TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2025, n. 3912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3912 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 327/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a segui- to della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 24.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 24.11.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa RI EL RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizio- ne monocratica ed in persona della dott.ssa RI EL RE, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 327/2025 R.G., avente ad oggetto:risarcimento
1
del danno per lesione personale, vertente
tra
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA AN (C.F.: ) del Foro di Roma e dall'avv. C.F._2
NT CU (C.F.: ) del Foro di Santa RI Capua C.F._3
Vetere ed elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. NT CU sito in
Santa RI Capua Vetere alla Piazza Mazzini n. 35, in virtù di procura in atti;
-Attore-
e
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentante p.t., elett.te domiciliato in Napoli alla via Giuseppe Martucci n. 47 presso lo studio dell'avv. Alfredo Flajani (C.F. ) e C.F._4 dell'avv. Giovanni Flajani (C.F. ), che lo rappresentano C.F._5
e difendono, in virtù di procura in atti;
-Convenuto-
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 24.11.25 trattata con modalità cartolare.
Per il convenuto: come da comparsa di costituzione e note relative all' udien- za del 24.11.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
L'attore, , ha dedotto che in data 1agosto 2023 (alle ore Parte_1
09:45 circa), mentre era alla guida della propria motocicletta Dragstar Yamaha
650, tg. BT2223, transitando regolarmente sulla strada Via Nazionale Appia, all'altezza Benzinaio Gaffoil, cadeva rovinosamente a terra unitamente alla propria moto, a causa di una buca presente sul manto stradale.
L'attore ha precisato che la buca presentava caratteristiche tali da non essere prevedibile né visibile a causa delle condizioni strutturali della strada;
ha ag- giunto che la stessa, inoltre, non era adeguatamente segnalata da apposita car- tellonistica di pericolo. L'attore ha poi dedotto che, in seguito alla caduta, ri- maneva incastrato con la caviglia destra tra la motocicletta e la buca presente sul manto stradale, riportava gravi lesioni fisiche e veniva trasportato d'urgenza tramite autombulanza 118, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
2
di , dove veniva diagnosticata: “Frattura – lussazione caviglia destra, CP_1 con riduzione incruenta, applicazione immobilizzazione con divieto di carico”.
L'attore ha osservato che in data 02.08.2023 veniva ricoverato presso l'ospedale di Villa Malta, Sarno e in data 04.08.2023, veniva sottoposto ad un intervento chirurgico “per riduzione e sintesi con placca e viti malleolo pero- neale, 2 viti cannulate malleolo mediale, stivaletto gessato”.
Ha concluso chiedendo: “
1. Accertare e dichiarare: che il sinistro descritto so- pra deve ascriversi in via esclusiva alla responsabilità del Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Caserta (CE) alla Via Piazza
Vanvitelli n. 38, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per aver omesso l'adozione delle misure previste dalla legge per evitare l'evento dannoso;
in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per danno ingiusto da insidia e trabocchetto.
2. Accertare e dichiarare: che i danni patiti e patendi dal sig. per cui è Parte_1 causa, consistono nella “Frattura – lussazione caviglia destra, con riduzione incruenta, applicazione immobilizzazione con divieto di carico con conseguen- te intervento chirurgico subito per riduzione e sintesi con placca e viti malleolo peroneale, 2 viti cannulate malleolo mediale, stivaletto gessato”, oltre tutte le altre conseguenze risultanti dalla documentazione medica depositata, con po- stumi permanenti nella misura del 10 % come danno biologico, inteso nel suo significato di menomazione del bene primario della integrità psico-fisica in sé
e per sé considerata, in quanto incidente sul valore “uomo” in tutta la sua concreta dimensione, con una inabilità temporanea totale di giorni 30 ed una inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 75%, 60 al 50% e 60 al 25%.
3. per l'effetto condannare in persona del Sindaco pro tem- Controparte_1 pore, al risarcimento in favore del sig. per i danni fisici Parte_1 riportati a causa del sinistro descritto in narrativa, nella misura di Euro
44.442,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le causali di cui in narrativa, ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del pro- cesso secondo giustizia;
4. Accertare e dichiarare: che i danni subiti alla mo- tocicletta dell'attore, in occasione dei fatti di cui in premessa, siano imputabili ex art. 2051 c.c. o ai sensi dell'art. 2043 c.c., al in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore, con sede in Caserta (CE) alla Piazza Vanvitelli n. 38
e per l'effetto condannarlo, a risarcire tutti i danni subiti dall'attore alla mo- tocicletta ammontanti ad € 3.341,88 , oltre ad interessi e rivalutazione dalla domanda, per le causali di cui in narrativa, ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del processo;
5. Con vittoria delle spese e compe- tenze di lite, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”
Con atto di costituzione e risposta si è costituito il il quale Controparte_1 ha contestato i fatti posti a fondamento della domanda avanzata dal signor Pt_1
3
, ritenendola infondata e non provata. Parte_1
Ha concluso chiedendo: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così prov- vedere: - rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata e non provata.
Con vittoria di spese e compensi come per legge.”
Il merito
La vicenda in esame origina da un sinistro che l'attore assume essersi verificato quando, mentre transitava su Via Nazionale Appia, a causa di una buca stradale cadeva al suolo unitamente al proprio motociclo e riportava lesioni per le quali chiede il risarcimento. L'attore ha invocato l'applicazione dell'articolo 2051
c.c., ritenendo il comune unico responsabile della vicenda e chiedendo il risar- cimento danni. Il nel costituirsi in giudizio, ha contestato Controparte_1 integralmente le domande attoree.
Ciò precisato, va anzitutto richiamato il principio giurisprudenziali ormai con- solidatosi, in base al quale va esclusa l'applicabilità, nei confronti della pubbli- ca amministrazione, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati a terzi da beni demaniali quando si tratti di beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini - elencandosi espressamente al riguardo il demanio marittimo, fluviale, lacuale, le strade, le autostrade e le strade ferrate – e l'estensione del bene demaniale renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
Successivamente, con la sentenza della Cass. sez. III del 9/4/2009, n. 8692, si è affermato, condivisibilmente, che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica Amministrazione, qualora non sia applicabile la di- sciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto, per l'estensione della rete viaria cittadina aperta al pubblico transito, l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, pur sempre secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.
Si è però chiarito che la norma non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo -in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incomberà a questa dimostrare i fat- ti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (Cfr. Cassazione Civile 6 luglio 2006, n. 15383).
4
La Corte Costituzionale (10.05.1999 n. 156), adita a seguito di una ordinanza di un giudice "a quo" che, investito della risoluzione di una controversia pro- mossa da un privato contro un per i danni subiti a causa di una caduta CP_1 da un motociclo prodotta dalla presenza, astrattamente percepibile in anticipo ma non segnalata, di terriccio su una strada comunale, aveva sollevato la que- stione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227, primo comma, c.c. in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nel ritenere non fondata la questione, ha richiamato il principio di autoresponsabilità a carico degli utenti secondo cui essi sono "gravati di un onere di particolare attenzio- ne nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguar- dare appunto la propria incolumità", ed ha tra l'altro considerato la nozione di insidia – ora superata - "come una sorta di figura sintomatica di colpa, elabo- rata dalla esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazio- ne analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame".
Può aggiungersi, infine, che ancor più di recente, nella generale interpretazione del portato dell'art. 2051 c.c., la S.C. (v. n. 11592 del 13.05.2010) ha chiarito che la responsabilità da cose in custodia, oltre a presupporre l'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, presuppone anche l'imprevedibi- lità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno.
Va, inoltre, osservato che “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situa- zione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'ado- zione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel di- namismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cfr. Cassazione
Civile n. 6425 del 30/03/2015).
Ed ancora, in tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art 2051
c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano (in particolare quello del danneggiato) si unisca «al modo di essere del- la cosa, essendo essa di per sé statica e inerte», per la prova del nesso causale si
5
deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pe- ricolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cfr.
Cassazione civile n. 32979 del 19/02/2015); l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria di- ligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato at- traverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cassazione n. 23919 del 22/10/2013).
Alla luce dei principi appena richiamati, deve ritenersi che non sussiste respon- sabilità del convenuto Ente per i fatti oggetto di causa, in quanto, da una com- plessiva valutazione degli elementi acquisiti in giudizio, deve affermarsi che non è stato dedotto in maniera specifica con quali modalità si sarebbe verificata la caduta e dunque per quali ragioni la stessa sia imputabile al La de- CP_1 scrizione delle modalità della caduta risulta estremamente generica, così come riportata nell'atto introduttivo del giudizio. Nulla è stato dedotto in merito al punto della caduta, alle caratteristiche della buca, alle modalità della caduta. A ciò si aggiunge che la genericità della descrizione del fatto storico che avrebbe determinato il danno si ripropone anche la circostanza che la caduta è avvenuta in un'area assolutamente prossima alla sua abitazione;
e di conseguenza, si può ragionevolmente presumere che conoscendo bene i luoghi fosse a conoscenza anche l'esistenza della buca. Tra l'altro le lesioni che sarebbero derivate dalla caduta, in base alla documentazione medica in atti, risultano gravi tanto che è stato necessario successivamente un ricovero e un intervento. Ciò avrebbe ri- chiesto una maggiore descrizione dei fatti che hanno causato il danno allo sco- po di ricostruire adeguatamente la dinamica, accertare la sussistenza del nesso causale e comprendere i profili di responsabilità delle parti coinvolte.
Tali circostanze vanno valutate anche alla luce dei rilievi fotografici in atti, che rendono ancora più fumosa la descrizione del fatto storico, infatti, la buca come risulta dai rilievi effettuati, ha un diametro di almeno 10 cm e quindi assoluta- mente visibile considerando anche l'orario diurno. A tal proposito nel verbale della Polizia Municipale di gli agenti accertatori dichiaravano “In via CP_1
Douhet difronte via Martiri di Bellona direzione Casagiove è presente una bu- ca stradale di 10 cm di profondità a forma di (L) di dimensione 80x80” per poi sostenere “si presume che il conducente del veicolo tg. B222 23 finiva in una
6
buca riportando frattura e lussazione caviglia come da referto ospedaliero al- legato n. 20230039140” l'espressione lascia intendere che gli agenti accertatori siano giunti solo dopo il verificarsi dei fatti, e pertanto non ne abbiano potuto assistere direttamente. Ciò rende ancora più difficile comprendere in che modo detta buca abbia determinato la caduta. Inoltre, va evidenziato che non è emer- so dalle allegazioni dell'attrice che non vi fosse luce al momento del fatto o che l'illuminazione pubblica non fosse funzionante. In ogni caso va evidenziato che il sinistro è avvenuto intorno alle 09:45 in una strada cittadina. Infatti,
l'evento in oggetto risulta essersi verificato in condizioni di ottima visibilità, circostanza che emerge chiaramente dalle stesse allegazioni di parte attrice, la quale ha indicato l'orario diurno quale momento di verificazione del sinistro.
“In data 1° agosto 2023 (alle ore 09:45 circa), il sig. Parte_1 mentre era alla guida della propria motocicletta tipo Dragstar Yamaha650, targato BT2223, transitando regolarmente sulla strada Via Nazionale Appia, nella carreggiata di propria competenza, direzione Santa RI Capua Vetere,
a velocità moderata e osservando scrupolosamente le norme di circolazione del Codice della strada, all'altezza Benzinaio Gaffoil, cadeva rovinosamente a terra unitamente alla propria moto, a causa di una buca presente sul manto stradale al centro della carreggiata, come da documentazione fotografica alle- gata.” (Cfr. allegato in atti.) In definitiva, riguardo alle specifiche caratteristi- che della strada, non può essere trascurato quanto documentalmente risulta dai rilievi fotografici prodotti da parte attrice, dai quali si evince chiaramente l'esistenza di una buca della pavimentazione, una buca dalle dimensioni suffi- cientemente ampie da poter essere agevolmente riconosciuta dal signor
[...]
Tale circostanza, di per sé non integra gli estremi dell'insidia o Parte_1 del trabocchetto idonea a configurare la responsabilità dell'ente ai sensi dell'ar- ticolo 2051 Codice civile, in assenza di elementi oggettivi che comprovino la non visibilità e l'imprevedibilità dell'anomalia, dovendosi altresì valutare la condotta del danneggiato sul profilo della diligenza esigibile. Manca quindi il requisito dell'imprevedibilità e non visibilità. L'imprevedibilità difetta perché conoscendo i luoghi di causa, egli avrebbe potuto prevedere con certezza l'esistenza della buca;
quanto alla non visibilità, essa non ricorre in quanto, il fatto è successo in pieno orario diurno, in condizioni di piena e adeguata illu- minazione. Ne consegue che, alla luce della documentazione fotografica versa- ta in atti, la pavimentazione presentava una difformità non idonea, per dimen- sioni e visibilità ad integrare una situazione di pericolo occulto. Deve dunque concludersi affermando che non risulti allegata in maniera specifica la sussi- stenza di un'insidia, che non risultino dedotte le modalità con cui il fatto stori- co si sarebbe verificato, che dai rilievi fotografici non emerge una situazione di
7
pericolo, che il difetto in punto di allegazione e la contraddittorietà tra la de- scrizione dei fatti riportata in citazione e i rilievi fotografici depositati non sia- no colmati dalla formulazione di specifici capi di prova, i quanti risultano infat- ti inammissibili per genericità. Orbene la genericità di tale dichiarazione e la totale assenza di ogni riferimento alla caduta in strada per l'insidia, aggiungen- dosi a tutti gli elementi sin qui esaminati, rendono incerto il quadro di riferi- mento in merito alla dinamica con cui si sono verificati i fatti di causa, al nesso CP_ di causalità, nonché in merito alla sussistenza di una responsabilità dell' convenuto.
Pertanto, la domanda deve ritenersi infondata e va rigettata
Le spese
Le spese di lite vanno integralmente compensate, in quanto, pur non potendosi ritenere responsabile l'ente convenuto per le lesioni subite dall'istante, è co- munque emerso che detto ente non abbia assolto in maniera adeguata all'obbligo di manutenzione della strada pubblica che sullo stesso grava.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• compensa integralmente le spese di lite. Santa RI Capua Vetere, 3.12.2025
Il Giudice
RI EL RE
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a segui- to della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 24.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 24.11.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa RI EL RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizio- ne monocratica ed in persona della dott.ssa RI EL RE, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 327/2025 R.G., avente ad oggetto:risarcimento
1
del danno per lesione personale, vertente
tra
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA AN (C.F.: ) del Foro di Roma e dall'avv. C.F._2
NT CU (C.F.: ) del Foro di Santa RI Capua C.F._3
Vetere ed elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. NT CU sito in
Santa RI Capua Vetere alla Piazza Mazzini n. 35, in virtù di procura in atti;
-Attore-
e
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentante p.t., elett.te domiciliato in Napoli alla via Giuseppe Martucci n. 47 presso lo studio dell'avv. Alfredo Flajani (C.F. ) e C.F._4 dell'avv. Giovanni Flajani (C.F. ), che lo rappresentano C.F._5
e difendono, in virtù di procura in atti;
-Convenuto-
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 24.11.25 trattata con modalità cartolare.
Per il convenuto: come da comparsa di costituzione e note relative all' udien- za del 24.11.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
L'attore, , ha dedotto che in data 1agosto 2023 (alle ore Parte_1
09:45 circa), mentre era alla guida della propria motocicletta Dragstar Yamaha
650, tg. BT2223, transitando regolarmente sulla strada Via Nazionale Appia, all'altezza Benzinaio Gaffoil, cadeva rovinosamente a terra unitamente alla propria moto, a causa di una buca presente sul manto stradale.
L'attore ha precisato che la buca presentava caratteristiche tali da non essere prevedibile né visibile a causa delle condizioni strutturali della strada;
ha ag- giunto che la stessa, inoltre, non era adeguatamente segnalata da apposita car- tellonistica di pericolo. L'attore ha poi dedotto che, in seguito alla caduta, ri- maneva incastrato con la caviglia destra tra la motocicletta e la buca presente sul manto stradale, riportava gravi lesioni fisiche e veniva trasportato d'urgenza tramite autombulanza 118, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
2
di , dove veniva diagnosticata: “Frattura – lussazione caviglia destra, CP_1 con riduzione incruenta, applicazione immobilizzazione con divieto di carico”.
L'attore ha osservato che in data 02.08.2023 veniva ricoverato presso l'ospedale di Villa Malta, Sarno e in data 04.08.2023, veniva sottoposto ad un intervento chirurgico “per riduzione e sintesi con placca e viti malleolo pero- neale, 2 viti cannulate malleolo mediale, stivaletto gessato”.
Ha concluso chiedendo: “
1. Accertare e dichiarare: che il sinistro descritto so- pra deve ascriversi in via esclusiva alla responsabilità del Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Caserta (CE) alla Via Piazza
Vanvitelli n. 38, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per aver omesso l'adozione delle misure previste dalla legge per evitare l'evento dannoso;
in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per danno ingiusto da insidia e trabocchetto.
2. Accertare e dichiarare: che i danni patiti e patendi dal sig. per cui è Parte_1 causa, consistono nella “Frattura – lussazione caviglia destra, con riduzione incruenta, applicazione immobilizzazione con divieto di carico con conseguen- te intervento chirurgico subito per riduzione e sintesi con placca e viti malleolo peroneale, 2 viti cannulate malleolo mediale, stivaletto gessato”, oltre tutte le altre conseguenze risultanti dalla documentazione medica depositata, con po- stumi permanenti nella misura del 10 % come danno biologico, inteso nel suo significato di menomazione del bene primario della integrità psico-fisica in sé
e per sé considerata, in quanto incidente sul valore “uomo” in tutta la sua concreta dimensione, con una inabilità temporanea totale di giorni 30 ed una inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 75%, 60 al 50% e 60 al 25%.
3. per l'effetto condannare in persona del Sindaco pro tem- Controparte_1 pore, al risarcimento in favore del sig. per i danni fisici Parte_1 riportati a causa del sinistro descritto in narrativa, nella misura di Euro
44.442,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le causali di cui in narrativa, ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del pro- cesso secondo giustizia;
4. Accertare e dichiarare: che i danni subiti alla mo- tocicletta dell'attore, in occasione dei fatti di cui in premessa, siano imputabili ex art. 2051 c.c. o ai sensi dell'art. 2043 c.c., al in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore, con sede in Caserta (CE) alla Piazza Vanvitelli n. 38
e per l'effetto condannarlo, a risarcire tutti i danni subiti dall'attore alla mo- tocicletta ammontanti ad € 3.341,88 , oltre ad interessi e rivalutazione dalla domanda, per le causali di cui in narrativa, ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del processo;
5. Con vittoria delle spese e compe- tenze di lite, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”
Con atto di costituzione e risposta si è costituito il il quale Controparte_1 ha contestato i fatti posti a fondamento della domanda avanzata dal signor Pt_1
3
, ritenendola infondata e non provata. Parte_1
Ha concluso chiedendo: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così prov- vedere: - rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata e non provata.
Con vittoria di spese e compensi come per legge.”
Il merito
La vicenda in esame origina da un sinistro che l'attore assume essersi verificato quando, mentre transitava su Via Nazionale Appia, a causa di una buca stradale cadeva al suolo unitamente al proprio motociclo e riportava lesioni per le quali chiede il risarcimento. L'attore ha invocato l'applicazione dell'articolo 2051
c.c., ritenendo il comune unico responsabile della vicenda e chiedendo il risar- cimento danni. Il nel costituirsi in giudizio, ha contestato Controparte_1 integralmente le domande attoree.
Ciò precisato, va anzitutto richiamato il principio giurisprudenziali ormai con- solidatosi, in base al quale va esclusa l'applicabilità, nei confronti della pubbli- ca amministrazione, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati a terzi da beni demaniali quando si tratti di beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini - elencandosi espressamente al riguardo il demanio marittimo, fluviale, lacuale, le strade, le autostrade e le strade ferrate – e l'estensione del bene demaniale renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
Successivamente, con la sentenza della Cass. sez. III del 9/4/2009, n. 8692, si è affermato, condivisibilmente, che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica Amministrazione, qualora non sia applicabile la di- sciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto, per l'estensione della rete viaria cittadina aperta al pubblico transito, l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, pur sempre secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.
Si è però chiarito che la norma non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo -in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incomberà a questa dimostrare i fat- ti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (Cfr. Cassazione Civile 6 luglio 2006, n. 15383).
4
La Corte Costituzionale (10.05.1999 n. 156), adita a seguito di una ordinanza di un giudice "a quo" che, investito della risoluzione di una controversia pro- mossa da un privato contro un per i danni subiti a causa di una caduta CP_1 da un motociclo prodotta dalla presenza, astrattamente percepibile in anticipo ma non segnalata, di terriccio su una strada comunale, aveva sollevato la que- stione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227, primo comma, c.c. in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nel ritenere non fondata la questione, ha richiamato il principio di autoresponsabilità a carico degli utenti secondo cui essi sono "gravati di un onere di particolare attenzio- ne nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguar- dare appunto la propria incolumità", ed ha tra l'altro considerato la nozione di insidia – ora superata - "come una sorta di figura sintomatica di colpa, elabo- rata dalla esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazio- ne analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame".
Può aggiungersi, infine, che ancor più di recente, nella generale interpretazione del portato dell'art. 2051 c.c., la S.C. (v. n. 11592 del 13.05.2010) ha chiarito che la responsabilità da cose in custodia, oltre a presupporre l'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, presuppone anche l'imprevedibi- lità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno.
Va, inoltre, osservato che “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situa- zione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'ado- zione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel di- namismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cfr. Cassazione
Civile n. 6425 del 30/03/2015).
Ed ancora, in tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art 2051
c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano (in particolare quello del danneggiato) si unisca «al modo di essere del- la cosa, essendo essa di per sé statica e inerte», per la prova del nesso causale si
5
deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pe- ricolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cfr.
Cassazione civile n. 32979 del 19/02/2015); l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria di- ligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato at- traverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cassazione n. 23919 del 22/10/2013).
Alla luce dei principi appena richiamati, deve ritenersi che non sussiste respon- sabilità del convenuto Ente per i fatti oggetto di causa, in quanto, da una com- plessiva valutazione degli elementi acquisiti in giudizio, deve affermarsi che non è stato dedotto in maniera specifica con quali modalità si sarebbe verificata la caduta e dunque per quali ragioni la stessa sia imputabile al La de- CP_1 scrizione delle modalità della caduta risulta estremamente generica, così come riportata nell'atto introduttivo del giudizio. Nulla è stato dedotto in merito al punto della caduta, alle caratteristiche della buca, alle modalità della caduta. A ciò si aggiunge che la genericità della descrizione del fatto storico che avrebbe determinato il danno si ripropone anche la circostanza che la caduta è avvenuta in un'area assolutamente prossima alla sua abitazione;
e di conseguenza, si può ragionevolmente presumere che conoscendo bene i luoghi fosse a conoscenza anche l'esistenza della buca. Tra l'altro le lesioni che sarebbero derivate dalla caduta, in base alla documentazione medica in atti, risultano gravi tanto che è stato necessario successivamente un ricovero e un intervento. Ciò avrebbe ri- chiesto una maggiore descrizione dei fatti che hanno causato il danno allo sco- po di ricostruire adeguatamente la dinamica, accertare la sussistenza del nesso causale e comprendere i profili di responsabilità delle parti coinvolte.
Tali circostanze vanno valutate anche alla luce dei rilievi fotografici in atti, che rendono ancora più fumosa la descrizione del fatto storico, infatti, la buca come risulta dai rilievi effettuati, ha un diametro di almeno 10 cm e quindi assoluta- mente visibile considerando anche l'orario diurno. A tal proposito nel verbale della Polizia Municipale di gli agenti accertatori dichiaravano “In via CP_1
Douhet difronte via Martiri di Bellona direzione Casagiove è presente una bu- ca stradale di 10 cm di profondità a forma di (L) di dimensione 80x80” per poi sostenere “si presume che il conducente del veicolo tg. B222 23 finiva in una
6
buca riportando frattura e lussazione caviglia come da referto ospedaliero al- legato n. 20230039140” l'espressione lascia intendere che gli agenti accertatori siano giunti solo dopo il verificarsi dei fatti, e pertanto non ne abbiano potuto assistere direttamente. Ciò rende ancora più difficile comprendere in che modo detta buca abbia determinato la caduta. Inoltre, va evidenziato che non è emer- so dalle allegazioni dell'attrice che non vi fosse luce al momento del fatto o che l'illuminazione pubblica non fosse funzionante. In ogni caso va evidenziato che il sinistro è avvenuto intorno alle 09:45 in una strada cittadina. Infatti,
l'evento in oggetto risulta essersi verificato in condizioni di ottima visibilità, circostanza che emerge chiaramente dalle stesse allegazioni di parte attrice, la quale ha indicato l'orario diurno quale momento di verificazione del sinistro.
“In data 1° agosto 2023 (alle ore 09:45 circa), il sig. Parte_1 mentre era alla guida della propria motocicletta tipo Dragstar Yamaha650, targato BT2223, transitando regolarmente sulla strada Via Nazionale Appia, nella carreggiata di propria competenza, direzione Santa RI Capua Vetere,
a velocità moderata e osservando scrupolosamente le norme di circolazione del Codice della strada, all'altezza Benzinaio Gaffoil, cadeva rovinosamente a terra unitamente alla propria moto, a causa di una buca presente sul manto stradale al centro della carreggiata, come da documentazione fotografica alle- gata.” (Cfr. allegato in atti.) In definitiva, riguardo alle specifiche caratteristi- che della strada, non può essere trascurato quanto documentalmente risulta dai rilievi fotografici prodotti da parte attrice, dai quali si evince chiaramente l'esistenza di una buca della pavimentazione, una buca dalle dimensioni suffi- cientemente ampie da poter essere agevolmente riconosciuta dal signor
[...]
Tale circostanza, di per sé non integra gli estremi dell'insidia o Parte_1 del trabocchetto idonea a configurare la responsabilità dell'ente ai sensi dell'ar- ticolo 2051 Codice civile, in assenza di elementi oggettivi che comprovino la non visibilità e l'imprevedibilità dell'anomalia, dovendosi altresì valutare la condotta del danneggiato sul profilo della diligenza esigibile. Manca quindi il requisito dell'imprevedibilità e non visibilità. L'imprevedibilità difetta perché conoscendo i luoghi di causa, egli avrebbe potuto prevedere con certezza l'esistenza della buca;
quanto alla non visibilità, essa non ricorre in quanto, il fatto è successo in pieno orario diurno, in condizioni di piena e adeguata illu- minazione. Ne consegue che, alla luce della documentazione fotografica versa- ta in atti, la pavimentazione presentava una difformità non idonea, per dimen- sioni e visibilità ad integrare una situazione di pericolo occulto. Deve dunque concludersi affermando che non risulti allegata in maniera specifica la sussi- stenza di un'insidia, che non risultino dedotte le modalità con cui il fatto stori- co si sarebbe verificato, che dai rilievi fotografici non emerge una situazione di
7
pericolo, che il difetto in punto di allegazione e la contraddittorietà tra la de- scrizione dei fatti riportata in citazione e i rilievi fotografici depositati non sia- no colmati dalla formulazione di specifici capi di prova, i quanti risultano infat- ti inammissibili per genericità. Orbene la genericità di tale dichiarazione e la totale assenza di ogni riferimento alla caduta in strada per l'insidia, aggiungen- dosi a tutti gli elementi sin qui esaminati, rendono incerto il quadro di riferi- mento in merito alla dinamica con cui si sono verificati i fatti di causa, al nesso CP_ di causalità, nonché in merito alla sussistenza di una responsabilità dell' convenuto.
Pertanto, la domanda deve ritenersi infondata e va rigettata
Le spese
Le spese di lite vanno integralmente compensate, in quanto, pur non potendosi ritenere responsabile l'ente convenuto per le lesioni subite dall'istante, è co- munque emerso che detto ente non abbia assolto in maniera adeguata all'obbligo di manutenzione della strada pubblica che sullo stesso grava.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• compensa integralmente le spese di lite. Santa RI Capua Vetere, 3.12.2025
Il Giudice
RI EL RE
8