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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/10/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1129/2024, avverso la sentenza n.3206/2024 pubblicata il 3.7.2024 dal Tribunale di Bari tra
, elettivamente domiciliato in Bitonto presso lo studio dell'avv. Michele Pasculli, che lo Parte_1 rappresenta e difende, insieme all'avv. Marco Ruggiero, come da procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
e
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Altamura presso lo studio dell'avv. Alessandro Barbieri, che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
, e eredi di , elettivamente domiciliati in CP_2 CP_3 CP_4 Per_1
Bitonto presso lo studio degli avv.ti Raffaele Capaldi e Pasqualina De Santis, che li rappresentano e difendono come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellati
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
, nel dedurre che alle ore 00,45 circa del 10.6.10 stava conducendo lungo l'A14 in Parte_1 Per_1 direzione sud il furgone Fiat Doblò tg. DA945RF di sua proprietà – trasportando lui come unico passeggero – allorchè nei pressi di Campomarino per un colpo di sonno era uscito di strada decedendo sul colpo e cagionandogli gravissime lesioni, ha chiamato in giudizio innanzi al Tribunale di Bari (quale CP_1 assicuratrice per la R.C. del mezzo) nonché , e quali eredi del CP_2 CP_3 CP_4 conducente/proprietario dello stesso) per sentirli condannare in solido a pagargli € 731.979,00, oltre accessori e spese di lite, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lui subìti nell'occasione in veste di terzo trasportato.
Con la sentenza appellata il giudice adìto ha tuttavia rigettato la domanda (condannando l'attore a rifondere le spese di lite e ponendo a suo carico i costi di CTU) sul rilievo che all'esito dell'istruttoria, consistita nell'interpello dell'attore, nell'assunzione di alcune prove testimoniali e nell'espletamento di CTU, non
1 poteva ritenersi provata la circostanza che l'attore fosse passeggero e il conducente e non viceversa, Per_1 come invece sostenuto dalle controparti nell'opporsi alla pretesa risarcitoria.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l' per chiedere, in riforma della stessa, la condanna in Pt_1 solido di ed eredi a risarcirgli i danni nella misura accertata dal CTU di € 436.626,5 (o nel CP_1 Per_1 diverso importo di giustizia), con vittoria delle spese del doppio grado.
Si sono costituiti gli appellati e hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata, con condanna dell' a rifondere loro le spese del grado. Pt_1
Assegnati i termini di cui all'art.281 sexies cpc, all'udienza dell'8.10.25 la causa è stata riservata per la decisione.
***
Va preliminarmente osservato che il contenuto della “comparsa conclusionale”, depositata dalla difesa dell' l'11.7.25 ed articolata in dieci distinti motivi di doglianza, non può essere preso in esame laddove Pt_1 introduce censure ulteriori, ma soltanto nella stretta misura in cui vale a meglio illustrare quelle originariamente svolte nell'atto di appello, atto con il quale – in ossequio al principio del tantum devolutum quantum qppellatum di cui all'art.342 c.p.c. – si consuma il diritto di impugnazione (cfr. Cass.6932/16).
Con i motivi di impugnazione contenuti nell'atto di appello, suscettibili di esame unitario, l'appellante ha censurato il ragionamento probatorio del giudice di prime cure nelle parti in cui ingiustamente avrebbe svalutato le dichiarazioni rese dall' agli inquirenti e ai sanitari dopo il sinistro nonché i rapporti e i verbali Pt_1 redatti dalla Polizia Stradale sulla base di tali dichiarazioni (convergenti nell'attribuire all'attore la qualità di terzo trasportato) e al contrario valorizzato (nonostante l'assenza di riscontri e l'interesse alla causa del dichiarante) la testimonianza di di avere rinvenuto all'interno del mezzo incidentato gli occhiali Testimone_1 da vista del defunto – integri e con le stanghette reclinate – sotto lo schienale reclinato del sedile lato Per_1 passeggero.
Una siffatta doglianza, tuttavia, non appare in grado di demolire il percorso argomentativo seguito dalla sentenza appellata.
A riscontro di una versione dei fatti secondo cui al momento del sinistro era il passeggero e il Per_1 Pt_1 conducente, infatti, non risultano agli atti soltanto le dichiarazioni del teste , la cui attendibilità Testimone_1 viene contestata dall'appellante, ma anche le ulteriori dichiarazioni rese da (il quale ha Tes_2 confermato la presenza degli occhiali da miope del – integri e ripiegati - nei pressi del sedile passeggeri Per_1 il cui schienale era abbassato) e, soprattutto, quelle di , camionista fermatosi sul Testimone_3 luogo nell'immediatezza del sinistro (il quale ha confermato quanto già riferito in precedenza agli inquirenti,
e cioè che gli aveva detto nell'occasione che qualcuno “gli aveva tagliato la strada”); dichiarazioni, Pt_1 quelle del e del la cui attendibilità e rilevanza l'appellante non mette in discussione in Tes_4 Tes_3 alcun modo.
Inoltre osserva questa Corte che il primo giudice, dopo avere analiticamente esaminato le dichiarazioni rese dall' dopo il sinistro a sanitari e inquirenti, ha anche chiarito i motivi per cui le ha ritenute inattendibili, Pt_1 individuandoli in una serie di importanti contraddizioni presenti nelle varie versioni dei fatti rese dall' ; Pt_1 contraddizioni rispetto alla cui esistenza e consistenza l'appellante non prende alcuna posizione critica, in modo da consentire a questa Corte di valutare – rispetto ad esse – la tenuta logica delle considerazioni del giudice di prime cure.
Giova poi aggiungere a quest'ultimo riguardo, su di un piano più generale, che le dichiarazioni rese dall' Pt_1
e poste a base degli invocati rapporti e verbali, prima ancora di non costituire prova idonea perché inficiate da incontestate contraddizioni, non hanno valenza probatoria già per il sol fatto di provenire dalla stessa parte attrice (o comunque per contenere ricostruzioni basate su una versione dei fatti de relato actoris); e ciò in quanto, per principio generale, nel giudizio civile la parte non può derivare elementi di prova a sé favorevoli da proprie dichiarazioni, attesa la struttura dialettica del processo, caratterizzato dal principio
2 dell'onere della prova, il quale, posta la pari posizione delle parti, richiede necessariamente che la verifica dei fatti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio (così Cass. n.37157/21).
Dunque, stante l'impossibilità di avvalersi delle proprie dichiarazioni, era onere dell' fornire, già nel Pt_1 corso del giudizio di primo grado, altri elementi, forniti di idoneità probatoria, da cui evincere che nell'occasione egli aveva la veste di terzo trasportato, da ciò derivando il favorevole regime probatorio di legge.
Ed invece non soltanto l' non è stato in grado di fornire – al di là delle sue stesse affermazioni – elementi Pt_1 ulteriori a supporto della sua versione dei fatti, smentita anzi da incontestati elementi di segno contrario;
ma
è la sua stessa difesa a riconoscere, nell'atto di appello, che il CTU nominato in primo grado (così come i precedenti consulenti nominati in sede penale) “non è stato in grado di stabilire se alla guida vi fosse Per_1
o ”; salvo poi invocare, in presenza di una siffatta incertezza, una riforma della sentenza impugnata nel Pt_1 senso dell'accoglimento parziale della domanda risarcitoria;
pretesa, quest'ultima, del tutto infondata, atteso che l'incertezza sulla persona del conducente, traducendosi nella mancata prova della qualità di terzo trasportato dell' , e quindi di un elemento costitutivo della domanda nei termini da lui prospettata, non Pt_1 può che comportarne il totale rigetto.
Né potrebbe valere a far presumere la qualità di passeggero dell' il fatto in sé che non fosse lui – ma il Pt_1
– il proprietario del furgone, essendo incontestato che, durante il lungo viaggio, anche l' aveva Per_1 Pt_1 sicuramente condotto il mezzo, alternandosi con l'altro, pur non essendone il proprietario.
Alla luce di quanto sin qui esposto, l'appello in esame va dunque rigettato, con conferma della decisione assunta in primo grado.
In base al criterio della soccombenza, l' va condannata a rifondere alle controparti le spese del presente Pt_1 grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto del valore della domanda formulata nel presente grado) e distratte – per la parte relativa agli eredi – in favore dei loro difensori Per_1 antistatari.
Si dà infine atto che ricorrono ex art.13 co.1 quater TUSG, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.3206/2024 pubblicata il 3.7.2024 dal Tribunale di Bari, disattesa o Parte_1 assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere alle controparti le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
14.000,00 in favore di , , e in € 14.000,00 in favore di CP_2 CP_4 CP_3
oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge;
CP_1
3) dispone la distrazione in favore degli avv.ti Raffaele Capaldi e Pasqualina De Santis, dichiaratisi anticipatari, delle spese liquidate in favore di , ; CP_2 CP_4 CP_3
4) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1- quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del medesimo decreto.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 15.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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