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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/10/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa VI ME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1775 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 09/10/2025 e vertente tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BOLOGNESE LEA e dall'avv. BOLOGNESE
NT
RICORRENTE
e
in persona del l.r. p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CARBONE SALVATORE
RESISTENTE
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 09/10/2025
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
, dopo aver premesso di essere il coniuge separato di , con Parte_1 Per_1 cui è stato coniugato per 13 anni, ha lamentato che il 17.07.2022 la stessa è deceduta a seguito di un incidente stradale mentre si trovava a bordo della moto tg. ET62986, quale terza trasportata.
Il ricorrente ha dedotto di aver subito il grave danno della perdita improvvisa della moglie, madre di suo figlio, e ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno patito. si è costituita con propria memoria, evidenziando che la Controparte_1 Per_1 ha perso la vita insieme al nuovo compagno, come riportato dalla cronaca locale, e negando dunque che al ricorrente possa riconoscersi un risarcimento.
proprietaria del mezzo, è rimasta contumace. Controparte_2
La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata decisa, previa discussione in udienza.
***
Come premesso, nel giudizio in esame si indaga il diritto al risarcimento del danno di , coniuge legalmente separato di , deceduta mentre era Parte_1 Persona_2 trasportata a bordo della moto di proprietà della resistente.
La responsabilità nella determinazione dell'evento non è oggetto di causa, in quanto la era terza trasportata. Per_1
Ciò di cui si discute è invece il diritto del a ricevere il risarcimento del Pt_1 danno da perdita del rapporto parentale, nonostante fosse legalmente separato dalla vittima.
Sul punto Cassazione Civile, nella sentenza n. 25415/2013, ha precisato: “Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge anche legalmente separato, attesa - oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e all'eventuale sussistenza di figli - la non definitività di tale "status" e la possibile ripresa della comunione familiare, fermo
2 restando che, per la determinazione della natura ed entità dei danni (nella specie per la sopravvenuta morte del coniuge), è necessaria l'allegazione e la prova dello
"status" di separato.”.
In una più recente pronuncia, Cassazione Civile, sez. III, 4.11.2019 n. 28222, ha precisato che “Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere riconosciuto al coniuge separato a condizione che si accerti che il fatto illecito del terzo abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che di solito si accompagnano alla morte di una persona cara, previa dimostrazione che, nonostante la separazione, anche se solo di fatto, e non giudizialmente o consensualmente raggiunta, vi sia ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso”; in applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza del Giudice di merito, che aveva escluso il diritto della moglie al risarcimento del danno per l'uccisione del marito, il quale, pur senza addivenire alla separazione legale ma solo di fatto, aveva intrapreso una nuova relazione affettiva e, da oltre venti anni, aveva cessato la convivenza ed ogni altro rapporto con l'attrice.
Il coniuge separato (legalmente o di fatto) ha dunque diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale solo in caso di assolvimento dello specifico onere di allegazione e prova.
Nella sentenza n. 9010 del 21.03.2022, la S.C. ha escluso il diritto al risarcimento del danno in favore del coniuge non legalmente separato, precisando che “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel risarcire a una donna il danno non patrimoniale per la perdita del marito, non aveva tenuto conto dell'incertezza circa
l'effettiva convivenza tra i coniugi, della pacifica esistenza di una relazione extraconiugale del coniuge defunto, e della circostanza che, a breve distanza di
3 tempo dal decesso del marito, l'attrice aveva intessuto una stabile relazione sentimentale con altro uomo, dalla quale era nato un figlio)”.
La stessa sent. n. 1025/2013 ha precisato che “Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge, ancorché separato legalmente, purché si accerti che l'altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara: è, tuttavia, necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso (nella specie, congruamente individuato dalla corte di merito nella presenza di un figlio in comune e nel breve lasso di tempo - un mese - trascorso dalla separazione).
Come noto, nel caso di coniugi l'esistenza di un vincolo affettivo si presume, salva la possibilità per i convenuti di fornire prova contraria. Nel caso di coniugi separati
– i quali volontariamente hanno interrotto la convivenza e hanno sciolto il nucleo familiare, per vivere esistenze autonome – si impone invece un onere di allegazione e prova specifico: il coniuge separato deve infatti dedurre e provare che, nonostante la separazione, il vincolo affettivo è rimasto e che solo l'altrui fatto illecito lo ha interrotto.
Nella giurisprudenza richiamata da parte ricorrente si è fatto riferimento all'esistenza di un figlio. Nel caso esaminato dalla S.C., tuttavia, i coniugi si erano separati da appena un mese, mentre nel caso di specie erano decorsi circa due anni dalla separazione legale (nulla si sa sul momento di nascita della crisi e sull'eventuale pregressa separazione di fatto).
Parte ricorrente ha invero reso dichiarazioni estremamente sintetiche, avendo allegato unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale durato 13 anni e la presenza di un figlio della coppia nonché l'avvenuto pagamento della contribuzione mensile in favore del figlio.
Dalla documentazione allegata non è dato conoscere la data di deposito del ricorso per separazione, sebbene il numero di ruolo del fascicolo indichi che sia avvenuto nel 2020. Non è dato sapere se i coniugi abbiano continuato a coabitare fino all'udienza di separazione né se vi sia stato un periodo di separazione di fatto prima del deposito del ricorso.
4 Dalla documentazione in atti, poi, è emerso che il padre ha corrisposto al figlio il proprio contributo di mantenimento mensile, mediante ricarica di Postepay intestata alla madre (e, dopo la morte di questa, intestata a terzo soggetto, non coincidente con alcuna delle parti in causa).
Non vi è agli atti alcuna allegazione di un rapporto di frequentazione (in presenza, telefonica, con messaggi) tra i coniugi;
nulla si dice sull'eventuale sussistenza di festività o week-end condivisi, eventualmente anche al fine di ridurre le problematiche nella gestione del figlio;
nulla sulla vita intrapresa dai coniugi dopo la separazione.
Alla carenza di allegazione e prova documentale si è accompagnata la laconicità dei
4 capitoli di prova richiesti, dei quali uno volto a confermare il verificarsi del sinistro e gli altri 3 così formulati:
“2. i coniugi, , hanno mantenuto i lori rapporti interpersonali Parte_2 successivamente alla loro separazione;
3. il sig. si è occupato del figlio , prima e dopo il decesso della Pt_1 Per_3 moglie;
4. il ricorrente corrisponde l'importo mensile di €300,00, per il mantenimento del figlio
, ricaricando la sua carta prepagata Postepay e provvedendo alle sue Per_3 esigenze”.
Orbene, i capp. 3 e 4 sono evidentemente volti a provare che il padre non si è sottratto ai suoi obblighi di genitore e sono dunque del tutto irrilevanti ai fini di causa, in quanto si tratta di obbligazione che discende dal rapporto di genitorialità
e che prescinde in toto dall'avvenuto decesso della madre.
Il secondo capitolo, al contrario, parla di “rapporti interpersonali”, con una dicitura dalla genericità disarmante, che nulla chiarisce circa l'intensità e la frequenza di tali rapporti.
Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale mira a compensare la vittima secondaria dal dolore, la sofferenza, lo sconvolgimento della vita, il persistente ricordo, la modifica delle abitudini legati alla perdita di una persona cara, con la quale è stato mantenuto un vincolo affettivo reciso dal fatto illecito altrui.
Il danno non sussiste, evidentemente, quando siano stati già i protagonisti del rapporto a reciderlo, modificando abitudini e vita quotidiana, riducendo al minimo
5 necessario i rapporti interpersonali e cessando di condividere momenti di svago e di realizzazione della persona.
Proprio in ragione di tali considerazioni, perché il coniuge separato possa chiedere il risarcimento di un danno da perdita del rapporto parentale, è necessario che lo stesso dimostri che – nonostante la scelta volontaria di interruzione del vincolo coniugale – comunque l'affectio è rimasta e le parti hanno mantenuto un rapporto di frequentazione e condivisione spontaneo e non imposto dalla necessità di gestire le esigenze del figlio comune.
Nel caso di specie, non solo l'attore nulla ha allegato né provato (o chiesto di provare), ma la resistente ha anche dimostrato che la , al momento del Per_1 decesso, si trovava insieme al proprio compagno. Tutta la stampa locale ha riportato la relazione esistente tra i due, ritenendolo un fatto noto e degno di rilevanza, anche in considerazione dell'attività gestita dalla vittima.
Due anni dopo la separazione, pertanto, la aveva già intrapreso una relazione Per_1 stabile con un altro uomo;
circostanza, questa, che unita al vuoto di allegazioni e prove, non può che portare al rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della semplicità del giudizio e della natura documentale del procedimento.
Nulla sulle spese della parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N. 1775/2025 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda di parte ricorrente;
b) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente, liquidate in € 3.100,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 13/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa VI ME
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa VI ME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1775 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 09/10/2025 e vertente tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BOLOGNESE LEA e dall'avv. BOLOGNESE
NT
RICORRENTE
e
in persona del l.r. p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CARBONE SALVATORE
RESISTENTE
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 09/10/2025
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
, dopo aver premesso di essere il coniuge separato di , con Parte_1 Per_1 cui è stato coniugato per 13 anni, ha lamentato che il 17.07.2022 la stessa è deceduta a seguito di un incidente stradale mentre si trovava a bordo della moto tg. ET62986, quale terza trasportata.
Il ricorrente ha dedotto di aver subito il grave danno della perdita improvvisa della moglie, madre di suo figlio, e ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno patito. si è costituita con propria memoria, evidenziando che la Controparte_1 Per_1 ha perso la vita insieme al nuovo compagno, come riportato dalla cronaca locale, e negando dunque che al ricorrente possa riconoscersi un risarcimento.
proprietaria del mezzo, è rimasta contumace. Controparte_2
La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata decisa, previa discussione in udienza.
***
Come premesso, nel giudizio in esame si indaga il diritto al risarcimento del danno di , coniuge legalmente separato di , deceduta mentre era Parte_1 Persona_2 trasportata a bordo della moto di proprietà della resistente.
La responsabilità nella determinazione dell'evento non è oggetto di causa, in quanto la era terza trasportata. Per_1
Ciò di cui si discute è invece il diritto del a ricevere il risarcimento del Pt_1 danno da perdita del rapporto parentale, nonostante fosse legalmente separato dalla vittima.
Sul punto Cassazione Civile, nella sentenza n. 25415/2013, ha precisato: “Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge anche legalmente separato, attesa - oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e all'eventuale sussistenza di figli - la non definitività di tale "status" e la possibile ripresa della comunione familiare, fermo
2 restando che, per la determinazione della natura ed entità dei danni (nella specie per la sopravvenuta morte del coniuge), è necessaria l'allegazione e la prova dello
"status" di separato.”.
In una più recente pronuncia, Cassazione Civile, sez. III, 4.11.2019 n. 28222, ha precisato che “Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere riconosciuto al coniuge separato a condizione che si accerti che il fatto illecito del terzo abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che di solito si accompagnano alla morte di una persona cara, previa dimostrazione che, nonostante la separazione, anche se solo di fatto, e non giudizialmente o consensualmente raggiunta, vi sia ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso”; in applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza del Giudice di merito, che aveva escluso il diritto della moglie al risarcimento del danno per l'uccisione del marito, il quale, pur senza addivenire alla separazione legale ma solo di fatto, aveva intrapreso una nuova relazione affettiva e, da oltre venti anni, aveva cessato la convivenza ed ogni altro rapporto con l'attrice.
Il coniuge separato (legalmente o di fatto) ha dunque diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale solo in caso di assolvimento dello specifico onere di allegazione e prova.
Nella sentenza n. 9010 del 21.03.2022, la S.C. ha escluso il diritto al risarcimento del danno in favore del coniuge non legalmente separato, precisando che “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel risarcire a una donna il danno non patrimoniale per la perdita del marito, non aveva tenuto conto dell'incertezza circa
l'effettiva convivenza tra i coniugi, della pacifica esistenza di una relazione extraconiugale del coniuge defunto, e della circostanza che, a breve distanza di
3 tempo dal decesso del marito, l'attrice aveva intessuto una stabile relazione sentimentale con altro uomo, dalla quale era nato un figlio)”.
La stessa sent. n. 1025/2013 ha precisato che “Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge, ancorché separato legalmente, purché si accerti che l'altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara: è, tuttavia, necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso (nella specie, congruamente individuato dalla corte di merito nella presenza di un figlio in comune e nel breve lasso di tempo - un mese - trascorso dalla separazione).
Come noto, nel caso di coniugi l'esistenza di un vincolo affettivo si presume, salva la possibilità per i convenuti di fornire prova contraria. Nel caso di coniugi separati
– i quali volontariamente hanno interrotto la convivenza e hanno sciolto il nucleo familiare, per vivere esistenze autonome – si impone invece un onere di allegazione e prova specifico: il coniuge separato deve infatti dedurre e provare che, nonostante la separazione, il vincolo affettivo è rimasto e che solo l'altrui fatto illecito lo ha interrotto.
Nella giurisprudenza richiamata da parte ricorrente si è fatto riferimento all'esistenza di un figlio. Nel caso esaminato dalla S.C., tuttavia, i coniugi si erano separati da appena un mese, mentre nel caso di specie erano decorsi circa due anni dalla separazione legale (nulla si sa sul momento di nascita della crisi e sull'eventuale pregressa separazione di fatto).
Parte ricorrente ha invero reso dichiarazioni estremamente sintetiche, avendo allegato unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale durato 13 anni e la presenza di un figlio della coppia nonché l'avvenuto pagamento della contribuzione mensile in favore del figlio.
Dalla documentazione allegata non è dato conoscere la data di deposito del ricorso per separazione, sebbene il numero di ruolo del fascicolo indichi che sia avvenuto nel 2020. Non è dato sapere se i coniugi abbiano continuato a coabitare fino all'udienza di separazione né se vi sia stato un periodo di separazione di fatto prima del deposito del ricorso.
4 Dalla documentazione in atti, poi, è emerso che il padre ha corrisposto al figlio il proprio contributo di mantenimento mensile, mediante ricarica di Postepay intestata alla madre (e, dopo la morte di questa, intestata a terzo soggetto, non coincidente con alcuna delle parti in causa).
Non vi è agli atti alcuna allegazione di un rapporto di frequentazione (in presenza, telefonica, con messaggi) tra i coniugi;
nulla si dice sull'eventuale sussistenza di festività o week-end condivisi, eventualmente anche al fine di ridurre le problematiche nella gestione del figlio;
nulla sulla vita intrapresa dai coniugi dopo la separazione.
Alla carenza di allegazione e prova documentale si è accompagnata la laconicità dei
4 capitoli di prova richiesti, dei quali uno volto a confermare il verificarsi del sinistro e gli altri 3 così formulati:
“2. i coniugi, , hanno mantenuto i lori rapporti interpersonali Parte_2 successivamente alla loro separazione;
3. il sig. si è occupato del figlio , prima e dopo il decesso della Pt_1 Per_3 moglie;
4. il ricorrente corrisponde l'importo mensile di €300,00, per il mantenimento del figlio
, ricaricando la sua carta prepagata Postepay e provvedendo alle sue Per_3 esigenze”.
Orbene, i capp. 3 e 4 sono evidentemente volti a provare che il padre non si è sottratto ai suoi obblighi di genitore e sono dunque del tutto irrilevanti ai fini di causa, in quanto si tratta di obbligazione che discende dal rapporto di genitorialità
e che prescinde in toto dall'avvenuto decesso della madre.
Il secondo capitolo, al contrario, parla di “rapporti interpersonali”, con una dicitura dalla genericità disarmante, che nulla chiarisce circa l'intensità e la frequenza di tali rapporti.
Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale mira a compensare la vittima secondaria dal dolore, la sofferenza, lo sconvolgimento della vita, il persistente ricordo, la modifica delle abitudini legati alla perdita di una persona cara, con la quale è stato mantenuto un vincolo affettivo reciso dal fatto illecito altrui.
Il danno non sussiste, evidentemente, quando siano stati già i protagonisti del rapporto a reciderlo, modificando abitudini e vita quotidiana, riducendo al minimo
5 necessario i rapporti interpersonali e cessando di condividere momenti di svago e di realizzazione della persona.
Proprio in ragione di tali considerazioni, perché il coniuge separato possa chiedere il risarcimento di un danno da perdita del rapporto parentale, è necessario che lo stesso dimostri che – nonostante la scelta volontaria di interruzione del vincolo coniugale – comunque l'affectio è rimasta e le parti hanno mantenuto un rapporto di frequentazione e condivisione spontaneo e non imposto dalla necessità di gestire le esigenze del figlio comune.
Nel caso di specie, non solo l'attore nulla ha allegato né provato (o chiesto di provare), ma la resistente ha anche dimostrato che la , al momento del Per_1 decesso, si trovava insieme al proprio compagno. Tutta la stampa locale ha riportato la relazione esistente tra i due, ritenendolo un fatto noto e degno di rilevanza, anche in considerazione dell'attività gestita dalla vittima.
Due anni dopo la separazione, pertanto, la aveva già intrapreso una relazione Per_1 stabile con un altro uomo;
circostanza, questa, che unita al vuoto di allegazioni e prove, non può che portare al rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della semplicità del giudizio e della natura documentale del procedimento.
Nulla sulle spese della parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N. 1775/2025 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda di parte ricorrente;
b) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente, liquidate in € 3.100,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 13/10/2025
Il Giudice
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