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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/12/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
MA Di FA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3984 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCIFO Parte_1
ANTONINA giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. LA VALLE LUIGI, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 13 dicembre 2024 adiva il Tribunale di Parte_1
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, per chiedere la modifica del provvedimento dell' emesso in data 24 aprile 2024, con il quale era stata ridotta CP_1 la percentuale di invalidità riconosciutagli a seguito dell'infortunio sul lavoro del 15 novembre 2004. In particolare, nello svolgimento della propria attività lavorativa, quale dipendente del petrolchimico di il 15.11.2004 veniva travolto da una improvvisa esplosione di Pt_2 una cabina elettrica, che lo scaraventava violentemente contro una parete muraria, venendo investito da fiamme, fumo e pezzi metallici. Deduceva che, inizialmente, l' aveva attribuito una percentuale complessiva di CP_1 invalidità pari all'85%, comprensiva di una invalidità attribuita in data 07.03.2007 pari al 27% per ipoacusia, e successivamente aveva ridotto tale percentuale al 54%, rideterminando la percentuale legata all'infortunio del 15 novembre 2004, ridotta al 38%, mantenendo invariato il 27% riconosciuto per l'ipoacusia professionale. Il ricorrente, ritenendo illegittima tale riduzione, chiedeva di “accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa dell' infortunio del 15.11.2004 (caso n. 501019382), presenta, sin dalla data di modifica della percentuale, un grado di inabilità pari al 65 % (con un
1 complessivo danno del 85%, in virtù della preesistenza – caso n. 504977592 del 07.03.07 – 27%), o una percentuale maggiore o comunque superiore al 38% che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; per l'effetto condannare l in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 65% o nella percentuale maggiore o comunque superiore al 38% che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
accertare e dichiarare in ogni caso il cumulo della percentuale di inabilità accertata in corso di causa, e derivante dall'infortunio de quo con le preesistenze (caso n. 504977592 del 07.03.07 – 27%) di cui è titolare il ricorrente, ex art.80 d.p.r. 30.06.65 n.1124; In via istruttoria chiede ammettersi CTU medico legale, volta ad accertare il grado di inabilità permanente del ricorrente derivatagli dall'infortunio de quo. Vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Costituitosi in giudizio l' , deduceva variamente l'infondatezza del ricorso CP_1 chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente e tramite consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 10.12.25.
Motivi della decisione In mancanza di una definizione normativa dell'infortunio sul lavoro, dalla lettura del
T.U. si rileva che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.” L'infortunio sul lavoro va inteso, dunque, come un evento nefasto che provoca un danno all'integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
Segnatamente, la normativa prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16 %, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16 % l'erogazione sia disposta mediante rendita.
Tanto premesso, non è contestata tra le parti oggi in causa la circostanza per cui il ricorrente abbia subito un infortunio sul lavoro in data 15.11.2004, in ragione del quale l' gli aveva riconosciuto un grado di inabilità permanente del 65%, che, CP_1 unitamente alla percentuale del 27% per una pregressa ipoacusia del 07.03.2007, aveva comportato l'attribuzione una percentuale complessiva del 85%.
Deve, invece, in questa sede, essere vagliata la la rideterminazione dell'invalidità a seguito della visita del 04.04.2024 che ha ridotto la percentuale di invalidità relativamente all'infortunio del 15.11.2004 al 38%.
A tal fine è stata espletata una consulenza medica al fine di valutare i postumi invalidanti subiti dal ricorrente, quale conseguenza dell'infortunio del 15.11.2004. L'accertamento clinico, effettuato nel corso del giudizio, ha evidenziato consistenti danni fisici e psichici.
2 Il consulente ha spiegato che l'infortunio subito il 15 novembre 2004 da
[...]
aveva determinato un politrauma con fratture ossee multiple (epifisi Parte_1 distale di radio e ulna sinistri;
terzo distale della tibia sinistra) e una encefalopatia post- traumatica, oltre a una pneumopatia da inalazione acuta di fumi di combustione. L'ausiliario, in base all'esame clinico attuale e alla documentazione sanitaria, ha rilevato che le fratture sono attualmente consolidate ma con persistente limitazione funzionale.
La mobilità della caviglia sinistra risulta ridotta, la tibio-tarsica e la sottoastragalica presentano una limitazione superiore alla metà del movimento, permangono una cicatrice di circa 20 cm sulla gamba sinistra, rigidità articolare, e deambulazione antalgica con appoggio su bastone.
Ha registrato, inoltre, esiti polmonari da inalazione di fumi e persistenti disturbi neurologici, visivi e psichici, quali cefalea, insonnia, difficoltà di memoria e disturbi del tono dell'umore, con diagnosi di encefalopatia traumatica e depressione. Nella propria stima del danno biologico permanente il CTU ha adottato come parametri le tabelle previste per infortuni sul lavoro vigenti, attribuendo a ciascun postumo una percentuale di menomazione commisurata al grado di compromissione funzionale accertata.
Così le fratture di radio e ulna sono state valutate con 4% ciascuna;
la frattura tibiale con 3%; la limitazione della caviglia con 8% (pur non configurando un'anchilosi totale in “posizione favorevole”); la cicatrice con 5%; i mezzi di sintesi residui con 3%.
A questi va aggiunto un 7% per i postumi polmonari da inalazione, e un 15% per l'encefalopatia traumatica con depressione.
Sulla base della sommatoria, il consulente ha ritenuto congruo un grado complessivo di invalidità per l'infortunio del 15.11.2004 permanente pari a circa il 40%; considerato anche il preesistente e riconosciuto danno da ipoacusia professionale (27%), l'ausiliario ha stimato il danno complessivo nel 56% di invalidità.
Le osservazioni dal ricorrente alla consulenza del CTU sono state incentrate sulla presunta sottovalutazione del danno biologico residuo. Secondo la parte ricorrente l'ausiliario avrebbe dovuto attribuire una percentuale almeno pari al 44% invece del 40%, in particolare in ragione della limitazione articolare tibio- tarsica (che avrebbe dovuto essere valutata al massimo previsto per la tabella, ossia 12
%).
Tali osservazioni, tuttavia, non si configurano come contestazione di vizi formali o procedurali, ma come dissenso tecnico rispetto alla quantificazione operata, che comunque è apparsa sorretta da valide ragioni cliniche1.
In ragione di ciò, le critiche della parte appaiono come mero dissenso tecnico non sorretto da idonei elementi che dimostrino un evidente errore di metodo o di parametro;
3 la relazione appare dunque immune da vizi tali da giustificare una nuova perizia o un ricalcolo diverso.
Il consulente ha, dunque, concluso ritenendo che la documentazione clinica e l'accertamento obiettivo dimostravano una menomazione stabile e durevole dell'integrità psicofisica e della capacità funzionale del soggetto, non meramente transitoria, giustificando pertanto la valutazione percentuale adottata per il danno biologico permanente del 56%.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, fondate su elementi oggettivi, su una puntuale disamina della documentazione sanitaria e su un accertamento clinico diretto, risultano sorrette da motivazione logica e tecnica esaustiva;
tali conclusioni possono quindi essere pienamente condivise e fatte proprie dal giudicante, senza che possano essere superate le censure sollevate dalle parti, dal momento che risultano coerenti con le patologie accertate, con i postumi evidenziati e con i parametri medico-legali applicabili.
Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione;
le spese possono essere compensate in ragione del lieve scostamento della percentuale accertata in giudizio rispetto a quella riscontrata in via amministrativa. Restano definitivamente a carico dell' le spese della ctu tecnica, liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e accerta in capo al ricorrente un grado di inabilità per l'infortunio del 15.11.2004 pari al
40%, nonché un grado complessivo di inabilità pari al 56%; condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1 la rendita da inabilità permanente nella misura del 56%, oltre interessi, dedotto quanto già eventualmente corrisposto;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono CP_1 liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 10/12/2025
Il Giudice
MA Di FA
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1“ Per anchilosi si intende la pressoché perdita di mobilità di una articolazione che sistemata in una posizione favorevole permette un minimo di movimento. Nel caso in questione si obiettivava una riduzione dell'articolazione tibio tarsica di poco più di un mezzo e pertanto ci è parso congruo concedere una percentuale maggiore rispetto a quella di 6 prevista per la metà in riferimento alla voce tabellare e attribuire una percentuale invalidante pari
a 8.” (v. consulenza pag. 18)