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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4337/2019 R.G., avente ad oggetto domande di accertamento di nullità e di risarcimento danni
PROMOSSA DA
, rappresentata dal proprio amministratore di sostegno , Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Damasco;
ATTRICE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta Controparte_1
procura in atti dall'avv. Luca Erroi;
CONVENUTA
All'udienza del 12.7.24 le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da relativo verbale in atti,
da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
_____________________
FATTO E DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”.
rappresentata dal proprio amministratore di sostegno , Parte_1 Parte_2
premettendo di avere prestato, nei confronti di due fideiussioni omnibus a garanzia Controparte_1 delle obbligazioni contratte dal predetto nei confronti di tale istituto di credito, la prima in data
13.5.2004, fino alla concorrenza dell'importo di € 78.000,00 e la seconda in data 6.3.2008, fino alla concorrenza dell'importo di € 143.000,00, ha dedotto la nullità delle predette fideiussioni e la violazione, da parte della creditrice, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione dei predetti contratti.
In particolare, l'attrice ha esposto: di non essere a conoscenza dei rapporti contrattuali intercorsi tra il e la banca dalla quale derivano le obbligazioni da lei garantite e di non essere Pt_2
mai stata informata da quest'ultima sul loro andamento;
che la convenuta avrebbe concesso ulteriore credito al nonostante le sue condizioni economiche si fossero aggravate, senza alcuna sua Pt_2
speciale autorizzazione, in violazione dell'art. 1956 c.c.; che la fideiussione rilasciata nell'anno 2008
costituirebbe novazione di quella rilasciata nell'anno 2004, la quale sarebbe nulla poiché redatta secondo il modello predisposto dall'ABI nell'anno 2003, le cui clausole 2), 6) e 8) sono da ritenersi nulle, secondo quanto affermato tanto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato quanto dalla Banca d'Italia, poiché lesive della vigente normativa a tutela della libertà di concorrenza ed, in particolare, dell'art. 2 co. 2 lett. a) della L. n. 287/1990; che, rivestendo ella la qualità di consumatrice,
la clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione concluso il 6.3.2008, contenente una deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., sarebbe nulla, in quanto vessatoria;
che, a fronte di un credito di importo pari ad € 135.273,20, ha sottoposto a pignoramento il suo intero patrimonio Controparte_1
immobiliare, di valore pari ad € 705.710,00; che tale illegittima condotta le ha procurato danni patrimoniali ammontanti ad € 516.000,00, oltre a danni non patrimoniali per il risarcimento dei quali ha formulato di agire in altra sede.
Sulla scorta delle predette premesse, ha convenuto in giudizio il predetto istituto di credito domandando: che vengano accertate e dichiarate l'inesistenza del credito azionato nei suoi confronti con decreto ingiuntivo n. 1033/2014, dichiarato esecutivo il 19.12.2014, la nullità della fideiussione rilasciata nell'anno 2004 e la nullità della fideiussione rilasciata nell'anno 2008; che, per l'effetto,
venga dichiarata “la caducazione” della procedura esecutiva immobiliare promossa nei cuoi confronti dalla convenuta, venga accertata e dichiarata la responsabilità di quest'ultima in considerazione della sproporzione esistente tra l'importo del credito asseritamente vantato ed il valore dei beni staggiti e che la stessa venga condannata al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto di tale illegittima condotta, ammontanti ad € 516.000,00.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità delle Controparte_1
domande volte ad accertare l'inesistenza del credito da essa azionato nei confronti dell'attrice,
l'invalidità, totale o parziale, delle fideiussioni da costei rilasciate e l'estinzione delle obbligazioni da esse nascenti, in quanto coperte da giudicato, per essere il decreto ingiuntivo notificato alla Pt_1
divenuto esecutivo, in difetto di tempestiva opposizione.
Al riguardo la convenuta ha allegato che l'attrice ebbe, invero, a proporre opposizione tardiva avverso il predetto decreto, dichiarata inammissibile in quanto introdotta quando erano già decorsi più di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione.
La banca ha, poi, altresì eccepito l'inammissibilità della domanda diretta a paralizzare l'esecuzione da essa intrapresa sui beni dell'attrice e di quella avente ad oggetto il risarcimento dei danni che quest'ultima ha affermato di aver subito, in quanto la loro cognizione è devoluta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione.
Le domande attoree sono, effettivamente, inammissibili.
Va osservato, infatti, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudicato
sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto
l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il
rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del
rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre
non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum"
ovvero della "causa petendi" in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto
esecutivo” (Cass. n. 11360/2010). L'esecutorietà del decreto per mancata opposizione del destinatario o per omessa costituzione dell'opponente ai sensi dell'art. 647 c.p.c. comporta, invero, per il successivo art. 656, l'impugnabilità
di esso per revocazione, nei soli casi dei nn. 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 c.p.c. e per opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. e, quindi, la formazione della cosa giudicata formale ex art.324 c.p.c., atteso che la revocazione prevista dall'art. 395 n. 5 c.p.c. deve essere limitata soltanto al caso dell'opponente che ha eccepito l'autorità del giudicato di una precedente sentenza e non si è poi costituito, quando su tale eccezione non si sia pronunciato il giudice che dichiara esecutivo il decreto.
Dal suddetto rilievo discende che è, pertanto, possibile affermare che, in caso manchi l'opposizione a decreto, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c., lo stesso s'intende passato in giudicato in senso formale, con il naturale effetto ulteriore che gli accertamenti in esso contenuti fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa, a norma dell'art. 2909 c.c.
Il decreto non opposto accerta, infatti, sicuramente il credito azionato in sede monitoria e le fonti di esso e, per la prevalente dottrina e giurisprudenza, esclude l'inesistenza o inefficacia di fatti precedenti al ricorso introduttivo che potevano essere oggetto del giudizio di opposizione, a cognizione piena e tendente all'accertamento negativo delle pretese del ricorrente, sicché, entro detto limite costituito dal thema decidendum del ricorso monitorio, come in ogni ipotesi di sentenza definitiva, si produce il giudicato sostanziale di decreto ingiuntivo non impugnato (cfr. Cass. n.
15178/2000).
L'unica, tra le doglianze svolte dall'attrice, astrattamente suscettibile di superare l'eccezione di giudicato derivante dall'esecutività del decreto ingiuntivo sollevata dalla convenuta è, alla luce della nota sentenza n. 9479/2023 pronunciata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, quella fondata sulla vessatorietà, ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005, della citata clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione del 6.3.2008.
Con la predetta sentenza, il Giudice di legittimità, nel suo massimo consesso, ha individuato i rimedi da attivare e l'iter procedurale da percorrere per dare seguito alla sentenza pronunciata dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19, [...] , e C-831/19, la quale ha affermato che, ove il CP_2 Controparte_3
consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, la “valutazione”
sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell'esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito.
Il mancato rilievo officioso in ordine all'abusività di una o più clausole o l'omessa motivazione riguardo l'insussistenza di detto profilo di illegittimità comportano, secondo la Corte
sovranazionale, che la decisione adottata, sebbene non fatta oggetto di opposizione, sia comunque insuscettibile di dar luogo alla formazione di un giudicato, così da consentire anche nella contigua sede esecutiva una riattivazione del contraddittorio impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa e richiede, quindi, un meccanismo processuale che possa rimettere in discussione anche l'accertamento sul bene della vita implicato dal decreto ingiuntivo, ossia il credito riconosciuto giudizialmente.
Ebbene, dopo aver evidenziato che la portata retroattiva delle sentenze interpretative della
Corte di Giustizia impone di rinvenire, anche con riferimento a decreti ingiuntivi in precedenza emessi in difetto del predetto controllo e divenuti irrevocabili, nonché di conseguenti procedimenti esecutivi ancora in corso (rispetto ai quali, dunque, il bene staggito o il credito pignorato non sia stato,
rispettivamente, trasferito o assegnato) la soluzione che, nell'ambito dell'ordinamento processuale interno, assicuri al consumatore stesso tutela effettiva alla luce dei dicta della Corte di Lussemburgo,
la soluzione che le Sezioni Unite hanno individuato, nella citata sentenza, “è quella che, a valle del
rilievo sui profili di abusività della clausola contrattuale ad opera del giudice dell'esecuzione, fa
applicazione della disciplina dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo dettata dall'art. 650 c.p.c.,
con gli adeguamenti che per essa si rendono necessari in ragione di una piena conformazione al
diritto unionale di cui alla direttiva 93/13/CEE, secondo l'interpretazione della CGUE”, ritenuta preferibile in quanto “capace di coniugare, meglio di altre (…), l'esigenza preminente della tutela effettiva del consumatore con l'esigenza, pur garantita dall'ordinamento sovranazionale, di rendere
operante nella maggiore espansione possibile il principio di autonomia procedurale”.
Dello strumento da utilizzare per assicurare il rispetto delle statuizioni delle due predette sentenze della Corte di Giustizia la Corte di Cassazione ha delineato le “scansioni processuali”,
affermando che “in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo
dell'abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione (G.E.), sino al momento della vendita o
dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una
clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
A tal fine, il G.E., nelle forme proprie del processo esecutivo - ossia secondo un modello
strutturalmente deformalizzato (artt. 484- 487 c.p.c.) –, dovrà, nel contraddittorio delle parti,
provvedere, ove detto rilievo non sia possibile solo in base agli elementi di diritto e di fatto già in
atti, ad una sommaria istruttoria, rispetto alla quale si presenterà, sovente, la necessità di acquisire
anzitutto il contratto fonte del credito ingiunto. In particolare, ove non sia adito prima dalle parti, il
G.E. potrà dare atto, nel provvedimento di fissazione, rispettivamente, dell'udienza ex art. 530 c.p.c.
(nel caso di vendita o assegnazione dei beni pignorati) o ex art. 543 c.p.c. (nel caso di espropriazione
presso terzi), che il decreto ingiuntivo non è motivato e invitare il creditore procedente o intervenuto
a produrre, in un certo termine prima dell'udienza, il contratto fonte del credito azionato in via
monitoria, così da instaurare, nell'udienza stessa, il contraddittorio delle parti sull'eventuale
carattere abusivo delle clausole del contratto. All'esito, il G.E., se rileva il possibile carattere abusivo
di una clausola contrattuale, ma anche se ritenga che ciò non sussista, ne informa le parti e avvisa
il debitore consumatore (ciò che varrà come interpello sull'intenzione di avvalersi o meno della
nullità di protezione) che entro 40 giorni da tale informazione – che nel caso di esecutato non
comparso è da rendersi con comunicazione di cancelleria – può proporre opposizione a decreto
ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole
contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione. Prima della maturazione del predetto termine, il G.E. si asterrà dal procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del
credito”.
Tanto premesso, va rilevato che, nel caso di specie, l'iter procedurale indicato dalle Sezioni
Unite non risulta essere stato seguito.
Il contrario assunto contenuto nella comparsa conclusionale attorea non solo è privo di qualsiasi riscontro probatorio, ma appare, invero, smentito da una serie di circostanze.
Invero, l'atto introduttivo del presente giudizio non è qualificabile come opposizione al decreto ingiuntivo n. 1033/2014, decreto di cui l'attrice non ha chiesto la revoca e che non risulta neppure prodotto agli atti.
Nel predetto atto, inoltre, non si fa alcuna menzione del controllo eseguito dal Giudice
dell'esecuzione in ordine all'abusività delle clausole contenute nelle due fideiussioni (ed, in particolare, di quella di cui all'art. 5 del contratto concluso il 6.3.2008) e dell'assegnazione del termine perentorio di quaranta giorni per proporre opposizione.
Va, anzi, rilevato, in senso contrario, che la circostanza che nella procedura esecutiva promossa dalla convenuta si sia già proceduto alla vendita di un terreno di proprietà dell'attrice,
secondo quanto dalla stessa esposto nel suddetto atto, induce ad escludere che il Giudice
dell'esecuzione abbia rilevato il carattere abusivo della citata clausola, assegnando un termine per la proposizione di un'opposizione tardiva al decreto de quo, atteso che, in siffatta ipotesi, in ottemperanza a quanto affermato dalla Suprema Corte nella richiamata sentenza, si sarebbe astenuto dal procedere alla vendita.
Appurato, dunque, che non si verte in materia di opposizione ex art. 650 c.p.c. promossa in conformità allo schema procedurale individuato dalle Sezioni Unite, la domanda volta all'accertamento dell'abusività della clausola di cui trattasi va, anch'essa, dichiarata inammissibile.
Ritiene, infatti, il giudicante, che in considerazione della ineludibile necessità, sottolineata anche dalla Suprema Corte, di contemperare il necessario ossequio ai principi affermati dalla Corte
di Giustizia nella sentenza in precedenza indicata con quello dell'intangibilità del giudicato, che costituisce un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, imponga di considerare la peculiare fattispecie individuata dal Giudice di legittimità come l'unica ipotesi in cui è possibile superare il vincolo derivante dall'esecutività del decreto non opposto e di ritenere, dunque, l'iter procedurale delineato dalle Sezioni Unite, cogente e non surrogabile con altri rimedi.
A siffatta conclusione si perviene laddove si consideri che nell'ambito della soluzione indicata dalla Corte di Cassazione la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la proposizione dell'opposizione tardiva in ragione dell'abusività di una o più clausole contrattuali non rilevata nel corso del procedimento monitorio non è rimessa al debitore ingiunto, ma è demandata al giudice dell'esecuzione.
Ove, viceversa, fosse consentito attivarsi autonomamente secondo altre modalità al fine di domandare l'accertamento dell'abusività di una o più clausole del contratto sulla scorta del quale è
stata emessa l'ingiunzione di pagamento divenuta esecutiva per mancata opposizione, il debitore esecutato agire sempre e comunque al fine di ottenerne la revoca, con gravissimo vulnus al principio di intangibilità del giudicato ed alla certezza del diritto e dei rapporti giuridici.
Vanno, infine, dichiarate inammissibili, perché entrambe devolute alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, non solo la domanda con la quale l'attrice ha chiesto che venga
“caducata” l'esecuzione contro di lei promossa dalla convenuta, ma anche la domanda di risarcimento dei danni che la ha affermato di aver subito per avere sottoposto a Pt_1 Controparte_1
pignoramento beni di valore di gran lunga superiore all'ammontare del credito azionato.
Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, infatti, cui questo Giudice
aderisce, la domanda di risarcimento prevista nei primi due commi dell'art. 96 c.p.c. deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro, regola alla quale può derogarsi solo nelle ipotesi impossibilità di fatto o di impossibilità di diritto, non sussistenti nel caso di specie. Peraltro va osservato, per mera completezza espositiva, che la giurisprudenza ha avuto, altresì,
occasione di affermare che “con riferimento all'opposizione all'esecuzione proposta dall'esecutato,
unitamente alla richiesta di condanna del creditore pignorante al risarcimento dei danni per
responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 2, c.p.c., per eccessività dell'espropriazione, il rapporto
tra ammontare dei beni pignorati e necessità del processo esecutivo non può essere aprioristicamente
determinato, dal momento che, nel corso del processo, sono consentiti gli interventi dei creditori i
quali, se privilegiati, concorrono sul ricavato conservando la loro prelazione e, se chirografari,
concorrono a parità degli altri, ove spieghino rituale e tempestivo intervento. Pertanto, il creditore
pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito
e il giudice cui sia richiesta la riduzione del pignoramento deve tener conto di questa eventualità
nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 496 c.p.c., senza che possa ritenersi sussistente
l'illegittimità del procedimento per il solo fatto del pignoramento di beni immobili in eccesso” (Cass.
n. 3952/2006).
Per quanto concerne, da ultimo, le spese di lite, la circostanza che la fideiussione prestata dall'attrice il 6.3.2008 contenga, all'art. 5, una clausola ritenuta dalla giurisprudenza vessatoria la cui abusività l'attrice non ha potuto far valere nelle forme indicate dalla citata sentenza n. 9479/2023
pronunciata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in quanto successiva all'instaurazione del presente giudizio costituisce una grave ed eccezionale ragione che giustifica l'integrale compensazione di dette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4337/2019 R.G., così
provvede:
- dichiara inammissibili le domande attoree;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Brindisi, in data 9 dicembre 2024. Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4337/2019 R.G., avente ad oggetto domande di accertamento di nullità e di risarcimento danni
PROMOSSA DA
, rappresentata dal proprio amministratore di sostegno , Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Damasco;
ATTRICE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta Controparte_1
procura in atti dall'avv. Luca Erroi;
CONVENUTA
All'udienza del 12.7.24 le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da relativo verbale in atti,
da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
_____________________
FATTO E DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”.
rappresentata dal proprio amministratore di sostegno , Parte_1 Parte_2
premettendo di avere prestato, nei confronti di due fideiussioni omnibus a garanzia Controparte_1 delle obbligazioni contratte dal predetto nei confronti di tale istituto di credito, la prima in data
13.5.2004, fino alla concorrenza dell'importo di € 78.000,00 e la seconda in data 6.3.2008, fino alla concorrenza dell'importo di € 143.000,00, ha dedotto la nullità delle predette fideiussioni e la violazione, da parte della creditrice, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione dei predetti contratti.
In particolare, l'attrice ha esposto: di non essere a conoscenza dei rapporti contrattuali intercorsi tra il e la banca dalla quale derivano le obbligazioni da lei garantite e di non essere Pt_2
mai stata informata da quest'ultima sul loro andamento;
che la convenuta avrebbe concesso ulteriore credito al nonostante le sue condizioni economiche si fossero aggravate, senza alcuna sua Pt_2
speciale autorizzazione, in violazione dell'art. 1956 c.c.; che la fideiussione rilasciata nell'anno 2008
costituirebbe novazione di quella rilasciata nell'anno 2004, la quale sarebbe nulla poiché redatta secondo il modello predisposto dall'ABI nell'anno 2003, le cui clausole 2), 6) e 8) sono da ritenersi nulle, secondo quanto affermato tanto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato quanto dalla Banca d'Italia, poiché lesive della vigente normativa a tutela della libertà di concorrenza ed, in particolare, dell'art. 2 co. 2 lett. a) della L. n. 287/1990; che, rivestendo ella la qualità di consumatrice,
la clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione concluso il 6.3.2008, contenente una deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., sarebbe nulla, in quanto vessatoria;
che, a fronte di un credito di importo pari ad € 135.273,20, ha sottoposto a pignoramento il suo intero patrimonio Controparte_1
immobiliare, di valore pari ad € 705.710,00; che tale illegittima condotta le ha procurato danni patrimoniali ammontanti ad € 516.000,00, oltre a danni non patrimoniali per il risarcimento dei quali ha formulato di agire in altra sede.
Sulla scorta delle predette premesse, ha convenuto in giudizio il predetto istituto di credito domandando: che vengano accertate e dichiarate l'inesistenza del credito azionato nei suoi confronti con decreto ingiuntivo n. 1033/2014, dichiarato esecutivo il 19.12.2014, la nullità della fideiussione rilasciata nell'anno 2004 e la nullità della fideiussione rilasciata nell'anno 2008; che, per l'effetto,
venga dichiarata “la caducazione” della procedura esecutiva immobiliare promossa nei cuoi confronti dalla convenuta, venga accertata e dichiarata la responsabilità di quest'ultima in considerazione della sproporzione esistente tra l'importo del credito asseritamente vantato ed il valore dei beni staggiti e che la stessa venga condannata al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto di tale illegittima condotta, ammontanti ad € 516.000,00.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità delle Controparte_1
domande volte ad accertare l'inesistenza del credito da essa azionato nei confronti dell'attrice,
l'invalidità, totale o parziale, delle fideiussioni da costei rilasciate e l'estinzione delle obbligazioni da esse nascenti, in quanto coperte da giudicato, per essere il decreto ingiuntivo notificato alla Pt_1
divenuto esecutivo, in difetto di tempestiva opposizione.
Al riguardo la convenuta ha allegato che l'attrice ebbe, invero, a proporre opposizione tardiva avverso il predetto decreto, dichiarata inammissibile in quanto introdotta quando erano già decorsi più di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione.
La banca ha, poi, altresì eccepito l'inammissibilità della domanda diretta a paralizzare l'esecuzione da essa intrapresa sui beni dell'attrice e di quella avente ad oggetto il risarcimento dei danni che quest'ultima ha affermato di aver subito, in quanto la loro cognizione è devoluta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione.
Le domande attoree sono, effettivamente, inammissibili.
Va osservato, infatti, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudicato
sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto
l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il
rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del
rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre
non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum"
ovvero della "causa petendi" in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto
esecutivo” (Cass. n. 11360/2010). L'esecutorietà del decreto per mancata opposizione del destinatario o per omessa costituzione dell'opponente ai sensi dell'art. 647 c.p.c. comporta, invero, per il successivo art. 656, l'impugnabilità
di esso per revocazione, nei soli casi dei nn. 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 c.p.c. e per opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. e, quindi, la formazione della cosa giudicata formale ex art.324 c.p.c., atteso che la revocazione prevista dall'art. 395 n. 5 c.p.c. deve essere limitata soltanto al caso dell'opponente che ha eccepito l'autorità del giudicato di una precedente sentenza e non si è poi costituito, quando su tale eccezione non si sia pronunciato il giudice che dichiara esecutivo il decreto.
Dal suddetto rilievo discende che è, pertanto, possibile affermare che, in caso manchi l'opposizione a decreto, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c., lo stesso s'intende passato in giudicato in senso formale, con il naturale effetto ulteriore che gli accertamenti in esso contenuti fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa, a norma dell'art. 2909 c.c.
Il decreto non opposto accerta, infatti, sicuramente il credito azionato in sede monitoria e le fonti di esso e, per la prevalente dottrina e giurisprudenza, esclude l'inesistenza o inefficacia di fatti precedenti al ricorso introduttivo che potevano essere oggetto del giudizio di opposizione, a cognizione piena e tendente all'accertamento negativo delle pretese del ricorrente, sicché, entro detto limite costituito dal thema decidendum del ricorso monitorio, come in ogni ipotesi di sentenza definitiva, si produce il giudicato sostanziale di decreto ingiuntivo non impugnato (cfr. Cass. n.
15178/2000).
L'unica, tra le doglianze svolte dall'attrice, astrattamente suscettibile di superare l'eccezione di giudicato derivante dall'esecutività del decreto ingiuntivo sollevata dalla convenuta è, alla luce della nota sentenza n. 9479/2023 pronunciata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, quella fondata sulla vessatorietà, ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005, della citata clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione del 6.3.2008.
Con la predetta sentenza, il Giudice di legittimità, nel suo massimo consesso, ha individuato i rimedi da attivare e l'iter procedurale da percorrere per dare seguito alla sentenza pronunciata dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19, [...] , e C-831/19, la quale ha affermato che, ove il CP_2 Controparte_3
consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, la “valutazione”
sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell'esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito.
Il mancato rilievo officioso in ordine all'abusività di una o più clausole o l'omessa motivazione riguardo l'insussistenza di detto profilo di illegittimità comportano, secondo la Corte
sovranazionale, che la decisione adottata, sebbene non fatta oggetto di opposizione, sia comunque insuscettibile di dar luogo alla formazione di un giudicato, così da consentire anche nella contigua sede esecutiva una riattivazione del contraddittorio impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa e richiede, quindi, un meccanismo processuale che possa rimettere in discussione anche l'accertamento sul bene della vita implicato dal decreto ingiuntivo, ossia il credito riconosciuto giudizialmente.
Ebbene, dopo aver evidenziato che la portata retroattiva delle sentenze interpretative della
Corte di Giustizia impone di rinvenire, anche con riferimento a decreti ingiuntivi in precedenza emessi in difetto del predetto controllo e divenuti irrevocabili, nonché di conseguenti procedimenti esecutivi ancora in corso (rispetto ai quali, dunque, il bene staggito o il credito pignorato non sia stato,
rispettivamente, trasferito o assegnato) la soluzione che, nell'ambito dell'ordinamento processuale interno, assicuri al consumatore stesso tutela effettiva alla luce dei dicta della Corte di Lussemburgo,
la soluzione che le Sezioni Unite hanno individuato, nella citata sentenza, “è quella che, a valle del
rilievo sui profili di abusività della clausola contrattuale ad opera del giudice dell'esecuzione, fa
applicazione della disciplina dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo dettata dall'art. 650 c.p.c.,
con gli adeguamenti che per essa si rendono necessari in ragione di una piena conformazione al
diritto unionale di cui alla direttiva 93/13/CEE, secondo l'interpretazione della CGUE”, ritenuta preferibile in quanto “capace di coniugare, meglio di altre (…), l'esigenza preminente della tutela effettiva del consumatore con l'esigenza, pur garantita dall'ordinamento sovranazionale, di rendere
operante nella maggiore espansione possibile il principio di autonomia procedurale”.
Dello strumento da utilizzare per assicurare il rispetto delle statuizioni delle due predette sentenze della Corte di Giustizia la Corte di Cassazione ha delineato le “scansioni processuali”,
affermando che “in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo
dell'abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione (G.E.), sino al momento della vendita o
dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una
clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
A tal fine, il G.E., nelle forme proprie del processo esecutivo - ossia secondo un modello
strutturalmente deformalizzato (artt. 484- 487 c.p.c.) –, dovrà, nel contraddittorio delle parti,
provvedere, ove detto rilievo non sia possibile solo in base agli elementi di diritto e di fatto già in
atti, ad una sommaria istruttoria, rispetto alla quale si presenterà, sovente, la necessità di acquisire
anzitutto il contratto fonte del credito ingiunto. In particolare, ove non sia adito prima dalle parti, il
G.E. potrà dare atto, nel provvedimento di fissazione, rispettivamente, dell'udienza ex art. 530 c.p.c.
(nel caso di vendita o assegnazione dei beni pignorati) o ex art. 543 c.p.c. (nel caso di espropriazione
presso terzi), che il decreto ingiuntivo non è motivato e invitare il creditore procedente o intervenuto
a produrre, in un certo termine prima dell'udienza, il contratto fonte del credito azionato in via
monitoria, così da instaurare, nell'udienza stessa, il contraddittorio delle parti sull'eventuale
carattere abusivo delle clausole del contratto. All'esito, il G.E., se rileva il possibile carattere abusivo
di una clausola contrattuale, ma anche se ritenga che ciò non sussista, ne informa le parti e avvisa
il debitore consumatore (ciò che varrà come interpello sull'intenzione di avvalersi o meno della
nullità di protezione) che entro 40 giorni da tale informazione – che nel caso di esecutato non
comparso è da rendersi con comunicazione di cancelleria – può proporre opposizione a decreto
ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole
contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione. Prima della maturazione del predetto termine, il G.E. si asterrà dal procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del
credito”.
Tanto premesso, va rilevato che, nel caso di specie, l'iter procedurale indicato dalle Sezioni
Unite non risulta essere stato seguito.
Il contrario assunto contenuto nella comparsa conclusionale attorea non solo è privo di qualsiasi riscontro probatorio, ma appare, invero, smentito da una serie di circostanze.
Invero, l'atto introduttivo del presente giudizio non è qualificabile come opposizione al decreto ingiuntivo n. 1033/2014, decreto di cui l'attrice non ha chiesto la revoca e che non risulta neppure prodotto agli atti.
Nel predetto atto, inoltre, non si fa alcuna menzione del controllo eseguito dal Giudice
dell'esecuzione in ordine all'abusività delle clausole contenute nelle due fideiussioni (ed, in particolare, di quella di cui all'art. 5 del contratto concluso il 6.3.2008) e dell'assegnazione del termine perentorio di quaranta giorni per proporre opposizione.
Va, anzi, rilevato, in senso contrario, che la circostanza che nella procedura esecutiva promossa dalla convenuta si sia già proceduto alla vendita di un terreno di proprietà dell'attrice,
secondo quanto dalla stessa esposto nel suddetto atto, induce ad escludere che il Giudice
dell'esecuzione abbia rilevato il carattere abusivo della citata clausola, assegnando un termine per la proposizione di un'opposizione tardiva al decreto de quo, atteso che, in siffatta ipotesi, in ottemperanza a quanto affermato dalla Suprema Corte nella richiamata sentenza, si sarebbe astenuto dal procedere alla vendita.
Appurato, dunque, che non si verte in materia di opposizione ex art. 650 c.p.c. promossa in conformità allo schema procedurale individuato dalle Sezioni Unite, la domanda volta all'accertamento dell'abusività della clausola di cui trattasi va, anch'essa, dichiarata inammissibile.
Ritiene, infatti, il giudicante, che in considerazione della ineludibile necessità, sottolineata anche dalla Suprema Corte, di contemperare il necessario ossequio ai principi affermati dalla Corte
di Giustizia nella sentenza in precedenza indicata con quello dell'intangibilità del giudicato, che costituisce un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, imponga di considerare la peculiare fattispecie individuata dal Giudice di legittimità come l'unica ipotesi in cui è possibile superare il vincolo derivante dall'esecutività del decreto non opposto e di ritenere, dunque, l'iter procedurale delineato dalle Sezioni Unite, cogente e non surrogabile con altri rimedi.
A siffatta conclusione si perviene laddove si consideri che nell'ambito della soluzione indicata dalla Corte di Cassazione la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la proposizione dell'opposizione tardiva in ragione dell'abusività di una o più clausole contrattuali non rilevata nel corso del procedimento monitorio non è rimessa al debitore ingiunto, ma è demandata al giudice dell'esecuzione.
Ove, viceversa, fosse consentito attivarsi autonomamente secondo altre modalità al fine di domandare l'accertamento dell'abusività di una o più clausole del contratto sulla scorta del quale è
stata emessa l'ingiunzione di pagamento divenuta esecutiva per mancata opposizione, il debitore esecutato agire sempre e comunque al fine di ottenerne la revoca, con gravissimo vulnus al principio di intangibilità del giudicato ed alla certezza del diritto e dei rapporti giuridici.
Vanno, infine, dichiarate inammissibili, perché entrambe devolute alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, non solo la domanda con la quale l'attrice ha chiesto che venga
“caducata” l'esecuzione contro di lei promossa dalla convenuta, ma anche la domanda di risarcimento dei danni che la ha affermato di aver subito per avere sottoposto a Pt_1 Controparte_1
pignoramento beni di valore di gran lunga superiore all'ammontare del credito azionato.
Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, infatti, cui questo Giudice
aderisce, la domanda di risarcimento prevista nei primi due commi dell'art. 96 c.p.c. deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro, regola alla quale può derogarsi solo nelle ipotesi impossibilità di fatto o di impossibilità di diritto, non sussistenti nel caso di specie. Peraltro va osservato, per mera completezza espositiva, che la giurisprudenza ha avuto, altresì,
occasione di affermare che “con riferimento all'opposizione all'esecuzione proposta dall'esecutato,
unitamente alla richiesta di condanna del creditore pignorante al risarcimento dei danni per
responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 2, c.p.c., per eccessività dell'espropriazione, il rapporto
tra ammontare dei beni pignorati e necessità del processo esecutivo non può essere aprioristicamente
determinato, dal momento che, nel corso del processo, sono consentiti gli interventi dei creditori i
quali, se privilegiati, concorrono sul ricavato conservando la loro prelazione e, se chirografari,
concorrono a parità degli altri, ove spieghino rituale e tempestivo intervento. Pertanto, il creditore
pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito
e il giudice cui sia richiesta la riduzione del pignoramento deve tener conto di questa eventualità
nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 496 c.p.c., senza che possa ritenersi sussistente
l'illegittimità del procedimento per il solo fatto del pignoramento di beni immobili in eccesso” (Cass.
n. 3952/2006).
Per quanto concerne, da ultimo, le spese di lite, la circostanza che la fideiussione prestata dall'attrice il 6.3.2008 contenga, all'art. 5, una clausola ritenuta dalla giurisprudenza vessatoria la cui abusività l'attrice non ha potuto far valere nelle forme indicate dalla citata sentenza n. 9479/2023
pronunciata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in quanto successiva all'instaurazione del presente giudizio costituisce una grave ed eccezionale ragione che giustifica l'integrale compensazione di dette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4337/2019 R.G., così
provvede:
- dichiara inammissibili le domande attoree;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Brindisi, in data 9 dicembre 2024. Il Giudice
dott. Maurizio Rubino