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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10578 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZ. CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco
Pugliese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1794 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
Parte_1
(codice fiscale: ) rappresentato/a e difeso/a
[...] P.IVA_1
dall'avv. VIVA GIANLUCA quale procuratore ad litem giusto mandato in atti e domiciliato/a presso il suo studio in Napoli, al Largo Sermoneta n.
24;
E
nato/a a NAPOLI (NA) il 16/06/1959 (codice fiscale: Parte_2
); C.F._1
1 nato/a a NAPOLI (NA) il 30/07/1964 (codice fiscale: Parte_3
); C.F._2
nato/a a NAPOLI (NA) il 09/12/1994 (codice Parte_4
fiscale: ); C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. CARMINE NAPOLITANO quale procuratore ad litem giusto mandato in atti e domiciliato/a presso VIA
STATALE 7 BIS 244 NOLA;
avente ad oggetto: azione revocatoria;
ed in cui le parti hanno così rassegnato le loro
CONCLUSIONI
parte attrice: accoglimento della domanda;
parti convenute: rigetto della domanda;
sulla base dei seguenti
MOTIVI
La curatela ha chiesto la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.
dell'atto dispositivo definito di “ricognizione di debito – prestazione in luogo di adempimento a favore di terzo” per AR , avente Persona_1
rep. n. 24659 e racc. n. 14925, stipulato in data 24.1.2019 e trascritto il successivo 6.2.2019 presso l'Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2 (reg. gen. n. 5383, reg. part.
n. 4139). Con tale atto ha trasferito la nuda proprietà Parte_2
2 dell'immobile sito in Pozzuoli, alla via Cupa Cigliano n. 24, in favore della sorella (socia al 50% e già amministratrice della dell'impresa Parte_3
in liquidazione giudiziale come il ) che a sua volta e Parte_2
contestualmente avrebbe “deviato” illegittimamente ai sensi dell'art. 1411
gli effetti di tale acquisto in favore del figlio . Secondo la Controparte_1
curatela, con tale disposizione il avrebbe così ridotto Parte_2
sensibilmente la propria garanzia patrimoniale generica rispetto alle ragioni di credito vantate nei suoi confronti dalla liquidazione giudiziale.
Infatti, il curatore ha intrapreso verso questi un'azione di responsabilità
“milionaria” per la sua responsabilità gestoria per il dissesto causato alla società sottoposta alla liquidazione giudiziale (v. atto di citazione allegato alla seconda memoria istruttoria).
I convenuti si sono costituiti e hanno resistito alla domanda.
La domanda è fondata.
Dagli atti sono emersi elementi sufficientemente in grado di provare che i convenuti fratelli abbiano compiuto l'atto impugnato, in favore del Pt_2
(rispettivamente IP di e figlio di ), Parte_4 Parte_2 Parte_3
nella consapevolezza e con l'effettivo effetto di ridurre la garanzia
3 patrimoniale generica insistente sul patrimonio di rispetto Parte_2
alle pretese risarcitorie, già maturate, della liquidazione giudiziale nei suoi confronti.
Dagli atti è emerso che effettivamente l'atto impugnato col presente giudizio ha comportato una diminuzione, sia pur solo qualitativa, del patrimonio di . Infatti, ha determinato la sensibile riduzione o Parte_2
comunque un “mutamento in peius” del suo patrimonio in quanto, come è
provato dall'istruttoria, ha compiuto diversi atti dismissivi del proprio patrimonio immobiliare. Innanzitutto, quello oggetto della presente causa
(come affermato dallo stesso , l'immobile risulta anche già sottoposto Pt_2
ad espropriazione forzata da parte di un “creditore fondiario” - banca
Monte dei Paschi di Siena). Inoltre, il aveva compiuto altri atti Pt_2
dismissivi del proprio patrimonio che la curatela ha impugnato innanzi al
Tribunale di Napoli (causa RG n. 26600/2023): a) atto per Notaio Per_1
(rep. n. 24555 e racc. n. 14849) stipulato in data 13.12.2018 e trascritto il successivo 20.12.2018 (cfr. doc.ti 9 e 10), in cui il ha conferito, in Pt_2
sede di aumento di capitale, nella società Controparte_2
con sede in Pozzuoli, alla Contrada Pisciarelli n. 17 (cod. fisc.
[...]
), il diritto di piena proprietà pari ad 1/2 e il diritto di nuda P.IVA_2
proprietà pari ad 1/2 dallo stesso vantati su cinque unità immobiliari site in
Pozzuoli, alla via Cupa Cigliano n. 24; b) atto per AR Persona_1
4 (rep. n. 25189 e racc. n. 15256) del 22.7.2019, con cui lo stesso Pt_2
ha poi ceduto al socio e odierno litisconsorte la
[...] Parte_4
propria quota di partecipazione al capitale della Controparte_2
[...]
A fronte di questo sin qui evidenziato complesso di elementi atti a dimostrare il mutamento “in peius” del patrimonio immobiliare del
[...]
, i convenuti non hanno fornito prove, sia pure indiziarie, in grado Pt_2
di supportare affermazioni di segno contrario, quantomeno che il patrimonio residuo del predetto convenuto sia comunque capiente rispetto alle ragioni di credito del fallimento.
Dagli atti sono sufficientemente dimostrate le ragioni di credito della parte attrice nei confronti del , sorte già prima del compimento Parte_2
dell'atto impugnato.
Ciò emerge innanzitutto dalla citazione prodotta in giudizio avente ad oggetto l'azione di responsabilità articolata dinanzi al tribunale delle imprese di Napoli, da cui risultano una serie di fatti e circostanze che allo stato appaiono coerenti con quanto documentato anche in questa sede.
Infatti, dalla pure prodotta relazione del commissario giudiziale nominato nel concordato preventivo (che il ha veicolato in sede giudiziaria per Pt_2
tentare di evitare il fallimento della si evidenzia infatti una Parte_1
situazione di dissesto che trae origine dalla perdita di commesse già a
5 partire dal 2016, poi aggravatasi nei successivi anni 2017, 2018…. Inoltre,
la circostanza che le pretese risarcitorie della curatela (in rappresentanza processuali tanto della società fallita quanto dei relativi creditori) erano sorte già prima dell'atto oggetto della domanda revocatoria, emerge anche dalla composizione dello stato passivo della procedura concorsuale attrice per come risulta dai verbali prodotti nel presente giudizio dalla curatela che illustrano la sussistenza di una compromettente esposizione debitoria della società appunto già prima del compimento dell'atto impugnato: in ragione di importanti debiti verso l'erario risalenti addirittura agli anni 2007
e 2008 (v. nel dettaglio le relative domande allegate). A ciò va anche aggiunto che la società in fallimento è “caduta” in una situazione di insufficienza patrimoniale nel 2018, come emerge dai bilanci prodotti da cui risulta che il patrimonio netto da un valore positivo di circa 700mila
euro appostato nel bilancio 2017 è diventato negativo per oltre 5milioni di euro. Tutto questo appare di per sé sufficiente a fondare il “fumus boni iuris” della pretesa della curatela anche a prescindere da tutte le altre condotte illecite, di natura distrattiva ed evasive rispetto agli obblighi fiscali, evocate nella domanda di risarcimento contro gli amministratori della società fallita.
Inoltre, va chiarito sul punto che non risulta maturato il termine prescrizionale della domanda risarcitoria in questione in quanto la carica di amministratore del è perdurata sino all'apertura del Parte_2
fallimento e comunque le relative condotte illecite causative dei danni alla
6 società e alle ragioni dei suoi creditori si sono protratte anche negli anni seguenti e fino all'apertura del fallimento.
Dall'istruttoria è poi provata la consapevolezza di tali circostanze da parte di tutti i litisconsorti del presente giudizio. Ciò emerge da plurimi elementi gravi precisi e tra loro concordanti.
Innanzitutto, i convenuti e sono fratelli ed erano i Pt_3 Parte_2
proprietari al 50% della società sottoposta al fallimento.
Gli stessi si sono avvicendati nella relativa gestione societaria: Pt_2
è stato amministratore dal 2001 al 2005 e dal 2017 ad oggi mentre
[...]
dal 2005 al 2017. Parte_3
Entrambi erano quindi addentro alla amministrazione e all'esercizio dell'impresa condotta dalla società oggi in liquidazione giudiziale e, perciò,
consapevoli delle relative condizioni in cui versava, tanto da determinarsi a formulare una proposta concordataria ai propri creditori per evitare l'apertura della procedura concorsuale che però è comunque stata aperta a causa dell'inammissibilità di detta proposta.
Anche a carico del sono emersi elementi sufficientemente in Parte_4
grado di comprovare la sua consapevolezza rispetto a detti effetti pregiudizievoli delle disposizioni oggetto del presente giudizio per i creditori dello zio;
ciò anche se in realtà, come visto, risulta Parte_5
7 mero beneficiario delle disposizioni compiute con l'atto impugnato dai germani ai danni delle ragioni creditorie della liquidazione giudiziale. Pt_2
Il è rispettivamente figlio di e IP del germano Parte_4 Parte_3
. Pt_2
Sempre il sapeva che il stava compiendo una Parte_4 Parte_2
serie di atti dismissivi del proprio patrimonio, essendone stato coinvolto allorquando lo zio nel dicembre 2018 ha conferito nella sua Parte_5
società per aumentarne il capitale e Controparte_3
diventarne socio, il diritto di piena proprietà della metà e il diritto di nuda proprietà della restante metà di cui era titolare su cinque unità immobiliari site in Pozzuoli, alla via Cupa Cigliano n. 24 (nel luglio 2019 cederà pure la propria quota nella proprio al Controparte_3
IP , così di fatto cedendo i relativi diritti sui beni Parte_4
immobili.
Inoltre, a riprova di quanto sin qui affermato in punto di “scientia decoctionis” rispetto a tutti e tre i convenuti, dagli atti risulta che avevano la medesima residenza in Pozzuoli alla Contrada Pisciarelli n. 17.
Circostanza da cui si desume un effettivo rapporto di frequentazione che si aggiunge agli stretti legami di parentela e alla compartecipazione nelle medesime attività commerciali.
Come visto, a tali conclusioni si giunge anche senza considerare le caratteristiche e “peculiarità” della complessa disposizione patrimoniale
8 oggetto del presente giudizio, che ha visto il beneficiario Parte_4
dell'acquisto da parte della mamma della di nuda proprietà di un immobile trasferitale dal germano sulla base del riconoscimento di un Parte_2
debito pregresso. Disposizione patrimoniale che, in mancanza di elementi di segno contrario, appare oggettivamente compiuta con lo scopo di
“disgregare” il patrimonio immobiliare del cedente o comunque per rendere meno agevole l'escussione della garanzia patrimoniale generica da parte dei creditori.
In mancanza di prova contraria, quindi, appare ragionevole concludere che anche era consapevole di partecipare ad un atto che Parte_4
riduceva il patrimonio dello zio, esposto verso i creditori della società poi fallita, nella qualità di amministratore.
Pertanto, risulta che tutti e tre i convenuti fossero a conoscenza della situazione di crisi in cui versava la (come visto dal 2018 in Parte_1
completo dissesto milionario) che faceva oggettivamente presagire una esposizione di (quale amministratore) alle ragioni dei Parte_2
creditori; e ciò anche alla luce delle tempistiche relative all'emersione di questa situazione di crisi (con la prosecuzione, ciononostante,
dell'impresa che invece a quel punto andava liquidata ovvero ricapitalizzata) rispetto al compimento degli atti dispositivi in questione,
anche tenuto conto di quelli nel frattempo come visto già compiuti. E
9 anche rispetto a queste circostanze alcun elemento sufficientemente in grado di provare il contrario è stato fornito dai convenuti.
Sussistendo tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c., quindi, la domanda va accolta e per l'effetto va dichiarata l'inefficacia nei confronti della liquidazione giudiziale dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando le tariffe in vigore e tenuto conto della natura e della complessità del presente giudizio, nonché del relativo valore.
P.Q.M.
- dichiara ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti del fallimento dell'atto Parte_1
dispositivo definito di “ricognizione di debito – prestazione in luogo di adempimento a favore di terzo” per AR , avente rep. Persona_1
n. 24659 e racc. n. 14925, stipulato in data 24.1.2019 e trascritto il successivo 6.2.2019 presso l'Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2 (reg. gen. n. 5383, reg. part.
n. 4139);
10 - condanna in solido le parti convenute al pagamento in favore di quella attrice della somma di euro 10mila a titolo di onorari di giudizio oltre accessori di legge.
Così deciso il 06/11/2025
Il Giudice
dr. Marco Pugliese
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