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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2261/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RO CRISTIANA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 537/2025 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - PIVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Don Luigi Monza 4 72100 Brindisi BR
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431670 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo Ricorrente_1 SRL hanno impugnato – contro il comune di ROMA, ora ROMA CAPITALE – l'Avviso di accertamento 112401431670 emesso in data 10 ottobre 2024 e notificato il 21 ottobre 2024, per omessa dichiarazione TARI e TEFA relativa agli anni dal 2021 al 2023 per una somma complessiva di euro 3.783,00.
Il mancato assolvimento del tributo riguarderebbe l'immobile sito in Indirizzo_1 , Dati_Cat_1, sub. 512, detenuto dalla società a titolo di locazione a far data dal 16 giugno 2021, ma solo per una frazione pari a circa 12 metri quadri. Parte ricorrente in autotutela ha rappresentato alla resistente che il tributo è stato già assolto dal proprietario titolare dell'utenza numero 0003317435, codice TARI 0011968849 e che non era titolare della detta locazione sino al giugno 2021, per cui le mensilità da gennaio dello stesso anno non possono comunque essere alla stessa riferite.
Motivi di ricorso dedotti sono pertanto l'errata determinazione della superficie di riferimento;
errata determinazione del periodo di riferimento per cui conclude per la rideterminazione del tributo e delle sanzioni.
All'udienza del giorno 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta parzialmente fondato in quanto la ricorrente ha provato in atti che sia la decorrenza del provvedimento impugnato che la superficie assoggettata a tributo sono errati.
Ne deriva che il provvedimento debba essere rideterminato dall'amministrazione resistente - che è rimasta contumace - su una superficie di 12 metri quadri e con decorrenza dal 16 giugno 2021.
Data comunque la parzialità dell'accoglimento le spese di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie in parte le doglianze delle ricorrenti nel senso e per l'effetto di cui in motivazione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026.
Il Relatore
(Cristiana Rondoni)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RO CRISTIANA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 537/2025 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - PIVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Don Luigi Monza 4 72100 Brindisi BR
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431670 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo Ricorrente_1 SRL hanno impugnato – contro il comune di ROMA, ora ROMA CAPITALE – l'Avviso di accertamento 112401431670 emesso in data 10 ottobre 2024 e notificato il 21 ottobre 2024, per omessa dichiarazione TARI e TEFA relativa agli anni dal 2021 al 2023 per una somma complessiva di euro 3.783,00.
Il mancato assolvimento del tributo riguarderebbe l'immobile sito in Indirizzo_1 , Dati_Cat_1, sub. 512, detenuto dalla società a titolo di locazione a far data dal 16 giugno 2021, ma solo per una frazione pari a circa 12 metri quadri. Parte ricorrente in autotutela ha rappresentato alla resistente che il tributo è stato già assolto dal proprietario titolare dell'utenza numero 0003317435, codice TARI 0011968849 e che non era titolare della detta locazione sino al giugno 2021, per cui le mensilità da gennaio dello stesso anno non possono comunque essere alla stessa riferite.
Motivi di ricorso dedotti sono pertanto l'errata determinazione della superficie di riferimento;
errata determinazione del periodo di riferimento per cui conclude per la rideterminazione del tributo e delle sanzioni.
All'udienza del giorno 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta parzialmente fondato in quanto la ricorrente ha provato in atti che sia la decorrenza del provvedimento impugnato che la superficie assoggettata a tributo sono errati.
Ne deriva che il provvedimento debba essere rideterminato dall'amministrazione resistente - che è rimasta contumace - su una superficie di 12 metri quadri e con decorrenza dal 16 giugno 2021.
Data comunque la parzialità dell'accoglimento le spese di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie in parte le doglianze delle ricorrenti nel senso e per l'effetto di cui in motivazione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026.
Il Relatore
(Cristiana Rondoni)