptio inadimplenti non est ademplendum revocare il Decreto
Iniguntivo n. 1244/2017 emesso dal Tribunale di Latina in data
14.6.2017 e notificato a mezzo pec il successivo 19.6.2017, siccome inammissibile e/o totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutte le causali così come indicate;
2. In via subordinata e salva impugnazione, nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società ridursi secondo CP_1 equità il dovuto, anche alla luce dei difetti e/o vizi del prodotto fornito alla 3. Nel merito in accoglimento della Parte_1 spiegata domanda riconvenzionale, accertato il totale inadempimento e/o il non esatto adempimento posto in essere dalla per tutti i motivi indicati in premessa, condannare CP_1
l'odierna opposta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla società in conseguenza del dedotto Parte_1 inadempimento e/o del dedotto non esatto adempimento quantificabili in complessivi € 148.357,72; le cui voci sono state dettagliatamente specificate al punto 14. sub a), b), c), d) ed e) della parte motiva dell'atto introduttivo ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà accertata in corso di causa o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. Condannare
l'opposta al pagamento delle spese di lite.”.
, costituendosi ritualmente in giudizio, Controparte_1 eccepiva la decadenza della garanzia, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale in quanto ritenute infondate, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Così concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1244/2017 emesso dal Tribunale di Latina il
14/06/2017 su ricorso RG ex art. 648 c.p.c.; Nel merito: Respingere
l'opposizione al decreto ingiuntivo introdotta dalla nei Parte_1 confronti del decreto n. 1244/2017 emesso dal Tribunale di Latina il 14/06/2017 su ricorso della (RG 3613/2017) perché CP_1 infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova;
Respingere la domanda riconvenzionale avanzata dalla per il Parte_1 pagamento della somma di € 148.357,72 a titolo di mancato guadagno e rimborso spese perché del tutto infondata in fatto, in diritto e perché sfornita di prova;
Dichiarare la decadenza della
[..
[...] ex art. 1495 c.c. per avere denunciato i vizi oltre i termini CP_2 di otto giorni dalla scoperta, come dimostrato per tabulas dai documenti della stessa opponente;
Accertare il diritto della
[...]
al pagamento delle somme portate nel decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto per i motivi sopra indicati e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1244/2017 emesso il 14/06/2017 dal Tribunale di Latina in favore della per il Controparte_1 pagamento della somma di € 28.939,53 oltre interessi e spese in danno della In via istruttoria, respingere le richieste di Parte_1 interrogatorio formale, di prova testimoniale e di CTU esplorativa perché inammissibili e del tutto superflue ai fini della decisione. Con vittoria delle spese di lite.”. Nelle memorie I termine 183 VI co. c.p.c. l'opponente così precisava: “ 1. Nel merito, in via principale, in accoglimento della proposta opposizione, ed in accoglimento della exceptio non rite adimpleti contractu e della exceptio inadimplenti non est ademplendum revocare il Decreto Iniguntivo n. 1244/2017 emesso dal Tribunale di Latina in data 14.6.2017 e notificato a mezzo pec il successivo 19.6.2017, siccome inammissibile e/o totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutte le causali così come indicate;
2. In via subordinata e salva impugnazione, nella denegata ipotesi in venisse provato un eventuale credito della società CP_1 ridursi secondo equità il dovuto, anche alla luce dei difetti e/o vizi del prodotto fornito alla 3. Nel merito in accoglimento Parte_1 della spiegata domanda riconvenzionale, accertato il totale inadempimento e/o il non esatto adempimento posto in essere dalla per tutti i motivi indicati in premessa, condannare CP_1
l'odierna opposta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla società in conseguenza del dedotto Parte_1 inadempimento e/o del dedotto non esatto adempimento quantificabili in € 148.357,72; per le voci dettagliatamente specificate al punto 14. sub a), b), c), d) ed e) della parte motiva dell'atto introduttivo oltre l'ulteriore danno documentalmente provato concretizzatosi in corso di giudizio a causa della perdita per la del suo maggior cliente D's con un Parte_1 mancato guadagno per l'odierna opponente nei mesi da gennaio a giugno del 2018 che si può quantificare in un 25% di un fatturato mensile di circa il 70% (pari in termini monetari ad una perdita economica di circa 25.000,00 € mensili), danno di cui si chiede all'Ill.mo Giudicante in alternativa anche la liquidazione in via equitativa, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà accertata in corso di causa o nella maggiore o minore somma che
3 risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. Condannare l'opposta al pagamento dei compensi e delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori di legge.”. Successivamente all'interruzione del procedimento per effetto del fallimento dell'opposto, la procedura fallimentare rimaneva contumace.
Conclusa l'attività istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, all'udienza del 17.09.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
L'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
ha chiesto l'ingiunzione di pagamento per Controparte_1
€ 28.939,53 a titolo di saldo fatture emesse quale corrispettivo per la fornitura di inchiostri ed articoli complementari per la stampa.
A sostegno della domanda di accertamento del credito e di condanna al pagamento, la parte opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria e con successiva integrazione nel presente giudizio, copia delle mail degli ordini della merce, copia delle fatture e dei relativi documenti di trasporto sottoscritti dal ricevente, copia degli estratti autentici delle scritture contabili autenticate da notaio, copia della mail con cui l'opponente avrebbe verificato gli importi delle fatture emesse ed oggetto di ingiunzione, lettera di messa in mora e copia delle schede tecniche dei prodotti.
Come noto, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce idonea prova dell'esistenza del credito, il quale invece dovrà essere dimostrato dal creditore opposto con gli ordinari mezzi di prova (ex plurimis Cass. civ.,
Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023 Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007).
Con comportamento rilevante ex art.115 c.p.c. ha Parte_1 riconosciuto l'avvenuta esecuzione della fornitura degli inchiostri e
4 dei materiali per la stampa, eccependo, tuttavia, l'inadempimento della fornitrice determinato dalla asserita mancanza delle qualità promesse in relazione ai prodotti specificamente ordinati.
Ha dedotto, infatti, che gli inchiostri conferiti sarebbero stati maleodoranti, nocivi ed inidonei alla colorazione delle tovagliette stampate e servite in dotazione ai punti vendita di D's, principale cliente dell'opponente. Detto vizio, secondo la tesi di parte opponente, sarebbe sufficiente a qualificare la vendita come aliud pro alio.
La vendita aliud pro alio dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c.
Tanto premesso, occorre procedere all'esatta qualificazione della domanda di accertamento dei vizi applicabile al caso in esame, al fine della verifica dell'eventuale decadenza dell'azione, tempestivamente eccepita dall'opposto. E' infatti principio consolidato quello per cui “In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di
“aliud pro alio”, la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni pagina 12 di 21 previsti dall'art. 1495 cod. civ.” (cfr. Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 28069, del
14/10/2021).
L'ipotesi della consegna di aliud pro alio si differenzia nettamente dalle fattispecie di cui agli artt. 1490 e 1497 c.c., poichè tanto il vizio redibitorio che la mancanza di qualità promesse o essenziali presuppongono che la cosa consegnata appartenga al genere merceologico dedotto nel contratto di compravendita.
A loro volta, poi, le fattispecie di cui agli artt. 1490 e 1497 c.c. si differenziano in quanto il vizio redibitorio riguarda le imperfezioni inerenti il processo di produzione, di fabbricazione, di formazione o di conservazione della res tradita, mentre la mancanza di qualità concerne la natura della merce e riguarda le differenze di sostanza, di materia, di tessuto, di colore, di origine et similia, riferendosi genericamente a tutti quegli elementi sostanziali che, nell'ambito dello stesso genere, influiscono sulla classificazione della cosa in un tipo o in una specie piuttosto che in un'altra.
5 Nel senso innanzi indicato si è espressa più volte la Suprema Corte che, anche di recente, ha precisato: “In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse
o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di “aliud pro alio” che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti”
(Cass. Civ., Sez. II, sentenza n.6596, del 05/04/2016). Più precisamente, si verte in tema di aliud pro alio quando “il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita”. (cfr. Cass. Civ.,
Sez. II , Sentenza n. 13214 del 14/05/2024).
La fattispecie dell'aliud pro alio è, quindi, ravvisabile quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi pertanto inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale della res dedotta come oggetto del contratto.
Viceversa, ricorre il vizio redibitorio qualora la cosa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che nel caso di specie il difetto lamentato da parte opponente possa essere ricondotto alla categoria del vizio redibitorio ex art. 1490 c.c., considerato che è stata raggiunta la prova in giudizio che l'inchiostro oggetto delle forniture, relative al periodo temporale gennaio-marzo 2017, determinava dopo il processo di stampa un odore nauseabondo tale da rendere inidoneo il prodotto finale all'uso previsto (tovagliette alimentari).
Tale difetto deve ritenersi riconducibile al processo di produzione,
6 risultato evidentemente viziato, tale da inficiarne il successivo impiego per la stampa di tovagliette, risultate inidonee all'utilizzo.
È quindi necessario valutare il rispetto del termine breve di decadenza per la denuncia del vizio, tempestivamente eccepito dall'opposto. In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta è consolidato il principio secondo cui, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (Corte di Cass.,
Sez. II, Ordinanza n. 12337 del 09/05/2023)
Il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto di cui all'art. 1495 c.c. decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata (ex plurimis, Corte di Cass.,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 40814 del 20/12/2021).
Dalla disamina del materiale probatorio raccolto in giudizio risulta che l'opponente-acquirente in data 06.03.2017 (doc. 5 citazione) dal cliente finale la prima segnalazione di cattivo odore del prodotto fornito (tovagliette) stampato con gli inchiostri dell'opposto. Una seconda segnalazione è arrivata in data 07.03.2017(doc. 6 citazione); infine, con mail e sms whatspp del 20.03.2017 ha concordato il reso dei prodotti difettati ed ha segnalato il difetto riscontrato all'opposto, nella persona di . Persona_1
Risulta, altresì, che acquistava in data 15.03.2017 un Parte_1 serbatoio di 2000 litri, diretto a sostituire l'impianto di bagnatura della carta.
Dalle ulteriori evidenze istruttorie, ed in particolare dalla prova testi,
è emerso che l'opponente effettuava una serie di tentativi per individuare la vera causa del cattivo odore, dapprima imputato alla carta impiegata per la stampa.
Il teste – con dichiarazioni da ritenere attendibili in Tes_1 quanto prive di profili di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca - ha confermato le deduzioni rese dall'opponente nei propri atti in merito all'esecuzione di diversi tentativi diretti all'eliminazione del cattivo odore delle tovagliette ed all'individuazione della causa. Ha riferito, infatti, che si era attivata per risolvere il Parte_1
7 problema, effettuando ad esempio la stampa delle tovagliette con utilizzo di altra carta oppure acquistando un nuovo boiler per la bagnatura con acqua demineralizzata.
Detti tentativi risultavano tuttavia vani.
Le descritte evidenze istruttorie trovano ulteriore conferma nella fattura di acquisto del boiler, risalente al 15.03.2017, diretta evidentemente al rifacimento dell'impianto di bagnatura della carta per l'eliminazione del cattivo odore segnalato.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'opponente abbia adeguatamente provato di aver avuto contezza della causa del cattivo odore delle tovagliette riconducibili al prodotto fornito dall'opposto e, dunque, del vizio occulto dell'inchiostro acquistato e utilizzato per la stampa delle tovagliette, solo successivamente all'esecuzione dei detti tentativi (ristampa con uso di diversa carta e bagnatura con acqua demineralizzata).
Dunque, successivamente a tale data può ritenersi decorrente il termine breve di decadenza ex art. 1495 c.c. entro cui la parte acquirente avrebbe dovuto denunciare il vizio. Tanto è avvenuto tempestivamente con sms whatsapp del 20.0.2017 (nota deposito del
19.01.2018) inviato dall'opponente al venditore, nella persona di
, ove lo stesso veniva invitato alla diretta Persona_2 verifica dell'odore sgradevole delle pedane stampate.
Condivide il Tribunale l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui, al fine della conservazione del diritto alla garanzia ex art. 1495 c.c., l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati (Corte di Cass.,
Sez. 2, Ordinanza n. 27488 del 28/10/2019).
La denuncia dei vizi deve in conclusione ritenersi tempestiva.
Occorre quindi valutare se l'eccezione di inadempimento articolata dall'opponente-convenuta sia fondata.
Sul punto è utile richiamare i granitici principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c.: in tema di prova dell'inadempimento di
8 una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nell'ipotesi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (sin da Cass. Sez. U,
Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Come successivamente ribadito con riguardo al contratto con prestazioni corrispettive, nel caso in cui il convenuto resista alla domanda di condanna all'adempimento della prestazione da lui dovuta, eccependo che l'attore non ha adempiuto la propria obbligazione ("exceptio inademplenti contractus"), spetta a quest'ultimo provare il proprio adempimento. (Cass., sez. I, sentenza n. 1565915 del luglio 2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021).
Ne consegue che, munita di adeguata specificità rispetto al caso concreto, la formulazione di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte del debitore fa sorgere in capo al creditore (odierno opposto) l'onere di provare l'intero ed esatto adempimento.
Applicati detti principi al caso in esame, ritiene il Tribunale che l'eccezione d'inadempimento sollevata dall'opponente sia fondata e debba essere accolta.
Rispettando la ripartizione degli oneri probatori sopra descritta, infatti, può concludersi che parte opposta non abbia fornito adeguata prova del proprio adempimento.
L'opposta, infatti, ha prodotto in giudizio le schede tecniche degli
9 inchiostri venduti, ma detta produzione documentale nulla prova rispetto alla fornitura specifica affetta dal vizio denunciato, poiché si tratta di indicazioni generiche della composizione del prodotto, senza alcun riferimento alla produzione specifica del lotto contestato.
Inoltre, non risultano determinanti le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, , il quale non ha fornito alcuna Testimone_2 indicazione specifica rispetto alla produzione ed alle caratteristiche della fornitura oggetto di contestazione.
A fronte della contestazione dei vizi dei prodotti forniti, gravava sull'opposto l'onere di provare la corrispondenza tra le specifiche tecniche indicate nelle schede prodotto, fornite agli acquirenti, con le reali caratteristiche presenti negli inchiostri forniti con i lotti contestati e, più specificatamente, alla prova dell'assenza del cattivo odore nell'inchiostro fornito. Nulla ha validamente provato l'opposto.
Alla luce delle esposte considerazioni si ritiene pertanto che l'opposto non abbia adeguatamente dimostrato la fondatezza della pretesa creditoria, non avendo fornito prova dell'esatto adempimento della prestazione convenuta.
In conclusione l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1244/2017deve essere revocato.
La domanda riconvenzionale di parte opponente va accolta nei limiti di seguito indicati. ha adeguatamente provato che dall'inadempimento di Parte_1 parte opposta ha subito danni patrimoniali.
Ha versato in atti le mail, ricevute dal cliente finale, di segnalazione dei prodotti difettosi (docc. 6, 7, 8 opposizione), nello specifico delle tovagliette maleodoranti, oggetto di reso e per il quale ha emesso, in favore dello stesso cliente, le note di credito n. 64 del 31.03.2017
(doc. 12 opposizione) e n. 58 del 22.3.2017 (doc. 13 opposizione) per un importo complessivo di € 59.149,88. Ha prodotto altresì la fattura n. 272 del 15.03.2017 dell'importo di
€ 610,00 relativa all'acquisto del boiler diretto alla sostituzione del sistema di bagnatura, ritenuto necessario, come sopra detto, per l'esecuzione dei tentativi diretti all'individuazione della causa del difetto del prodotto finale e, dunque, del vizio occulto degli inchiostri forniti dall'opposto. Ha documentato di aver sostenuto l'addebito per il ritiro dei prodotti difettosi consegnati al cliente finale, dai vari ristoranti. Si veda sul
10 punto la fattura n. 1008205503 del 27.04.2017 di € 1.739,72 (doc.
17 opposizione).
Parte opponente, tuttavia, non ha adeguatamente provato il nesso causale tra evento e danno relativamente agli ulteriori costi che deduce di aver sostenuto quale conseguenza diretta dell'inadempimento.
Nello specifico, la produzione della sola fattura relativa alle spese di trasporto per l'asserito ritiro della merce presso il deposito del cliente finale in Monterotondo, priva di qualsiasi indicazione in ordine al cliente, all'oggetto del trasporto in termini di riferibilità all'ordine o all'eventuale reso, non consente l'imputabilità di tale voce di danno all'inadempimento della creditrice in monitorio. Analogamente deve dirsi per le fatture relative all'acquisto della carta (doc. 18,19,20,21,22, e 23). Esse, da sole considerate, non consentono di ricostruire l'effettivo acquisto finalizzato alla ristampa delle tovagliette. Invero, la documentazione offerta in giudizio non consente di verificare la giacenza iniziale del prodotto e, nello specifico, della carta acquistata per le lavorazioni con l'indicazione della tipologia impiegata e del quantitativo di prodotto utilizzato, poi rivelatosi difettoso.
Non risulta provato, infine, il nesso di causalità tra l'evento dedotto e la cessazione della fornitura al maggior cliente finale, D's
Italia.
Dalla disamina delle risultanze istruttorie, infatti, non emerge alcuna correlazione tra la fornitura dei prodotti difettosi e la volontà del cliente finale di avvalersi del portale “E-ProcurementMc Donald's Italia” quale strumento elettronico per i processi di approvvigionamento.
Infatti, come risulta dalla documentazione offerta in visione (doc. 14 opposizione) tale portale risulta essere stato attivato dal cliente finale genericamente per tutti i processi di approvvigionamento, dunque, non limitatamente alle sole tovagliette, ciò evidentemente in un'ottica di informatizzazione delle procedure di acquisto che consentono la comparazione dei diversi fornitori.
Ne deriva che, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, l'opposto deve essere condannato al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 61.499,60, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
11 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1244/2017;
- condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di di € 61.499,60, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
- condanna l'opposto alla refusione in favore di parte opponente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Latina, 03.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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