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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2054 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. GAROFALO STEFANO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO Controparte_1 P.IVA_1
MANLIO resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 25.07.2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001776548
(notificata in data 05.07.2024) con la quale l ha ingiunto il CP_1
pagamento della somma di € 4.593,41 a titolo di sanzione ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n.
638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità
2018 e basata sull'accertamento n. .6500.02/08/2019.0118312 del CP_1
02.08.2019, contestando di aver ricoperto il ruolo di legale rappresentante della società “Il Nuovo Decoro Group s.r.l.” nella predetta annualità.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha dato atto di avere archiviato CP_1
il procedimento sanzionatorio nei confronti del (cfr. Disposizione Pt_1
n° 650000-25-0144 del 19.03.2025, all. 2 memoria di costituzione), riconoscendo di avere erroneamente emesso l'ordinanza ingiunzione opposta nei confronti dell'odierno opponente, il quale non rivestiva, nell'anno in questione, il ruolo di legale rappresentante della società nei confronti della quale poteva legittimamente essere esercitata la potestà sanzionatoria;
ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Parte opponente, preso atto, insisteva per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite sulla scorta del principio della soccombenza virtuale.
***
Tanto premesso, l' già in sede di costituzione in giudizio ha dato atto CP_1
di avere provveduto ad annullare le ordinanze ingiunzione in questione;
quindi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. L'opponente ha chiesto, tuttavia, condannarsi l'Istituto alle spese processuali.
Pagina 2 di 3 Va evidenziato come, in corso di causa, sia intervenuta una circostanza -
l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato - che ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti;
ciò che impone di dichiarare cessata la materia del contendere per pacifica infondatezza della pretesa e desistenza dalla stessa da parte del creditore.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
Le spese vanno poste a carico dell' essendo pacifica CP_2
l'infondatezza della pretesa oggetto dell'opposta ingiunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rifondere a le spese di lite liquidate in € 900,00 CP_1 Parte_1
oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, € 43,00 per rimborso c.u. e distratte in favore dell'Avv. Stefano Garofalo.
14/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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