Rigetto
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/06/2025, n. 5645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5645 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 05645/2025REG.PROV.COLL.
N. 00738/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2025, proposto da
AB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A05B6D7D42, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei ET HI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Manuela Carone, Annunziata Timpano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale SS LI e LT RI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Avolio, Vittoria Luciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CK LT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Michielin, Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n.3623/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CK LT S.r.l.; di Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei ET HI; di Azienda Socio Sanitaria Territoriale SS LI e LT RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con determinazione dirigenziale n. 1248 del 5 ottobre 2021, l’A.S.S.T. ET HI ha indetto una procedura aperta consorziata, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento di un contratto di service di apparecchiature e materiali di consumo per l’esecuzione di esami di laboratorio di chimica clinica e tossicologia Lotto 1 “Corelab”, per un periodo di 6 anni, decorrenti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2028, occorrenti alle A.S.S.T. ET HI - Lariana - Valle Olona - Milano Ovest.
Nell’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto è stato previsto che, «al fine di attivare modalità di acquisto a livello aggregato in attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014 approvato con DCR n. 88 del 17.11.2010, nonché dell’allegato 3 alla DGR n. 937 del 01.12.2010 “Consorzi e altre riunioni formalizzate”, durante il periodo di vigenza contrattuale le SS, sotto elencate, che non hanno aderito sin dall’inizio alla specifica gara potranno procedere all’acquisto dei prodotti aggiudicati con la presente procedura, al prezzo ottenuto in sede di gara:
- SS Melegnano e Martesana;
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;
- SS Rhodense;
- SS della LI e dell’LT RI;
- SS della Valcamonica- SS di Lecco- SS Milano Ovest (per lotti 1,3,4,5,6).
Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’SS Capofila, ai soggetti aggiudicatari potrà essere richiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle SS sopra elencate, alle medesime condizioni contrattuali di cui al presente Capitolato (fatte salve le specificità di ogni singola Azienda - luoghi di consegna ecc.), sino ad un massimo del 150% del valore complessivo netto aggiudicato. Ai fini della registrazione del CIG, il calcolo del valore del singolo lotto, che è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza e di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, terrà conto della maggiorazione del 150%. La durata di quest’ultima fornitura non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario stipulato dall’SS Capofila, inclusa l’eventuale proroga» .
1.2. Alla gara hanno partecipato AB S.r.l., CK LT S.r.l. e Roche Diagnostics S.p.A.
1.3. Con determinazione dirigenziale n. 1196 del 20 settembre 2022, l’A.S.S.T. ET HI ha aggiudicato la predetta procedura a CK LT S.r.l. per un importo pari ad € 14.174.713,80, oltre oneri per la sicurezza e oltre I.V.A. (di cui per A.S.S.T. ET HI € 7.895.653,80, oltre oneri per la sicurezza e oltre I.V.A., per un totale di € 9.633.646,80).
1.4. Successivamente, la SC Gestione Acquisti (provveditorato economato) dell’A.S.S.T. della LI e dell’LT RI, in considerazione della scadenza, in data 31 agosto 2024, del contratto in essere con la ricorrente AB e relativo alla fornitura di sistemi analitici comprendenti le specialistiche di chimica clinica e di immunometria, ha richiesto in data 29 aprile 2024 all’A.S.S.T. ET HI la possibilità di adesione alla gara sopra citata, ottenendo riscontro positivo in data 22 maggio 2024. La SC Gestione Acquisti dell’A.S.S.T. LI e LT RI ha dunque richiesto a CK LT la disponibilità ad accettare l’adesione successiva alla procedura di gara aggiudicata dall’A.S.S.T. ET HI, precisando che “per ON si richiede un sistema di alta automazione che integri preanalitica, analitica e post analitica e sistemi diagnostici per Chimica Clinica, immunometria e sierologia; Per ND e NA si richiede una preanalitica e sistemi diagnostici per Chimica clinica e immunometria” .
1.5. EC LT ha riscontrato la richiesta dell’A.S.S.T. LI e LT RI in data 20 maggio 2024, accettando l’estensione della fornitura.
1.6. Quindi, con deliberazione n. 343 del 3 giugno 2024, l’A.S.S.T. LI e LT RI ha aderito alla gara espletata dall’A.S.S.T. ET HI relativa all’aggiudicazione del service delle apparecchiature e dei materiali di consumo per l’esecuzione degli esami di laboratorio, Lotto 1 Corelab, affidando il servizio a CK LT, per un importo complessivo pari ad € 9.516.000,00, I.V.A. inclusa, per il periodo di sei anni a decorrere dalla data di collaudo delle apparecchiature, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno.
1.8. In data 10 giugno 2024, AB ha presentato all’A.S.S.T. della LI e dell’LT RI istanza di accesso a “tutti gli atti richiamati deliberazione n. 343 del 3 giugno 2024” e la stessa è stata respinta con nota del 20 giugno 2024.
1.9. Con ricorso proposto dinnanzi al TAR per la Lombardia e notificato in data 26 giugno 2024, OT ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, la deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.S.T. della LI e dell’LT RI n. 343 del 3 giugno 2024, avente a oggetto “Adesione successiva alla determina n. 1196 del 20/09/2022 adottata dall’SS ET HI relativa all’aggiudicazione della Procedura Aperta per l’affidamento del service delle apparecchiature e dei materiali di consumo per l’esecuzione degli esami di laboratorio - Lotto 1 Corelab”, pubblicata sull’Albo online dell’Azienda,
Assumendo l’illegittimità dell’affidamento del servizio a CK LT da parte dell’A.S.S.T. LI e LT RI senza il previo svolgimento di una procedura di selezione, la ricorrente AB – premesso di essere un operatore del settore, titolare dell’interesse (strumentale) a concorrere a una procedura di gara avente a oggetto le medesime prestazioni affidate in via diretta alla controinteressata – ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e violazione delle regole della concorrenza, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 1, 50, comma 1, lett. b, e 59 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, per violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali che regolano la materia degli appalti pubblici di forniture, per violazione e falsa applicazione dei principi che regolano il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa, per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione.
Con riguardo alla clausola di adesione contenuta nella lex specialis della gara dell’A.S.S.T. ET HI ne è stata dedotta l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e degli artt. 50, comma 1, lett. b, e 59 del D. Lgs. n. 36 del 2023, per violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali che regolano la materia degli appalti pubblici di forniture, per violazione e falsa applicazione dei principi che regolano il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa, per violazione dei principi di pubblicità e massima concorrenza, per eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, per travisamento dei presupposti di fatto, per sviamento ed irragionevolezza, per illogicità e per violazione della par condicio dei concorrenti.
1.10. Si sono costituite nel giudizio di primo grado CK LT S.r.l., l’A.S.S.T. della LI e dell’LT RI e l’A.S.S.T. dei ET HI, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
1.11. Con un primo ricorso per motivi aggiunti BO ha poi impugnato il parere favorevole del Direttore di Laboratorio dell’A.S.S.T. LI e LT RI all’adesione alla gara e l’accettazione della SS ET HI.
1.12. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti BO ha formulato ulteriori censure rispetto a quelle già proposte con i precedenti gravami.
1.13. Con sentenza n. 3623 del 12 dicembre 2024 il TAR per la Lombardia (Milano) - soprassedendo dall’esaminare le eccezioni di tardività dei motivi aggiunti sollevate dalle controparti - ha respinto nel merito il ricorso ed i motivi aggiunti compensando tra le parti le spese di giudizio.
2.1 Con atto notificato il 16 gennaio 2025 e depositato il 29 gennaio 2025 OT ha appellato la suddetta sentenza articolando quattro motivi di gravame così rubricati:
I) Error in procedendo e in iudicando: Erroneità ed illogicità della sentenza in relazione all’apprezzamento del motivo sulla illegittimità della clausola di adesione contenuta nella lex specialis della gara dell’SS ET HI: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 50, comma 1, lett. b), e 59 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali che regolano la materia degli appalti pubblici di forniture, violazione e falsa applicazione dei principi che regolano il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa, violazione dei principi di pubblicità e massima concorrenza, eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto, sviamento ed irragionevolezza, illogicità, violazione della par condicio dei concorrenti.
II) Error in procedendo e in iudicando: Erroneità ed illogicità della sentenza in relazione all’apprezzamento del motivo sulla carenza di istruttoria e assenza di motivazione della delibera di adesione. Illegittimità dell’estensione contrattuale operata dall’SS LI e LT RI per eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, violazione delle regole della concorrenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 1, 50, comma 1, lett. b), e 59 d.lgs. 36/2023, dell’art. 3 della L. 241/90. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali che regolano la materia degli appalti pubblici di forniture, violazione e falsa applicazione dei principi che regolano il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
III) Error in procedendo e in iudicando: Erroneità ed illogicità della sentenza in relazione all’apprezzamento del motivo sulla illegittimità della durata prevista dalla delibera di adesione. Illegittimità dell’estensione contrattuale operata dall’SS LI e LT RI per eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, violazione delle regole della concorrenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 1, 50, comma 1, lett. b), e 59 d.lgs. 36/2023, dell’art. 3 della L. 241/90. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali che regolano la materia degli appalti pubblici di forniture, violazione e falsa applicazione dei principi che regolano il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
IV) Error in procedendo e in iudicando: Erroneità ed illogicità della sentenza in relazione all’apprezzamento del motivo sulla disomogeneità della fornitura offerta. Illegittimità dell’estensione contrattuale operata dall’SS LI e LT RI per eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, violazione delle regole della concorrenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 1, 50, comma 1, lett. b), e 59 d.lgs. 36/2023, dell’art. 3 della L. 241/90. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali che regolano la materia degli appalti pubblici di forniture, violazione e falsa applicazione dei principi che regolano il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione
2.2. Si sono costituite in giudizio CK LT S.r.l., l’A.S.S.T. della LI e dell’LT RI e l’A.S.S.T. dei ET HI, che hanno chiesto il rigetto dell’appello.
2.3. Alla pubblica udienza del 6 maggio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
3. Preliminarmente può prescindersi dall’esame dell’eccezione di tardività dei motivi aggiunti proposti in primo grado da AB – eccezione riproposta in appello da SS LI e LT RI - e sulla quale il Tar non si è pronunciato ritenendola assorbita dalla infondatezza del ricorso nel merito.
Ritiene analogamente il Collegio che l’infondatezza nel merito anche dei motivi di appello proposti da OT, consente di soprassedere dall’esame della qui ri-proposta eccezione.
4. Con il primo motivo OT censura il capo della sentenza con il quale il Tar per la Lombardia non ha accolto il motivo con cui la ricorrente ha contestato la legittimità della clausola di adesione contenuta nella lex specialis della gara dell’SS ET HI poiché non assimilabile ad un accordo quadro. Sostiene l’appellante che se il confronto competitivo può dirsi esistente qualora l’accordo sia stipulato con più operatori economici, viceversa esso non potrebbe ritenersi esistente nel caso - come quello di specie - in cui è previsto un solo contraente privato poiché ciò derogherebbe in maniera evidente al principio di tutela della concorrenza, sostanziandosi in un affidamento diretto in violazione dei principi di libera concorrenza imposti dalle regole dell’evidenza pubblica, con conseguente sottrazione delle prestazioni oggetto del contratto in adesione alle regole siffatte.
Lamenta che il TAR non si sarebbe pronunciato espressamente sul motivo limitandosi ad affermare che “La procedura di gara svolta dall’A.S.S.T. ET HI non è stata qualificata come un accordo quadro [...], né si rinvengono indici tali da indurre a configurarla nella sostanza come un accordo quadro” e a menzionare quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola di adesione è compatibile con l’ordinamento di settore “dal momento che risponde ad un principio di concentrazione ed unificazione delle gare, che è favorevolmente considerato dal legislatore comunitario e nazionale in quanto strumento finalizzato al contenimento della spesa pubblica e all’incremento di efficienza nella gestione degli appalti” .
Muovendo dalla premessa che il meccanismo di affidamento incentrato sull’applicazione della cd. clausola di adesione - anche con l’avvento del d.lgs. n. 36/2023 - non è oggetto di una disciplina legislativa espressa, ne inferisce che la legittimità della clausola di adesione contenuta nella legge di gara dell’SS ET HI, e nella Deliberazione dell’SS LI e LT RI che ne ha fatto applicazione, non potrebbe essere affermata sulla scorta delle disposizioni dettate in tema di accordo quadro.
In altre parole l’unico caso in cui la possibilità di aggiudicare contratti successivi al primo sarebbe legittima sarebbe rappresentato appunto dagli accordi-quadro, cui tuttavia non possono essere parificati i contratti ad adesione successiva. Pertanto, in luogo di quello che nella specie si rileverebbe quale affidamento diretto, l’SS LI e LT RI avrebbe dovuto ricorrere al mercato piuttosto che procedere a un’estensione contrattuale in attuazione di una clausola evidentemente illegittima che – in riforma della sentenza gravata - meriterebbe di essere annullata.
4.1. Il motivo è infondato.
Rileva sotto un primo profilo il Collegio che l’appellante, a sostegno del proprio assunto, richiama la sentenza di questa Sezione n.982/2018 la quale, pur dando atto delle differenze esistenti tra l’accordo-quadro e la clausola di adesione, non per questo sancisce l’illegittimità di quest’ultima.
Rileva ancora che non corrisponde al vero che il TAR non si sarebbe pronunciato espressamente sul motivo in esame risultando, invece, dall’esame della sentenza, che il giudice di prime cure ha preliminarmente rilevato - peraltro con il supporto di copiosa e pertinente giurisprudenza - come “la compatibilità giuridica con l’ordinamento di settore della clausola di adesione, che consentendo di estendere il contenuto di un contratto - regolarmente aggiudicato ad un concorrente - ad altri enti dello stesso ordinamento settoriale, non può dirsi in contrasto, sebbene non espressamente disciplinata, con le regole dell'affidamento concorrenziale degli appalti pubblici, dal momento che risponde ad un principio di concentrazione ed unificazione delle gare, che è favorevolmente considerato dal legislatore comunitario e nazionale in quanto strumento finalizzato al contenimento della spesa pubblica e all'incremento di efficienza nella gestione degli appalti (cfr. da ultimo, Cons. St., sez. III, 25 luglio 2022 n. 6514; sez. III, 15 febbraio 2018, n. 982; sez. III , 04 febbraio 2016, n. 445; sentenza VIII sezione 19 dicembre 2018 nella causa C 216/17, la Corte di Giustizia)” (Consiglio di Stato, III, 31 ottobre 2022, n. 9384).
Il TAR ha inoltre evidenziato che al fine di poter predicare la legittimità dell’applicazione della richiamata clausola deve riscontrarsi la «necessaria e congiunta ricorrenza dei presupposti legittimanti il ricorso all’istituto. Sono tali: a) l’individuazione preventiva della possibilità di estensione della prestazione e l’indicazione delle Amministrazioni abilitate ad aderire; b) l’individuazione del valore economico massimo delle eventuali adesioni ed estensioni consentite; c) la sussistenza di prestazioni sostanzialmente omologhe con conseguente irrilevanza di modifiche meramente marginali.
In presenza di simili presupposti, le esigenze dell’Amministrazione trovano compiuta realizzazione senza urtare gli ulteriori principi che vengono in rilievo. Infatti, in tal modo, l’appalto oggetto di estensione, “non viene sottratto al confronto concorrenziale, a valle, ma costituisce l’oggetto, a monte, del confronto tra le imprese partecipanti alla gara, poiché queste nel prendere parte ad una gara, che preveda la c.d. clausola di estensione, sanno ed accettano […] che potrebbe essere loro richiesto di approntare beni, servizi o lavori ulteriori, rispetto a quelli espressamente richiesti dalla lex specialis, purché determinati o determinabili a priori, al momento dell’offerta, secondo requisiti né irragionevoli né arbitrari, tanto sul piano soggettivo – per caratteristiche e numero delle Amministrazioni eventualmente richiedenti – che su quello oggettivo – per natura, tipologia e quantità dei beni o delle prestazioni aggiuntive eventualmente richieste entro un limite massimo” (Consiglio di Stato, sez. III, 4 febbraio 2016, n. 442)» (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 24 gennaio 2020, n. 174).
E’ sulla scorta di tali condivisibili argomentazioni – ritenendo dunque sussistente nella fattispecie la necessaria e congiunta ricorrenza dei presupposti legittimanti il ricorso all’istituto - che il TAR ha ritenuto legittima la scelta dell’A.S.S.T. LI e LT RI di aderire alla procedura svolta dall’A.S.S.T. ET HI, aggiudicata a CK LT, al fine di acquisire il servizio per “l’effettuazione di attività di analisi in vitro presso i laboratori aziendali di chimica clinica e tossicologia”; scelta che rinviene il proprio presupposto nell’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto, che facoltizza l’estensione, alle condizioni ivi previste, del servizio/fornitura anche alle Aziende sanitarie, espressamente menzionate, che non hanno aderito sin dall’inizio alla specifica gara.
5. Con il secondo motivo di appello OT ripropone le doglianze già articolate in primo grado con cui deduce la carenza di una adeguata istruttoria e l’assenza di una congrua e dettagliata motivazione in ordine alla determinazione dell’A.S.S.T. LI e LT RI di prestare adesione agli esiti della gara svolta dall’A.S.S.T. ET HI.
Critica la sentenza laddove il giudice di prime cure ha ritenuto sufficiente che l’Azienda sanitaria “aderente” abbia motivato la propria scelta con l’imminente scadenza del rapporto con il precedente affidatario del servizio (ossia con la stessa appellante AB) e con il significativo risparmio economico derivante dalle condizioni emerse all’esito della gara svolta dall’A.S.S.T. ET HI (aggiudicata alla controinteressata CK LT).
In particolare ritiene contraddittorio il passaggio motivazionale della sentenza laddove il TAR afferma che “Sebbene lo svolgimento dell’attività istruttoria posta in essere dall’A.S.S.T. LI e LT RI non sia stato adeguatamente formalizzato e i suoi esiti non siano stati debitamente trasfusi nella deliberazione del 3 giugno 2024, recante l’affidamento del servizio a CK LT – come pure sarebbe stato opportuno e utile ai fini di una migliore intellegibilità dell’intero procedimento –, tuttavia dal complesso della documentazione versata in giudizio si ricavano senza particolari difficoltà sia i presupposti che le ragioni giustificative posti a supporto della scelta di aderire agli esiti della gara svolta dall’A.S.S.T. ET HI, aggiudicata alla società controinteressata” .
In definitiva lamenta:
- che la ravvicinata scadenza del precedente contratto non possa assurgere a motivazione della scelta di procedere con adesione successiva alla gara espletata dall’SS ET HI;
- che il giudice di prime cure non avrebbe colto il difetto di istruttoria posto che non vi sarebbe traccia delle analisi condotte dall’Amministrazione al fine di (i) vagliare le diverse possibili alternative, (ii) verificare la sussistenza dei presupposti necessari per poter aderire alla gara, (iii) accertarsi che l’adesione rappresenti la soluzione corretta e trasparente per rispondere al proprio fabbisogno, (iv) appurare la rispondenza dell’offerta di CK nella gara ET HI al proprio specifico fabbisogno nonché la adattabilità della fornitura CK alle particolarità e alle esigenze dell’SS LI e LT RI.
Sostiene che diversamente da quanto sostenuto dal Tar Lombardia, il percorso logico seguito dall’Amministrazione non si evincerebbe neanche dalla documentazione depositata in giudizio, che, per contro, dimostrerebbe il difetto di istruttoria.
5.1. Il motivo è infondato.
Ritiene il Collegio, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, che la sentenza sia condivisibile sul punto avendo rilevato che la predetta scelta trova “un primo riferimento” già nella originaria decisione di aggregarsi, seppure in via eventuale e non immediata, all’A.S.S.T. ET HI in fase di predisposizione della gara oggetto di successiva adesione; siffatta circostanza risulta già in parte idonea a dare un connotato di legittimità all’iter posto in essere dall’A.S.S.T. LI e LT RI, poiché l’inclusione di quest’ultima tra gli Enti potenziali beneficiari degli esiti della procedura è certamente prodromica e giustifica la successiva adesione, diversamente da quelle Amministrazioni che non risultano affatto contemplate nella clausola di estensione dell’appalto.
Inoltre, la valutazione della convenienza dell’adesione rispetto all’espletamento di una nuova ed autonoma gara – sebbene non se ne faccia menzione nell’atto deliberativo – risulta dagli atti di causa laddove il Responsabile del Laboratorio cui è stato chiesto di esprimersi sulla idoneità dell’offerta CK ha raffrontato il costo del service prorogato per sei mesi all’appellante e quello risultante dall’aggiudicazione del service alla controinteressata, rilevando un risparmio di oltre € 600.000 annui.
Quanto invece alle condizioni di mercato, è la stessa gara espletata dalla SS ET HI a rappresentarne lo stato, posto che le offerte sono state formulate in epoca recente ossia nel gennaio 2022 e che alla stessa ha preso parte anche la ricorrente.
Sotto altro profilo, risulta documentalmente dimostrata l’avvenuta concreta effettuazione di una valutazione del fabbisogno dei prodotti parametrata con riguardo ai vari Presidi ospedalieri facenti capo all’A.S.S.T., come attestato dalle differenti esigenze riferite ai Laboratori di ON, ND e NA ed esplicitamente segnalate alla offerente CK LT, allo scopo di consentirle una puntuale e mirata predisposizione dell’offerta.
Ugualmente, la stima del costo complessivo del servizio e la specificazione dell’elenco, con annesso quantitativo, dei reagenti e degli analiti da richiedere, in relazione ai quali è stata poi formulata l’offerta, non avrebbero potuto essere effettuate senza una seppur minima istruttoria. Ciò si ricava indirettamente anche dalle comunicazioni intercorse tra l’A.S.S.T. LI e LT RI con CK LT e dalle interlocuzioni interne alla medesima A.S.S.T.
In definitiva appare corretta e condivisibile la conclusione cui è pervenuto il TAR, nel senso che al di là del dato formale rappresentato dalla omessa rappresentazione di tali circostanze nell’ambito del provvedimento deliberativo, è tuttavia documentalmente provata l’effettuazione di un adeguata istruttoria sia in ordine al risparmio conseguente all’assegnazione del service alla controinteressata rispetto alla spesa corrente, sia in ordine alla convenienza dell’offerta di CK rispetto ai prezzi di mercato, sia infine in ordine l’idoneità di tale offerta a soddisfare il fabbisogno della A.S.S.T. LI e LT RI.
6. Con il terzo motivo OT deduce che la sentenza del Tar Lombardia meriterebbe di essere riformata anche nella parte in cui ha respinto il motivo di ricorso con il quale, in primo grado, la ricorrente aveva contestato la durata complessiva dell’affidamento stabilito dall’SS LI e LT RI in favore di CK, pari a sei anni (da agosto 2024 a luglio 2030) per contrasto con la lex generalis e con la lex specialis.
In tesi la durata complessiva dell’affidamento sarebbe illegittima:
- sia perché si porrebbe in violazione della disciplina ordinariamente applicabile agli accordi quadro, che prevede un limite di quattro anni alla durata dell’accordo (art. 59 del D. Lgs. n. 36 del 2023, avente, sul punto, identico tenore all’art. 54 del D. Lgs. n. 50 del 2016);
- sia perché sarebbe in contrasto con la stessa clausola di adesione di cui all’art. 10 del Capitolato speciale della gara svolta dall’A.S.S.T. ET HI, laddove stabilisce che “la durata di quest’ultima fornitura [ovvero quella scaturente dall’adesione successiva] non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario stipulato dall’SS Capofila, inclusa l’eventuale proroga” , che è stata riferita al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2028.
6.1. Come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, si tratta di censure infondate: da un lato non si verte in ipotesi di accordo quadro e pertanto non è applicabile nemmeno in via analogica la relativa disciplina; dall’altro lato risulta rispettata la clausola di adesione di cui all’art.10 del capitolato, secondo il quale il periodo di prevista durata dell’affidamento (agosto 2024-luglio 2030) non è da correlare all’avvio della “procedura” originaria, ma va parametrato al “contratto” originario stipulato dall’Ente capofila ossia l’A.S.S.T. ET HI, che in concreto prevede che “il contratto avrà la durata di anni 6 (72 mesi) dall’1.08.2024 al 31.07.2030 e sarà eventualmente rinnovato per ulteriore 1 anno” .
Orbene il contratto della SS LI e LT RI è stato sottoscritto nel mese di giugno 2024 con decorrenza dalla data di installazione e collaudo delle apparecchiature, da effettuarsi entro il 31/1/2025 e con scadenza prevista per il 31/1/2031, in linea cioè con quella massima prevista dal contratto della SS ET HI.
7. Con il quarto motivo OT sostiene che la sentenza del Tar Lombardia meriti di essere riformata anche nella parte in cui ha ritenuto infondate le censure, formulate in primo grado, relative all’avvenuta modifica dell’originaria proposta formulata dall’aggiudicatario della procedura a monte, allo scopo di renderla conforme alle specifiche esigenze dell’Amministrazione aderente, a mezzo della quale si sarebbe di fatto pervenuti all’elaborazione di una proposta sostanzialmente nuova e quindi difforme rispetto a quella originaria.
La ricorrente assume come illegittima la riconfigurazione, in sede di adesione dell’A.S.S.T. LI e LT RI, dei sistemi offerti in sede di gara da CK LT relativamente alle specifiche esigenze dell’Hub di Varese e dei relativi Spoke (riferiti all’A.S.S.T. ET HI) e dell’Hub di Como e dei relativi Spoke (riferiti all’A.S.S.T. Lariana): si tratterebbe di un’offerta sostanzialmente nuova, predisposta attingendo a due progetti diversi, che non rispetterebbe i principi giurisprudenziali elaborati in materia di clausole di adesione contrattuale.
7.1. Il motivo è infondato.
Come rilevato dal TAR la prospettazione dell’appellante non può essere condivisa, poiché sia da un punto di vista formale che sostanziale non c’è stata alcuna variazione essenziale nelle prestazioni offerte nella procedura effettuata dall’A.S.S.T. ET HI.
Il richiamato art. 10 del Capitolato speciale ha reso infatti possibile l’estensione della fornitura “alle medesime condizioni contrattuali di cui al presente Capitolato (fatte salve le specificità di ogni singola Azienda - luoghi di consegna ecc.)” , ammettendo espressamente la possibilità di adeguarla alle peculiari condizioni ed esigenze degli Enti aderenti.
Stante l’unicità del Lotto 1, per soddisfare il fabbisogno dei propri laboratori la SS LI avrebbe potuto legittimamente attingere (come ha fatto) tra i beni (apparecchiature e reagenti) offerti da CK nell’ambito di quel lotto, e ciò a prescindere dal fatto che quei beni fossero nel contratto originario destinati alla SS Lariana piuttosto che a quella dei ET HI.
8. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello è infondato e per l’effetto va respinto.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO