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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/06/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2836/2023 R.G. sul ricorso depositato il 12/06/2023 proposto da (difesa dall'avv. Maria Gabriella Parte_1
Lopresti) nei confronti di Controparte_1
(difeso da avv. A. Manuela Nucera )
[...]
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : solo la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente il pagamento delle spese di CTU che liquida a favore del dott. per la somma complessiva di 290,00 euro Persona_1 per onorari, oltre Iva e cp se dovute.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
-ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
CP_1
-accertare e dichiarare che la ricorrente, in data 27.10.2022 subiva un infortunio con le modalità descritte nel presente ricorso;
-accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta un grado di inabilità valutabile del 12 % (menomazione indicate con il 226)
1 -Condannare l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della somma dovuta per il danno biologico permanente nella misura del 12%, € 14.656,79, o in quella maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU, olte interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino al soddisfo.
Parte ricorrente deduceva che:
dalla data del 28.04.2022 presta la propria attività lavorativa alle dipendenze della società Cai con sede legale a Crotone (KR) in Via G. Mercalli Z. Industriale n°4 cap Controparte_2
89900 qualifica Operaio pt. con qualifica addetto alle pulizie Livello 2;
la località di impiego è stabilita in Reggio Calabria (RC) Caserma Scuola Allievi Carabinieri Via
Reggio Modena n 23;
la mattina del 27.10.2022 ore 8,30circa, durante l'orario lavorativo presso la predetta “Scuola
Allievi”, mentre sterilizzava il mocio, a causa di un movimento andato a vuoto, che provocava lo scivolamento della mano e di conseguenza del braccio destro, accusava un forte dolore, e chiamava in soccorso il responsabile sig. Controparte_3
che aveva , diritto al riconoscimento delle prestazioni che gli spettano per legge, considerato che il trauma distorsivo spalla dxè scaturito nell'esercizio della propria attività lavorativa e costituisce pertanto infortunio sul lavoro, indennizzabile da parte dell' CP_1 che a seguito del predetto infortunio, la ricorrente ha patito gravi danni da inabilità permanente quantificabili nella percentuale del 12%.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda eccependo : CP_1
assenza di connessione causale tra le lesioni rilevate e l'evento descritto;
non ricorreva la causa violenta e l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 DPR 1124/65;
assenza di connessione causale fra l'evento descritto e la menomazione rivendicata causata piuttosto da fattori preesistenti o contestuali di altra origine;
comunque la richiesta avversaria era generica e sproporzionata e non trovava alcun riscontro nei parametri tabellari.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La causa concerne la pretesa all'indennizzo in capitale per menomazione all'integrità psico-fisica subìta a dire della ricorrente a seguito di infortunio sul lavoro del 27.10. 2022.
Nessuna richiesta vi è per la indennità temporanea .
2 Parte ricorrente deduce di aver subìto dall'incidente sul lavoro un trauma distorsivo alla spalla dx da cui è derivata la menomazione del < il tendine sovraspinato appare fortemente assottigliato, con fenomeni di sfibramento/ lacerazione parziale che interessano gran parte delle fibre in regione inserzionale…>
Parte ricorrente deduce di aver presentato domanda amministrativa senza esito favorevole .
L' contesta l'origine delle patologie dall'infortunio denunciato asserendo invece la lesione di CP_1 origine comune e preesistente
La CTU depositata dal dr all'esito dell'esame della parte ricorrente e svolgendo Persona_2 accurata e corretta indagine, ha concluso che “
1) Dalla visita peritale e dalla documentazione sanitaria evidenziata è possibile affermare che la perizianda , risulta che l'evento del 27.10.22 ha determinato un modesto trauma Parte_1 indiretto con riacutizzazione di una sintomatologia dolorosa alla spalla dx già sofferente e sottoposta in precedenza a intervento chirurgico di riparazione della cuffia dei rotatori.
2) Quanto riscontrato alla RM del 17.11.22 è da riferire a una patologia cronica preesistente e non determinato dall'evento oggetto di causa
3) La dinamica dell'evento per come descritta e precisata in sede di operazioni peritali ha determinato un trauma indiretto alla spalla già sofferente determinando una riacutizzazione algica.
Pertanto è da riconoscere una inabilità temporanea assoluta dal 27.10.22 al 1.1.23 periodo in cui è la perizianda si è assentata dal lavoro. Considerata l'obiettività rilevata alla luce del cod 224 del
DM 12.07.2000 è possibile valutare il DB in tre punti percentuali. “
Alle osservazioni di parte ricorrente il CTU ha risposto che Lette le osservazioni dell'avv. Lopresti si ribadisce fin da subito che quanto riscontrato alla RM del 17.11.22 a parere dello scrivente è da attribuirsi alle preesistenze. La perizianda era stata sottoposta nel 2020 a intervento di riparazione della cuffia dei rotatori della spalla dx. Peraltro la dinamica dell'evento non ha determinato una contusione diretta alla spalla né una distrazione del braccio dx tale da spiegare una eventuale nuova lesione ligamentosa. L'esame obiettivo rilevato evidenzia una limitazione algica dei movimenti dell'arto superiore dx ai gradi estremi che in base al codice 224 del DM 12.07.2000 è da valutare in tre punti percentuali.>.
Alla luce delle conclusioni del CTU , dalle quali non vi è ragioni per discostarsi non essendo forniti dalla parte ricorrente elementi di conclamata evidenza clinica per il raggiungimento di una maggiore ( almeno il 6 %) entità, la domanda non può essere accolta perchè il 3 % riconosciuto dal
CTU non dà luogo a indennizzo né rendita.
3 Spese del giudizio - la dichiarazione di esonero non è sottoscritta personalmente dalla ricorrente per cui è inesistente e senza effetto - a carico di parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore ( dichiarato dalla ricorrente ) e alla natura della causa ( previdenza ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali ( tutte le 4 fasi previste )
Spese del ctu a carico di ricorrente per la soccombenza .
Reggio Calabria 17.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
Lopresti) nei confronti di Controparte_1
(difeso da avv. A. Manuela Nucera )
[...]
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : solo la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente il pagamento delle spese di CTU che liquida a favore del dott. per la somma complessiva di 290,00 euro Persona_1 per onorari, oltre Iva e cp se dovute.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
-ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
CP_1
-accertare e dichiarare che la ricorrente, in data 27.10.2022 subiva un infortunio con le modalità descritte nel presente ricorso;
-accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta un grado di inabilità valutabile del 12 % (menomazione indicate con il 226)
1 -Condannare l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della somma dovuta per il danno biologico permanente nella misura del 12%, € 14.656,79, o in quella maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU, olte interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino al soddisfo.
Parte ricorrente deduceva che:
dalla data del 28.04.2022 presta la propria attività lavorativa alle dipendenze della società Cai con sede legale a Crotone (KR) in Via G. Mercalli Z. Industriale n°4 cap Controparte_2
89900 qualifica Operaio pt. con qualifica addetto alle pulizie Livello 2;
la località di impiego è stabilita in Reggio Calabria (RC) Caserma Scuola Allievi Carabinieri Via
Reggio Modena n 23;
la mattina del 27.10.2022 ore 8,30circa, durante l'orario lavorativo presso la predetta “Scuola
Allievi”, mentre sterilizzava il mocio, a causa di un movimento andato a vuoto, che provocava lo scivolamento della mano e di conseguenza del braccio destro, accusava un forte dolore, e chiamava in soccorso il responsabile sig. Controparte_3
che aveva , diritto al riconoscimento delle prestazioni che gli spettano per legge, considerato che il trauma distorsivo spalla dxè scaturito nell'esercizio della propria attività lavorativa e costituisce pertanto infortunio sul lavoro, indennizzabile da parte dell' CP_1 che a seguito del predetto infortunio, la ricorrente ha patito gravi danni da inabilità permanente quantificabili nella percentuale del 12%.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda eccependo : CP_1
assenza di connessione causale tra le lesioni rilevate e l'evento descritto;
non ricorreva la causa violenta e l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 DPR 1124/65;
assenza di connessione causale fra l'evento descritto e la menomazione rivendicata causata piuttosto da fattori preesistenti o contestuali di altra origine;
comunque la richiesta avversaria era generica e sproporzionata e non trovava alcun riscontro nei parametri tabellari.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La causa concerne la pretesa all'indennizzo in capitale per menomazione all'integrità psico-fisica subìta a dire della ricorrente a seguito di infortunio sul lavoro del 27.10. 2022.
Nessuna richiesta vi è per la indennità temporanea .
2 Parte ricorrente deduce di aver subìto dall'incidente sul lavoro un trauma distorsivo alla spalla dx da cui è derivata la menomazione del < il tendine sovraspinato appare fortemente assottigliato, con fenomeni di sfibramento/ lacerazione parziale che interessano gran parte delle fibre in regione inserzionale…>
Parte ricorrente deduce di aver presentato domanda amministrativa senza esito favorevole .
L' contesta l'origine delle patologie dall'infortunio denunciato asserendo invece la lesione di CP_1 origine comune e preesistente
La CTU depositata dal dr all'esito dell'esame della parte ricorrente e svolgendo Persona_2 accurata e corretta indagine, ha concluso che “
1) Dalla visita peritale e dalla documentazione sanitaria evidenziata è possibile affermare che la perizianda , risulta che l'evento del 27.10.22 ha determinato un modesto trauma Parte_1 indiretto con riacutizzazione di una sintomatologia dolorosa alla spalla dx già sofferente e sottoposta in precedenza a intervento chirurgico di riparazione della cuffia dei rotatori.
2) Quanto riscontrato alla RM del 17.11.22 è da riferire a una patologia cronica preesistente e non determinato dall'evento oggetto di causa
3) La dinamica dell'evento per come descritta e precisata in sede di operazioni peritali ha determinato un trauma indiretto alla spalla già sofferente determinando una riacutizzazione algica.
Pertanto è da riconoscere una inabilità temporanea assoluta dal 27.10.22 al 1.1.23 periodo in cui è la perizianda si è assentata dal lavoro. Considerata l'obiettività rilevata alla luce del cod 224 del
DM 12.07.2000 è possibile valutare il DB in tre punti percentuali. “
Alle osservazioni di parte ricorrente il CTU ha risposto che Lette le osservazioni dell'avv. Lopresti si ribadisce fin da subito che quanto riscontrato alla RM del 17.11.22 a parere dello scrivente è da attribuirsi alle preesistenze. La perizianda era stata sottoposta nel 2020 a intervento di riparazione della cuffia dei rotatori della spalla dx. Peraltro la dinamica dell'evento non ha determinato una contusione diretta alla spalla né una distrazione del braccio dx tale da spiegare una eventuale nuova lesione ligamentosa. L'esame obiettivo rilevato evidenzia una limitazione algica dei movimenti dell'arto superiore dx ai gradi estremi che in base al codice 224 del DM 12.07.2000 è da valutare in tre punti percentuali.>.
Alla luce delle conclusioni del CTU , dalle quali non vi è ragioni per discostarsi non essendo forniti dalla parte ricorrente elementi di conclamata evidenza clinica per il raggiungimento di una maggiore ( almeno il 6 %) entità, la domanda non può essere accolta perchè il 3 % riconosciuto dal
CTU non dà luogo a indennizzo né rendita.
3 Spese del giudizio - la dichiarazione di esonero non è sottoscritta personalmente dalla ricorrente per cui è inesistente e senza effetto - a carico di parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore ( dichiarato dalla ricorrente ) e alla natura della causa ( previdenza ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali ( tutte le 4 fasi previste )
Spese del ctu a carico di ricorrente per la soccombenza .
Reggio Calabria 17.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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