CA
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/09/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 369/2021 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 2 luglio 2025, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] ( c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. US Picone, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata nello studio professionale del suo procuratore sito in Sciacca Via Dante n. 8
APPELLANTE
C O N T R O
in persona del pro tempore (cod. Controparte_1 CP_2
fisc. ), nonché del Vallo, in persona del legale P.IVA_1 Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182, domiciliano ex lege
APPELLATI 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 26/01/2021, il Tribunale di Marsala rigettava l'opposizione proposta da Pt_1
nei confronti del
[...] Controparte_4
Del Vallo, avverso le ordinanze nn. 23/2020 e 24/2020 emesse dalla di Mazara Controparte_3
del Vallo, con le quali gli erano state contestate rispettivamente le violazioni previste dal D.lgs n.
04/2012, art 10 comma 1 lett. b),per avere effettuare pesca a strascico in zona e tempi vietati (motivo di opposizione al quale aveva tuttavia rinunciato in corso di causa ) e dal D.lgs n. 04/2012, art 10 comma 1 lett. t), per avere intralciato le attività poste in essere dagli ispettori di pesca in violazione dell'ordinanza n. 43/2013, e condannava il ricorrente a rifondere le spese di lite pari ad euro 800,00.
Esponeva il primo giudice che il motopescareccio del operava in zona vietata in violazione Pt_1
dell'ordinanza n. 43/2013 e che il ricorrente non si era attenuto all'invito degli ispettori di raggiungere il porto di Mazara del Vallo, limitandosi ad addurre considerazioni personali (timore di non poter rientrare presso il porto di Sciacca) e che solo in sede di ricorso aveva lamentato l'impossibilità di raggiungere il porto di Mazara del Vallo.
Tuttavia il ricorrente non aveva fornito alcuna prova in relazione a tale impossibilità e, dunque, in relazione ad una tale criticità delle condizioni meteo marine che avrebbero messo in pericolo il motopeschereccio ed il suo equipaggio,
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che erroneamente il Parte_1
primo giudice aveva ritenuto che non aveva fornito alcuna prova in relazione all'impossibilità di raggiungere il porto di Mazara del Vallo.
Invero nel ricorso introduttivo del giudizio aveva chiesto di ammettere prova testimoniale a mezzo di
, residente in [...] Testimone_2
Via San Marco n. 39, marinai presenti a bordo del motopesca NA e US S.”, al fine di dimostrare l'impossibilità di raggiungere il Porto di Mazara del Vallo a causa delle avverse condizioni meteo-marine, sugli articolati indicati dalla lettera “d” alla lettera “i”, così formulati:
d) “Vero è che il Sig. invitava gli agenti della a venire a bordo Parte_1 Controparte_3
del motopesca, per effettuare i controlli di loro competenza”; e) “Vero è che detti Agenti si rifiutavano di venire a bordo del motopesca asserendo essere detta manovra pericolosa e chiedevano di essere seguiti presso il Porto di Mazara del Vallo”; f) “Vero è che il Sig. comunicava al Parte_1
personale della Capitaneria, la pericolosità a recarsi presso il Porto di Mazara del Vallo a causa del 4
mare agitato e dal forte vento contrario”; g) “Vero è che il Sig. invitava gli agenti Parte_1
a seguirlo presso il Porto di Sciacca”; h) “Vero è che, il mare fosse notevolmente agitato che spirasse un forte vento di maestrale, che dette condizioni meteomarine andavano velocemente peggiorando e che, pertanto, il Porto di Sciacca che si trovava sottovento, sebbene più lontano ed era più facile da raggiugere senza esporre il motopesca ed i pescatori presenti a bordo ad alcun grave pericolo”; i)
“Vero è che navigare controvento con il mare grosso è circostanza oggettivamente pericolosa sconsigliata dalla tecnica di navigazione.
Era illogico e contraddittorio non ammettere la prova richiesta e successivamente affermare che non si era dato prova di quanto sostenuto e, conseguentemente, il primo Giudice aveva sicuramente sbagliato nel non ammettere detta prova.
Infatti, era evidente che la prova sopra articolata e tempestivamente richiesta aveva il solo fine di dimostrare:
1) le condizioni meteo-marine esistenti al momento dell'intervento da parte dei militari della
; Controparte_3
2) la conseguente impossibilità del ricorrente a seguire i predetti militari presso il Porto di Mazara del
Vallo;
3) l'assoluta mancanza di volontà del di ostacolare l'operato dei militari e sottrarsi al controllo Pt_1
in atto.
Inoltre anche dalla documentazione in atti emergeva quanto sostenuto dal ricorrente. Infatti anche dalla documentazione fornita dalla si evinceva la presenza di forte vento, tale da Controparte_3
non consentire ai militari di recarsi a bordo del motopesca.
Si riportava a tutte le considerazioni già effettuate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e insisteva per l'ammissione della prova testimoniale predetta, con i testi e sui capitoli suddescritti, tempestivamente indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ( primo motivo ).
Infine, il primo Giudice aveva errato nel condannarlo a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate in € 800,00.
Invero la comparsa di costituzione e risposta della era stata sottoscritta dal Controparte_3
Comandante C.F. (CP) che non era un avvocato bensì era un dipendente del Persona_1
resistente, con la conseguenza che nessuna spesa del giudizio poteva essere liquidata . CP_1
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la Capitaneria di Porto di Mazara Del
Vallo si costituivano in giudizio e contestavano l'avverso appello esponendo che l'Autorità Portuale 5
aveva riferito che, al momento dei fatti, le condizioni meteomarine, caratterizzate da mare forza 3 e vento da Ovest di intensità pari a 8 nodi (circa 15 km/h), sconsigliavano certamente l'affiancamento tra le unità, dato il rischio di urti per le dimensioni dell'unità da pesca. Tuttavia, siffatte condizioni meteo non erano tali da impedire la rotta verso il porto (più vicino e sicuro) di Mazara del Vallo.
Pertanto, il comandante della dipendente CP 2092 invitava l'unità navale a recarsi fino Parte_2
al porto di Mazara del Vallo, per poter procedere agli accertamenti del caso.
Si trattava di circostanza di fatto coperte da forza fidefacente, ai sensi dell'art. 2700 c.p.c., contestabili, dunque, unicamente nel procedimento di querela di falso.
Il Tribunale aveva inoltre correttamente rigettato la prova per testi articolata da parte ricorrente in quanto superflua ai fini del decidere, stante la documentazione riversata in atti.
Senza recesso da quanto suesposto, evidenziavano che la circostanza di pericolo sopradetta, asseritamente proibitiva per ottemperare all'ordine ricevuto dall'autorità portuale, non era mai stata menzionata da controparte, se non in sede di ricorso.
Invero, come si evinceva dalle dichiarazioni rese dal , le quali erano state riportate in seno al Pt_1
verbale di contestazione n. 02/2020 – correttamente redatto dai pubblici ufficiali e regolarmente firmato e sottoscritto da controparte - le ragioni a sostegno del suo rifiuto erano del tutto diverse:
“causa maltempo non mi sentivo di venire in porto a Mazara del Vallo per timore di rimanere più giorni bloccato in porto. Pertanto facevo rotta per il porto di Sciacca dove mi sarei messo a disposizione dell'Autorità Marittima”.
Nessun cenno, quindi, alle dedotte condizioni di rischio che mettessero in pericolo la sicurezza dell'unità, qualora si fosse diretta verso il porto di Mazara del Vallo.
All'odierna udienza del 2 luglio 2025, procedutasi alla discussione, nel corso della quale il difensore dell'appellante chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse, limitatamente all'ordinanza -ingiunzione relativa alla sanzione accessoria della assegnazione di sette punti al Titolare della Licenza di pesca, veniva emessa sentenza della quale si dava lettura dopo la Camera di Consiglio.
Va innanzitutto osservato che la prova per testi sulla quale l'appellante ha insistito appare in parte inammissibile ( capitolati h ed i), in quanto contenenti espressione di giudizio, ed in parte irrilevante
(i rimanenti capitolati vertono su circostanza pacifiche ) .
Tanto premesso, si osserva che, con riferimento al primo motivo di appello, l'appellante non contesta l'esistenza dell'elemento oggettivo della violazione contestatagli (intralcio alle attività poste in essere 6
dagli ispettori di pesca) ma, piuttosto, afferma che tale intralcio è giustificato dall'esistenza di cause di forza maggiore.
E' pacifico che "in tema di sanzioni amministrative il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati dalla L. 24 novembre 1981, n. 639,debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell'art. 3 di essa ed escludono la responsabilità dell'agente, incidendo il caso fortuito sulla colpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico. La relativa nozione va desunta dall'art.45 cod. pen. e secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale rimane integrata con il concorso dell'imprevedibilità ed inevitabilità da accertare positivamente mediante specifica indagine" (Cass. n. 9738 del 2000; Cass.n. 14168 del 2002; Cass.
n. 10343 del 2010 ).
Orbene, nella specie, le circostanza di fatto enunciate dall'appellante non possono ritenersi integrare una causa di forza maggiore , in quanto le condizioni meteo negative che - a suo dire - non gli consentivano di raggiungere il porto di Mazara del Vallo non possono ritenersi imprevedibili, essendo indubbiamente facilmente verificabili mediante la consultazione degli apposti bollettini metereologici prima dell'inizio di una battuta di pesca, con la conseguenza che l'appellante, utilizzando le diligenza media, avrebbe ben potuto consultare preventivamente i bollettini di pesca, astenendosi di effettuare la battuta di pesca in presenza di condizioni del mare negative. Va quindi rigettato il primo motivo di appello.
Fondato è invece il secondo motivo di appello. Invero nel giudizio di primo grado l'attività difensiva della è stata effettuata dal Comandante della Capitaneria di Mazara del Controparte_3 CP_3
Vallo.
E' pacifico che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota ( v. da ultimo Cass. n. 23825 del 04/08/2023).
Nella specie la liquidazione delle spese nella misura di euro 800,00 è del tutto ingiustificata non risultando da alcuna specifica nota spese che detto importo trovi corrispondenza in spese vive 7
effettivamente sopportate dall'Amministrazione e apparendo piuttosto consequenziale ritenere che si riferisca alla errata liquidazione dei compensi di avvocato nella specie non spettanti.
Si da atto– in conformità alla richiesta formulato dal difensore del che è cessata la materia Pt_1
del contendere relativa alla impugnazione della sanzione accessoria della assegnazione di sette punti al Titolare della Licenza di pesca n. , con riferimento al verbale di accertamento NumeroDiP_1
punti per infrazioni gravi n. 02/2020 del 19/02/2020, avendo il ricorrente nel giudizio di primo grado rinunciato al ricorso proposto avverso la contestata violazione prevista dal D.lgs n. 04/2012, art 10 comma 1 lett. b).
Tenuto conto dell'esito definitivo del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza resa in data 26/01/2021 dal Tribunale di Marsala appellata da nei confronti del Parte_1 Controparte_4
Mazara Del Vallo, revoca la condanna alle spese del giudizio per l'importo di
[...]
euro 800,00 contenuto nell'impugnata sentenza che, per il resto, conferma;
compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 2 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 369/2021 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 2 luglio 2025, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] ( c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. US Picone, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata nello studio professionale del suo procuratore sito in Sciacca Via Dante n. 8
APPELLANTE
C O N T R O
in persona del pro tempore (cod. Controparte_1 CP_2
fisc. ), nonché del Vallo, in persona del legale P.IVA_1 Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182, domiciliano ex lege
APPELLATI 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 26/01/2021, il Tribunale di Marsala rigettava l'opposizione proposta da Pt_1
nei confronti del
[...] Controparte_4
Del Vallo, avverso le ordinanze nn. 23/2020 e 24/2020 emesse dalla di Mazara Controparte_3
del Vallo, con le quali gli erano state contestate rispettivamente le violazioni previste dal D.lgs n.
04/2012, art 10 comma 1 lett. b),per avere effettuare pesca a strascico in zona e tempi vietati (motivo di opposizione al quale aveva tuttavia rinunciato in corso di causa ) e dal D.lgs n. 04/2012, art 10 comma 1 lett. t), per avere intralciato le attività poste in essere dagli ispettori di pesca in violazione dell'ordinanza n. 43/2013, e condannava il ricorrente a rifondere le spese di lite pari ad euro 800,00.
Esponeva il primo giudice che il motopescareccio del operava in zona vietata in violazione Pt_1
dell'ordinanza n. 43/2013 e che il ricorrente non si era attenuto all'invito degli ispettori di raggiungere il porto di Mazara del Vallo, limitandosi ad addurre considerazioni personali (timore di non poter rientrare presso il porto di Sciacca) e che solo in sede di ricorso aveva lamentato l'impossibilità di raggiungere il porto di Mazara del Vallo.
Tuttavia il ricorrente non aveva fornito alcuna prova in relazione a tale impossibilità e, dunque, in relazione ad una tale criticità delle condizioni meteo marine che avrebbero messo in pericolo il motopeschereccio ed il suo equipaggio,
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che erroneamente il Parte_1
primo giudice aveva ritenuto che non aveva fornito alcuna prova in relazione all'impossibilità di raggiungere il porto di Mazara del Vallo.
Invero nel ricorso introduttivo del giudizio aveva chiesto di ammettere prova testimoniale a mezzo di
, residente in [...] Testimone_2
Via San Marco n. 39, marinai presenti a bordo del motopesca NA e US S.”, al fine di dimostrare l'impossibilità di raggiungere il Porto di Mazara del Vallo a causa delle avverse condizioni meteo-marine, sugli articolati indicati dalla lettera “d” alla lettera “i”, così formulati:
d) “Vero è che il Sig. invitava gli agenti della a venire a bordo Parte_1 Controparte_3
del motopesca, per effettuare i controlli di loro competenza”; e) “Vero è che detti Agenti si rifiutavano di venire a bordo del motopesca asserendo essere detta manovra pericolosa e chiedevano di essere seguiti presso il Porto di Mazara del Vallo”; f) “Vero è che il Sig. comunicava al Parte_1
personale della Capitaneria, la pericolosità a recarsi presso il Porto di Mazara del Vallo a causa del 4
mare agitato e dal forte vento contrario”; g) “Vero è che il Sig. invitava gli agenti Parte_1
a seguirlo presso il Porto di Sciacca”; h) “Vero è che, il mare fosse notevolmente agitato che spirasse un forte vento di maestrale, che dette condizioni meteomarine andavano velocemente peggiorando e che, pertanto, il Porto di Sciacca che si trovava sottovento, sebbene più lontano ed era più facile da raggiugere senza esporre il motopesca ed i pescatori presenti a bordo ad alcun grave pericolo”; i)
“Vero è che navigare controvento con il mare grosso è circostanza oggettivamente pericolosa sconsigliata dalla tecnica di navigazione.
Era illogico e contraddittorio non ammettere la prova richiesta e successivamente affermare che non si era dato prova di quanto sostenuto e, conseguentemente, il primo Giudice aveva sicuramente sbagliato nel non ammettere detta prova.
Infatti, era evidente che la prova sopra articolata e tempestivamente richiesta aveva il solo fine di dimostrare:
1) le condizioni meteo-marine esistenti al momento dell'intervento da parte dei militari della
; Controparte_3
2) la conseguente impossibilità del ricorrente a seguire i predetti militari presso il Porto di Mazara del
Vallo;
3) l'assoluta mancanza di volontà del di ostacolare l'operato dei militari e sottrarsi al controllo Pt_1
in atto.
Inoltre anche dalla documentazione in atti emergeva quanto sostenuto dal ricorrente. Infatti anche dalla documentazione fornita dalla si evinceva la presenza di forte vento, tale da Controparte_3
non consentire ai militari di recarsi a bordo del motopesca.
Si riportava a tutte le considerazioni già effettuate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e insisteva per l'ammissione della prova testimoniale predetta, con i testi e sui capitoli suddescritti, tempestivamente indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ( primo motivo ).
Infine, il primo Giudice aveva errato nel condannarlo a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate in € 800,00.
Invero la comparsa di costituzione e risposta della era stata sottoscritta dal Controparte_3
Comandante C.F. (CP) che non era un avvocato bensì era un dipendente del Persona_1
resistente, con la conseguenza che nessuna spesa del giudizio poteva essere liquidata . CP_1
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la Capitaneria di Porto di Mazara Del
Vallo si costituivano in giudizio e contestavano l'avverso appello esponendo che l'Autorità Portuale 5
aveva riferito che, al momento dei fatti, le condizioni meteomarine, caratterizzate da mare forza 3 e vento da Ovest di intensità pari a 8 nodi (circa 15 km/h), sconsigliavano certamente l'affiancamento tra le unità, dato il rischio di urti per le dimensioni dell'unità da pesca. Tuttavia, siffatte condizioni meteo non erano tali da impedire la rotta verso il porto (più vicino e sicuro) di Mazara del Vallo.
Pertanto, il comandante della dipendente CP 2092 invitava l'unità navale a recarsi fino Parte_2
al porto di Mazara del Vallo, per poter procedere agli accertamenti del caso.
Si trattava di circostanza di fatto coperte da forza fidefacente, ai sensi dell'art. 2700 c.p.c., contestabili, dunque, unicamente nel procedimento di querela di falso.
Il Tribunale aveva inoltre correttamente rigettato la prova per testi articolata da parte ricorrente in quanto superflua ai fini del decidere, stante la documentazione riversata in atti.
Senza recesso da quanto suesposto, evidenziavano che la circostanza di pericolo sopradetta, asseritamente proibitiva per ottemperare all'ordine ricevuto dall'autorità portuale, non era mai stata menzionata da controparte, se non in sede di ricorso.
Invero, come si evinceva dalle dichiarazioni rese dal , le quali erano state riportate in seno al Pt_1
verbale di contestazione n. 02/2020 – correttamente redatto dai pubblici ufficiali e regolarmente firmato e sottoscritto da controparte - le ragioni a sostegno del suo rifiuto erano del tutto diverse:
“causa maltempo non mi sentivo di venire in porto a Mazara del Vallo per timore di rimanere più giorni bloccato in porto. Pertanto facevo rotta per il porto di Sciacca dove mi sarei messo a disposizione dell'Autorità Marittima”.
Nessun cenno, quindi, alle dedotte condizioni di rischio che mettessero in pericolo la sicurezza dell'unità, qualora si fosse diretta verso il porto di Mazara del Vallo.
All'odierna udienza del 2 luglio 2025, procedutasi alla discussione, nel corso della quale il difensore dell'appellante chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse, limitatamente all'ordinanza -ingiunzione relativa alla sanzione accessoria della assegnazione di sette punti al Titolare della Licenza di pesca, veniva emessa sentenza della quale si dava lettura dopo la Camera di Consiglio.
Va innanzitutto osservato che la prova per testi sulla quale l'appellante ha insistito appare in parte inammissibile ( capitolati h ed i), in quanto contenenti espressione di giudizio, ed in parte irrilevante
(i rimanenti capitolati vertono su circostanza pacifiche ) .
Tanto premesso, si osserva che, con riferimento al primo motivo di appello, l'appellante non contesta l'esistenza dell'elemento oggettivo della violazione contestatagli (intralcio alle attività poste in essere 6
dagli ispettori di pesca) ma, piuttosto, afferma che tale intralcio è giustificato dall'esistenza di cause di forza maggiore.
E' pacifico che "in tema di sanzioni amministrative il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati dalla L. 24 novembre 1981, n. 639,debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell'art. 3 di essa ed escludono la responsabilità dell'agente, incidendo il caso fortuito sulla colpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico. La relativa nozione va desunta dall'art.45 cod. pen. e secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale rimane integrata con il concorso dell'imprevedibilità ed inevitabilità da accertare positivamente mediante specifica indagine" (Cass. n. 9738 del 2000; Cass.n. 14168 del 2002; Cass.
n. 10343 del 2010 ).
Orbene, nella specie, le circostanza di fatto enunciate dall'appellante non possono ritenersi integrare una causa di forza maggiore , in quanto le condizioni meteo negative che - a suo dire - non gli consentivano di raggiungere il porto di Mazara del Vallo non possono ritenersi imprevedibili, essendo indubbiamente facilmente verificabili mediante la consultazione degli apposti bollettini metereologici prima dell'inizio di una battuta di pesca, con la conseguenza che l'appellante, utilizzando le diligenza media, avrebbe ben potuto consultare preventivamente i bollettini di pesca, astenendosi di effettuare la battuta di pesca in presenza di condizioni del mare negative. Va quindi rigettato il primo motivo di appello.
Fondato è invece il secondo motivo di appello. Invero nel giudizio di primo grado l'attività difensiva della è stata effettuata dal Comandante della Capitaneria di Mazara del Controparte_3 CP_3
Vallo.
E' pacifico che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota ( v. da ultimo Cass. n. 23825 del 04/08/2023).
Nella specie la liquidazione delle spese nella misura di euro 800,00 è del tutto ingiustificata non risultando da alcuna specifica nota spese che detto importo trovi corrispondenza in spese vive 7
effettivamente sopportate dall'Amministrazione e apparendo piuttosto consequenziale ritenere che si riferisca alla errata liquidazione dei compensi di avvocato nella specie non spettanti.
Si da atto– in conformità alla richiesta formulato dal difensore del che è cessata la materia Pt_1
del contendere relativa alla impugnazione della sanzione accessoria della assegnazione di sette punti al Titolare della Licenza di pesca n. , con riferimento al verbale di accertamento NumeroDiP_1
punti per infrazioni gravi n. 02/2020 del 19/02/2020, avendo il ricorrente nel giudizio di primo grado rinunciato al ricorso proposto avverso la contestata violazione prevista dal D.lgs n. 04/2012, art 10 comma 1 lett. b).
Tenuto conto dell'esito definitivo del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza resa in data 26/01/2021 dal Tribunale di Marsala appellata da nei confronti del Parte_1 Controparte_4
Mazara Del Vallo, revoca la condanna alle spese del giudizio per l'importo di
[...]
euro 800,00 contenuto nell'impugnata sentenza che, per il resto, conferma;
compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 2 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE