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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/06/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2396/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2396/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Verona presso lo studio dell'Avv. PISA GILDA che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo unitamente all'avv.
CHIODELLI GUIDO;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria di elettivamente domiciliata in CP_2
VIALE DI VILLA GRAZIOLI, 15 00198 ROMA presso lo studio dell'Avv. GARGANI BENEDETTO che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta unitamente all'avv. GARGANI GUIDO;
(C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 12.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo 223/2023 con cui è stato condannato a pagare, in favore di (d'ora innanzi, per Controparte_1 brevità, “ ”) l'importo di euro 179.696,52, deducendo: a) il CP_1 difetto di legittimazione attiva in capo alla mandante CP_2
b) che la pretesa sarebbe priva di prova, essendo fondata
[...] soltanto sui docc. 11 e 12 prodotti dalla ricorrente nel fascicolo monitorio;
c) che sarebbero stati probabilmente applicati interessi debitori superiori del 20% rispetto a quelli inizialmente pattuiti.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n.
223/2023.
Con ordinanza del 16.10.2023 è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo e in data 12.12.2024 sono state precisate le conclusioni.
Va preliminarmente evidenziata l'illegittimità della citazione in giudizio, effettuata da di in Parte_1 Controparte_2 proprio. È noto, infatti, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente che intenda convenire in causa un soggetto terzo e diverso dalla parte ricorrente/opposta non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al
Giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato (ex multiis, Cass. 21706/2019).
Ciò posto l'opposizione è radicalmente infondata e va rigettata.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione (rectius, titolarità) attiva del credito in capo a
Controparte_2
pagina 2 di 4 Parte convenuta opposta ha, infatti, fornito adeguata prova della titolarità, in capo alla mandante, dei crediti per cui è causa, consistenti nel saldo passivo del contratto di conto corrente n.
336 (già n. 107/57/0465489) (doc. 4 fasc. monitorio) e nel residuo dovuto per effetto del finanziamento chirografario di euro
54.525,21 (doc. 8 fasc. monitorio), sorti da rapporti originariamente intercorsi con Banca Popolare di Vicenza S.p.a., producendo: a) il contratto di cessione di ramo d'azienda intercorso tra Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e Intesa San
Paolo S.p.a. (doc. 13 di parte opposta); b) la prova della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
138 del 23 novembre 2019 – Parte Seconda – Foglio delle
Inserzioni (cfr. doc. 03 del fascicolo monitorio) della cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre
1993 n. 385), con cui ha acquistato pro soluto Controparte_2 da con effetto dal 25 novembre 2019, Controparte_3 taluni crediti deteriorati;
c) la prova che la lista dei crediti ceduti, nella quale rientrano pure quelli vantati nei confronti di
, è stata pubblicata sul sito di Intesa San Paolo Parte_1
S.p.a. (docc. 6, 7, 8, di parte opposta); d) infine, la dichiarazione della cedente in relazione all'avvenuto trasferimento dei crediti per cui è causa a (doc. 9 di parte opposta). Controparte_2
Tali documenti sono idonei a dimostrare la attuale titolarità del credito in capo a alla luce dell'orientamento Controparte_2 della Corte di Cassazione ormai consolidato (cfr. Cass.
17944/23).
Ciò posto, privo di fondamento è pure il motivo di opposizione con il quale viene dedotta l'assenza di prova del credito.
Contrariamente a quanto affermato da , detta Parte_1 prova non è rappresentata soltanto dai docc. 11 e 12 del fascicolo monitorio, bensì anche dalla documentazione pagina 3 di 4 contrattuale relativa ai rapporti azionati (docc.
4-8 fasc. monitorio), dalla documentazione contabile relativa al rapporto di conto corrente (cfr. doc. 10 di parte opposta), e dalla documentazione comprovante l'erogazione del finanziamento all'odierno opponente (doc. 11 di parte opposta), sicché la pretesa azionata appare pienamente dimostrata. A ciò si aggiunga che, in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (così Cass. n. 17889/20) sicché il credito, nella sua esistenza, non può dirsi neppure specificamente contestato dall'opponente.
Da ultimo, le ulteriori censure sollevate da Parte_1 vanno rigettate, in quanto, oltre ad essere inammissibilmente generiche già sul piano assertivo, risultano altresì sfornite del benché minimo corredo probatorio.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 25 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2396/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Verona presso lo studio dell'Avv. PISA GILDA che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo unitamente all'avv.
CHIODELLI GUIDO;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria di elettivamente domiciliata in CP_2
VIALE DI VILLA GRAZIOLI, 15 00198 ROMA presso lo studio dell'Avv. GARGANI BENEDETTO che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta unitamente all'avv. GARGANI GUIDO;
(C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 12.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo 223/2023 con cui è stato condannato a pagare, in favore di (d'ora innanzi, per Controparte_1 brevità, “ ”) l'importo di euro 179.696,52, deducendo: a) il CP_1 difetto di legittimazione attiva in capo alla mandante CP_2
b) che la pretesa sarebbe priva di prova, essendo fondata
[...] soltanto sui docc. 11 e 12 prodotti dalla ricorrente nel fascicolo monitorio;
c) che sarebbero stati probabilmente applicati interessi debitori superiori del 20% rispetto a quelli inizialmente pattuiti.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n.
223/2023.
Con ordinanza del 16.10.2023 è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo e in data 12.12.2024 sono state precisate le conclusioni.
Va preliminarmente evidenziata l'illegittimità della citazione in giudizio, effettuata da di in Parte_1 Controparte_2 proprio. È noto, infatti, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente che intenda convenire in causa un soggetto terzo e diverso dalla parte ricorrente/opposta non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al
Giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato (ex multiis, Cass. 21706/2019).
Ciò posto l'opposizione è radicalmente infondata e va rigettata.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione (rectius, titolarità) attiva del credito in capo a
Controparte_2
pagina 2 di 4 Parte convenuta opposta ha, infatti, fornito adeguata prova della titolarità, in capo alla mandante, dei crediti per cui è causa, consistenti nel saldo passivo del contratto di conto corrente n.
336 (già n. 107/57/0465489) (doc. 4 fasc. monitorio) e nel residuo dovuto per effetto del finanziamento chirografario di euro
54.525,21 (doc. 8 fasc. monitorio), sorti da rapporti originariamente intercorsi con Banca Popolare di Vicenza S.p.a., producendo: a) il contratto di cessione di ramo d'azienda intercorso tra Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e Intesa San
Paolo S.p.a. (doc. 13 di parte opposta); b) la prova della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
138 del 23 novembre 2019 – Parte Seconda – Foglio delle
Inserzioni (cfr. doc. 03 del fascicolo monitorio) della cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre
1993 n. 385), con cui ha acquistato pro soluto Controparte_2 da con effetto dal 25 novembre 2019, Controparte_3 taluni crediti deteriorati;
c) la prova che la lista dei crediti ceduti, nella quale rientrano pure quelli vantati nei confronti di
, è stata pubblicata sul sito di Intesa San Paolo Parte_1
S.p.a. (docc. 6, 7, 8, di parte opposta); d) infine, la dichiarazione della cedente in relazione all'avvenuto trasferimento dei crediti per cui è causa a (doc. 9 di parte opposta). Controparte_2
Tali documenti sono idonei a dimostrare la attuale titolarità del credito in capo a alla luce dell'orientamento Controparte_2 della Corte di Cassazione ormai consolidato (cfr. Cass.
17944/23).
Ciò posto, privo di fondamento è pure il motivo di opposizione con il quale viene dedotta l'assenza di prova del credito.
Contrariamente a quanto affermato da , detta Parte_1 prova non è rappresentata soltanto dai docc. 11 e 12 del fascicolo monitorio, bensì anche dalla documentazione pagina 3 di 4 contrattuale relativa ai rapporti azionati (docc.
4-8 fasc. monitorio), dalla documentazione contabile relativa al rapporto di conto corrente (cfr. doc. 10 di parte opposta), e dalla documentazione comprovante l'erogazione del finanziamento all'odierno opponente (doc. 11 di parte opposta), sicché la pretesa azionata appare pienamente dimostrata. A ciò si aggiunga che, in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (così Cass. n. 17889/20) sicché il credito, nella sua esistenza, non può dirsi neppure specificamente contestato dall'opponente.
Da ultimo, le ulteriori censure sollevate da Parte_1 vanno rigettate, in quanto, oltre ad essere inammissibilmente generiche già sul piano assertivo, risultano altresì sfornite del benché minimo corredo probatorio.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 25 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4