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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.
Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3580/2016 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni.
TRA: , nata a [...] il [...] Parte_1
( ), , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
10.07.1959 ( ) e , nato a [...] C.F._2 Parte_3
(SA) il 13.09.1964 ( ), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._3
Gaetano d'Ambrosi ed Andrea Miranda ed elettivamente domiciliati come in atti,
ATTORI
CONTRO
: in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1
p.t. con sede legale in Napoli alla Via S.Lucia, p.iva , rapp.ta e difesa P.IVA_1 dall'avv. Alba Di Lascio ed elettivamente domiciliati come in atti,
CONVENUTO in riassunzione
NONCHÉ: , p.iva e c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del procuratore speciale p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Patrizia Dioguardi e dall'avv.
Laura Golini ed elett.te dom.ti come in atti,
TERZO chiamato
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Pagina 1 La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.05.2016 gli attori esponevano che nel mese di Aprile del 2014, a seguito ed a causa di copiose piogge cadute nell'agro
Nocerino Sarnese si verificava la fuoruscita, da un condotto fognario interrato di proprietà della , di una rilevante quantità di acqua che inondava ed CP_3 allagava sia la corte antistante che il fabbricato degli attori sito in S.Valenttino
Torio alla Via Sottosanti, provocando notevoli danni al fabbricato stesso. Tutto ciò premesso conveniva dinanzi a questo Tribunale la società
[...]
in persona del suo Direttore Generale e Controparte_4 legale rapp.te p.t., al fine di sentirlo dichiarare unico ed esclusivo responsabile dell'incidente e per lo effetto condannarlo al pagamento della somma di €
30.194,79 o di quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
Si costituiva il giudizio la convenuta , che contestava la domanda ed in CP_3 subordine insisteva per la chiamata in causa della , Controparte_2 per essere manlevata in caso di soccombenza.
Il Giudice, con proprio provvedimento autorizzava la richiesta della di CP_3 chiamata in causa della Controparte_2
Si costituiva in giudizio la , contestando la domanda sia Controparte_2 in ordine alla propria legittimazione passiva per estraneità al giudizio sia che al fatto storico.
All'udienza del 23.05.2019 il Giudice si è riservato sulla richiesta di interruzione e con successiva ordinanza del 29.05.2019 ha dichiarato la interruzione del processo.
Con ricorso in riassunzione gli odierni riassumevano la causa nei confronti della e della ed il precedente giudicante Controparte_1 Controparte_2 fissava il prosieguo del giudizio per l'udienza del 06.02.2020.
In data 04.02.2020 si costituiva la , depositando comparsa di Controparte_1 costituzione nella quale concludeva affinché il Giudice adito Voglia: dichiarare il difetto di competenza funzionale dell'Autorità Giudiziaria in favore del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, in via più gradata, nel merito, rigettare la
Pagina 2 domanda nei confronti della perché inammissibile, oltre che Controparte_1 infondata, in fatto ed in diritto.
All'udienza del 06.02.2020, alla quale ha insistito nella richiesta di CP_2 estromissione dal giudizio atteso che nessuna domanda è stata avanzata nei suoi confronti, il Giudice ha rinviato la causa alla udienza del 03.12.2020 alla quale è stata fissata l'udienza del 23.06.2021 per la comparizione personale delle parti al fine di valutare un possibile bonario componimento.
Riservatosi la causa sulle eccezioni sollevate dalle parti, il Giudice ha nominato il
CTU e rinviato per il conferimento dell'incarico alla udienza del 02.12.2021. A tale udienza, svoltasi con modalità cartolare, il Giudice ha conferito l'incarico al CTU e fissato l'udienza del 10.11.2022 per deposito consulenza e depositati i richiesti chiarimenti dal CTU, all'udienza del 08.01.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 30.05.2024.
Ammessa ed espletata prova per testi, acquisito agli atti l'elaborato peritale svolto dal CTU nominato Ing. sull'immobile degli attori, alla udienza del Persona_1
30.05.2024 dunque venivano precisate le conclusioni ed assegnate alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va, entro tali limiti, accolta.
Prima di passare all'esame del merito, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda avanzata da parte attrice.
Infatti, dalle argomentazioni di diritto svolte nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda va indubbiamente ricondotta nello schema normativo generale della responsabilità aquiliana disciplinata dagli artt. 2043 e segg. c.c., e, all'interno di questa, nello specifico campo di applicazione dell'art. 2051 c.c..
Gli attori hanno dedotto che l'immobile di loro proprietà sito in S. Valentino Torio alla Via Sottosanti, a seguito della fuoriuscita di acqua piovana da un condotto fognario interrato, ha riportato danni, facendo in tal modo riferimento al dovere di manutenzione da parte della , ente tenuto alla manutenzione Controparte_1 del detto condotto fognario.
Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, l'attore ha inteso invocare, non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del principio del neminem laedere di cui al citato art. 2043 c.c., ma anche, e soprattutto, la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. (responsabilità per danni da cosa in custodia).
Fatta tale premessa, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279;
Pagina 3 Cass. Civ. n. 17377/07; Cass. Civ. sez. III n.21508 del 18.10.2011), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Per quanto concerne l'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni arrecati da beni demaniali, ovvero nei confronti di beni di ampie dimensioni, la S.C. ha ribadito che per l'affermazione della responsabilità prevista da tale norma non rileva la natura giuridica del bene che ha causato il danno, né la qualifica soggettiva del proprietario e nemmeno le modalità di uso da parte del pubblico, sicché, in teoria, la responsabilità presunta del custode ex art. 2051 c.c. ben può essere invocata anche nei confronti della P.A., ovvero con riferimento ai danni causati da beni demaniali, o ancora con riferimento a danni causati da beni destinati ad uso pubblico.
Infatti, quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè, se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per l'ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.
Infatti, il Supremo Collegio ha affermato che la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.
Con particolare riferimento alle strade riconducibili al c.d. demanio comunale, la
Corte di legittimità ha evidenziato l'esigenza di una valutazione più specifica rispetto a quella richiesta nel caso di sinistri analoghi verificatisi in autostrade, individuando, quale circostanza sintomatica della possibilità di custodia, che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso CP_5
Pagina 4 Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dare prova dell'evento dannoso (caduta) e del nesso di causalità tra esso evento e la cosa che lo avrebbe cagionato.
Va, comunque considerato l'eventuale comportamento colposo del danneggiato che può determinare l'interruzione del nesso di causalità, quando si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento danno, ovvero rilevare ai sensi dell'articolo
1227 comma 1 c.c. come concorso colposo nella causazione dell'evento con conseguente riduzione dell'entità del risarcimento (cfr. Cass. Sez. III, 12 luglio
2006, n. 15779; Cass. Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 e n. 15384; Cass. Civ. Sez.
III Ordinanza n. 11430 del 24.05.2011).
Passando all'esame del merito, questo giudice ritiene alla luce delle risultanze della prova testimoniale espletata e della documentazione prodotta, che parte attrice ha assolto all'onere probatorio a suo carico ex articolo 2051c.c..
Infatti, è stato accertato che nel mese di Aprile del 2014 a causa delle copiose piogge verificatosi nell' le acque fuoriuscivano dal condotto Parte_4 fognario (peraltro senza sbocco dal momento che i lavori non erano stati completati) ed inondavano la casa e la corte antistante. E' evidente che trattandosi di condotto fognario ad uso pubblico, la convenuta Controparte_1 avesse la possibilità in concreto della relativa custodia.
Per quanto attiene la quantificazione del danno, appare congruo attenersi alle risultanze della C.T.U. redatta dall'Ing. , la quale espressamente Persona_1 descrive i danni e precisamente conclude: Nell'appartamento dei germani Pt_1 sono presenti segni di umidità le cui cause sono ascrivibili a diversi fenomeni, che come spesso accade, si sono combinati tra loro;
cioè ad una singola manifestazione di umidità ( le classiche macchie) corrispondono più cause ognuna delle quali ha contribuito, in misura diversa, al raggiungimento dell'attuale stato di degrado rilevato;
- La presenza di un pozzetto di recapito finale a cui risulta collegata la condotta interrata della risulta essere solo Controparte_1 un'aggravante di un fenomeno che si verificherebbe comunque, anche in assenza della sopracitata opera idraulica;
- Risulta tuttavia anomala l'attuale configurazione rinvenuta che riguarda la condotta regionale, in quanto la stessa si interrompe nel
Pagina 5 pozzetto presente nella corte nord, nonostante il pozzetto di recapito abbia le caratteristiche di un semplice pozzetto di ispezione;
- Per l'eliminazione delle cause è necessario innanzitutto che venga completata l'opera della rete fognaria;
inoltre all'interno dell'appartamento dei germani andrebbero eseguiti Pt_1 interventi mirati all'isolamento e all'impermeabilizzazione degli elementi edilizi, i quali risultano fortemente interessati da umidità ascendente;
Per l'eliminazione dei danni nell'appartamento, nell'aliquota attribuibile alla presenza della condotta e del pozzetto, è necessario procedere con la raschiatura della finitura di intonaco nelle zone interessate, il rinnovamento della stessa e la tinteggiatura dell'intero elemento murario;
l'importo stimato per gli interventi è pari ad € 2.740,20
(duemilasettecentoquaranta/20).
Inoltre, conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione
(sent. n. 1712/95) al danneggiato spettano, ancora, gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione monetaria dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro. La S.C. infatti, ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, con la precisazione che gli interessi vanno calcolati non già sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, bensì, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata (in base agli indici ISTAT) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione.
Vanno riconosciuti, inoltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Per quanto riguarda la chiamata in causa della va Controparte_2 dichiarata la sua estraneità al giudizio in quanto la polizza stipulata dalla sua dante causa era attinente ad un cauzione relativa all'esecuzione o Controparte_6 meno dell'opera e non un assicurazione su eventuali danni provocati in corso d'opera.
Pagina 6 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo Giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori medi di cui al D.M. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea, condanna la convenuta
, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore degli Controparte_1 attori della complessiva somma di € 2.740,20 oltre interessi legali dalla data del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
2) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli Controparte_1 attori e dei terzi chiamati in causa, delle spese e delle competenze di giudizio che liquida (ai sensi delle nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi degli Avvocati introdotte con D.M. n.55/14 tenuto conto del valore medio per scaglione di riferimento fino ad € 5.200,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in € 2.552,00 per compenso professionale ex D.M. n.55/14, oltre IVA e CPA e 15% come per legge, con attribuzione.
3) Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate, a carico di parte attorea e parte convenuta in causa in egual misura. Controparte_1
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 15/01/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.
Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3580/2016 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni.
TRA: , nata a [...] il [...] Parte_1
( ), , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
10.07.1959 ( ) e , nato a [...] C.F._2 Parte_3
(SA) il 13.09.1964 ( ), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._3
Gaetano d'Ambrosi ed Andrea Miranda ed elettivamente domiciliati come in atti,
ATTORI
CONTRO
: in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1
p.t. con sede legale in Napoli alla Via S.Lucia, p.iva , rapp.ta e difesa P.IVA_1 dall'avv. Alba Di Lascio ed elettivamente domiciliati come in atti,
CONVENUTO in riassunzione
NONCHÉ: , p.iva e c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del procuratore speciale p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Patrizia Dioguardi e dall'avv.
Laura Golini ed elett.te dom.ti come in atti,
TERZO chiamato
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Pagina 1 La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.05.2016 gli attori esponevano che nel mese di Aprile del 2014, a seguito ed a causa di copiose piogge cadute nell'agro
Nocerino Sarnese si verificava la fuoruscita, da un condotto fognario interrato di proprietà della , di una rilevante quantità di acqua che inondava ed CP_3 allagava sia la corte antistante che il fabbricato degli attori sito in S.Valenttino
Torio alla Via Sottosanti, provocando notevoli danni al fabbricato stesso. Tutto ciò premesso conveniva dinanzi a questo Tribunale la società
[...]
in persona del suo Direttore Generale e Controparte_4 legale rapp.te p.t., al fine di sentirlo dichiarare unico ed esclusivo responsabile dell'incidente e per lo effetto condannarlo al pagamento della somma di €
30.194,79 o di quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
Si costituiva il giudizio la convenuta , che contestava la domanda ed in CP_3 subordine insisteva per la chiamata in causa della , Controparte_2 per essere manlevata in caso di soccombenza.
Il Giudice, con proprio provvedimento autorizzava la richiesta della di CP_3 chiamata in causa della Controparte_2
Si costituiva in giudizio la , contestando la domanda sia Controparte_2 in ordine alla propria legittimazione passiva per estraneità al giudizio sia che al fatto storico.
All'udienza del 23.05.2019 il Giudice si è riservato sulla richiesta di interruzione e con successiva ordinanza del 29.05.2019 ha dichiarato la interruzione del processo.
Con ricorso in riassunzione gli odierni riassumevano la causa nei confronti della e della ed il precedente giudicante Controparte_1 Controparte_2 fissava il prosieguo del giudizio per l'udienza del 06.02.2020.
In data 04.02.2020 si costituiva la , depositando comparsa di Controparte_1 costituzione nella quale concludeva affinché il Giudice adito Voglia: dichiarare il difetto di competenza funzionale dell'Autorità Giudiziaria in favore del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, in via più gradata, nel merito, rigettare la
Pagina 2 domanda nei confronti della perché inammissibile, oltre che Controparte_1 infondata, in fatto ed in diritto.
All'udienza del 06.02.2020, alla quale ha insistito nella richiesta di CP_2 estromissione dal giudizio atteso che nessuna domanda è stata avanzata nei suoi confronti, il Giudice ha rinviato la causa alla udienza del 03.12.2020 alla quale è stata fissata l'udienza del 23.06.2021 per la comparizione personale delle parti al fine di valutare un possibile bonario componimento.
Riservatosi la causa sulle eccezioni sollevate dalle parti, il Giudice ha nominato il
CTU e rinviato per il conferimento dell'incarico alla udienza del 02.12.2021. A tale udienza, svoltasi con modalità cartolare, il Giudice ha conferito l'incarico al CTU e fissato l'udienza del 10.11.2022 per deposito consulenza e depositati i richiesti chiarimenti dal CTU, all'udienza del 08.01.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 30.05.2024.
Ammessa ed espletata prova per testi, acquisito agli atti l'elaborato peritale svolto dal CTU nominato Ing. sull'immobile degli attori, alla udienza del Persona_1
30.05.2024 dunque venivano precisate le conclusioni ed assegnate alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va, entro tali limiti, accolta.
Prima di passare all'esame del merito, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda avanzata da parte attrice.
Infatti, dalle argomentazioni di diritto svolte nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda va indubbiamente ricondotta nello schema normativo generale della responsabilità aquiliana disciplinata dagli artt. 2043 e segg. c.c., e, all'interno di questa, nello specifico campo di applicazione dell'art. 2051 c.c..
Gli attori hanno dedotto che l'immobile di loro proprietà sito in S. Valentino Torio alla Via Sottosanti, a seguito della fuoriuscita di acqua piovana da un condotto fognario interrato, ha riportato danni, facendo in tal modo riferimento al dovere di manutenzione da parte della , ente tenuto alla manutenzione Controparte_1 del detto condotto fognario.
Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, l'attore ha inteso invocare, non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del principio del neminem laedere di cui al citato art. 2043 c.c., ma anche, e soprattutto, la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. (responsabilità per danni da cosa in custodia).
Fatta tale premessa, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279;
Pagina 3 Cass. Civ. n. 17377/07; Cass. Civ. sez. III n.21508 del 18.10.2011), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Per quanto concerne l'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni arrecati da beni demaniali, ovvero nei confronti di beni di ampie dimensioni, la S.C. ha ribadito che per l'affermazione della responsabilità prevista da tale norma non rileva la natura giuridica del bene che ha causato il danno, né la qualifica soggettiva del proprietario e nemmeno le modalità di uso da parte del pubblico, sicché, in teoria, la responsabilità presunta del custode ex art. 2051 c.c. ben può essere invocata anche nei confronti della P.A., ovvero con riferimento ai danni causati da beni demaniali, o ancora con riferimento a danni causati da beni destinati ad uso pubblico.
Infatti, quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè, se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per l'ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.
Infatti, il Supremo Collegio ha affermato che la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.
Con particolare riferimento alle strade riconducibili al c.d. demanio comunale, la
Corte di legittimità ha evidenziato l'esigenza di una valutazione più specifica rispetto a quella richiesta nel caso di sinistri analoghi verificatisi in autostrade, individuando, quale circostanza sintomatica della possibilità di custodia, che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso CP_5
Pagina 4 Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dare prova dell'evento dannoso (caduta) e del nesso di causalità tra esso evento e la cosa che lo avrebbe cagionato.
Va, comunque considerato l'eventuale comportamento colposo del danneggiato che può determinare l'interruzione del nesso di causalità, quando si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento danno, ovvero rilevare ai sensi dell'articolo
1227 comma 1 c.c. come concorso colposo nella causazione dell'evento con conseguente riduzione dell'entità del risarcimento (cfr. Cass. Sez. III, 12 luglio
2006, n. 15779; Cass. Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 e n. 15384; Cass. Civ. Sez.
III Ordinanza n. 11430 del 24.05.2011).
Passando all'esame del merito, questo giudice ritiene alla luce delle risultanze della prova testimoniale espletata e della documentazione prodotta, che parte attrice ha assolto all'onere probatorio a suo carico ex articolo 2051c.c..
Infatti, è stato accertato che nel mese di Aprile del 2014 a causa delle copiose piogge verificatosi nell' le acque fuoriuscivano dal condotto Parte_4 fognario (peraltro senza sbocco dal momento che i lavori non erano stati completati) ed inondavano la casa e la corte antistante. E' evidente che trattandosi di condotto fognario ad uso pubblico, la convenuta Controparte_1 avesse la possibilità in concreto della relativa custodia.
Per quanto attiene la quantificazione del danno, appare congruo attenersi alle risultanze della C.T.U. redatta dall'Ing. , la quale espressamente Persona_1 descrive i danni e precisamente conclude: Nell'appartamento dei germani Pt_1 sono presenti segni di umidità le cui cause sono ascrivibili a diversi fenomeni, che come spesso accade, si sono combinati tra loro;
cioè ad una singola manifestazione di umidità ( le classiche macchie) corrispondono più cause ognuna delle quali ha contribuito, in misura diversa, al raggiungimento dell'attuale stato di degrado rilevato;
- La presenza di un pozzetto di recapito finale a cui risulta collegata la condotta interrata della risulta essere solo Controparte_1 un'aggravante di un fenomeno che si verificherebbe comunque, anche in assenza della sopracitata opera idraulica;
- Risulta tuttavia anomala l'attuale configurazione rinvenuta che riguarda la condotta regionale, in quanto la stessa si interrompe nel
Pagina 5 pozzetto presente nella corte nord, nonostante il pozzetto di recapito abbia le caratteristiche di un semplice pozzetto di ispezione;
- Per l'eliminazione delle cause è necessario innanzitutto che venga completata l'opera della rete fognaria;
inoltre all'interno dell'appartamento dei germani andrebbero eseguiti Pt_1 interventi mirati all'isolamento e all'impermeabilizzazione degli elementi edilizi, i quali risultano fortemente interessati da umidità ascendente;
Per l'eliminazione dei danni nell'appartamento, nell'aliquota attribuibile alla presenza della condotta e del pozzetto, è necessario procedere con la raschiatura della finitura di intonaco nelle zone interessate, il rinnovamento della stessa e la tinteggiatura dell'intero elemento murario;
l'importo stimato per gli interventi è pari ad € 2.740,20
(duemilasettecentoquaranta/20).
Inoltre, conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione
(sent. n. 1712/95) al danneggiato spettano, ancora, gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione monetaria dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro. La S.C. infatti, ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, con la precisazione che gli interessi vanno calcolati non già sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, bensì, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata (in base agli indici ISTAT) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione.
Vanno riconosciuti, inoltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Per quanto riguarda la chiamata in causa della va Controparte_2 dichiarata la sua estraneità al giudizio in quanto la polizza stipulata dalla sua dante causa era attinente ad un cauzione relativa all'esecuzione o Controparte_6 meno dell'opera e non un assicurazione su eventuali danni provocati in corso d'opera.
Pagina 6 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo Giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori medi di cui al D.M. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea, condanna la convenuta
, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore degli Controparte_1 attori della complessiva somma di € 2.740,20 oltre interessi legali dalla data del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
2) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli Controparte_1 attori e dei terzi chiamati in causa, delle spese e delle competenze di giudizio che liquida (ai sensi delle nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi degli Avvocati introdotte con D.M. n.55/14 tenuto conto del valore medio per scaglione di riferimento fino ad € 5.200,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in € 2.552,00 per compenso professionale ex D.M. n.55/14, oltre IVA e CPA e 15% come per legge, con attribuzione.
3) Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate, a carico di parte attorea e parte convenuta in causa in egual misura. Controparte_1
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 15/01/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
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