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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4432 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2885/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c del Tribunale di Napoli – XI Sezione Civile, pubblicata il 14 giugno 2022, vertente
TRA
1 (1) (codice fiscale ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Ciro Gagliardi (codice fiscale , in virtù C.F._2
della procura in atti
-appellante-
E
(2) la (partita iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv.
Vittorio Porzio (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._3
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 24 giugno 2021, notificato ritualmente con pedissequo decreto, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale Napoli la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, esponendo che:
- “Il ricorrente era proprietario di imbarcazione da diporto privato di
produzione del cantiere Cabo Yachts Cabo 31 Express”;
- “Avverso i rischi del furto, oltre che avverso altri rischi quali quello della
r.c., dell'incendio e delle avarie in mare, il ricorrente aveva stipulato il
24/11/2016 polizza di assicurazione presso la con Controparte_1
sede in Roma alla via Cersare Pavese, 385 (C.F. ) n. 106259730 P.IVA_1
di durata annuale regolarmente rinnovata.”;
2 - “Sta di fatto che detta imbarcazione, che era ricoverata per l'inverno presso l'abitazione privata di persona di fiducia, dell'attuale ricorrente sig.ra
in Castel Volturno al Parco Tronto, 32 in area recintata e chiusa Parte_2
da sistemi di sicurezza quali mura di cinta e cancelli, sita in parco privato e
custodito (cfr anche le foto del sito), fu oggetto di furto ad opera di ignoti.”;
- “La cosa fu oggetto di denunzia sporta ad opera della depositaria dell'imbarcazione in data 17/11/2017 al locale commissariato della Polizia di
Stato.” (cfr. pagg.1 e 2 del ricorso).
Tanto premesso, l'attore, non avendo ricevuto riscontro positivo alla richiesta di pagamento dell' indennizzo assicurativo inoltrata alla convenuta compagnia di assicurazione, chiedeva al Tribunale di: “emettere ordinanza di condanna nei confronti della con sede in Roma Controparte_1
alla via Cesaree Pavese, 385 (C.F. ) per la somma di €. 110.000,00 P.IVA_1
a titolo di indennizzo ad egli spettante in virtù di patti di polizza stipulati e vigenti all'epoca dell'evento ed a fronte dell'obbligo di garanzia assuntosi
dall'assicuratore convenuto, oltre gli interessi decorrenti dall'evento al soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto anticipatario.”
I.2. Si costituiva in giudizio, con comparsa del 14 aprile 2022, la
[...]
che deduceva l'infondatezza della pretesa attorea Controparte_1
chiedendone il rigetto o in subordine di limitare l'importo dell'indennizzo ad €
51.150,00 detraendo da tale cifra il 20% a titolo di scoperto polizza.
3 In via istruttoria, chiedeva in caso di contestazione da parte dell'attore della documentazione prodotta e della perizia della N.A.M.E. S.r.l., disporsi la nomina di un CTU per l'accertamento del valore commerciale dell'imbarcazione all'epoca dell'evento.
I.3. Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pubblicata in data 14 giugno
2022, il Tribunale di Napoli così decideva:
“1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liqui- dano in € 8.000 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.” (cfr. pag. 4 della ordinanza gravata)
II.1. Avverso detta decisione – con citazione per l'udienza del 22 novembre 2022, notificata il 21 giugno 2022 – proponeva appello Parte_1
lamentando, in sostanza, l'errata interpretazione da parte del Tribunale del materiale istruttorio e documentale a sua disposizione. Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“Che ci permettiamo di insistere affinché Voglia, Codesta Corte di Appello,
riformando la decisione impugnata, accogliere la domanda come proposta in primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado con attribuzione al sottoscritto procuratore.” (cfr. ultima pagina dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all' appello del 28 ottobre 2022 si costituiva in giudizio la Società la quale deduceva Controparte_1
l'infondatezza dell'interposto appello perché infondato e non provato e ne chiedeva il rigetto. In via istruttoria, insisteva per la nomina di CTU per
4 accertare il valore commerciale del natante all'epoca dell'evento furto;
in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame limitare l'indennizzo ad una cifra pari al valore di € 51.150,00 relativa alla valutazione monetaria operata dai periti di parte convenuta sottraendo a titolo di scoperto l'importo del 20% dalla suddetta cifra.
II.3. All'udienza del 29 maggio 2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190, 1^ comma c.p.c. (60 + 20) per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 17 settembre 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Napoli, con l'impugnata ordinanza, ha respinto la domanda indennitaria avanzata da nei confronti della Parte_1 [...]
ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo per il Controparte_1
furto della propria imbarcazione da diporto privato marca Cateripillar tipo 3126
DITA, di costruzione 2002, acquistata usata nell'anno 2014, per il prezzo di €
111.609,00, avvenuto tra la data del 7 novembre 2017 e la data del 17 novembre 2017, in forza della polizza di assicurazione avverso i rischi del furto n. 106259730 di durata annuale, regolarmente rinnovata.
A fondamento della decisione, il Giudice, nella premessa che le clausole della polizza assicurativa (artt. 9, comma 3, e 11 lett. c) limitano il rischio assicurato in caso di assenza di idonee misure antifurto o di sorveglianza, ha
5
ritenuto che
, nel caso di specie, il furto non rientrasse nella copertura assicurativa a causa della mancanza di sorveglianza sull'imbarcazione o dell'inosservanza dell'obbligo di salvataggio da parte dell'assicurato o del custode ("Orbene delle due l'una: o il furto è stato scoperto dieci giorni dopo il
fatto o è stato denunziato dieci giorni dopo. Nel primo caso la barca non era oggetto di alcuna sorveglianza e tanto determina l'inesistenza del diritto all'indennizzo in quanto la clausola citata limita in tal senso il rischio assicurato.Nel secondo caso il diritto all'indennizzo è perduto per inosservanza dell'obbligo di salvataggio”).
2. Avverso detta ordinanza, ha proposto impugnazione, con Parte_1
cui, in primo luogo, si duole che il Giudice del primo grado gli abbia negato l'esistenza dell'indennizzo perché, in contrasto con le condizioni di polizza, “la barca non era oggetto di alcuna sorveglianza”.
Di contro, assume che l'imbarcazione trafugatagli era stata da lui ricoverata in area privata, dotata di sufficienti misure di sicurezza, in quanto sita in un parco privato e custodito, recintata e chiusa da mura di cinta e cancelli, vieppiù tenendo conto delle notevoli dimensioni del natante (lungo circa 9 metri, pesante circa cinquanta quintali e alto circa 4 metri), il cui asporto avrebbe richiesto l'uso di mezzi eccezionali per il prelevamento, come una gru, agendo dall'esterno del muro. Pertanto, argomenta, la concretezza delle misure di sicurezza adottate (cancelli, muro di recinzione alto un metro e ottanta ricoperti da tegole, presenza in un parco privato e custodito) e le difficoltà oggettive legate al furto di una “res” di tali dimensioni avrebbero reso operante, certamente, a suo dire, la garanzia: ciò nonostante, la valutazione del Tribunale
6 sulla "mancanza di sorveglianza" o "inidoneità delle misure" ingiustamente non aveva tenuto conto di tali circostanze di fatto, pertanto ne invoca la riforma.
La doglianza è infondata.
2.1. In punto di diritto occorre rammentare che le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto che subordinano l'operatività della garanzia all'adozione di specifiche misure di sicurezza non costituiscono limitazioni di responsabilità, bensì individuano e delimitano il rischio assicurato, ovvero l'oggetto stesso del contratto. In altri termini, l'adozione di tali misure è elemento essenziale della fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo.
Conseguentemente è onere dell'assicurato dimostrare la concreta sussistenza di tali misure, proprio in quanto elementi costitutivi del rischio coperto. Il Giudice, in tal contesto, non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso se le misure pattuite non sono state adottate, ovvero se la loro omissione ha impedito l'operatività della garanzia.
2.2. Nel caso in esame, le risultanze istruttorie, in particolare la relazione finale di perizia della N.A.M.E. (Naval Architect and Marine Engineering) S.r.l., prodotta dalla convenuta assicurazione, e la stessa denuncia di furto, confutano inequivocabilmente le argomentazioni difensive esposte dall'appellante.
Sebbene le clausole contrattuali (art. 9, comma 3, e art. 11 lett. c) indi-
chino espressamente i “Limiti di operatività” stabilendo: "La garanzia è operante
– salvo quanto espressamente derogato per iscritto esclusivamente: …3. durante
… la giacenza a terra nelle aree portuali o in aree recintate munite di idonee
misure antifurto o di sorveglianza. … In tutti i casi l'Assicurato dovrà tenere una
7 condotta idonea alla tutela del Suo bene come se fosse assicurato (diligenza del
Buon Padre di Famiglia – art.1176 Cod. Civ.", prevedendo quanto ai “Rischi esclusi” :“Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da: …c) insufficienza delle misure di protezione e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di
investitura dell'unità stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra", le misure adottate dal Pt_1
al fine di assicurare la custodia dell'imbarcazione da parte del per il tramite Pt_1
della , descritte dallo stesso attore nei suoi scritti, appaiono inidonee Pt_2
e inadeguate rispetto a quanto prescritto dal patto di polizza.
E tanto perché: a) il piazzale e il relativo recinto in cui l'imbarcazione era ubicata non erano muniti di alcun impianto di allarme, anti-intrusione e/o sistemi di videosorveglianza;
b) le "mura di cinta" avevano un'altezza non superiore a
1,80 metri rivestite da sole tegole che rendevano estremamente facile lo scavalcamento e l'accesso al piazzale per una possibile imbracatura e rimozione dell'imbarcazione; c) il cancello di pertinenza all'abitazione della sig.ra Pt_2
era chiuso con una semplice catena e lucchetto;
d) la zona era considerata
"oltremodo poco sicura" e caratterizzata da attività malavitose.
Ergo, l'appellante non ha assolutamente dimostrato – pur essendo a tanto tenuto- l'adozione delle "idonee misure antifurto o di sorveglianza" richieste dalla polizza: anzi le descritte misure di sicurezza (recinto media altezza, cancelli chiusi da semplici lucchetti, assenza di specifici allarmi/videosorveglianza interni o esterni l'abitazione e in particolare nel luogo di allocazione del natante), esistenti in un'area dal medesimo riconosciuta come
8 “economicamente depressa” e “pericolosa” erano e sono palesemente insufficienti e comunque non conformi alle previsioni contrattuali di polizza.
L'assenza di tali misure ha quindi precluso l'operatività della garanzia as- sicurativa, come correttamente rilevato dal Tribunale di primo grado.
3. Nel prosieguo della sua impugnazione, l'appellante contesta la decisione del Tribunale laddove gli ha negato il diritto all'indennizzo per inosservanza dell'obbligo di salvataggio derivante dalla intempestiva denuncia di furto, presentata dall'assicurato ben dieci giorni dopo l'accaduto.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice, il sostiene che la Pt_1
perdita del diritto all'indennizzo per inosservanza dell'obbligo di salvataggio non sia automatica e non consegua al mero ritardo nella presentazione della denuncia, ma, a suo dire, affinché l'assicurato perda il diritto all'indennizzo in forza dell'art. 1915 c.c., l'omissione (il ritardo nella denuncia) deve essere imputabile a "dolo o colpa grave" dell'assicurato o del custode e, comunque, spetterebbe all'assicuratore dimostrare tale dolo o colpa grave. Nel caso in oggetto, argomenta, il semplice ritardo nella denuncia da parte della custode,
, era stato determinato da una semplice "cattiva conoscenza Parte_2
dell'accaduto" piuttosto che da una deliberata intenzione di aggravare il danno o a una negligenza così grave da far venir meno la copertura assicurativa, pertanto, in questa sede, reclama una diversa e più approfondita valutazione della natura del ritardo maturato nella presentazione della denuncia, insistendo sul fatto che l'assenza di dolo o colpa grave dovrebbe preservare il diritto all'indennizzo.
9 Anche i rilievi esposti non hanno pregio.
Osserva la Corte che dalla stessa denuncia di furto prodotta dall'istante si evince chiaramente che il furto ebbe a verificarsi tra le ore 09:00 del 7 novembre 2017 e le ore 10:00 del 17 novembre 2017, che il fatto fu rilevato e denunciato solo il 17 novembre 2017 e che la stessa , custode del Pt_2
bene, si era allontanata dalla sua proprietà dalle ore 08:00 del 7 novembre 2017 alle ore 10:00 del 17 novembre successivo.
Questa circostanza, incontestata dall'attore, postula comunque che l'imbarcazione sia rimasta totalmente incustodita quantomeno per un arco di dieci giorni, lasso di tempo impiegato dai malviventi per perpetrare il furto: tale prolungato e completo abbandono del bene ricoverato in un luogo oggettivamente non sicuro, privo di adeguate misure antifurto e senza alcuna sorveglianza attiva, configura una grave violazione degli obblighi di custodia e, per estensione, dell'obbligo di salvataggio ai sensi dell'art. 1915 c.c..
Al riguardo è opportuno ricordare che l'obbligo di salvataggio impone all'assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, e la protratta assenza e l'omissione di sorveglianza per un così lungo periodo hanno oggettivamente precluso qualsiasi possibilità di intervento tempestivo per impedire o limitare il danno, rendendo inefficace qualsiasi azione di "salvataggio"
o recupero che avrebbe potuto essere tentata nell'immediatezza del furto.
Va altresì rammentato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “il principio di cui all'art. 1900 cod. civ. (secondo il
quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con
10 colpa grave del beneficiario) trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso, in quanto, ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno, trova applicazione il principio della "conditio sine
qua non", temperato da quello della regolarità causale, secondo il disposto degli artt. 40 e 41 cod. pen.” (Cass. n. 7763/2005): ne consegue che, nel caso in esame, pur a volere ritenere che l'evento “furto” sia stato determinato da una pluralità di condotte commissive od omissive riconducibili a più soggetti, comunque il comportamento colposo dell'assicurato, a parere di chi scrive, ha sicuramente esplicato una efficacia causale assorbente o comunque preponderante nella sua etiologia.
Insomma, per quanto esposto, l'ulteriore argomentazione sulla "cattiva conoscenza dell'accaduto" da parte della custode, addotta dall'appellante nei suoi scritti difensivi, non può valere a superare la totale assenza di sorveglianza per dieci giorni, che è di per sé indice di una condotta negligente di gravità tale da compromettere il diritto all'indennizzo, specialmente in relazione alle clausole di esclusione per "insufficienza delle misure di protezione".
La responsabilità dell'assicurato è dunque evidente, consistendo essa, si ripete, nell'aver lasciato senza adeguati presidi di sicurezza, per un tempo significativo, il bene in condizioni tali da favorirne la sottrazione.
Dal chè il rigetto integrale dell'impugnazione e la conferma della decisione del Tribunale .
11 4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da €. 52.000,00 ad €.
260.000,00 tenuto conto del petitum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo
un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – con citazione per Parte_1
l'udienza del 22 novembre 2022, notificata il 21 giugno 2022 – avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Napoli – XI Sezione Civile,
pubblicata il 14 giugno 2022 così provvede:
(A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la ordinanza appellata;
(B) condanna a pagare a le Parte_1 Controparte_1
spese del grado di appello, che liquida in €. 9.991,00 per i compensi, oltre al
15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
(C) dichiara l'appellante tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2885/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c del Tribunale di Napoli – XI Sezione Civile, pubblicata il 14 giugno 2022, vertente
TRA
1 (1) (codice fiscale ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Ciro Gagliardi (codice fiscale , in virtù C.F._2
della procura in atti
-appellante-
E
(2) la (partita iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv.
Vittorio Porzio (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._3
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 24 giugno 2021, notificato ritualmente con pedissequo decreto, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale Napoli la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, esponendo che:
- “Il ricorrente era proprietario di imbarcazione da diporto privato di
produzione del cantiere Cabo Yachts Cabo 31 Express”;
- “Avverso i rischi del furto, oltre che avverso altri rischi quali quello della
r.c., dell'incendio e delle avarie in mare, il ricorrente aveva stipulato il
24/11/2016 polizza di assicurazione presso la con Controparte_1
sede in Roma alla via Cersare Pavese, 385 (C.F. ) n. 106259730 P.IVA_1
di durata annuale regolarmente rinnovata.”;
2 - “Sta di fatto che detta imbarcazione, che era ricoverata per l'inverno presso l'abitazione privata di persona di fiducia, dell'attuale ricorrente sig.ra
in Castel Volturno al Parco Tronto, 32 in area recintata e chiusa Parte_2
da sistemi di sicurezza quali mura di cinta e cancelli, sita in parco privato e
custodito (cfr anche le foto del sito), fu oggetto di furto ad opera di ignoti.”;
- “La cosa fu oggetto di denunzia sporta ad opera della depositaria dell'imbarcazione in data 17/11/2017 al locale commissariato della Polizia di
Stato.” (cfr. pagg.1 e 2 del ricorso).
Tanto premesso, l'attore, non avendo ricevuto riscontro positivo alla richiesta di pagamento dell' indennizzo assicurativo inoltrata alla convenuta compagnia di assicurazione, chiedeva al Tribunale di: “emettere ordinanza di condanna nei confronti della con sede in Roma Controparte_1
alla via Cesaree Pavese, 385 (C.F. ) per la somma di €. 110.000,00 P.IVA_1
a titolo di indennizzo ad egli spettante in virtù di patti di polizza stipulati e vigenti all'epoca dell'evento ed a fronte dell'obbligo di garanzia assuntosi
dall'assicuratore convenuto, oltre gli interessi decorrenti dall'evento al soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto anticipatario.”
I.2. Si costituiva in giudizio, con comparsa del 14 aprile 2022, la
[...]
che deduceva l'infondatezza della pretesa attorea Controparte_1
chiedendone il rigetto o in subordine di limitare l'importo dell'indennizzo ad €
51.150,00 detraendo da tale cifra il 20% a titolo di scoperto polizza.
3 In via istruttoria, chiedeva in caso di contestazione da parte dell'attore della documentazione prodotta e della perizia della N.A.M.E. S.r.l., disporsi la nomina di un CTU per l'accertamento del valore commerciale dell'imbarcazione all'epoca dell'evento.
I.3. Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pubblicata in data 14 giugno
2022, il Tribunale di Napoli così decideva:
“1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liqui- dano in € 8.000 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.” (cfr. pag. 4 della ordinanza gravata)
II.1. Avverso detta decisione – con citazione per l'udienza del 22 novembre 2022, notificata il 21 giugno 2022 – proponeva appello Parte_1
lamentando, in sostanza, l'errata interpretazione da parte del Tribunale del materiale istruttorio e documentale a sua disposizione. Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“Che ci permettiamo di insistere affinché Voglia, Codesta Corte di Appello,
riformando la decisione impugnata, accogliere la domanda come proposta in primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado con attribuzione al sottoscritto procuratore.” (cfr. ultima pagina dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all' appello del 28 ottobre 2022 si costituiva in giudizio la Società la quale deduceva Controparte_1
l'infondatezza dell'interposto appello perché infondato e non provato e ne chiedeva il rigetto. In via istruttoria, insisteva per la nomina di CTU per
4 accertare il valore commerciale del natante all'epoca dell'evento furto;
in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame limitare l'indennizzo ad una cifra pari al valore di € 51.150,00 relativa alla valutazione monetaria operata dai periti di parte convenuta sottraendo a titolo di scoperto l'importo del 20% dalla suddetta cifra.
II.3. All'udienza del 29 maggio 2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190, 1^ comma c.p.c. (60 + 20) per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 17 settembre 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Napoli, con l'impugnata ordinanza, ha respinto la domanda indennitaria avanzata da nei confronti della Parte_1 [...]
ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo per il Controparte_1
furto della propria imbarcazione da diporto privato marca Cateripillar tipo 3126
DITA, di costruzione 2002, acquistata usata nell'anno 2014, per il prezzo di €
111.609,00, avvenuto tra la data del 7 novembre 2017 e la data del 17 novembre 2017, in forza della polizza di assicurazione avverso i rischi del furto n. 106259730 di durata annuale, regolarmente rinnovata.
A fondamento della decisione, il Giudice, nella premessa che le clausole della polizza assicurativa (artt. 9, comma 3, e 11 lett. c) limitano il rischio assicurato in caso di assenza di idonee misure antifurto o di sorveglianza, ha
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ritenuto che
, nel caso di specie, il furto non rientrasse nella copertura assicurativa a causa della mancanza di sorveglianza sull'imbarcazione o dell'inosservanza dell'obbligo di salvataggio da parte dell'assicurato o del custode ("Orbene delle due l'una: o il furto è stato scoperto dieci giorni dopo il
fatto o è stato denunziato dieci giorni dopo. Nel primo caso la barca non era oggetto di alcuna sorveglianza e tanto determina l'inesistenza del diritto all'indennizzo in quanto la clausola citata limita in tal senso il rischio assicurato.Nel secondo caso il diritto all'indennizzo è perduto per inosservanza dell'obbligo di salvataggio”).
2. Avverso detta ordinanza, ha proposto impugnazione, con Parte_1
cui, in primo luogo, si duole che il Giudice del primo grado gli abbia negato l'esistenza dell'indennizzo perché, in contrasto con le condizioni di polizza, “la barca non era oggetto di alcuna sorveglianza”.
Di contro, assume che l'imbarcazione trafugatagli era stata da lui ricoverata in area privata, dotata di sufficienti misure di sicurezza, in quanto sita in un parco privato e custodito, recintata e chiusa da mura di cinta e cancelli, vieppiù tenendo conto delle notevoli dimensioni del natante (lungo circa 9 metri, pesante circa cinquanta quintali e alto circa 4 metri), il cui asporto avrebbe richiesto l'uso di mezzi eccezionali per il prelevamento, come una gru, agendo dall'esterno del muro. Pertanto, argomenta, la concretezza delle misure di sicurezza adottate (cancelli, muro di recinzione alto un metro e ottanta ricoperti da tegole, presenza in un parco privato e custodito) e le difficoltà oggettive legate al furto di una “res” di tali dimensioni avrebbero reso operante, certamente, a suo dire, la garanzia: ciò nonostante, la valutazione del Tribunale
6 sulla "mancanza di sorveglianza" o "inidoneità delle misure" ingiustamente non aveva tenuto conto di tali circostanze di fatto, pertanto ne invoca la riforma.
La doglianza è infondata.
2.1. In punto di diritto occorre rammentare che le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto che subordinano l'operatività della garanzia all'adozione di specifiche misure di sicurezza non costituiscono limitazioni di responsabilità, bensì individuano e delimitano il rischio assicurato, ovvero l'oggetto stesso del contratto. In altri termini, l'adozione di tali misure è elemento essenziale della fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo.
Conseguentemente è onere dell'assicurato dimostrare la concreta sussistenza di tali misure, proprio in quanto elementi costitutivi del rischio coperto. Il Giudice, in tal contesto, non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso se le misure pattuite non sono state adottate, ovvero se la loro omissione ha impedito l'operatività della garanzia.
2.2. Nel caso in esame, le risultanze istruttorie, in particolare la relazione finale di perizia della N.A.M.E. (Naval Architect and Marine Engineering) S.r.l., prodotta dalla convenuta assicurazione, e la stessa denuncia di furto, confutano inequivocabilmente le argomentazioni difensive esposte dall'appellante.
Sebbene le clausole contrattuali (art. 9, comma 3, e art. 11 lett. c) indi-
chino espressamente i “Limiti di operatività” stabilendo: "La garanzia è operante
– salvo quanto espressamente derogato per iscritto esclusivamente: …3. durante
… la giacenza a terra nelle aree portuali o in aree recintate munite di idonee
misure antifurto o di sorveglianza. … In tutti i casi l'Assicurato dovrà tenere una
7 condotta idonea alla tutela del Suo bene come se fosse assicurato (diligenza del
Buon Padre di Famiglia – art.1176 Cod. Civ.", prevedendo quanto ai “Rischi esclusi” :“Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da: …c) insufficienza delle misure di protezione e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di
investitura dell'unità stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra", le misure adottate dal Pt_1
al fine di assicurare la custodia dell'imbarcazione da parte del per il tramite Pt_1
della , descritte dallo stesso attore nei suoi scritti, appaiono inidonee Pt_2
e inadeguate rispetto a quanto prescritto dal patto di polizza.
E tanto perché: a) il piazzale e il relativo recinto in cui l'imbarcazione era ubicata non erano muniti di alcun impianto di allarme, anti-intrusione e/o sistemi di videosorveglianza;
b) le "mura di cinta" avevano un'altezza non superiore a
1,80 metri rivestite da sole tegole che rendevano estremamente facile lo scavalcamento e l'accesso al piazzale per una possibile imbracatura e rimozione dell'imbarcazione; c) il cancello di pertinenza all'abitazione della sig.ra Pt_2
era chiuso con una semplice catena e lucchetto;
d) la zona era considerata
"oltremodo poco sicura" e caratterizzata da attività malavitose.
Ergo, l'appellante non ha assolutamente dimostrato – pur essendo a tanto tenuto- l'adozione delle "idonee misure antifurto o di sorveglianza" richieste dalla polizza: anzi le descritte misure di sicurezza (recinto media altezza, cancelli chiusi da semplici lucchetti, assenza di specifici allarmi/videosorveglianza interni o esterni l'abitazione e in particolare nel luogo di allocazione del natante), esistenti in un'area dal medesimo riconosciuta come
8 “economicamente depressa” e “pericolosa” erano e sono palesemente insufficienti e comunque non conformi alle previsioni contrattuali di polizza.
L'assenza di tali misure ha quindi precluso l'operatività della garanzia as- sicurativa, come correttamente rilevato dal Tribunale di primo grado.
3. Nel prosieguo della sua impugnazione, l'appellante contesta la decisione del Tribunale laddove gli ha negato il diritto all'indennizzo per inosservanza dell'obbligo di salvataggio derivante dalla intempestiva denuncia di furto, presentata dall'assicurato ben dieci giorni dopo l'accaduto.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice, il sostiene che la Pt_1
perdita del diritto all'indennizzo per inosservanza dell'obbligo di salvataggio non sia automatica e non consegua al mero ritardo nella presentazione della denuncia, ma, a suo dire, affinché l'assicurato perda il diritto all'indennizzo in forza dell'art. 1915 c.c., l'omissione (il ritardo nella denuncia) deve essere imputabile a "dolo o colpa grave" dell'assicurato o del custode e, comunque, spetterebbe all'assicuratore dimostrare tale dolo o colpa grave. Nel caso in oggetto, argomenta, il semplice ritardo nella denuncia da parte della custode,
, era stato determinato da una semplice "cattiva conoscenza Parte_2
dell'accaduto" piuttosto che da una deliberata intenzione di aggravare il danno o a una negligenza così grave da far venir meno la copertura assicurativa, pertanto, in questa sede, reclama una diversa e più approfondita valutazione della natura del ritardo maturato nella presentazione della denuncia, insistendo sul fatto che l'assenza di dolo o colpa grave dovrebbe preservare il diritto all'indennizzo.
9 Anche i rilievi esposti non hanno pregio.
Osserva la Corte che dalla stessa denuncia di furto prodotta dall'istante si evince chiaramente che il furto ebbe a verificarsi tra le ore 09:00 del 7 novembre 2017 e le ore 10:00 del 17 novembre 2017, che il fatto fu rilevato e denunciato solo il 17 novembre 2017 e che la stessa , custode del Pt_2
bene, si era allontanata dalla sua proprietà dalle ore 08:00 del 7 novembre 2017 alle ore 10:00 del 17 novembre successivo.
Questa circostanza, incontestata dall'attore, postula comunque che l'imbarcazione sia rimasta totalmente incustodita quantomeno per un arco di dieci giorni, lasso di tempo impiegato dai malviventi per perpetrare il furto: tale prolungato e completo abbandono del bene ricoverato in un luogo oggettivamente non sicuro, privo di adeguate misure antifurto e senza alcuna sorveglianza attiva, configura una grave violazione degli obblighi di custodia e, per estensione, dell'obbligo di salvataggio ai sensi dell'art. 1915 c.c..
Al riguardo è opportuno ricordare che l'obbligo di salvataggio impone all'assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, e la protratta assenza e l'omissione di sorveglianza per un così lungo periodo hanno oggettivamente precluso qualsiasi possibilità di intervento tempestivo per impedire o limitare il danno, rendendo inefficace qualsiasi azione di "salvataggio"
o recupero che avrebbe potuto essere tentata nell'immediatezza del furto.
Va altresì rammentato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “il principio di cui all'art. 1900 cod. civ. (secondo il
quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con
10 colpa grave del beneficiario) trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso, in quanto, ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno, trova applicazione il principio della "conditio sine
qua non", temperato da quello della regolarità causale, secondo il disposto degli artt. 40 e 41 cod. pen.” (Cass. n. 7763/2005): ne consegue che, nel caso in esame, pur a volere ritenere che l'evento “furto” sia stato determinato da una pluralità di condotte commissive od omissive riconducibili a più soggetti, comunque il comportamento colposo dell'assicurato, a parere di chi scrive, ha sicuramente esplicato una efficacia causale assorbente o comunque preponderante nella sua etiologia.
Insomma, per quanto esposto, l'ulteriore argomentazione sulla "cattiva conoscenza dell'accaduto" da parte della custode, addotta dall'appellante nei suoi scritti difensivi, non può valere a superare la totale assenza di sorveglianza per dieci giorni, che è di per sé indice di una condotta negligente di gravità tale da compromettere il diritto all'indennizzo, specialmente in relazione alle clausole di esclusione per "insufficienza delle misure di protezione".
La responsabilità dell'assicurato è dunque evidente, consistendo essa, si ripete, nell'aver lasciato senza adeguati presidi di sicurezza, per un tempo significativo, il bene in condizioni tali da favorirne la sottrazione.
Dal chè il rigetto integrale dell'impugnazione e la conferma della decisione del Tribunale .
11 4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da €. 52.000,00 ad €.
260.000,00 tenuto conto del petitum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo
un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – con citazione per Parte_1
l'udienza del 22 novembre 2022, notificata il 21 giugno 2022 – avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Napoli – XI Sezione Civile,
pubblicata il 14 giugno 2022 così provvede:
(A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la ordinanza appellata;
(B) condanna a pagare a le Parte_1 Controparte_1
spese del grado di appello, che liquida in €. 9.991,00 per i compensi, oltre al
15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
(C) dichiara l'appellante tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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