TAR Napoli, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 8531
TAR
Sentenza 30 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il motivo è infondato in quanto i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia sono vincolati. Inoltre, l'assenza della comunicazione è irrilevante ai sensi dell'art. 21 octies della L. 241/1990, poiché il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • Rigettato
    Travisamento dei fatti e difetto di motivazione e istruttoria

    I lavori sono stati realizzati in zona sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico. La realizzazione di pavimentazioni esterne in area vincolata non rientra nell'edilizia libera poiché comporta una trasformazione permanente del suolo e incide sull'assetto paesaggistico. Le ragioni addotte a sostegno dell'impossibilità di eseguire il ripristino non sono convincenti e, in ogni caso, la fiscalizzazione dell'illecito edilizio è una mera eventualità della fase esecutiva che non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione.

  • Rigettato
    Sconosciuto nei contenuti

    Il ricorso è stato respinto nel merito per le ragioni sopra esposte, rendendo irrilevante l'esame specifico di questo motivo.

  • Rigettato
    Atto presupposto e/o connesso

    Il ricorso è stato respinto nel merito, pertanto anche questa domanda accessoria viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 8531
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 8531
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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