Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 8531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8531 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08531/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02459/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 2459 del 2023, proposto da
GO AN AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;
nei confronti
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
della disposizione dirigenziale n. 42/A del 07/03/2023 notificata in data 4 aprile 2023 con la quale il Dirigente del Servizio antiabusivismo e condono edilizio del Comune di Napoli ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato ed ha contestualmente trasmesso l'ordinanza alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli per l'indicazione dei criteri e le modalità per la ricostruzione dell'organismo originario e l'irrogazione della sanzione pecuniaria variabile tra euro 516,00 e euro 5.164,00;
b) dell'esito del sopralluogo tecnico, sconosciuto nei contenuti, del 4/8/2022 prot. PG/2022/597816; c) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 42/A del 07.03.2023 del Comune di Napoli, con il quale è stato ordinato il ripristino delle opere abusive realizzate alla via Posillipo n.8.
In particolare trattasi della realizzazione, in assenza del parere della Soprintendenza, su tre aree di pertinenza dell’unità immobiliare, di lavori di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del T.U.:
1) Rifacimento pavimentazione per 30 mq. sulla prima area e 20 mq. sulla seconda;
2) Realizzazione su di una terza area adiacente di massetto in calcestruzzo per circa 60 mq. delimitato da due cordoli di altezza variabile tra i 20 e i 50 cm, all’incrocio dei quali erano presenti ferri di attesa alti circa 60 cm.
A sostegno del gravame, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’impugnata ordinanza, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli per resistere al ricorso.
Pervenuta alla udienza pubblica del 19.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorrente premette, dandone atto a verbale, di avere interesse alla decisione del merito del ricorso, a fini risarcitori. Con nota n. 727446 del 14.08 2025, infatti, il Comune ha dato atto che, in sede di dissequestro dell’immobile, si è accertato il definitivo ripristino dello stato dei luoghi.
Ciò detto, il Collegio prende atto di quanto accertato dal Comune circa il definitivo ripristino dello stato dei luoghi e procede ad esaminare il merito del ricorso, osservando quanto segue.
Il ricorrente espone che l’immobile di sua proprietà è riparato dall’azione del mare attraverso un banchinamento ed una scogliera; si tratterebbe, quindi, di una area demaniale, oggetto di concessione rilasciata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. In particolare, erano oggetto di concessione la banchina, rappresentata da una preesistente struttura in cemento armato, in parte pavimentata, a forma di parallelepipedo, e due scogliere. Il ricorrente, quindi, a tanto onerato dal titolo concessorio, aveva intrapreso, dopo una violenta mareggiata, alcuni lavori edili di ripristino, volti a ricostruire il massetto, sottostante alle piastrelle divelte ed alla risagomatura laterale della banchina, al fine di ripristinarne le dimensioni originarie che, come ricordato prima, erano funzionali alla difesa dell’immobile di sua proprietà.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce che si era trattato di lavori di modesta entità, rientranti nella nozione di edilizia libera e consistenti nel mero rispristino dello stato dei luoghi, danneggiati dalla mareggiata, tra cui la pavimentazione rinnovata con mattonelle di uguali dimensioni, materiali e cromie di quelle precedentemente allocate in sito, ovvero la risagomatura del massetto e delle pareti fronte mare della banchina. Anche “i ferri d'attesa”, citati nel provvedimento impugnato, corrispondevano semplicemente a delle esili barre filettate, sporgenti appena 3 cm e funzionali a creare un ancoraggio per un ombrellone amovibile da utilizzare nel periodo estivo.
Il ripristino non sarebbe stato comunque possibile, in quanto sarebbe necessario rimuovere alcune piastrelle per poi letteralmente “grattare” il massetto della banchina e le pareti parabordo per renderle simili a quanto verificatosi per effetto dell’erosione delle mareggiate.
Ciò detto, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
Non è contestato che i lavori di cui si controverte dal Comune siano stati realizzati in zona sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico, con decreto n. 45/1953. Ebbene, da quanto emerge dalla descrizione di tali opere, come operata nel corpo del provvedimento impugnato, si tratta di lavori non assoggettabili al regime dell’edilizia libera, in quanto idonei a comportare modifiche allo stato dei luoghi, che non possono ritenersi escluse dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Ed invero, si è ritenuto che la realizzazione di pavimentazioni esterne in area vincolata non può rientrare nella nozione di edilizia libera, in quanto comporta una trasformazione permanente del suolo naturale; riduce la permeabilità del terreno, incidendo anche in misura minima sul deflusso delle acque meteoriche; è visibilmente percepibile, con possibili effetti sull’assetto paesaggistico e urbano; determina la creazione di una superficie utilizzabile, pur senza produrre nuova volumetria edilizia (TAR Campania, Salerno, n. 1442/2025).
Quanto alla dedotta omissione della comunicazione di avvio del procedimento, si rileva l’infondatezza del motivo, attesa la natura vincolata dei provvedimenti sanzionatori in materia edilizia. L'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta, peraltro, irrilevante anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della l. 11 febbraio 2005 n. 15, il quale esclude che possa essere annullato il provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato.
Le ragioni addotte a sostegno dell’impossibilità di eseguire il ripristino, infine, non paiono convincenti e, in ogni caso, per giurisprudenza costante, la fiscalizzazione dell’illecito edilizio, nell’ipotesi- ex art. 33 T.U.Ed.- che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, che non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione.
In conclusione, per quanto rilevato, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente nei confronti del Comune di Napoli, nella misura liquidata in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensarle, quanto alle altre Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite in favore del Comune di Napoli nella misura di euro 1000,00 oltre accessori di legge.
Spese compensate, nei rapporti tra il ricorrente e le altre Amministrazioni costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA SE, Presidente
RI CE, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CE | PA SE |
IL SEGRETARIO