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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 2 aprile 2025, il Giudice, dott.ssa
Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N.
15/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. G. Zeoli)
CONTRO
Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno delle domande, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso regolarmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il , per sentir accertare il proprio CP_2 diritto alla corretta attribuzione del punteggio, pari ad ulteriori 5,40 punti, conseguente alla valutazione del servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di aver presentato domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Bergamo per il profilo di Collaboratore Scolastico, esponeva di aver espletato il servizio Militare successivamente alla data di conseguimento del diploma che gli aveva consentito l'accesso a tali graduatorie.
Il ricorrente aggiungeva che il servizio militare non era stato valutato correttamente, in quanto i decreti ministeriali di inserimento nelle graduatorie consentivano di riconoscere solo quello espletato in costanza di nomina.
Il ricorrente, nel richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte e del Consiglio di Stato in materia, denunciava l'illegittimità di tale previsione, affermando il diritto alla valutazione anche del servizio di leva svolto successivamente alla data di conseguimento del diploma che gli aveva consentito l'accesso a tali graduatorie. Rassegnava le sopra precisate conclusioni. Si costituiva regolarmente in giudizio il resistendo alla Controparte_1 domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il richiamava, in proposito, l'ampia CP_1 giurisprudenza favorevole in ordine alla corretta valutazione del titolo. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
E' pacifico che il ricorrente abbia presentato domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di
Bergamo, per il triennio 2024/2027 e per il profilo di Collaboratore Scolastico, dichiarando di aver effettuato il servizio militare successivamente alla data di conseguimento del diploma che gli aveva consentito l'accesso a tali graduatoria (v. doc. fasc. ricorrente).
Sulla questione oggetto di indagine la Suprema
Corte, con alcune recenti sentenze, dando continuità al principio espresso da precedenti pronunce (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679; Cass. 31 maggio 2021 nr. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 nr.
15467) ha confermato che “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” (cass. civ. ord.
41894/21).
In particolare, secondo l'art. 485, comma 7,
d.lgs. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 d.lgs. n. 66/2000, relativo alla valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici stabilisce, poi, al comma
1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. La Corte, anche di recente, con riferimento alla norma di identico contenuto di cui al secondo comma dell'art. 2050 D.Lgs 66/10 ha osservato che “la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione — coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione — secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (cass. civ. ord.
41894/21 e cass. 15965/24).
In questi termini, “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1,
D.Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma due, D.Lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette, DPR nr.
237/1964 e art. 2050, comma uno)” (cass. civ. ord. 41894/21).
Secondo la Corte, è “lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M.
44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v.
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015,
n. 4343)” (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679).
Ciò premesso, come osservato dalla Corte
d'Appello di Brescia, l'Amministrazione scolastica, con il DM 50/21, “si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti DM. In particolare, alla lett. A) dell'Allegato ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica», al quale il DM (v. Allegato A1) attribuisce 6 punti per ogni anno. Alla lett. B) ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali», ai quali il DM
(v. Allegato A1) attribuisce 0,60 punti per anno” (C.d.A., sent. 329/22).
Le previsioni del DM 50/21 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, nel prevedere che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (C.d.A., sent. 329/22).
La Corte d'Appello ha del resto correttamente rilevato in un caso del tutto analogo che “la richiesta del ricorrente di vedersi attribuire ulteriori 5,40 punti si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. Ma tale pretesa non è fondata. Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola. Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il DM 50/21 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti. Ed invero, come rilevato dalla difesa dell'Amministrazione, risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio di leva alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni” (C.d.A., sent. 329/22).
In definitiva, la domanda del ricorrente non può essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 15/25 R.G.:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, 2 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 2 aprile 2025, il Giudice, dott.ssa
Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N.
15/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. G. Zeoli)
CONTRO
Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno delle domande, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso regolarmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il , per sentir accertare il proprio CP_2 diritto alla corretta attribuzione del punteggio, pari ad ulteriori 5,40 punti, conseguente alla valutazione del servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di aver presentato domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Bergamo per il profilo di Collaboratore Scolastico, esponeva di aver espletato il servizio Militare successivamente alla data di conseguimento del diploma che gli aveva consentito l'accesso a tali graduatorie.
Il ricorrente aggiungeva che il servizio militare non era stato valutato correttamente, in quanto i decreti ministeriali di inserimento nelle graduatorie consentivano di riconoscere solo quello espletato in costanza di nomina.
Il ricorrente, nel richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte e del Consiglio di Stato in materia, denunciava l'illegittimità di tale previsione, affermando il diritto alla valutazione anche del servizio di leva svolto successivamente alla data di conseguimento del diploma che gli aveva consentito l'accesso a tali graduatorie. Rassegnava le sopra precisate conclusioni. Si costituiva regolarmente in giudizio il resistendo alla Controparte_1 domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il richiamava, in proposito, l'ampia CP_1 giurisprudenza favorevole in ordine alla corretta valutazione del titolo. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
E' pacifico che il ricorrente abbia presentato domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di
Bergamo, per il triennio 2024/2027 e per il profilo di Collaboratore Scolastico, dichiarando di aver effettuato il servizio militare successivamente alla data di conseguimento del diploma che gli aveva consentito l'accesso a tali graduatoria (v. doc. fasc. ricorrente).
Sulla questione oggetto di indagine la Suprema
Corte, con alcune recenti sentenze, dando continuità al principio espresso da precedenti pronunce (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679; Cass. 31 maggio 2021 nr. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 nr.
15467) ha confermato che “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” (cass. civ. ord.
41894/21).
In particolare, secondo l'art. 485, comma 7,
d.lgs. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 d.lgs. n. 66/2000, relativo alla valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici stabilisce, poi, al comma
1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. La Corte, anche di recente, con riferimento alla norma di identico contenuto di cui al secondo comma dell'art. 2050 D.Lgs 66/10 ha osservato che “la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione — coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione — secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (cass. civ. ord.
41894/21 e cass. 15965/24).
In questi termini, “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1,
D.Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma due, D.Lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette, DPR nr.
237/1964 e art. 2050, comma uno)” (cass. civ. ord. 41894/21).
Secondo la Corte, è “lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M.
44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v.
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015,
n. 4343)” (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679).
Ciò premesso, come osservato dalla Corte
d'Appello di Brescia, l'Amministrazione scolastica, con il DM 50/21, “si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti DM. In particolare, alla lett. A) dell'Allegato ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica», al quale il DM (v. Allegato A1) attribuisce 6 punti per ogni anno. Alla lett. B) ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali», ai quali il DM
(v. Allegato A1) attribuisce 0,60 punti per anno” (C.d.A., sent. 329/22).
Le previsioni del DM 50/21 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, nel prevedere che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (C.d.A., sent. 329/22).
La Corte d'Appello ha del resto correttamente rilevato in un caso del tutto analogo che “la richiesta del ricorrente di vedersi attribuire ulteriori 5,40 punti si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. Ma tale pretesa non è fondata. Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola. Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il DM 50/21 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti. Ed invero, come rilevato dalla difesa dell'Amministrazione, risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio di leva alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni” (C.d.A., sent. 329/22).
In definitiva, la domanda del ricorrente non può essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 15/25 R.G.:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, 2 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini