Articolo 47 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 46Articolo 48
Versione
1 settembre 1984
Art. 47. (Iscrizione preventiva) 1. Ai lavoratori marittimi italiani che svolgono attivita' di navigazione su navi battenti bandiera straniera o servizi di pilotaggio in acque straniere, e' data facolta' di fruire della tutela previdenziale prevista per i lavoratori imbarcati su navi mercantili nazionali, mediante iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto, previste dai precedenti titoli I e II, con esclusione dell'iscrizione all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ed alla Cassa unica assegni familiari.
2. L'iscrizione alle predette forme assicurative puo' avvenire:
a) mediante domanda preventiva, presentata dal marittimo di nazionalita' italiana all'atto dell'imbarco su nave battente bandiera straniera o all'inizio della attivita' di pilotaggio in acque straniere;
b) mediante domanda preventiva, presentata dall'armatore o, per lui, dal raccomandatario marittimo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 .
3. L'aliquota contributiva complessiva da applicare e' quella vigente nel periodo in cui la navigazione e' stata effettuata.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984
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