TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/12/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 575 dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Ranchino presso il cui studio, sito in Orvieto (TR), via Cipriano Manente n. 38, è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- attore
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
IO AR e LO TT ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico dei difensori;
- convenuta
OGGETTO: responsabilità sanitaria;
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza dell'08.10.2025, sostituita da note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 24.02.2023, evocava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Terni per ivi sentir Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, verificate le causali di cui in narrativa, ogni contraria eccezione disattesa, ACCERTARE la colpa grave dei sanitari del P.S. dell di Orvieto per le causali di cui in narrativa ACCERTARE E Controparte_3
DICHIARARE la sussistenza di una loro responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'attore, ed una correlativa responsabilità della per la violazione degli artt. 1176 c. 1 e 2 c.c., 2236 Parte_2
c.c., per responsabilità solidale ex art. 1218 e 1228 c.c., nonché dell'art. 2043 c.c. e 590 sexies c.p., in ragione del disposto dell'art. 2049 c.c.. ACCERTARE E DICHIARARE altresì che la struttura sanitaria
è responsabile anche per inadempimento contrattuale e violazione degli artt. 1173 c.c., 1218 c.c., 2236
c.c., per lesione del diritto costituzionalmente garantito alla salute ed all'integrità psicofisica di ogni
individuo (artt. 32 e 13 Cost.), nonché per la mancata adozione ed applicazione di protocolli specifici per il trattamento dei pazienti con sintomatologia di dolore toracico o epigastrico ACCERTARE
l'inadempimento contrattuale della convenuta CONDANNARE la convenuta alla Parte_2 rifusione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, anche ex delicto, direttamente o indirettamente causati all'attore per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della medesima e dei sanitari suoi dipendenti o ausiliari, da quantificare nel corso del giudizio in quella somma che emergerà all'esito dell'istruttoria o che sarà liquidata equitativamente dal Giudice, maggiorati degli interessi legali dalla data dell'evento ad oggi e della rivalutazione monetaria, se dovuta”.
1.1. A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva: - di essersi recato, in data 20.04.2021, a seguito di comparsa di dolore addominale irradiato al torace, accompagnato da nausea e vomito, al Pronto
Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto;
- che, a seguito della visita del medico di turno, non gli erano stati rilevati i parametri vitali (ad eccezione della temperatura corporea in occasione del triage infermieristico), gli erano stati prescritti alcuni esami ma nessun farmaco ed era stato dimesso con diagnosi di “colica addominale” e con prescrizione di accedere nuovamente al nosocomio nella giornata di lunedì per effettuare colonscopia;
- che, in data 23.04.2021, sua moglie, sig.ra Parte_3
, aveva incontrato fortuitamente la dott.ssa medico libero professionista sua
[...] Controparte_4 conoscente, e le aveva chiesto un parere, anche in considerazione del progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute in quanto l'astenia marcata dalla quale era affetto gli impediva anche di alzarsi dal letto e di svolgere qualsiasi minima attività; - che la dott.ssa aveva chiesto se gli fosse stato CP_4 effettuato un elettrocardiogramma e, ricevendo risposta negativa, si era riproposta di eseguirlo lei stessa non appena concluso il suo turno di lavoro;
- che, al suo arrivo la dott.ssa accompagnata dal CP_4 marito sig. gli aveva rilevato una marcata ipotensione ed aveva constatato, mediante Parte_4 elettrocardiogramma, la gravità del quadro clinico, attestando che vi era un infarto in atto e di attivare con estrema urgenza il servizio 118; - che, all'arrivo dei sanitari del 118, gli erano stati nuovamente rilevati i parametri ed erano stati confermati segni di ischemia miocardica acuta per cui era stato trasferito presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Terni ove, ulteriormente confermata la diagnosi di infarto miocardico acuto in atto, era stato ricoverato presso la cardiologia dello stesso ospedale e sottoposto a coronarografia con angioplastica coronarica su CDx;
- che, in data 04/05/2021, era stato dimesso e in data 06/06/2021 aveva fatto nuovamente rientro presso lo stesso reparto per effettuare una coronarografia di controllo e completamento della rivascolarizzazione con angioplastica su CX media, con dimissioni due giorni dopo;
- che, dall'anamnesi raccolta in occasione del ricovero in urgenza del
23/04/2021, emergeva chiaramente che, in data 19/04/2021, aveva presentato dolore epigastrico accompagnato successivamente da nausea e vomito;
- che, dai fatti sinora descritti era derivata un'insufficienza ventricolare sinistra con acinesia della parete inferiore ed ipocinesia del setto, attribuibile al danno prodotto dalla perdurante esposizione dell'organo cardiaco agli effetti dell'infarto miocardico acuto, che, non trattato in modo tempestivo e adeguato, aveva aggravato sensibilmente gli esiti dell'evento.
Secondo parte attrice, in particolare, i profili di inadempimento ascrivibili ai sanitari intervenuti presso la Struttura sanitaria convenuta consistevano: - nell'omesso immediato rilievo dei parametri vitali
Pagina 2
(quantomeno la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e la valutazione delle troponine); - nella negligente valutazione della sintomatologia evidenziata dal paziente all'atto dell'accesso, tale da consentire l'identificazione di una patologia cardiaca, possibilità affatto esplorata dai sanitari;
- nell'omissione di una consulenza specialistica, pur in presenza di gravi alterazioni dei parametri ematobiochimici, come evidenziati dagli esami richiesti ed effettuati che documentavano numerosi parametri al di fuori del range di normalità che non erano stati neppure indicati nel referto definitivo quali indicazioni per il medico curante;
- nella sottovalutazione, quindi, del quadro clinico con conseguente impossibilità di formulare la corretta e tempestiva diagnosi di ischemia miocardica che era certamente in atto al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, pur con caratteri clinici non di estrema gravità.
1.2. L'attore deduceva, dunque: - di aver patito, in conseguenza della negligenza dei sanitari che l'avevano avuto in cura presso il Pronto Soccorso dell' di Orvieto ed alla Controparte_3 struttura sanitaria stessa, facente parte dell' Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 dell'Umbria, un maggior danno biologico, atteso che, mentre un intervento tempestivo di risoluzione dell'IMA conduce ordinariamente ad un danno residuo valutabile tra il 5 e il 7%, lui era attualmente portatore di un danno compreso tra il 30 ed il 40% (cardiopatia Ischemica di classe II A con frazione di eiezione compresa tra il 40% ed il 30%), tanto che era stato già dichiarato portatore di invalidità civile quantificata nella misura del 55% (pur nel concorso di altre patologie minori), nonostante la giovane età, ed era costretto a svolgere una vita molto misurata, con totale esclusione delle attività sportive, nonché con limitazione delle attività, anche di carattere ludico o lavorativo, implicanti sforzo o affaticamento;
- di aver altresì avuto la chiara percezione, documentata da adeguato parere specialistico, di essere in grave pericolo di vita;
- di aver inutilmente esperito la procedura di mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense n.
178/2022 per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito prima di introdurre, all'uopo, il presente giudizio.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.06.2023 - in vista della prima udienza del 24.05.2023 - si costituiva in giudizio l' Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese e ai compensi di lite.
1.4. A tal fine deduceva che alcun inadempimento colposo era addebitabile ai sanitari intervenuti presso il Pronto Soccorso dell' di Orvieto atteso che: - al momento dell'accesso in Controparte_3
Ospedale, l'attore presentava vomito e dolore addominale diffuso, ma non aveva mai riferito di provare dolore a livello toracico;
- la localizzazione addominale del dolore e gli esami diagnostici per immagini eseguiti avevano evidenziato a livello della fessura splenica un ispessimento della mucosa;
- anche gli esami ematochimici erano risultati compatibili con la diagnosi effettuata;
- quindi, non vi era alcun elemento clinico che lasciasse supporre che la patologia cardiaca rilevata il 23.4.2021 fosse già presente e in atto in data 20.4.2021; - i dati a disposizione conducevano, anzi, ad una conclusione di segno opposto;
- successivamente, del resto, gli esami eseguiti il 23.04.2021 avevano consentito di rilevare un infarto acuto del miocardio in atto in quel momento o al massimo riconducibile a poche ore prima, non riferibile addirittura a ben tre giorni antecedenti.
Pagina 3
1.5. Sotto ulteriore versante, la convenuta eccepiva: - che il danno differenziale di natura non patrimoniale era stato decisamente sovra-stimato dall'attore, il quale aveva attestato in modo del tutto arbitrario che un infarto miocardico acuto tempestivamente trattato avrebbe sempre e comunque provocato un danno biologico contenuto tra il 5 e il 7%; - che, piuttosto, la quantificazione del danno residuato a seguito di un infarto tempestivamente trattato non era individuabile in maniera stereotipata e dipendeva dalle peculiari caratteristiche dello specifico evento patologico che colpiva il singolo paziente;
- che, inoltre, non spettava all'attore alcuna somma ulteriore a titolo di rivalutazione;
- che, semmai, assumeva rilievo l'acquisizione agli atti del processo di ogni elemento in ordine all'eventuale percepimento da parte del di emolumenti previdenziali o assistenziali in conseguenza Parte_1 dell'evento descritto in citazione, poiché l'ammontare capitalizzato di tali emolumenti avrebbe dovuto essere detratto dall'eventuale somma riconosciuta a titolo risarcitorio.
1.6. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante l'escussione dei quattro testi citati da parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con conferimento dell'incarico alla dott.ssa medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, e al dott. Persona_1
, medico specialista in cardiologia, mentre veniva rigettata l'istanza della convenuta Persona_2 circa l'emissione di un ordine di esibizione in quanto l'attore aveva già depositato in atti il verbale di invalidità civile, rimasto incontestato e dal quale risultava che questi non percepiva alcun emolumento a seguito dell'invalidità riconosciutagli.
1.7. All'udienza del 24.06.2025, constatata l'impossibilità di definire bonariamente la controversia in considerazione dell'indisponibilità di parte convenuta ad accettare la proposta conciliativa formulata dalla scrivente giudice all'udienza del 15.04.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza dell'08.10.2025, emessa a seguito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini abbreviati di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. – decorrenti dal giorno di comunicazione dell'ordinanza con esclusione dal computo del dies a quo – e, dunque, giorni 25 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati, svolte alcune premesse funzionali all'inquadramento giuridico dell'oggetto del contendere.
2.1. É noto che l'accettazione di un paziente in una struttura sanitaria, anche ospedaliera, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente e la struttura sanitaria, come sancito dall'art. 7, co. 1, della L. 24/2017, interamente applicabile ratione temporis, alla fattispecie per cui è causa (v. ex multis Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 11719/2021, Cass. 18610/2015,
Cass. 9085/06, Cass. 10297/04, Cass. 11316/03, Cass. 11001/03, Cass. 3492/02). Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), a forma libera (v. Cass. 7256/2011 e Cass.
8826/07), in virtù del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio articolato, genericamente definito di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno – oltre ad una serie di obblighi di protezione e accessori – anzitutto la principale prestazione medica (v. Cass., SS.UU., 577/08 e Cass.,
SS.UU., 9556/02, Cass. 1267/2019, Cass. 3685/2018, Cass. 1698/06 e Cass., 571/05). Ne discende che la struttura risponde, oltre che ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dei suddetti obblighi di
Pagina 4
protezione e accessori ad essa direttamente riferibili, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti ascrivibili ai sanitari in essa operanti, pur se, eventualmente, non alle sue dipendenze (v. le stesse Cass., SS.UU.,
577/08 e Cass, SS.UU., 9556/02, nonché Cass. 1043/2019, Cass. 7768/2016, Cass. 1620/2012, Cass.
13953/07 e Cass. 8826/07).
2.2. La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, che, sul danneggiato, grava l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 10050/2022,
Cass. 26907/2020, Cass. 24073/2017, Cass. 12516/2016, Cass. 21177/2015, Cass. 8995/2015, Cass.
5590/2015, Cass. 22222/2014, Cass. 20547/2014 e Cass. 27855/2013; per i più recenti chiarimenti della
Suprema Corte in merito al riparto dell'onere probatorio sul nesso causale tra l'evento dannoso e l'inadempimento del medico o della struttura, con particolare riferimento al c.d. “doppio ciclo causale”, si vedano Cass. 2980/2023; Cass. 13872/2020, Cass. 852/2020, Cass. 28991/2019, Cass. 29331/2019,
Cass. 30988/2018, Cass. 26700/2018, Cass. 20812/2018, Cass. 19199/2018, Cass. 2061/2018, Cass.
29315/2017, Cass. 18392/2017 e Cass. 8665/2017).
2.3. In caso di condotta omissiva, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo la regola del
“più probabile che non” ovvero della “evidenza del probabile” - si sostanzia nello stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire, o meno,
l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità statistica o pascaliana), ma anche all'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana, v., tra le molte Cass. 9103/2025; Cass. 16199/2024; Cass. 2472/2021).
2.4. Ancora in punto di onere della prova, deve darsi atto che le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e ss. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (cfr., ex multis, Cass. 16737/2024;
Cass. 27288/2022; Cass. 27471/2017).
2.5. Giova precisare, a riguardo, che “la dichiarazione contenuta nella cartella clinica, fatta dal paziente
e raccolta dal medico, non rientra nel novero delle valutazioni, delle diagnosi, delle manifestazioni di scienza o di opinione che, a differenza delle attestazioni amministrative, non hanno efficacia di piena prova: l'attestazione fatta dal medico di una dichiarazione resagli dal paziente, è in realtà l'attestazione di un fatto avvenuto in presenza del medico, e dunque rientrante nella fede privilegiata secondo l'art.
2700 c.c.; né, la dichiarazione fatta dal paziente può ritenersi un fatto attestato dal medico per precostituirsi una prova, posto che esso dipende da una volontà altrui, ossia esiste in cartella non per volontà del medico che la redige, ma per volontà del paziente che la compie. Altro è il caso in cui il
Pagina 5
medico annota in cartella di avere effettuato una visita, in un certo modo, al fine di precostituirsi una prova;
altro è il caso in cui egli raccoglie le dichiarazioni del paziente, che senza la volontà di costui di farle, non potrebbero risultare dalla cartella, salvo il falso compiuto dal medico, e contro il quale c'è ovviamente lo specifico rimedio” (così Cass. 6651/2025).
2.6. I principi sinora ripercorsi non valgono, però, per tutte quelle attività che non risultano espressamente indicate come espletate ovvero per le dichiarazioni del paziente non esplicitate nella cartella clinica a causa di una sua lacunosa tenuta che il paziente abbia interesse a far valere.
2.7. A questo proposito, deve ribadirsi il principio secondo il quale la cartella fa fede fino a querela di falso solo in positivo e in relazione ai dati obiettivi in essa contenuti, mentre “in relazione ai dati mancanti, che una delle parti assume dovessero essere riportati, perché relativi ad attività (nel caso in esame, cliniche o terapeutiche) che assume si siano svolte, la prova può essere fornita con ogni mezzo
e si tratta di accertamento in fatto, riservato al giudice di merito” (v. Cass. 16737/2024).
2.8. Parimenti, il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Cass.
16572/2024; Cass. 27288/2022; Cass. 18868/2015).
3. Tanto premesso in diritto, può dirsi che lo svolgimento dei fatti di causa, nei termini ricostruiti dall'attore in citazione, è sostanzialmente pacifico, oltre che confermato dalla consulenza tecnico peritale redatta dai c.t.u. incaricati, dott.ssa medico specialista in medicina legale e delle Persona_1 assicurazioni e al dott. , medico specialista in cardiologia. Persona_2
3.1. All'esito della consulenza espletata, per le ragioni dettagliatamente esposte di seguito, risulta, tuttavia, dirimente la risoluzione di una questione rimasta controversa, ossia se, al momento dell'accesso presso il Pronto Soccorso dell' di Orvieto, l'attore o la moglie abbiano o meno Controparte_3 riferito e, in che termini, che questi avvertiva “dolore toracico”.
3.2. Ciò rileva in quanto i periti incaricati - a seguito di un'analisi compiutamente motivata e argomentata, anche alla luce dei puntuali riscontri alle osservazioni ricevute dai consulenti di parte, oltre che connotata da assunti privi di contraddizioni intrinseche ed estrinseche, nonché comprensiva di riferimenti a letteratura internazionale e alle “Linee guida SIMLA per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico” ( ), pubblicate nell'anno 2016 - hanno attestato Controparte_5 quanto segue:
- il paziente si è presentato, in data 20.04.2021, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Orvieto, lamentando episodi di vomito;
nel referto di Pronto Soccorso non è riportato dolore toracico, né addominale spontaneo (v. all. 6 di parte attrice, dove si legge “dolore rilevato: assente”);
- nel corso delle visite, l'addome è risultato globoso e dolente alla palpazione (v. all. 10 di parte attrice), ma non deve equivocarsi il concetto clinico “completamente diverso, tra dolore toracico ed addominale, in quanto tutte le LG considerano applicabile il protocollo del dolore toracico se questo è presente sopra la linea ombelicale e non nei quadranti superiori dell'addome; è notorio
Pagina 6
che l'infarto miocardico inferiore si può presentare con i caratteri del dolore epigastrico, che per definizione è sopra la linea ombelicale, ma non con dolore esclusivamente addominale” (v.
p. 9 della c.t.u., in risposta alle osservazioni di parte attrice).
- risulta corretta l'esecuzione di una TC addominale, che ha evidenziato alcune anomalie aspecifiche, come anche l'indicazione a colonscopia non urgente;
- l'unico rilievo che si potrebbe porre al comportamento dei sanitari sarebbe il mancato rilievo (o la mancata trascrizione) dei comuni parametri cardiovascolari, pressione arteriosa e frequenza cardiaca;
- si tratta, tuttavia, di parametri “del tutto aspecifici”, potendo frequentemente essere alterati senza alcuna patologia cardiaca in atto, ovvero per motivi puramente emotivi o psichici;
oppure altrettanto frequentemente essere normali nel corso di un infarto miocardico acuto (IMA); quindi di per sé sono poco significativi, non sensibili né specifici ai fini di una corretta diagnosi;
- parimenti, il rilievo del lieve incremento delle transaminasi epatiche non è specifico, in quanto detti enzimi si elevano lentamente nel corso di infarto miocardico acuto (IMA) con inizio dopo 9 ore;
- non risultano specifici protocolli internazionalmente asseverati in cui si affermi che, a seguito del solo riscontro di leucocitosi e di lieve alterazione di SGOT ed LDH, vadano esaminate le troponine;
- gli esami di laboratorio eseguiti in sede di pronto soccorso non sarebbero stati idonei a consentire la diagnosi di infarto, né, in presenza di vomito come unico sintomo (di per sé del tutto anomala) vi era un obbligo di procedere all'esecuzione di un ECG o di saggi ematici di enzimi cardiaci;
- sulla base del referto di pronto soccorso, ove non è riportata menzione di dolore toracico bensì
“episodi di vomito da ieri sera”, l'ipotesi di problematica addominale (“colica addominale”) avanzata dai medici intervenuti era, quindi, plausibile;
3.3. Alla luce dei suesposti rilievi ed assunti, i periti hanno escluso “che ci siano state deviazioni significative dall'applicazione delle moderne linee-guida ma soltanto una generica superficialità nello studio del caso che però non è possibile definire nell'ambito di un ambiente di elevata complessità e velocità di esecuzione come le aree di PS come errore diagnostico;
è fuor di dubbio che gli esami SGOT,
LDH, e leucocitosi non sono idonei a facilitare la diagnosi di infarto miocardico acuto in assenza di sintomatologia ed alterazioni ecg, e non è obbligatorio con corretto criterio ex-ante valutarli in tal senso. Resta invece corretta l'indicazione a colonscopia in paziente con dolore addominale, vomito, ed alterazioni del lume enterico rilevate alla TC” (v. p. 10 della c.t.u.).
3.4. Al contrario, secondo i periti, “se fosse dimostrato che il signor aveva riferito in pronto Parte_1 soccorso il dolore toracico associato al vomito, ciò avrebbe dovuto orientare senza indugio ad un infarto cardiaco in corso” e, in particolare, “si sarebbe dovuto prontamente attivare il protocollo del dolore toracico che prevede entro dieci minuti l'esecuzione di un ECG ed il dosaggio seriato degli enzimi cardiaci” (v. p. 11 della c.t.u.), da queste indagini “si ritiene probabile che si sarebbe manifestata qualche anomalia che avrebbe condotto alla diagnosi di IMA. Infatti, quando tre giorni dopo il paziente si è recato nuovamente in PS, si evidenziò un infarto definito “evoluto” (cioè non acuto). Questo è
Pagina 7
confermato dall'aspetto dell'ECG, in realtà non del tutto chiarificante, ma soprattutto dal quadro enzimatico, in quanto è constatabile nei primi due giorni di degenza (23 e 24 aprile) una normalità del dosaggio di mioglobina in contrasto con la anormalità dei dosaggi di CPK, Troponina e BNP (pag. 15
e 23 della cartella clinica). Questo fenomeno si verifica non nell'immediatezza dell'infarto (acuzie) ma solo alcuni giorni dopo. Infatti, la mioglobina ha un picco immediato e discende altrettanto rapidamente, mentre la Troponina e il CPK hanno un picco ad uno-due giorni e discendono più lentamente” (v. p. 8 dell'elaborato).
3.5. Qualora, dunque, risultasse provata la tesi attorea, secondo la quale il paziente aveva sin da subito riferito ai sanitari del Pronto Soccorso l'ulteriore e specifico sintomo del dolore toracico, secondo i periti incaricati, si sarebbe dovuti addivenire immediatamente ad una diagnosi corretta e tempestiva dell'infarto e “il grado di necrosi cardiaca sarebbe stato minore, perciò è possibile che non sarebbe stata necessaria una seconda procedura di rivascolarizzazione” (v. p. 12 della c.t.u.).
3.6. In particolare, quanto ai danni conseguenza ascrivibili all'errore medico eventualmente accertato, i periti hanno stimato:
- una maggiore incapacità temporanea assoluta di dieci giorni e parziale al 50% di ulteriori trenta giorni;
- un'invalidità permanente ulteriore del 10%, in differenziale tra il 5% (I classe NYHA) e l'15%
(II classe NYHA), dovendosi precisare che parte attrice non presentava e non presenta menomazioni in concorso o coesistenza.
3.7. Infine, i periti incaricati hanno attestato che:
- la terapia farmacologica preventiva cardiaca, che oggi il sig. assume (due antipertensivi, Parte_1 antiaggregante e ipolipidemizzante) sarebbe stata analoga anche se l'infarto fosse stato diagnosticato senza ritardi;
- non vi erano allegazioni di “particolari attività” del periziando prima svolte e ora precluse o fortemente ridotte;
- che gli attuali postumi non si ripercuotono sulla capacità lavorativa specifica di parte attrice.
4. Occorre, quindi, procedere a verificare la fondatezza della tesi attorea, secondo la quale il paziente aveva sin da subito riferito ai sanitari del Pronto Soccorso l'ulteriore e specifico sintomo del dolore toracico, alla luce delle risultanze istruttorie accertate.
4.1. Giova premettere che, come ricordato dai c.t.u., nella cartella clinica del paziente relativa alla fase di ingresso al Pronto Soccorso non v'è traccia di una dichiarazione siffatta da parte di quest'ultimo, né di una constatazione medica dell'asseritamente riferito dolore toracico (non sovrapponibile, come detto, al mero “dolore addominale”, riferibile al solo dolore che si presenta “sopra la linea ombelicale” e non anche “nei quadranti superiori dell'addome”, v. p. 9 della c.t.u.).
4.2. D'altro canto, la moglie del sig. sig.ra , escussa all'udienza del Parte_1 Parte_3
07.05.2024, in risposta ai capitoli di prova 1), 2) e 3) ha dichiarato che, nella mattina del 20.04.2021, il marito aveva accusato dolore addominale irradiato al torace, accompagnato da nausea e vomito e di averlo, quindi, accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Stella di
Orvieto, ove ha fatto accesso alle ore 10.16, ma “solo fino all'ingresso dell'ospedale, perché in ragione
Pagina 8
del Covid-19 gli accompagnatori non potevano accedere”, restando comunque “presente al triage infermieristico”, ove “lui ha riferito che si era sentito male con un forte dolore al torace ed era molto debole, non riusciva nemmeno parlare, tanto che è stata presa una sedia a rotelle;
le sue condizioni sono state riferite sia da lui che da parte mia agli infermieri;
non ero presente nelle fasi in cui ha avuto accesso all'interno del Pronto Soccorso, ossia nella fase successiva al triage”.
4.3. La teste, unica in grado di riferire in ordine al dichiarato dell'attore al momento del triage, è con lui coniugata in regime di comunione dei beni. Cionondimeno, si tratta di circostanza inidonea a determinare la nullità della testimonianza per incapacità del teste ex art. 246 c.p.c., e ciò sia in quanto l'invalidità non è stata tempestivamente eccepita da parte convenuta, né prima, né dopo la sua escussione (v. Cass., sez. un., 9456/2023), ma anche in quanto il presente giudizio verte in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, posta attiva rientrante tra i “beni personali del coniuge” ai sensi dell'art. 179, co. 1, lett. e), c.c. e, quindi, estranea alla comunione tra i due coniugi, la cui qualità non costituisce di per sé causa di incapacità a testimoniare (v. Trib. Milano sez. I, 21/09/2022, n. 7273).
4.4. In difetto di elementi per dubitare dell'attendibilità della teste - la cui dichiarazione appare, piuttosto, circostanziata, coerente e priva di contraddizioni - deve ritenersi provato che, nel corso del triage infermieristico sia il paziente che la moglie abbiano riferito agli infermieri presenti, che questi accusava, oltre ad astenia e vomito, anche “dolore toracico”.
4.5. La prova testimoniale smentisce, quindi, il lacunoso referto di pronto soccorso, laddove non riporta questo dichiarato in capo al paziente e si limita a recare la dicitura “dolore rilevato: assente” (v. all. 6 di parte attrice)
4.6. Ed invero, sulla base dei principi giurisprudenziali ripercorsi in premessa, deve escludersi che il referto in esame sia coperto da fede privilegiata sia con riguardo alla predetta dicitura, sia con riguardo all'assenza di dichiarazioni del paziente in merito al riferito dolore toracico.
4.7. Tanto può dirsi in quanto, sotto il primo versante, la dicitura “dolore rilevato: assente” appare riferibile più a una valutazione di merito del sanitario intervenuto che ad uno specifico riferito del paziente in ordine all'assenza di dolore provato. E ciò sia in ragione della terminologia utilizzata
(“rilevato” e non “riferito”), sia in considerazione delle condizioni fortemente debilitate in cui il paziente si è presentato in ospedale (v., ancora, dichiarazioni della teste , come sopra riportate), Parte_3 ulteriormente aggravatesi nei giorni successivi (v. ulteriori tre testi escussi), sia in ragione della dolorabilità, perlomeno addominale, accertata poche ore dopo al momento delle dimissioni (v. verbale di dimissioni, all. 10, ove si legge “esame obiettivo: addome globoso dolente alla palpazione sia superficiale che profonda su tutti i quadranti”).
4.8. Sotto ulteriore versante, non occorre la proposizione di una querela di falso per smentire il referto in esame laddove non riporta le dichiarazioni del paziente in merito al riferito dolore toracico, poiché trattasi di mera omissione, non accompagnata da attestazioni di segno contrastante in merito al dichiarato del paziente.
4.9. Del pari, la lacunosità della cartella clinica relativa all'accesso del paziente in Pronto Soccorso, che non riporta in alcuna parte lo specifico sintomo del dolore toracico, non può riverberarsi in danno del
Pagina 9
paziente, qualora - come nel caso di specie - questi sia in grado di dimostrare l'accadimento di fatti ulteriori ivi non riportati.
5. Peraltro, non può tralasciarsi l'assunto dell'elaborato peritale laddove, seppur previa esclusione “che ci siano state deviazioni significative dall'applicazione delle moderne linee-guida”, ha comunque constatato “una generica superficialità nello studio del caso che però non è possibile definire nell'ambito di un ambiente di elevata complessità e velocità di esecuzione come le aree di PS come errore diagnostico” (v. p. 10 della c.t.u.).
5.1. L'accertata superficialità nell'affrontare il caso clinico in esame non può che riverberarsi, infatti, in danno della parte convenuta, atteso che, come detto in premessa, una volta appurato che il danno differenziale patito dal paziente sarebbe stato molto probabilmente evitato a fronte di una tempestiva diagnosi, era suo onere dimostrare, l'impossibilità dell'esatto adempimento derivante da causa non imputabile, provando che questo è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua “inimputabilità all'agente” (cfr., da ultimo, Cass.
13107/2023), inimputabilità che deve certamente escludersi in presenza della superficialità emersa nelle prime cure prestate al sig. nei termini sinora ripercorsi. Parte_1
5.2. Del resto, i c.t.u. hanno concordato con il medico del lavoro che ha visitato il paziente in data
23.04.2021, dott.ssa (escussa all'udienza del 04.0.2024), nonché con i c.t.p. dell'attore, Controparte_4 laddove hanno attestato che l'esecuzione di un ECG ed il dosaggio seriato degli enzimi cardiaci, qualora effettuati, avrebbero probabilmente condotto, già in data 20.04.2021, al momento dell'accesso del paziente in Pronto Soccorso, alla diagnosi di infarto, riducendo, così, le conseguenze lesive dell'evento dannoso in termini di invalidità permanente e temporanea.
5.3. Non può, infine, omettersi di considerare che nella lettera di dimissione del paziente datata
23.04.2021 (successiva, quindi, all'intervento risolutivo dell'infarto) tra i “motivi del ricovero” si legge
“Lunedì 19/04 comparsa di dolore epigastrico associato a nausea e vomito durato fino a Martedì 20/04”
(v. all. 12 alla citazione), con indicazione, quindi, seppur “postuma” deponente nel senso della preesistenza dei sintomi caratteristici dell'infarto già al momento dell'accesso del paziente in Pronto
Soccorso.
6. Ne deriva che il danno biologico ulteriore patito dal paziente in via differenziale rispetto a quello che questi avrebbe comunque patito anche in conseguenza di un infarto tempestivamente diagnosticato e trattato è di natura iatrogena e merita di essergli risarcito da parte della sanitaria convenuta CP_6 nella misura accertata dai c.t.u.
6.1. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che, “in tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente
Pagina 10
accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (così, da ultimo, Cass.
18442/2023, in senso conforme, v. Cass. 28327/2022; Cass. 28986/2019).
7. Tanto premesso, può ora procedersi alla liquidazione del “maggior danno biologico” patito dal sig.
(di età 52 anni all'epoca dell'evento dannoso) interamente addebitabile a ciascuna Parte_1
Struttura sanitaria convenuta a titolo di colpa, procedendo dapprima a quantificare in termini monetari il danno totale dallo stesso patito in termini di invalidità permanente - per poi sottrarre dai singoli importi così ottenuti il valore del pregiudizio psico-fisico che sarebbe comunque conseguito anche in presenza di un diligente operato dei sanitari, in virtù dell'infortunio dal quale è scaturita la menomazione (con la precisazione per cui detta operazione è necessaria unicamente per quantificare l'invalidità permanente e non già per l'inabilità temporanea, in cui il valore del “punto” è fisso e non aumenta con il prolungarsi del periodo).
7.1. Inoltre, anche alla luce del più recente orientamento di legittimità, deve ritenersi che la liquidazione del danno non patrimoniale subito dal ricorrente vada effettuata mediante un utilizzo indiretto della nuova tabella ex art. 138, co. 1, lett. b), d.lgs. 209/05, e ciò al fine di assicurare la massima uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (v., da ultimo, Cass. 11319/2025, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Milano 21 luglio 2025; per l'assegnazione della questione alla terza sezione della Suprema
Corte a seguito del rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Milano, si veda il decreto ex art. 363- bis, co. 3, c.p.c. emesso dal Primo Presidente in data 16/09/2025, nel quale si dà atto dell'esistenza di due contrapposti orientamenti sul punto).
7.2. Il danno non patrimoniale differenziale patito dal paziente merita di essere aumentato in misura media (pari, stando alla predetta tabella, al 21%) in corrispondenza del danno morale che ad esso è conseguito e si è accompagnato, in considerazione della brevità del termine in cui la patologia si è comunque consolidata a seguito dell'intervento di angioplastica e impianto di stent (eseguito tre giorni dopo il primo accesso in Pronto Soccorso) e dell'incidenza, appunto, media, della patologia sulle attività quotidiane dell'attore nei termini riferiti dai testi escussi (pregiudizio all'attività fisica e sessuale, tristezza, insonnia, nausea).
7.3. Non risultano, parimenti, comprovati i presupposti per procedere ad un ulteriore aumento del danno a titolo di personalizzazione ai sensi dell'art. 138, co. 3, cod. ass., poiché i periti, in occasione della stima dell'invalidità patita dal paziente secondo le Tabelle SIMLA, hanno già tenuto conto di tutte le ripercussioni normalmente derivanti da lesioni analoghe, mentre non risulta provata la ricorrenza di
“circostanze eccezionali e specifiche”, diverse ed ulteriori rispetto a quelle che qualunque vittima interessata dalla medesima lesione e dal conseguente medesimo grado di invalidità deve sopportare, secondo l'id quod plernmque accidit, già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass.
21630/2023; Cass. 24227/2022; Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018; Cass. 10912/2018, Cass.
23469/2018, Cass. n. 27482/2018).
7.4. In base ai valori indicati dalla predetta tabella, pertanto, il danno biologico deve essere liquidato nei seguenti importi:
Pagina 11
- € 2.002,45, per l'invalidità temporanea (10 giorni di inabilità temporanea assoluta, liquidabili in
€ 800,98 e 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, liquidabili in € 1.201,47);
- € 31.573,15 per l'invalidità permanente, avuto riguardo all'età del ricorrente al momento dell'accesso del paziente in Pronto soccorso del 20.04.2021, pari a 52 anni (€ 37.281,30 per il
15% totale - € 5.708,15 per il 5% che sarebbe comunque conseguito all'infarto verificatosi).
7.5. I valori di danno biologico, permanente e temporaneo, ottenuti, al fine di garantire omogeneità di risultato (dato che il danno che sarebbe comunque derivato al paziente corrisponde a una microlesione, liquidabile secondo la diversa tabella di cui all'art. 139 cod. ass.) meritano, poi, di essere aumentati in misura corrispondente a quella prevista, dalla Tabella Unica Nazionale, per il danno morale di media entità conseguente ai danni biologici permanenti del 10% (e, quindi, in misura pari al 21%), ottenendo così i seguenti valori, arrotondati per eccesso:
- € 2.423,00, per l'invalidità temporanea;
- € 38.204,00 per l'invalidità permanente.
7.6. I valori sopra riportati per entrambe le voci di danno non patrimoniale (invalidità permanente e temporanea), alla luce del dato tabellare di riferimento, sono da ritenersi, quindi, onnicomprensivi della sofferenza morale e del danno biologico medicalmente accertabile, oltre che della componente dinamico-relazionale del pregiudizio.
7.7. Il danno non patrimoniale che l'attore ha diritto di vedersi risarcire da parte della CP_6 ospedaliera convenuta è, in definitiva, pari a complessivi € 40.627,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma, devalutata al 20.04.2021 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03), e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito diventerà di valuta, producendo poi solo interessi;
sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito v. ex multis, Cass. 12140/2016, Cass.
18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02), per un totale pari ad € 44.793,44, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data del deposito della presente pronuncia sino al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, in base ai parametri medi per tutte le fasi processuali (come richiesto nella nota spese depositata in data 24.11.2025 dal difensore di parte attrice, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, se non per lo scaglione di riferimento, v. Cass. 22762/2023) e con distrazione in favore del difensore di parte attrice costituito, dichiaratosi antistatario (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. da ultimo Cass.
10236/2022 e Cass. 8436/2019).
8.1. Per le medesime ragioni (soccombenza) il compenso liquidato in favore del collegio peritale con decreto emesso in data 03.06.2025 vanno poste (nei rapporti interni tra le parti, e ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti dei consulenti: v. Cass. 3239/2018, Cass.
Pagina 12
17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09), integralmente a carico della parte convenuta.
8.2. Nulla è, invece, dovuto in favore di parte attrice a titolo di rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte, in quanto non documentate e/o quantificate, nemmeno mediante la produzione in atti di notule o fatture.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_1 dell condanna quest'ultima al pagamento, in suo favore, della somma Controparte_7 di € 44.793,44 (calcolata all'attualità), a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data del deposito della presente pronuncia sino al saldo;
- condanna l a rimborsare in favore di le spese Controparte_7 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi € 7.616,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge e in € 545,00 per esborsi, disponendone la distrazione in favore del difensore di parte attrice costituito, dichiaratosi antistatario.
Terni, 10/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
Pagina 13