Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 789/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 789/2024 V.G. promosso da:
(c.f.: ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Francesca Di Muzio, con studio in Pescara,
Piazza Ettore Troilo n.11, e dall'avv. Rossella Iacobini, con studio in Ortona alla via
Giudea n. 119, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rossella Iacobini, giusta procura in calce al ricorso ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.;
e
(c.f.: , nato ad [...], il Parte_2 C.F._2
26.07.1987 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv.
Serena Pisotta, con studio in Avezzano, Via Monte Grappa, 46 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato, giusta procura in calce al ricorso.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
1
Le parti, con ricorso depositato il 11.11.2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
[v. condizioni modificate depositate in atti il 17/02/2025]
“1. i coniugi vivranno separati. Il Sig. manterrà la propria residenza nella casa Pt_2 familiare sita in Avezzano, Via San Francesco, 216, mentre la Sig.ra trasferirà la Parte_1 propria residenza, congiuntamente a quella dei propri figli presso la casa della propria famiglia di origine sita in Ortona (CH), Via Civiltà del Lavoro. 98, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. I figli minorenni e rimarranno affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione materna all'indirizzo sopra riferito;
3. Il padre potrà vedere i figli a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica, quando condurrà i bambini presso l'abitazione materna non oltre le ore 20.30;
4. per quanto attinente tutto il periodo delle vacanze estive (per periodi da concordare e comunicare entro il 31 maggio di ogni anno), i figli staranno con ciascun genitore alternando periodi di quindici giorni ed in tale periodo il genitore potrà portarli con sé in vacanza, previa comunicazione all'altro. Qualora, nel periodo di vacanza i bambini manifestassero la volontà di recarsi presso l'abitazione materna, il padre si impegnerà ad informare la madre al fine di predisporre eventuali spostamenti dei bambini;
5. durante le festività natalizie i minori trascorreranno i giorni dal 23 al 26 dicembre con un genitore, mentre i giorni dal 29 al 3 gennaio con l'altro genitore, in maniera alternata iniziando dal genitore non collocatario. In ordine alle vacanze pasquali i minori staranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con il papà e il lunedì in Albis con la mamma;
6. i minori trascorreranno i loro compleanni ed ogni occasione di festa ad essi riferibile, con ambedue i genitori, i quali, di volta in volta, concorderanno le modalità di incontro e/o festeggiamento, impegnandosi a gestire serenamente la condizione, nel rispetto e per il bene dei bambini. In caso di disaccordo tra i genitori, gli stessi concorderanno le modalità di festeggiamento disgiunto;
7. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Parte_1 dei figli la somma di euro 150,00 per ciascun figlio, per una somma complessiva di euro 300,00,
2 da versare entro il giorno 30 di ogni mese sul contro corrente bancario della Sig.ra Parte_1
(IBAN: [...]). La somma dovrà essere adeguata annualmente secondo gli indici ISTAT.
8. Nel periodo estivo, stante la condizione di collocamento paritario dei bambini sopra riferita il contributo al mantenimento che il padre dovrà versare sarà dimezzato a complessivi euro
150,00 nelle stesse modalità di cui al punto precedente;
9. Il Sig. CE, contestualmente alla somma relativa al mantenimento verserà alla Sig.ra la quota del 100% relativa all'assegno figlio unico dallo stesso percepito. Il CE Parte_1 si impegna a prestare il proprio consenso affinché, una volta che la Sig.ra avrà un Parte_1 contratto di lavoro, la stessa potrà percepire il 50% del suddetto assegno in forma diretta.
10. le spese di carattere straordinario destinate ai figli e saranno ripartite Per_1 Per_2 nella misura del 50% tra i genitori e comunque facendo applicazione del Protocollo di Intesa del Tribunale di Avezzano;
11. I coniugi, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale, dichiarano la reciproca indipendenza economica e finanziaria, per cui rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento o alimentare;
12. Per ciò che concerne la proprietà comune dei coniugi consistente in un terreno e magazzino distinti al catasto dei fabbricati del Comune di Avezzano Foglio 53 – particella 1814 – sub. 2; sub. 3 e sub.
4. La Sig.ra si impegna a trasferire l'intera proprietà del suddetto Parte_1 immobile al Sig. CE, con passaggio da perfezionarsi entro e non oltre il mese di dicembre
2025;
13. Il Sig. CE si impegna a pagare alla Sig.ra la somma complessiva di euro Parte_1
10.000,00 a titolo di ristoro di quanto investito dalla stessa per la sistemazione della casa familiare che verrà corrisposta con una rata mensile di euro 200,00 da versarsi contestualmente al mantenimento dal mese di novembre 2024 sino al mese di ottobre 2025, con una rata finale di euro 7.600,00 da versarsi nel mese di novembre 2025.
14. I coniugi, salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo, dichiarano di non avere alcuna ulteriore pretesa reciproca;
15. i genitori prestano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto per entrambi i figli;
16. Spese legali compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 11.11.2024,
[...]
e hanno adìto congiuntamente il Tribunale per Parte_1 Parte_2
ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio civile contratto in Francavilla al Mare (CH) in data 29.07.2016, trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 42, parte II, Serie C, anno 2016, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza del 19 febbraio 2025, dinanzi al giudice istruttore, il difensore di Pt_2
ha chiesto l'accoglimento del ricorso alle condizioni come modificate dai
[...] coniugi e depositate in data 17/02/2025.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse dei figli minori della coppia.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 Pt_2
ome sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le seguenti condizioni relative ai figli minori:
“2. I figli minorenni e rimarranno affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione materna all'indirizzo sopra riferito;
3. Il padre potrà vedere i figli a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica, quando condurrà i bambini presso l'abitazione materna non oltre le ore 20.30;
4 4. per quanto attinente tutto il periodo delle vacanze estive (per periodi da concordare e comunicare entro il 31 maggio di ogni anno), i figli staranno con ciascun genitore alternando periodi di quindici giorni ed in tale periodo il genitore potrà portarli con sé in vacanza, previa comunicazione all'altro. Qualora, nel periodo di vacanza i bambini manifestassero la volontà di recarsi presso l'abitazione materna, il padre si impegnerà ad informare la madre al fine di predisporre eventuali spostamenti dei bambini;
5. durante le festività natalizie i minori trascorreranno i giorni dal 23 al 26 dicembre con un genitore, mentre i giorni dal 29 al 3 gennaio con l'altro genitore, in maniera alternata iniziando dal genitore non collocatario. In ordine alle vacanze pasquali i minori staranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con il papà e il lunedì in Albis con la mamma;
6. i minori trascorreranno i loro compleanni ed ogni occasione di festa ad essi riferibile, con ambedue i genitori, i quali, di volta in volta, concorderanno le modalità di incontro e/o festeggiamento, impegnandosi a gestire serenamente la condizione, nel rispetto e per il bene dei bambini. In caso di disaccordo tra i genitori, gli stessi concorderanno le modalità di festeggiamento disgiunto;
7. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Parte_1 dei figli la somma di euro 150,00 per ciascun figlio, per una somma complessiva di euro 300,00, da versare entro il giorno 30 di ogni mese sul contro corrente bancario della Sig.ra Parte_1
(IBAN: [...]). La somma dovrà essere adeguata annualmente secondo gli indici ISTAT.
8. Nel periodo estivo, stante la condizione di collocamento paritario dei bambini sopra riferita il contributo al mantenimento che il padre dovrà versare sarà dimezzato a complessivi euro
150,00 nelle stesse modalità di cui al punto precedente;
9. Il Sig. CE, contestualmente alla somma relativa al mantenimento verserà alla Sig.ra la quota del 100% relativa all'assegno figlio unico dallo stesso percepito. Il CE Parte_1 si impegna a prestare il proprio consenso affinché, una volta che la Sig.ra avrà un Parte_1 contratto di lavoro, la stessa potrà percepire il 50% del suddetto assegno in forma diretta.
10. le spese di carattere straordinario destinate ai figli e saranno ripartite Per_1 Per_2 nella misura del 50% tra i genitori e comunque facendo applicazione del Protocollo di Intesa del Tribunale di Avezzano;
”.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
5 ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Francavilla al Mare (CH) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al n. 42, parte II, Serie C, anno 2016.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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