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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, nella causa civile iscritta al n. 6130/2023 R.G.,
introdotta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alessio Morosin, nei confronti di:
(C.F. , rappresentato ed assistito CP_1 C.F._2
dall'avv. Andrea Tirondola,
ha emesso la seguente
SENTENZA
In data 30.10.2023 il Sig. ha citato in giudizio il Sig. in Pt_1 CP_1
opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., chiedendo l'accertamento della illegittimità del medesimo.
All'uopo ha dedotto: i) di aver eseguito in data 2.9.2022, tramite la ditta informatica Media & Phone S.a.s., la ricerca e la cancellazione di tutti i post relativi al pubblicati dall'attore sulla piattaforma Parte_2
Facebook; ii) come risulterebbe che fin dal 15.09.2022, su tutte le pagine web gestite da all'interno della piattaforma Facebook vi Parte_1
sarebbe stata totale assenza dei post citati nell'ordinanza del Tribunale di
Padova n. rep. 2979/2022 depositata in data 31.8.2022 (Relazione del
20.1.2023 redatta dall'esperto informatico ing. ); iii) Persona_1 l'eventuale persistenza di dati presenti in Facebook o nella cache del computer di altri utenti o nella cache di motori di ricerca quali Google o altre piattaforme analoghe non sarebbero ascrivibili alla responsabilità del Sig.
; iv) per l'effetto, sarebbe insussistente il diritto di parte esecutante a Pt_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per le somme richieste a titolo di penale ex art. 614 bis c.p.c., dunque l'atto di precetto notificato in data 11.10.2023 sarebbe illegittimo ed infondato nella parte in cui intima di cancellare i post e di pagare la penale di Euro 50,00 al giorno con decorrenza dal 31.8.2022 fino alla data del precetto del 7.10.2023, per complessivi 403 giorni, pari all'importo totale di € 20.150,00.
L'opponente ha chiesto altresì la sospensione dell'esecuzione ex art. 624
c.p.c.
In data 31.10.2023 si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto della opposizione proposta ex adverso in quanto infondata per i seguenti motivi:
i) l'opponente non avrebbe in alcun modo provato di avere adempiuto agli obblighi ex art. 614 bis c.p.c.; ii) sarebbe completamente falso che tutti i post siano stati cancellati il 2.9.2022: la circostanza sarebbe smentita dalla documentazione prodotta, da cui risulterebbe la presenza di 4 post oggetto di condanna alla data del 7.10.2023, data di spedizione del precetto, nonché la circostanza che numerosissime volte l'opponente avrebbe modificato tali post. Quanto alla istanza di sospensione, l'opposto ne ha contestato la sussistenza di presupposti.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta delle seguenti conclusioni:
per parte opponente:
“Nel merito:
- accertato e dichiarato che ha eseguito in data 02.09.2022, Parte_1
tramite la ditta specializzata informatica Media & Phone S.a.s., la ricerca e la cancellazione di tutti i post relativi al generale pubblicati Parte_2
dall'attore sulla piattaforma Facebook;
- accertato e dichiarato che anche dalla relazione del 20.01.2023 redatta dall'esperto informatico ing. risulta che, a seguito degli Persona_1
accertamenti tecnici eseguiti, fin dal 15.09.2022, su tutte le pagine web gestite da all'interno della piattaforma Facebook vi era la Parte_1
totale assenza dei post citati nell'ordinanza del Tribunale di Padova n. rep.
2979/2022 depositata in data 31.08.2022;
- accertato e dichiarato che l'eventuale persistenza di dati presenti nei server
Facebook o nella cache del computer di altri utenti o nella cache di mortori di ricerca quali Google o altre piattaforme analoghe non sono ascrivibili alla responsabilità del sig. ; Parte_1
- per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di parte esecutante a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per le somme richieste a titolo di penale ex art. 614 bis c.p.c., e conseguentemente accertare e dichiarare che l'atto di precetto notificato a
in data 11.10.2023 è illegittimo ed infondato nella parte in cui ha Pt_1
intimato a di cancellare i post suindicati e di pagare la penale Parte_1
di Euro 50,00 al giorno con decorrenza dal 31.08.2022 fino alla data del precetto del 7.10.2023, per complessivi 403 giorni, che ammonta all'importo totale di Euro 20.150,00, oltre ai successivi importi asseritamente maturati e maturandi a titolo di penale ex art. 614 bis c.p.c..
- Spese, e compensi legali integralmente rifusi”;
per parte opposta:
“Nel merito:
“1) Dichiararsi infondata l'opposizione
2) Condannarsi l'opponente al risarcimento in favore del creditore di una somma, che si quantifica nel doppio delle spese legali liquidate o comunque da determinarsi d'ufficio, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
3) In ogni caso, con rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
******
Motivi della decisione Il Giudice ritiene che l'opposizione sia infondata per i motivi che seguono.
Anzitutto, il primo motivo di opposizione dedotto, per cui la ordinanza di assegnazione del 13.1.2023 sarebbe inidonea a costituire titolo esecutivo, risulta privo di pregio.
Ed invero, la doglianza relativa alla ordinanza di assegnazione risulta superata dalle seguenti circostanze: i) nell'atto di precetto è menzionato il titolo esecutivo vantato dal creditore nei confronti del debitore-opponente, ossia la ordinanza del Tribunale di Padova del 31.8.2022, con riguardo alla somma capitale dovuta a titolo di risarcimento e alla condanna ex art. 614 bis c.p.c., con indicazione della data della notifica di tale titolo (doc. A di parte opposta); ii) in ogni caso nelle conclusioni l'odierno opponente non si premura di chiedere a codesto Giudice di accertare la nullità e/o inefficacia del precetto a tale titolo.
Non risulta, poi, che il Sig. abbia sufficientemente provato – anche se Pt_1
chiede l'accertamento di ciò a codesto Giudice – di aver eseguito già in data
2.9.2022 la cancellazione di tutti i post relativi al generale CP_1
Si ritiene, poi, che dalla documentazione prodotta da parte opposta emergano le seguenti circostanze:
i) anzitutto, l'opponente ha nel tempo prospettato plurime e contradditorie versioni sul suo asserito tempestivo adempimento all'ordine di cancellazione di cui all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
Tribunale di Padova del 30.8.2022;
ii) e anzi, proprio la prova dell'inadempimento al suddetto ordine: il Sig.
non ha proceduto tempestivamente ed esaustivamente alla Pt_1
cancellazione di tutti i post, dato che è comprovata documentalmente la permanenza su Facebook di 4 post oggetto di condanna alla data di spedizione del precetto, ossia al 7.10.2023
(docc. 59-62, parte opposta) e di altri 2 post alla data del 31.10.2023
(docc. 66-67, parte opposta).
Tutto ciò opportunamente precisato, questo Giudice conclude per la sussistenza del credito ex art. 614 bis c.p.c. di parte opposta, così come dalla stessa precisato ed azionato, e per la legittimità dell'atto di precetto notificato all'opponente in data 11.10.2023.
Di conseguenza, tutte le domande presentate del Sig. risultano Pt_1
infondate e vanno rigettate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.;
2. AN (C.F. ) a rifondere le Parte_1 C.F._1
spese del presente procedimento a favore di (C.F. CP_1
, che si liquidano in € 7.616,00, oltre spese C.F._2
generali, Iva e c.p.a.
Padova, 6.3.2025
Il Giudice
Giovanni Giuseppe Amenduni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, nella causa civile iscritta al n. 6130/2023 R.G.,
introdotta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alessio Morosin, nei confronti di:
(C.F. , rappresentato ed assistito CP_1 C.F._2
dall'avv. Andrea Tirondola,
ha emesso la seguente
SENTENZA
In data 30.10.2023 il Sig. ha citato in giudizio il Sig. in Pt_1 CP_1
opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., chiedendo l'accertamento della illegittimità del medesimo.
All'uopo ha dedotto: i) di aver eseguito in data 2.9.2022, tramite la ditta informatica Media & Phone S.a.s., la ricerca e la cancellazione di tutti i post relativi al pubblicati dall'attore sulla piattaforma Parte_2
Facebook; ii) come risulterebbe che fin dal 15.09.2022, su tutte le pagine web gestite da all'interno della piattaforma Facebook vi Parte_1
sarebbe stata totale assenza dei post citati nell'ordinanza del Tribunale di
Padova n. rep. 2979/2022 depositata in data 31.8.2022 (Relazione del
20.1.2023 redatta dall'esperto informatico ing. ); iii) Persona_1 l'eventuale persistenza di dati presenti in Facebook o nella cache del computer di altri utenti o nella cache di motori di ricerca quali Google o altre piattaforme analoghe non sarebbero ascrivibili alla responsabilità del Sig.
; iv) per l'effetto, sarebbe insussistente il diritto di parte esecutante a Pt_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per le somme richieste a titolo di penale ex art. 614 bis c.p.c., dunque l'atto di precetto notificato in data 11.10.2023 sarebbe illegittimo ed infondato nella parte in cui intima di cancellare i post e di pagare la penale di Euro 50,00 al giorno con decorrenza dal 31.8.2022 fino alla data del precetto del 7.10.2023, per complessivi 403 giorni, pari all'importo totale di € 20.150,00.
L'opponente ha chiesto altresì la sospensione dell'esecuzione ex art. 624
c.p.c.
In data 31.10.2023 si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto della opposizione proposta ex adverso in quanto infondata per i seguenti motivi:
i) l'opponente non avrebbe in alcun modo provato di avere adempiuto agli obblighi ex art. 614 bis c.p.c.; ii) sarebbe completamente falso che tutti i post siano stati cancellati il 2.9.2022: la circostanza sarebbe smentita dalla documentazione prodotta, da cui risulterebbe la presenza di 4 post oggetto di condanna alla data del 7.10.2023, data di spedizione del precetto, nonché la circostanza che numerosissime volte l'opponente avrebbe modificato tali post. Quanto alla istanza di sospensione, l'opposto ne ha contestato la sussistenza di presupposti.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta delle seguenti conclusioni:
per parte opponente:
“Nel merito:
- accertato e dichiarato che ha eseguito in data 02.09.2022, Parte_1
tramite la ditta specializzata informatica Media & Phone S.a.s., la ricerca e la cancellazione di tutti i post relativi al generale pubblicati Parte_2
dall'attore sulla piattaforma Facebook;
- accertato e dichiarato che anche dalla relazione del 20.01.2023 redatta dall'esperto informatico ing. risulta che, a seguito degli Persona_1
accertamenti tecnici eseguiti, fin dal 15.09.2022, su tutte le pagine web gestite da all'interno della piattaforma Facebook vi era la Parte_1
totale assenza dei post citati nell'ordinanza del Tribunale di Padova n. rep.
2979/2022 depositata in data 31.08.2022;
- accertato e dichiarato che l'eventuale persistenza di dati presenti nei server
Facebook o nella cache del computer di altri utenti o nella cache di mortori di ricerca quali Google o altre piattaforme analoghe non sono ascrivibili alla responsabilità del sig. ; Parte_1
- per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di parte esecutante a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per le somme richieste a titolo di penale ex art. 614 bis c.p.c., e conseguentemente accertare e dichiarare che l'atto di precetto notificato a
in data 11.10.2023 è illegittimo ed infondato nella parte in cui ha Pt_1
intimato a di cancellare i post suindicati e di pagare la penale Parte_1
di Euro 50,00 al giorno con decorrenza dal 31.08.2022 fino alla data del precetto del 7.10.2023, per complessivi 403 giorni, che ammonta all'importo totale di Euro 20.150,00, oltre ai successivi importi asseritamente maturati e maturandi a titolo di penale ex art. 614 bis c.p.c..
- Spese, e compensi legali integralmente rifusi”;
per parte opposta:
“Nel merito:
“1) Dichiararsi infondata l'opposizione
2) Condannarsi l'opponente al risarcimento in favore del creditore di una somma, che si quantifica nel doppio delle spese legali liquidate o comunque da determinarsi d'ufficio, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
3) In ogni caso, con rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
******
Motivi della decisione Il Giudice ritiene che l'opposizione sia infondata per i motivi che seguono.
Anzitutto, il primo motivo di opposizione dedotto, per cui la ordinanza di assegnazione del 13.1.2023 sarebbe inidonea a costituire titolo esecutivo, risulta privo di pregio.
Ed invero, la doglianza relativa alla ordinanza di assegnazione risulta superata dalle seguenti circostanze: i) nell'atto di precetto è menzionato il titolo esecutivo vantato dal creditore nei confronti del debitore-opponente, ossia la ordinanza del Tribunale di Padova del 31.8.2022, con riguardo alla somma capitale dovuta a titolo di risarcimento e alla condanna ex art. 614 bis c.p.c., con indicazione della data della notifica di tale titolo (doc. A di parte opposta); ii) in ogni caso nelle conclusioni l'odierno opponente non si premura di chiedere a codesto Giudice di accertare la nullità e/o inefficacia del precetto a tale titolo.
Non risulta, poi, che il Sig. abbia sufficientemente provato – anche se Pt_1
chiede l'accertamento di ciò a codesto Giudice – di aver eseguito già in data
2.9.2022 la cancellazione di tutti i post relativi al generale CP_1
Si ritiene, poi, che dalla documentazione prodotta da parte opposta emergano le seguenti circostanze:
i) anzitutto, l'opponente ha nel tempo prospettato plurime e contradditorie versioni sul suo asserito tempestivo adempimento all'ordine di cancellazione di cui all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
Tribunale di Padova del 30.8.2022;
ii) e anzi, proprio la prova dell'inadempimento al suddetto ordine: il Sig.
non ha proceduto tempestivamente ed esaustivamente alla Pt_1
cancellazione di tutti i post, dato che è comprovata documentalmente la permanenza su Facebook di 4 post oggetto di condanna alla data di spedizione del precetto, ossia al 7.10.2023
(docc. 59-62, parte opposta) e di altri 2 post alla data del 31.10.2023
(docc. 66-67, parte opposta).
Tutto ciò opportunamente precisato, questo Giudice conclude per la sussistenza del credito ex art. 614 bis c.p.c. di parte opposta, così come dalla stessa precisato ed azionato, e per la legittimità dell'atto di precetto notificato all'opponente in data 11.10.2023.
Di conseguenza, tutte le domande presentate del Sig. risultano Pt_1
infondate e vanno rigettate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.;
2. AN (C.F. ) a rifondere le Parte_1 C.F._1
spese del presente procedimento a favore di (C.F. CP_1
, che si liquidano in € 7.616,00, oltre spese C.F._2
generali, Iva e c.p.a.
Padova, 6.3.2025
Il Giudice
Giovanni Giuseppe Amenduni