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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1586/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Riunito nella Camera di Consiglio il 17.4.2025 con l'intervento dei Signori Magistrati: Dott. Alessandro Scialabba Presidente Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice Rel. ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1929/2024 promossa da
Parte_1 nata il [...] a [...] ( CL) e residente in [...]2( Cod. Fisc. ) rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Pierfranco Sado del C.F._1 foro di Ivrea – C.F. – e domiciliata presso il di lui studio in Ivrea (TO), Via Palestro, 16 C.F._2 per delega in atti.
- Parte ricorrente- nei confronti di
Controparte_1 nata a [...] il [...] e residente in [...] ( Cod. Fisc. ) – C.F._3
- Parte convenuta non costituita – e con l'intervento del Pubblico Ministero Assegnata a sentenza all'udienza in data 19.2.2025 sulle infrascritte conclusioni delle parti. Oggetto: interdizione. CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo all'Illmo Tribunale di Ivrea:
“Voglia pronunciare l'interdizione della Signora nata a [...]_1 (CL) il 26.06.1944 e residente in [...] con ogniconsequenziale ed ulteriore pronuncia di legge, compresa la nomina di tutore che si indica nella persona della ricorrente .” Parte_1 Per il P.M: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 20/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 414 ss cc / 473 bis 52 ss cpc parte ricorrente, qual figlia unica della convenuta, rappresentava che la propria madre è attinta da “Disturbo neurocognitivo maggiore ad eziopatogenesi mista senza turbe comportamentali, cardiopatia ipertensiva, coxartrosi bilaterale”, e per l'effetto concludeva come sopra visto. All'esame del 6.11.2024 la convenuta ha correttamente risposto alla sola domanda afferente alle proprie generalità, e la restante parte dell'esame restituisce la seguente evidenza: “(..) Domanda: che giorno è oggi? Risposta : al momento va al momento viene, non mi stancherò mai di fare la cultura. Perché lei fa tutto più di tutto. Lei mi dà una mano Domanda: in che stagione siamo? R: sono off e on, ho avuto problemi., lei è mia figlia. Mi dà una mano. Devo andare in Sicilia e così è la giostra Domanda: quanti anni ha la figlia?
pagina 1 di 2 R: non risponde, poi, ride tanto e dice giocava nel cortile a tre anni. C'era un ragazzo che aveva il labbro leporino. Poi mostra il collo la parte destra una cicatrice profonda. Il Giudice dà atto che la convenuta parla da sola e dice cose non comprensibili. Domanda: se vuole che la figlia le da una mano R: sì, lo voglio perché i genitori hanno bisogno” All'udienza del 19.2.2025 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il PM ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento. Infatti, le condizioni psichiche della convenuta, classe 1944, sono apparse gravi e compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria. È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicenda non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo collegabile alla patologia da cui è affetta. La certificazione depositata in atti da parte ricorrente sostiene oltremodo la domanda avanzata nella presente sede: sub doc. 3 attoreo vi è il deposito del certificato Inps – verbale sanitario accertamento Hadicap con la diagnosi di disturbo neurocognitivo maggiore ad eziopatogenesi mista senza turbe comportamentali, cardiopatia ipertensiva, coxartrosi bilaterale all'esito della visita 14.12.2023 . Alla luce del quadro testè delineato appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi in capo all'interdicenda, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione della convenuta. Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente a tutelare la convenuta in modo adeguato, in quanto ella è totalmente incapace di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione e non è in grado di provvedere da sola alle esigenze del quotidiano. Nella specie, la convenuta, in relazione all'attuale situazione psico/fisica da cui è affetta, non è in grado di compiere alcun atto per la gestione dei propri interessi, risultando ella totalmente incapace;
con la conseguenza che l'apertura di una Amministrazione di Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela alla convenuta, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti della medesima. Nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale “incapacitazione” del destinatario, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia accertata in capo alla convenuta, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi. Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possano essere compiuti dall'interdetta senza l'intervento o con l'assistenza del tutore. La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione della convenuta alla domanda di interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,
- Dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 in SS RI (TO) Piazza G. Rodari, 2 ( Cod. Fisc. ) C.F._3
- Non si accollano alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. e per tutti gli incombenti di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 17.4.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Riunito nella Camera di Consiglio il 17.4.2025 con l'intervento dei Signori Magistrati: Dott. Alessandro Scialabba Presidente Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice Rel. ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1929/2024 promossa da
Parte_1 nata il [...] a [...] ( CL) e residente in [...]2( Cod. Fisc. ) rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Pierfranco Sado del C.F._1 foro di Ivrea – C.F. – e domiciliata presso il di lui studio in Ivrea (TO), Via Palestro, 16 C.F._2 per delega in atti.
- Parte ricorrente- nei confronti di
Controparte_1 nata a [...] il [...] e residente in [...] ( Cod. Fisc. ) – C.F._3
- Parte convenuta non costituita – e con l'intervento del Pubblico Ministero Assegnata a sentenza all'udienza in data 19.2.2025 sulle infrascritte conclusioni delle parti. Oggetto: interdizione. CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo all'Illmo Tribunale di Ivrea:
“Voglia pronunciare l'interdizione della Signora nata a [...]_1 (CL) il 26.06.1944 e residente in [...] con ogniconsequenziale ed ulteriore pronuncia di legge, compresa la nomina di tutore che si indica nella persona della ricorrente .” Parte_1 Per il P.M: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 20/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 414 ss cc / 473 bis 52 ss cpc parte ricorrente, qual figlia unica della convenuta, rappresentava che la propria madre è attinta da “Disturbo neurocognitivo maggiore ad eziopatogenesi mista senza turbe comportamentali, cardiopatia ipertensiva, coxartrosi bilaterale”, e per l'effetto concludeva come sopra visto. All'esame del 6.11.2024 la convenuta ha correttamente risposto alla sola domanda afferente alle proprie generalità, e la restante parte dell'esame restituisce la seguente evidenza: “(..) Domanda: che giorno è oggi? Risposta : al momento va al momento viene, non mi stancherò mai di fare la cultura. Perché lei fa tutto più di tutto. Lei mi dà una mano Domanda: in che stagione siamo? R: sono off e on, ho avuto problemi., lei è mia figlia. Mi dà una mano. Devo andare in Sicilia e così è la giostra Domanda: quanti anni ha la figlia?
pagina 1 di 2 R: non risponde, poi, ride tanto e dice giocava nel cortile a tre anni. C'era un ragazzo che aveva il labbro leporino. Poi mostra il collo la parte destra una cicatrice profonda. Il Giudice dà atto che la convenuta parla da sola e dice cose non comprensibili. Domanda: se vuole che la figlia le da una mano R: sì, lo voglio perché i genitori hanno bisogno” All'udienza del 19.2.2025 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il PM ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento. Infatti, le condizioni psichiche della convenuta, classe 1944, sono apparse gravi e compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria. È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicenda non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo collegabile alla patologia da cui è affetta. La certificazione depositata in atti da parte ricorrente sostiene oltremodo la domanda avanzata nella presente sede: sub doc. 3 attoreo vi è il deposito del certificato Inps – verbale sanitario accertamento Hadicap con la diagnosi di disturbo neurocognitivo maggiore ad eziopatogenesi mista senza turbe comportamentali, cardiopatia ipertensiva, coxartrosi bilaterale all'esito della visita 14.12.2023 . Alla luce del quadro testè delineato appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi in capo all'interdicenda, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione della convenuta. Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente a tutelare la convenuta in modo adeguato, in quanto ella è totalmente incapace di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione e non è in grado di provvedere da sola alle esigenze del quotidiano. Nella specie, la convenuta, in relazione all'attuale situazione psico/fisica da cui è affetta, non è in grado di compiere alcun atto per la gestione dei propri interessi, risultando ella totalmente incapace;
con la conseguenza che l'apertura di una Amministrazione di Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela alla convenuta, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti della medesima. Nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale “incapacitazione” del destinatario, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia accertata in capo alla convenuta, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi. Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possano essere compiuti dall'interdetta senza l'intervento o con l'assistenza del tutore. La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione della convenuta alla domanda di interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,
- Dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 in SS RI (TO) Piazza G. Rodari, 2 ( Cod. Fisc. ) C.F._3
- Non si accollano alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. e per tutti gli incombenti di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 17.4.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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