Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 21-05-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 8073 dell'anno 2023
OGGETTO
Accertamento rapporto di lavoro subordinato
TRA
(C.F. ), rappto e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico dall'Avv. Pasquale
Marotta (C.F. ), elett.te domiciliato presso il suo studio. C.F._2
ricorrente
E CP_ (c.f. ), in persona del Presidente rapp.to e difeso dall'Avv. Ida P.IVA_1
Verrengia (c.f. ) giusta procura generale alle liti in atti. C.F._3
resistente
NONCHE'
– in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
terzo contumace
CONCLUSIONI CP_ Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 15-12-2023, il ricorrente in epigrafe indicato impugnava il verbale di accertamento n. 2019012464/T02 del
30.09.2022, notificato dall' – Sede di Caserta - nei confronti della coop. soc. CP_1 [...]
, e il conseguente provvedimento .2000.01/02/2023.0063188, Controparte_2 CP_1
CP_ emesso dall' – Direzione Provinciale di Caserta - avente ad oggetto il disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato istaurato dal ricorrente con
1
2003470060, per il periodo da marzo 2018 ad ottobre 2020, fondato sulla CP_1 seguente motivazione: “…in quanto, risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.”
Osservava il ricorrente che, a seguito dell'emanazione del citato verbale unico di accertamento, notificato alla soc. cooperativa , erano stati adottati Controparte_2 dall' due avvisi di addebito e segnatamente il n. 328.2023.00001358.85.000 del CP_1
24.02.2023 ed il n. 328.2023.0000891011000 del 09.06.2023; che la suddetta società cooperativa aveva impugnato, dinanzi a questa Sez. Lavoro, entrambi i citati avvisi di addebito e che le impugnazioni pendevano innanzi ad altro Giudice di questa Sezione
Lavoro.
Preliminarmente, il ricorrente lamentava l'illegittimità del verbale di accertamento per violazione dell'art.14 della L.n.689/1981, atteso che il primo accesso ispettivo presso la scuola paritaria indicata era stato effettuato in data 26.09.2019, e nel corso di esso gli ispettori avevano acquisito le dichiarazioni di alcuni lavoratori, CP_1
che, inoltre, era stata chiesta l'esibizione della documentazione relativa all'arco temporale dal 01.09.2014 al 26.09.2019; che in seguito, in data 11.10.2019, gli ispettori avevano redatto un verbale interlocutorio presso lo studio del CP_1
consulente dott. , per richiedere ulteriori documenti della scuola Persona_1
ispezionata; che in data 03.12.2019, gli ispettori avevano effettuato un secondo accesso ispettivo presso la scuola paritaria, con ulteriore richiesta di documenti da esibire entro il 12.12.2019; che in data 14.05.2021, dopo oltre un anno e mezzo dall'ultimo accesso ispettivo, era stato convocato presso la sede di Caserta il sig. CP_1
CP_ per acquisire ulteriori dichiarazioni;
che quindi l'ispezione dell' si Persona_2
era conclusa dopo tre anni dal suo inizio, in data 30-09-2022; che per tale motivo, il ricorrente evidenziava la durata irragionevole del procedimento, con l'attività istruttoria viziata da finalità dilatoria, ad onta della previsione di cui alla circolare
CP_ dell' n. 166/2003 che aveva posto l'accento sulla esigenza di contenere al massimo i tempi di definizione delle ispezioni.
Lamentava inoltre l'istante la violazione del principio del legittimo affidamento e dei principi di cui all'art.97 Cost e 2094 c.c. posto che l'accertamento ispettivo era stato del tutto contraddittorio ed approssimativo nei confronti della specifica posizione lavorativa dell'istante; che in maniera del tutto apodittica gli CP_ ispettori dell' avevano escluso l'eterodirezione nel rapporto di lavoro del
2 deducente;
che l'accertamento aveva contestato l'assunzione da parte della cooperativa
” di un numero, a dire dell'Istituto, eccessivo di dipendenti Controparte_2
rispetto a quello dichiarato nelle schede di funzionamento che ogni scuola deve comunicare all'Ufficio Scolastico Regionale ad inizio di anno scolastico;
che tuttavia nessuna norma vietava ad una scuola paritaria di discostare il proprio organico effettivo da quello comunicato all' ad inizio anno Controparte_3 scolastico;
che del pari, lo “spezzettamento” dell'orario scolastico tra vari dipendenti non era vietato da alcuna norma primaria né disposizione organizzativa;
che tale attività non aveva alcun intento fraudolento, peraltro non dimostrato in sede ispettiva;
che neanche la scuola paritaria aveva interesse nel creare un indebito vantaggio al ricorrente e, contestualmente, adottare una scelta antieconomica e deleteria, in primis, per la propria posizione.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiarare illegittimi e di conseguenza annullare/disapplicare: a) il provvedimento .2000.01/02/2023.0063188, emesso CP_1 dall' , avente ad Controparte_4
oggetto il disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato istaurato dal ricorrente con l'azienda “Gli Orsetti del cuore coop. soc.” - Codice Fiscale: - P.IVA_2
CO , per il periodo da Marzo 2018 ad Ottobre 2020; b) il CP_1 P.IVA_3
Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2019012464/T02 del 30.09.2022, notificato dall' – Sede di Caserta nei confronti della coop. soc. CP_1 Controparte_2
quale atto presupposto del provvedimento di disconoscimento del rapporto di
[...]
lavoro; per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità del rapporto di lavoro subordinato istaurato dal ricorrente con la soc. coop. ' - Codice Controparte_2
Fiscale: - CO , per il periodo da marzo 2018 ad P.IVA_2 CP_1 P.IVA_3 ottobre 2020; ordinare quindi all' di accreditare i contributi previdenziali relativi CP_1 al rapporto di lavoro subordinato istaurato dal ricorrente con la soc. coop. ' CP_2
- Codice Fiscale: - CO per il
[...] P.IVA_2 CP_1 P.IVA_3
periodo da Marzo 2018 ad Ottobre 2020; il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione.
CP_
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente con riferimento ai vizi propri del verbale ispettivo.
Assumeva l' sul punto che il ricorrente non poteva dirsi titolare della situazione CP_5
giuridica attiva dedotta in giudizio con riferimento ai presunti vizi del verbale che era stato redatto esclusivamente nei confronti della società cooperativa del CP_2
3 Cuore” che, in quanto tale, era l'unica legittimata ad impugnare detto atto per i dedotti vizi.
In merito alla violazione dell'art.14 della L.689/1981 lamentata ex adverso , CP_ l' rilevava che la notifica dell'esito dell'accertamento era avvenuta nei termini, considerata la complessità dell'accertamento, come evidenziata dalla relazione amministrativa e dal contenuto del verbale: complessità delle attività effettuate e delle interlocuzioni con diversi legali rappresentanti succedutisi;
che nel corso dell'accertamento era intervenuta la pandemia da Covid – 19 che aveva imposto le note restrizioni e la sospensione dell'attività ispettiva;
che il ricorrente, nell'impugnare
CP_ il verbale di accertamento dell' aveva chiesto dichiararsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la cooperativa.
Eccepiva il difetto di allegazione e prova della domanda avversa e che l'accertamento ispettivo si era concluso con il disconoscimento di alcuni rapporti di lavoro – tra cui quello dell'odierno ricorrente – sulla base dell'esame della documentazione esibita agli ispettori dalla cooperativa e all'esito dell'escussione dei lavoratori e dei legali rapp.ti della cooperativa via via succedutisi;
che dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione era risultato l'espletamento di una prestazione lavorativa part-time di un'ora al giorno con una assunzione di personale in quantità esorbitante rispetto alle necessità della scuola paritaria, e difforme dai dati indicati nelle schede di funzionamento inviate al ad inizio di anno Controparte_6 scolastico;
che con specifico riferimento alla posizione del , l'indagine ispettiva Pt_1
aveva accertato l'inconsistenza delle mansioni svolte dal predetto in qualità di assistente amministrativo, quali quelle di guardare la posta, smistare le telefonate e prendere nota dell'eventuale assenza dei bambini per malattia, tenendo conto che ad occuparsi esclusivamente degli stessi compiti si sarebbero avvicendati ad ogni ora altri assistenti amministrativi;
che nel giudizio in esame, avente ad oggetto il disconoscimento del rapporto di lavoro, era onere del lavoratore provare l'effettività dello stesso.
Concludeva quindi l' per il rigetto della domanda. CP_5
Pur ritualmente citata la soc. coop Gli non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Escussi i testi, concesso all'esito il termine per il deposito di note, all'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve essere dichiarata la contumacia della cooperativa , CP_7 Controparte_2
4 ritualmente citata (cfr. la relata di notifica telematica del ricorso introduttivo prodotta in atti) e non costituitasi in giudizio. CP_
L' ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, siccome non titolare di alcuna situazione giuridica con riferimento ai vizi propri del verbale di accertamento, redatto unicamente nei confronti della cooperativa che gestisce la scuola paritaria ”. Controparte_2
La questione, ad avviso di chi scrive, non attiene alla legittimazione ad agire quanto piuttosto all'interesse ad agire.
Tale concetto, com'è noto, ad avviso della dottrina processualcivilistica più accreditata, costituisce una condizione dell'azione nella quale si esprime il bisogno di tutela giurisdizionale conseguente alla violazione (o anche alla contestazione, o al vanto) di un proprio diritto. In altri termini, esso si concreta in quel rapporto di utilità corrente tra la lesione di un diritto che è stata affermata ed il provvedimento di tutela giurisdizionale che viene domandato.
Tale prospettazione risulta fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha individuato la sussistenza di un interesse specifico alla tutela giurisdizionale, ogni qualvolta l'esercizio dell'azione tenda ad un risultato conseguibile solo attraverso l'attività giudiziaria stessa (Cass. 09-05-2024, n.12733; 24-01-2019, n.2057; Cass. III,
n.28405 del 28/11/2008; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010; Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del
04/05/2012).
Nel caso di specie, il verbale di accertamento impugnato dal ricorrente, ha operato il disconoscimento di alcuni rapporti di lavoro intercorsi con l'indicata cooperativa – nel caso del , del suo rapporto di lavoro intercorso dal Marzo Pt_1
2018 a Ottobre 2020: la domanda giudiziale formulata nel presente giudizio dal ricorrente tende invece ad accertare la sussistenza del suddetto rapporto lavorativo per il periodo indicato e del consequenziale diritto al versamento dei contributi previdenziali, ponendo nel nulla gli effetti del suddetto verbale di accertamento, sia pure con esclusivo riguardo alla posizione del . Pt_1
Trattasi quindi di un risultato – richiesto con la proposizione della presente controversia – non conseguibile altrimenti se non attraverso la proposizione dell'odierna azione giudiziale.
Pertanto, ancorché il verbale di accertamento non sia stato notificato all'odierno ricorrente, alla stregua delle esposte considerazioni non può negarsi la sussistenza di
5 un suo interesse all'impugnazione del suddetto verbale in parte qua.
La difesa del ricorrente all'odierna udienza, ha formulato istanza di differimento della definizione della presente controversia in attesa della definizione dei giudizi nn.rr.gg.
1983/2023 e 7083/2023 di impugnazione del verbale di accertamento da parte della coop Gli Orsetti del cuore e del consequenziale avviso di addebito notificato alla cooperativa – pendenti presso questa Sezione – in considerazione del carattere di pregiudizialità dei suddetti giudizi rispetto a quello odierno.
La richiesta non può trovare accoglimento, atteso che l'oggetto principale della domanda è quello di accertamento del rapporto di lavoro subordinato che sarebbe
CP_ intercorso tra il e la cooperativa, rapporto disconosciuto dall' sicchè Pt_1
l'impugnazione del verbale di accertamento opera solo in parte qua.
Preliminarmente, il ricorrente si duole della violazione dell'art. 14 della L.
n. 689/1981 ed in particolare, della violazione del principio di ragionevolezza dei tempi di durata dell'ispezione (indagine iniziata il 26-09-2019 e terminata il 30-09-
2022).
Sul punto, questo giudicante ritiene di dare continuità all'orientamento della S.C.
(Cass. ord. 26-07-2024, n.20977; n. 8326/2018 e n. 16642/2005) secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato, avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni, senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
Peraltro, è stato autorevolmente sostenuto che qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n.
689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione;
6 compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari (Cass. 25-10-2019, n.27405; 27702/2019;
Cass. 02-04-2014, n.7681). CP_
Avuto riguardo al caso di specie, l' ha documentato di aver svolto una Con complessa attività di accertamento nei confronti della cooperativa CP_2
. In data 26-09-2019 gli ispettori effettuavano un primo accesso presso la
[...]
suddetta scuola privata ivi rinvenendo sei dipendenti;
in data 10-10-2019, lo studio del
CP_ consulente della cooperativa provvedeva a trasmettere all' a seguito Persona_1
di richiesta degli ispettori, la seguente documentazione:
Bilanci dal 2014 al 2018
- Delega CP_1
- Delega LUL
- Elenco dipendenti agevolati
- Libro Giornale anni dal 2014 al 2018
- Libro inventari anni dal 2014 al 2018
- Libro soci
- LUL mese maggio 2019
- Registro beni ammortizzabili anno 2018
- Registri IVA anni dal 2014 al 2018
- Libro Verbali assemblea.
CP_ In data 23-10-2019 lo studio del consulente indicato trasmetteva all' ulteriore documentazione:
LUL dal 2014 a settembre 2019
- Agibilità
- Contratto locazione
- Elenco bambini alla data del 18/10/2019
- Attestato HCCP del 10/09/2019
- Planimetria
- Certificazione di Igienicità anno scolastico 2019/20
- Relazione sorveglianza sanitaria anno 2019
- Notifica funzionamento scuola all'Ufficio di Ambito Territoriale di Caserta.
CP_ Successivamente in data 18-11-2019 gli Ispettori chiedevano alla scuola di fornire chiarimenti ed ulteriore documentazione;
in data 3-12-2019 gli Ispettori effettuavano un secondo accesso nella scuola, ivi rinvenendo sei dipendenti già rinvenute alla data del primo accesso del 26-09-2019; il 12-12-2019 la scuola, richiesta dagli Ispettori, forniva ulteriore documentazione (cfr. verbale di
7 accertamento.
In seguito all'insorgenza della pandemia da COVID-19 e dei consequenziali provvedimenti normativi di cd “lockdown”, l'attività di accertamento veniva necessariamente sospesa;
in data 14-05-2021, atteso che la precedente richiesta di documenti era rimasta inevasa, l' aveva provveduto a richiedere CP_5
documentazione integrativa, riscontrata dal presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa in data 11-08-2021.
Occorre poi aggiungere che nel corso dell'attività di accertamento gli ispettori hanno interrogato i dipendenti della scuola a più riprese (in data 26-09-2019; 17-10-2019, 21-
10-2019, 23-10-2019, 25-10-2019, 11-11-2019, 4-12-2019, ed alla ripresa dell'attività post pandemia, in data 7-02-2022, 8-02-2022, 9-02-2022, 10-02-2022, 11-02-2022,
22-08-2022, 23-08-2022, 24-08-2022, 25-08-2022, 31-08-2022, cfr. i verbali di interrogatorio all'interno del verbale di accertamento).
Dunque, la complessità dell'attività di accertamento svolta attraverso l'acquisizione progressiva di documentazione e la consegna frazionata della stessa da parte della cooperativa, oltre alla sospensione per forza maggiore dell'attività ispettiva, unitamente alla necessità dell'esame complessivo da parte degli ispettori della notevole mole di documenti e delle numerose dichiarazioni dei dipendenti acquisite, hanno imposto tempi non brevi per la redazione del verbale di accertamento e la sua successiva notifica alla cooperativa.
Ciò premesso, la doglianza formulata dal ricorrente inerente la violazione dell'art.14 della L.n.689 non coglie nel segno per un duplice ordine di motivi. Il primo è che il verbale non è stato notificato al ricorrente ma alla società cooperativa, sicchè sarebbe quest'ultima – che tuttavia non si è costituita nel presente giudizio - ad aver interesse a prospettare tale vizio;
l'ulteriore considerazione è che la notifica del verbale è avvenuta in data 30-09-2022, a distanza di 30 giorni dagli ultimi interrogatori effettuati dagli ispettori, dunque nel pieno rispetto del termine di cui all'art.14 cit. Ne consegue che l'eccezione preliminare si palesa destituita di fondamento.
Nel merito, la domanda è infondata e va respinta
Com'è noto, ai fini della qualificazione come subordinato del rapporto di lavoro, secondo l'ormai consolidato orientamento delle pronunce di legittimità cui questo Giudice esprime la propria convinta adesione, deve aversi riguardo agli indici sintomatici costituiti dall'osservanza di un orario predeterminato dal datore, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro
8 (cfr. ex multis Cass. 25-02-2019, n.5436). Peraltro, il potere direttivo non può manifestarsi attraverso disposizioni di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale - ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass.16-11-2018,
n.29646; Cass. 8 aprile 2015, n.7024; Cass. 21 ottobre 2014, n. 22289, Cass. 24 febbraio 2011, n. 4524, Cass., 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. 5-07-2006, n.15327).
Con riguardo poi al riparto dell'onere della prova, deve condividersi l'orientamento della S.C. secondo il quale che la parte che faccia valere sia la configurazione del rapporto siccome subordinato, sia la spettanza dei diritti derivanti da tale rapporto, ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (Cass. 6-07-2021, n.19144; Cass. nn. 9251 del 2010, Cass. n. 24561 del 2013, Cass. n. 23846 del 2017).
Con riguardo al caso di specie, la documentazione prodotta in atti e l'istruttoria espletata non consentono di ritenere configurabile un rapporto di lavoro avente le caratteristiche della subordinazione, intercorso tra il e la scuola Pt_1 privata ”. Controparte_2
La teste collega di lavoro del ed espletante le stesse mansioni Testimone_1 Pt_1
del ricorrente ha reso a questo giudicante le seguenti dichiarazioni:
ADR: ho lavorato nella cooperativa dal 2018 al Gennaio 2021. Quando ho iniziato a lavorare per la cooperativa, il ricorrente già vi lavorava.
ADR ero assistente amministrativo. Come il ricorrente. Inizialmente sia io che il ricorrente lavoravamo un'ora al giorno, su turni. C'era l'assistente Per_3
amministrativa avente maggiore anzianità di servizio che inizialmente predisponeva i nostri turni di lavoro;
tuttavia preciso che in base alle nostre esigenze, ci organizzavamo tra di noi in modo anche difforme dai turni di servizio predisposti, purché fosse presente un assistente per un'ora al giorno. Io controllavo la posta elettronica e facevo un po' di tutto di quello che mi lasciava l'incaricato precedente che aveva lavorato un'ora prima di me. A volte l'incaricato che aveva lavorato un'ora prima di me mi lasciava dei post-it con un promemoria sulle cose da fare e altre volte arrivavo cinque minuti prima e lui mi diceva quali cose c'erano da fare. E altrettanto facevo io con chi veniva a lavorare dopo di me.
ADR lavoravo per un'ora al giorno da Lunedì al Sabato, inizialmente, poi solo al
9 Martedì, per sei ore;
anche inizialmente lavorava per un'ora al giorno sei Pt_1
giorni alla settimana e in seguito anche lui lavorava per un solo giorno, per sei ore. Il giorno in questione era inizialmente il Martedì come per me, poi lui per sue esigenze personali lavorava al Mercoledì.
……………….. CP_
ADR sono in causa con l' per le medesime ragioni del ricorrente e il nella Pt_1
mia causa è teste.
Dalle dichiarazioni della teste – la quale sembrerebbe avere un interesse, sia pure di mero fatto, all'esito positivo per il Letizia del presente giudizio, avendo la Tes_1
CP_ proposto identica causa nei confronti dell' ed avendo indicato il quale teste Pt_1
– in ogni caso non emergono elementi sintomatici atti a configurare la sussistenza di un potere direttivo datoriale nei confronti del ricorrente. Infatti, la genericità della descrizione delle mansioni svolte dalla teste - avente ruolo identico a quello del Tes_1
ricorrente come da lei espressamente dichiarato - lascia ritenere che il in realtà Pt_1 non svolgesse un'attività lavorativa ben precisa: non è dato sapere in cosa consistesse il controllo della posta né la teste lo ha spiegato;
inoltre, il riferimento alla circostanza dichiarata dalla teste, che lei – ed anche il - facesse po' di tutto di quello che mi Pt_1 lasciava l'incaricato precedente che aveva lavorato un'ora prima di me lascia desumere che in realtà non vi fossero disposizioni datoriali da seguire, ma che ognuno svolgesse dei compiti imprecisati, suggeriti dal collega che aveva occupato la postazione lavorativa prima di lui. Inoltre, la genericità della descrizione delle mansioni espletate come riferite dalla teste lascia ritenere che il suo lavoro – e Tes_1
quello del - non avendo un contenuto preciso, fosse lasciato alla discrezionalità Pt_1
ed alla laboriosità del collega precedente, sicchè il lavoratore poteva rimanere anche in ipotesi, inattivo, senza che vi fosse alcuna conseguenza di carattere disciplinare.
Ancora, lo svolgimento della prestazione per un'ora al giorno e la circostanza che l'orario fosse deciso non sulla base di un organigramma elaborato dalla direzione didattica della scuola, ma fosse concordato dagli assistenti amministrativi che si alternavano nella postazione, fa ritenere del tutto assente il requisito fondamentale del potere direttivo, l'eterodirezione.
Ma ancora prima della acclarata libertà di ogni singolo addetto alla segreteria di decidere l'ora al giorno in cui essere presente a scuola, vi è che il nei giorni Pt_1 degli accessi degli ispettori è stato assente dal lavoro. Infatti, l'ispettore Tes_2
escusso quale teste ha dichiarato sul punto:
[...]
10 ADR: il non era presente il giorno del primo accesso, né il giorno del secondo Pt_1
accesso. Il personale ATA escusso il giorno del primo accesso non conosceva il
. I dipendenti presenti il giorno del primo accesso erano gli stessi presenti al Pt_1
lavoro il giorno del secondo accesso.
Tale circostanza, oltre alla ulteriore in base alla quale su 40/50 unità lavorative dichiarate dalla scuola, nei giorni degli accessi degli ispettori erano presenti 6/7 persone, fa verosimilmente ritenere che da un canto, la scuola avesse uno “zoccolo duro” di personale quotidianamente presente, dall'altro che altri presunti dipendenti, tra cui il , non avessero alcun obbligo di presenza – ed infatti l'Ispettore Pt_1 [...]
non lo aveva trovato al lavoro in entrambe le occasioni in cui aveva effettuato Tes_2
l'accesso presso la scuola privata: né dalla documentazione prodotta in atti risultano giustificate o in qualche modo documentate le assenze del dal lavoro. Pt_1
Ancora, la fluidità ed incertezza sui compiti che giornalmente avrebbe dovuto svolgere il nell'esecuzione della sua prestazione, lascia molti dubbi sull'effettività Pt_1 dell'inserimento della sua posizione lavorativa nell'organizzazione amministrativa della scuola.
Le considerazioni qui espresse risultano confermate dalle dichiarazioni rese dall'ispettore che ha svolto l'attività ispettiva sulla scuola privata Tes_3 [...]
” unitamente al collega il quale ha dichiarato Controparte_2 Testimone_2
quanto segue:
L'inizio delle attività ispettive ha coinciso con il Settembre 2019 ed è proseguito e definito successivamente anche a seguito della sospensione delle attività per causa della pandemia COVID. Abbiamo terminato l'accertamento a Settembre 2022.
Il teste chiede l'autorizzazione a consultare il documento contenente la relazione dell'accertamento ispettivo. Il Giudice autorizza quanto richiesto.
ADR l'origine dell'accertamento fu generato dall'abnorme numero di personale CP_ dipendente comunicato all' dalla scuola rispetto alle classe e alle Sezioni gestite dalla scuola, soprattutto con riferimento al personale amministrativo. Vi era un numero elevato di personale addetto ai servizi amministrativi con rapporti di lavoro part-time di un'ora al giorno dal Lunedì al Sabato. All'epoca vi erano tre classi attive,
a volte accorpate e erano allocate in tre stanze.
Sulla base dei documenti forniti dalla scuola vi sarebbe stato un avvicendamento di un'ora dalle 8 alle 16 del personale amministrativo che quindi avrebbe dovuto ruotare per queste otto ore al giorno e sei giorni alla settimana.
11 Nel primo accesso ed anche nel secondo verificammo che non vi era questo avvicendamento del personale per ogni ora di lavoro, e capimmo il perché: sarebbe stato impossibile organizzare il lavoro con tanto personale. Il primo accesso durò dalle 10 alle 17 e non vi fu nel corso della mattina questo ricambio continuo di personale amministrativo;
vedemmo che nel pomeriggio arrivarono tre o 4 persone CP_ forse avvisate dai loro colleghi che vi era un accertamento in corso. Preciso che la stanza riservata al personale amministrativo era di pochi metri quadrati. Nella giornata del primo accesso, dal Libro Unico del Lavoro comunicatoci dall'azienda verificammo che per quella stessa giornata avrebbero dovuto essere presenti sul lavoro almeno 30 unità lavorative, ma di fatto noi ne riscontrammo la presenza di almeno un terzo.
Verificammo anche che le mansioni assegnate al personale e con specifico riferimento all'odierno ricorrente, erano assolutamente specifiche nel senso che era stato dichiarato che il ricorrente rispondeva al telefono e attendeva eventuali comunicazioni dei genitori sulle assenze dei propri figli che frequentavano la scuola: quindi mansioni per nulla specifiche.
Inoltre l'organizzazione quotidiana del lavoro era lasciata a discrezione dei presunti dipendenti nel senso che ad es. il ricorrente lavorava in una fascia oraria il lunedì, in una fascia oraria diversa il martedì e così via. A tale riguardo con riferimento al ricorrente e al periodo oggetto di causa il ricorrente ci ha riferito in sede ispettiva che vi erano degli ordini di servizio a firma della sig.ra qualificata come Parte_2
responsabile, ma non abbiamo visto alcun ordine scritto con riguardo alla posizione del ricorrente ed ai periodi in oggetto, ne abbiamo visti in epoca successiva per periodi diversi da quello di cui alla odierna causa. In ogni caso gli ordini di servizio venivano disattesi o comunque non erano vincolanti nel momento in cui il ricorrente ci aveva riferito che lui si accordava con gli altri colleghi per cambiare l'ora di lavoro giornaliero.
ADR il periodo oggetto di accertamento è stato dal 2012 al 2022.
ADR poi sono emerse contraddizioni nel senso che il ricorrente pur avendo dichiarato di aver lavorato in quella scuola non ricordava neanche il nome di una docente;
poi sono emerse ulteriori contraddizioni che sono indicate nel verbale di accertamento al quale mi riporto integralmente.
Quindi all'esito dell'accertamento, verificammo che la scuola aveva uno zoccolo duro di personale amministrativo e docente che effettivamente lavorava all'interno della
12 scuola e per il quale noi effettuammo un addebito contributivo nei confronti della cooperativa;
per l'ulteriore personale, compreso il ricorrente, giungemmo alla conclusione che in virtù delle contraddizioni esistenti tra la documentazione prodotta dalla cooperativa e quello che avevamo verificato di persona, non sussistevano i presupposti per il rapporto lavorativo subordinato denunciato.
AD Avv Verrengia: ricordo che una comunicazione relativa alla sicurezza del lavoro proveniente dalla cooperativa ed indirizzata al personale dipendente, era stata sottoscritta dal solo personale per il quale noi avevamo riconosciuto la veridicità del rapporto di lavoro. A mia memoria questo documento non fu sottoscritto dal . Pt_1
Notammo l'ulteriore anomalia che nei giorni della settimana Controparte_8
erano presenti ad es. un dipendente amministrativo e tre insegnanti, nonostante fossero stati dichiarati dalla scuola più amministrativi per ogni ora di lavoro, e questa anomalia si verificava anche al Sabato in cui la scuola chiudeva alle 14.
……..
ADR: il , come tante altre unità lavorative di cui al LUL, non era inserito nelle Pt_1 schede di funzionamento che la scuola è tenuta a comunicare al MIM all'inizio dell'anno scolastico di riferimento: questo perché questo numero abnorme di personale in considerazione del numero di classi della scuola non sarebbe stato accettato dal . CP_6
La dichiarazioni testimoniali rese dall'Ispettore, sono state confermate da quelle del suo collega escusso nella medesima udienza il quale ha poi Testimone_2
ulteriormente aggiunto:
ADR: all'atto del primo accesso notammo che le insegnanti non erano presenti ma
c'erano alcune ragazze che intrattenevano i bambini dai 3 ai 5 anni: queste erano assunte come personale ATA o assistenti amministrativi. L'accesso iniziò dalle 10 e proseguì sino al tardo pomeriggio. Il giorno del primo accertamento notammo che il personale era rimasto lo stesso tutta la giornata e quindi non vi fu avvicendamento.
Nel pomeriggio di quel giorno arrivarono altri 4 dipendenti ed abbiamo acquisito le dichiarazioni di tutti i dipendenti.
ADR: il non era presente il giorno del primo accesso, né il giorno del secondo Pt_1
accesso. Il personale ATA escusso il giorno del primo accesso non conosceva il . Pt_1
I dipendenti presenti il giorno del primo accesso erano gli stessi presenti al lavoro il giorno del secondo accesso.
……………..
13 ADR i dipendenti con mansioni di personale ATA ci hanno detto che loro sbrigavano la posta, aprivano le mail del pc ma non ci hanno saputo spiegare se si trattava di un fisso
o di un portatile. Non ci hanno detto altro di specifico. Dalle dichiarazioni del personale presente quel giorno, ci fu riferito che in realtà le attività di segreteria erano svolte dalla sig.ra , dalla UO e dalla sorella della UO di lei. Controparte_9
Quindi dalle dichiarazioni acquisite dagli ispettori si conferma il dato relativo all'assoluta fumosità del contenuto delle mansioni svolte dall' assistente amministrativo nei giorni in cui era presente al lavoro. Pt_1
Inoltre, le schede di funzionamento a firma del gestore della scuola, hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 18/12/2000
n.445. Ogni eventuale variazione al funzionamento didattico deve essere comunicata agli UU.AA.TT. della provincia di riferimento, i quali devono curare l'esame della documentazione acquisita, vigilare sul regolare funzionamento, segnalando le eventuali anomalie alle scuole interessate ed alla Direzione Generale. Nel caso di specie gli ispettori hanno rilevato che non vi era traccia di comunicazioni inviate agli
Uffici di variazioni/integrazioni di personale assunto nella scuola CP_10
contrariamente a quanto indicato con le comunicazioni di assunzione Unilav.
Quindi, la mancata indicazione – come accertato dagli Ispettori - del nominativo del nelle schede di funzionamento che ad inizio dell'anno scolastico, le scuole Pt_1 pubbliche e private devono inviare all' , costituisce Controparte_11
ulteriore indizio sintomatico del mancato inserimento del ricorrente nell'organizzazione lavorativa della scuola privata, con la conseguente carenza di prova di un ulteriore requisito della subordinazione.
Tali risultanze – ad onta delle buste paga prodotte dalla difesa del ricorrente e della lettera di assunzione, non costituenti fonte di prova ad substantiam del rapporto lavorativo invocato in giudizio - oltre alla circostanza dell'assoluta autonomia del ricorrente in ordine all'organizzazione del proprio orario di lavoro - né è dato sapere se in caso di assenza dal lavoro il fosse tenuto a chiedere una preventiva Pt_1
autorizzazione alla scuola, ovvero ad una semplice comunicazione, e se si, a chi dovesse indirizzarla - conferma l'insussistenza del profilo inerente alla eterodirezione e quindi del potere direttivo ed organizzativo datoriale sulla sua prestazione lavorativa:
e poiché tali requisiti – come precisato in premessa - costituiscono un aspetto qualificante della subordinazione, la carenza della relativa prova comporta che non possa accertarsi la configurazione di un rapporto lavorativo subordinato del Pt_1
14 alle dipendenze della scuola privata ”, con conseguente rigetto di Controparte_2
tutti i capi di domanda formulati. CP_
Le spese processuali seguono la soccombenza nei confronti dell' e si liquidano come da dispositivo.
Deve dichiararsi nulla per le spese di lite nei confronti della soc. coop. Controparte_2
non costituita in giudizio.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_
nei confronti dell' e della Parte_1 Controparte_12
con ricorso depositato in data 15-12-2023, così provvede:
[...]
• Dichiara la contumacia della;
Controparte_12
• Rigetta la domanda;
• Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
CP_ dell' che liquida in complessivi €.3.400,00;
• Dichiara nulla per le spese di lite nei confronti della Controparte_12
.
[...]
Santa Maria Capua Vetere 21-05-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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