Ordinanza cautelare 4 ottobre 2024
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01333/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01577/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1577 del 2024, proposto da
UC AZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Zappalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Francesco Fidone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AR UF, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria di merito finalizzata al conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato profilo professionale Operatore Tecnico Cuoco approvata con deliberazione n. 1390 del 28.06.2024 (doc. 1);
- del verbale n. 3 del 25.06.2024 e relativi allegati della Commissione esaminatrice nominata con delibera n. 882 del 19/04/2024 (sempre doc. 1);
- del verbale n. 4 del 26.06.2024 e relativi allegati della Commissione esaminatrice nominata con delibera n. 882 del 19/04/2024 (sempre doc. 1).
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/connesso, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il dott. ND AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Con il ricorso in epigrafe, il sig. UC AZ agisce per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, della graduatoria finale per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Operatore Tecnico Cuoco, approvata dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa con delibera n. 1390 del 28.06.2024, nonché dei verbali della Commissione esaminatrice n. 3 del 25.06.2024 e n. 4 del 26.06.2024.
Espone in fatto il ricorrente che:
- in base all’avviso pubblico (all. 3), la procedura era scandita in una fase di valutazione dei titoli e in una successiva prova pratica;
- in virtù della sua esperienza professionale, egli è risultato primo nella graduatoria dei titoli, con 11,780 punti;
- nella prova pratica (consistente nella preparazione di una cotoletta e un’insalata mista) ha invece ottenuto il punteggio di 18/30, minimo per il superamento, risultando così collocato al 58° posto nella graduatoria finale degli idonei; posizione non sufficiente per l’assegnazione degli incarichi in seguito conferiti dall’Amministrazione.
Lamentando, con unico articolato motivo “ Illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione. Contraddittorietà e illogicità manifesta. Eccesso di potere per travisamento e genericità. Irragionevolezza. Arbitrarietà. Violazione principio segretezza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.n. 241/1990 per eccesso di potere, per genericità, per carenza di istruttoria e motivazione. Violazione del principio di trasparenza amministrativa sancito dall’art. 97 costituzione. Violazione dei principi contenuti agli articoli 24 e 113 della costituzione per irragionevolezza, la incoerenza e illogicità, delle valutazioni compiute dall’amministrazione ” il ricorrente in sintesi censura: a) il difetto di motivazione, per l’attribuzione di un mero punteggio numerico senza possibilità di ricostruzione dell’iter logico valutativo, in assenza di criteri analitici predeterminati; b) la contraddittorietà e illogicità manifesta del provvedimento, ascrivibile alla sproporzione tra il punteggio elevato nei titoli e quello minimo nella prova pratica, di natura elementare; c) la contraddittorietà rispetto ai criteri valutativi, ritenuti inadeguati e illogici rispetto alle modalità della prova; d) la violazione del principio di segretezza, per mancato rispetto dell’anonimato nella valutazione della prova pratica.
Ha resistito in giudizio l’ASP di Ragusa che, con documenti e memoria depositati il 30 settembre 2024, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, in quanto la procedura selettiva non sarebbe finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato, ma alla formazione di una graduatoria per incarichi a tempo determinato, con esercizio di mero potere di accertamento e valutazione tecnica, privo di carattere selettivo-comparativo in senso proprio, ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’avviso pubblico che prevedeva espressamente il sistema di attribuzione del punteggio numerico e i criteri di valutazione della prova pratica, deducendo acquiescenza alle regole della selezione. Nel merito, l’Amministrazione ha sostenuto l’idoneità del voto numerico quale espressione sintetica del giudizio tecnico-discrezionale, in presenza di criteri predeterminati e articolati in sotto-voci con range di punteggio, e la piena legittimità della valutazione operata dalla Commissione, insindacabile salvo macroscopici vizi logici o travisamento dei fatti. Ha inoltre escluso la violazione del principio di anonimato, ritenendolo strutturalmente incompatibile con la natura della prova pratica, consistente in un’attività materiale valutata in presenza.
Con ordinanza n. 422 del 4 ottobre 2024, l’istanza cautelare è stata respinta per ritenuta carenza di elementi di prospettica fondatezza del gravame.
Dopo scambio di ulteriori atti difensivi, con i quali le parti hanno insistito nelle rispettive difese e replicato a quelle avversarie, all’udienza pubblica del 23 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
- Capo I
Deve preliminarmente essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione opposta dall’ASP di Ragusa.
Ha chiarito la giurisprudenza che, nel difetto di una definizione normativa di “ concorso pubblico ”, può intendersi come propriamente “concorsuale” (al di là dal nomen utilizzato in concreto dall’Amministrazione, notoriamente non rilevante ai fini qualificatori) una procedura preordinata alla selezione concorrenziale, nell’ambito di una platea indeterminata di potenziali canditati, mediante apprezzamento comparativo svolto dalla commissione giudicatrice, i cui risultati sono destinati ad essere trasfusi in un’apposita graduatoria. Ed anzi, proprio nella formazione di una graduatoria definitiva di merito si ravvisa l’elemento scriminante tra procedure concorsuali e altre selezioni meramente idoneative (cfr. Cons. Stato sez. V, 10 settembre 2018, n. 5298).
Anche la giurisprudenza di questo Tribunale ha più di recente affermato che il requisito della concorsualità si radica nella natura comparativa della selezione: “ Ciò anche in considerazione del fatto che la valutazione dei titoli e la relativa attribuzione di punteggi ai concorrenti - come nel caso di specie - avvengono sulla base di un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione procedente; apprezzamento che consente di qualificare la posizione soggettiva di cui si chiede la tutela non come diritto ma come interesse legittimo ” (TAR Sicilia, sez. IV, 3 giugno 2024 n. 2090 e sez. V, 6 settembre 2024, n. 2991).
Ora, la fattispecie all’esame si caratterizza per: a) l’approvazione di un bando/avviso, che prevedeva requisiti "generali" e "specifici" di ammissione dei candidati, oltre a un termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione; b) la nomina di una commissione esaminatrice; c) la fase di valutazione dei titoli; d) una prova di idoneità pratica; e) la formazione di una vera e propria graduatoria finale degli idonei.
Sussistono, dunque, nel concreto tutti gli elementi denotativi, secondo le superiori coordinate ermeneutiche, di una sostanziale procedura concorsuale.
Né rileva la circostanza che la stessa sia preordinata ad assunzioni a tempo determinato atteso che, per radicato indirizzo, che il Collegio ugualmente fa proprio, le norme generali discendenti dal principio di cui al comma 3 dell’art. 97 Cost., che governano la gestione dei concorsi pubblici, non hanno ragione di essere derogate per il solo fatto che l’assunzione sia effettuata con contratto temporaneo (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, 23 giugno 2017, n. 3433; si veda anche Cons. Stato 5298/2018 cit.).
- Capo II
Parimenti infondata è l’eccezione d’inammissibilità per omessa impugnazione dell’avviso pubblico atteso che il ricorrente non contesta in via autonoma la legittimità delle regole stabilite nell’avviso, ma la loro concreta applicazione e la motivazione della valutazione della Commissione.
Si soggiunga, inoltre, che nel processo amministrativo l’individuazione degli atti impugnati deve essere operata non con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all’effettiva volontà del ricorrente, quale è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte sicché è possibile ritenere che sono oggetto di impugnativa tutti gli atti che, seppure non espressamente indicati tra quelli impugnati ed indipendentemente dalla loro menzione in epigrafe, costituiscono senz’altro oggetto delle doglianze di parte ricorrente in base ai contenuti dell’atto di ricorso (cfr. Cons. Stato sez. IV, 3 novembre 2025, n. 8524).
- Capo III
Nel merito, il ricorso è infondato per le considerazioni che seguono.
1) Per consolidato e condiviso indirizzo, in presenza di criteri predeterminati di attribuzione del voto, l’obbligo di motivazione in sede di attribuzione dei punteggi nelle procedure selettive è validamente effettuato mediante valutazione in forma numerica, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico - discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (Cons. Stato, sez. Sez. V, 10 novembre 2022, n. 9845; si veda anche C.G.A.R.S., sez. giurisd., 30 marzo 2024 n. 256 che “ ritiene intrinsecamente sufficiente l’espressione in forma meramente numerica delle valutazioni delle prove di esami, concorsi e selezioni ”) .
Nel caso in esame, la Commissione ha predeterminato criteri specifici per la prova pratica (Igiene e Manualità), articolati in sei complessivi sottocriteri (Igiene: preparazione/vestizione della persona -igiene personale prima/durante attività-; preparazione componenti della pietanza -controllo qualità stato degli alimenti-; preparazione vassoio -completo della pietanza a fine attività-; Manualità: autonomia nella realizzazione della pietanza -conoscenza delle attività-; padronanza/destrezza nella manipolazione cibi/utensili -corretta esecuzione-; precisione nella realizzazione della pietanza -assenza di imperfezioni-), ciascuno valutato da 0 a 5 punti, con attribuzione analitica dei punteggi per ciascun indicatore (cfr. all. 6 di parte resistente). La valutazione espressa con punteggio numerico, in presenza di tali criteri, si palesa sufficiente a soddisfare l’obbligo motivazionale, non essendo richiesta una motivazione discorsiva o ulteriori specificazioni, salvo il caso di macroscopica illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, che nel caso di specie non emergono né sono stati adeguatamente dimostrati dal ricorrente.
Ed anzi nella misura in cui tali criteri sono diretti a verificare, rispettivamente, il corretto uso degli indumenti professionali, l’igiene e la perizia nella manipolazione degli alimenti e nel dosaggio degli ingredienti nonché la qualità del prodotto finale, essi forniscono nel loro insieme un ragionevole ed equilibrato strumentario di giudizio delle complessive capacità tecniche specificamente afferenti al profilo professionale messo a bando.
2) Quanto alla pretesa contraddittorietà tra il punteggio elevato nei titoli e quello minimo nella prova pratica, è sufficiente osservare che la valutazione dei titoli attiene a un piano diverso rispetto alla verifica concreta delle capacità operative accertate nella prova pratica e che la discrepanza tra le due valutazioni non integra di per sé vizio di illogicità o contraddittorietà, rientrando nella fisiologia delle procedure selettive.
3) In ordine alla presunta inadeguatezza dei criteri valutativi rispetto alla natura della prova, si osserva che anche attività apparentemente elementari possono essere eseguite con livelli qualitativi diversi e che la valutazione della Commissione, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo in presenza di evidenti vizi logici, arbitrarietà o travisamento; che, alla luce delle considerazioni svolte circa la ragionevole idoneità dei criteri valutativi ad un esaustivo vaglio del complessivo bagaglio di competenze tecniche richieste per il profilo professionale in oggetto, non sono ravvisabili nel caso di specie.
4) Quanto, infine, alla dedotta violazione del principio di anonimato, per indirizzo consolidato, dal quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, ogniqualvolta una prova pratica di concorso implichi lo svolgimento non di un mero testo scritto a carattere pratico ma di una concreta attività professionale materiale, non sussiste alcuna realistica possibilità di anonimizzazione della prova, dovendo la medesima essere assoggettata a valutazione diretta da parte della commissione esaminatrice per come fattualmente svolta dal singolo candidato (cfr. ex multis TAR Cagliari, Sez. I, 20 marzo 2023, n. 200). Solo ove la prova pratica si traduca in un elaborato scritto o in un prodotto finale valutabile ex post, è necessario assicurare l’anonimato; diversamente, la valutazione contestuale dell’attività materiale non consente l’applicazione del principio di segretezza.
In conclusione, il ricorso dev’essere respinto in quanto infondato.
- Capo IV
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Non si fa luogo a condanna alle spese a favore del controinteressato non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge. Nulla spese nei confronti del controinteressato non costituito in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI GG, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
ND AN, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| ND AN | GI GG |
IL SEGRETARIO