Accoglimento
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/06/2025, n. 4968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4968 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 04968/2025REG.PROV.COLL.
N. 01492/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2025, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1034/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. La -OMISSIS- è una società che si occupa di trasporto passeggeri e merci in proprio e/o per conto terzi.
La Società è stata colpita da un’interdittiva antimafia adottata il 30 maggio 2024 dal Prefetto di Napoli. Di seguito si indicano i principali fatti posti a base dell’interdittiva.
I due soci al 50% sono -OMISSIS-(che è anche amministratrice unica) e -OMISSIS-, figli di -OMISSIS--. Quest’ultima è figlia di -OMISSIS--OMISSIS- (morto nel 2023) che è stato reggente del clan camorristico -OMISSIS-, condannato per mafia insieme al figlio (-OMISSIS-) e a un nipote.
-OMISSIS- è stato indagato nel procedimento che ha visto la condanna del suocero ma non è stato rinviato a giudizio. Secondo il provvedimento prefettizio, dalle indagini sarebbe comunque emerso un suo ruolo riconducibile all’ambito degli interessi economici del clan. Da alcuni passaggi risulterebbe che egli stesso subisse le estorsioni del clan.
Tra l’altro -OMISSIS- utilizzava utenze telefoniche intestate alla -OMISSIS- anche per contatti telefonici con membri del clan -OMISSIS-. Dette utenze erano utilizzate anche per attività estorsive.
-OMISSIS- figlia di -OMISSIS-e sorella di -OMISSIS-e -OMISSIS-, è titolare del 68% del capitale della -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- sono titolari ciascuno dell’11% del capitale di detta società. Dalle indagini è emerso che -OMISSIS-teneva la contabilità delle “rate estorsive”.
Peraltro in passato -OMISSIS- era stato condannato in via definitiva per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e per corruzione.
Più in generale, secondo l’autorità prefettizia, vi sarebbero una serie di società (tra cui l’appellante), aventi sede in zone della città considerate roccaforti del clan -OMISSIS-, intestate a parenti del defunto -OMISSIS--OMISSIS- e che sarebbero influenzate in via diretta o indiretta dal sodalizio criminale.
Per quanto riguarda i soci dell’appellante, che hanno convissuto con il padre fino al 2023, si evidenzia come i redditi personali degli stessi non giustifichino le varie partecipazioni sociali nelle società di famiglia.
A seguito dell’interdittiva, la Società è stata esclusa dall’Albo degli Autotrasportatori e le è stata revocata l’autorizzazione all’esercizio di trasportatore su strada di merci, con provvedimento del Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione civile di Napoli del 10 luglio 2024.
2. Il TAR Campania, con sentenza n. 1034/2025, ha respinto il ricorso della -OMISSIS-, che aveva impugnato i predetti provvedimenti amministrativi (l’interdittiva con ricorso principale e il provvedimento della Motorizzazione civile di Napoli con ricorso per motivi aggiunti).
3. Avverso la suddetta sentenza la Società ha proposto appello.
Con il I motivo di appello si contesta che vi sia qualsivoglia rischio di infiltrazione mafiosa. L’interdittiva non avrebbe considerato le risultanze dei procedimenti penali (anche per l’applicazione di misure di prevenzione), che tale rischio escluderebbero in radice. Tale conclusione è stata successivamente confermata anche dal decreto del 30 gennaio 2025 della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli - al quale la stessa Società, dopo l’adozione dell’interdittiva, si era rivolta per ottenere il controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011 - che ha escluso la sussistenza del condizionamento mafioso e, proprio per questo, ha negato il richiesto controllo giudiziario.
Con il II e il III motivo si evidenzia che l’interdittiva sarebbe basata su meri legami parentali, mentre non sarebbe stata accertata alcuna influenza, diretta o indiretta, sull’attività imprenditoriale. A maggior ragione sarebbe illegittimo il fatto che l’autorità prefettizia non si sia limitata, eventualmente, a disporre misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis, d.lgs. n. 159 del 2011.
Con il IV motivo si denuncia che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011. Non vi sarebbero state concrete e specifiche ragioni di urgenza per evitare il preventivo contraddittorio procedimentale.
4. Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto dell’appello.
5. All’udienza pubblica del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Pur tenendo conto delle complessive deduzioni dell’appellante, occorre partire, per ragioni di precedenza logica, dall’esame del IV motivo di appello.
Come noto, l’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, prevede che: « Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l’audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall’articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all’articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione ».
La comunicazione, dunque, è fatta nel caso in cui, dall’istruttoria, emergano elementi tali da indurre ad adottare l’interdittiva antimafia. È evidente, pertanto, che non possa essere la mera sussistenza di tali elementi ad integrare le “particolari esigenze di celerità del procedimento” che giustificano il mancato contraddittorio procedimentale.
Al contrario, ove ritenga di non dar luogo alla procedura del contraddittorio, l’Amministrazione dovrà dar conto, nella motivazione dell’informazione antimafia, delle ragioni che hanno reso impossibile differire di (massimo) sessanta giorni l’adozione del provvedimento (sulla sussistenza di un onere motivazionale rafforzato dell’Amministrazione, si veda, ad esempio, Cons. Stato, Sez. III, 22 novembre 2024, n. 9410).
2. Nel caso di specie, l’Amministrazione procedente ha affermato che “ ricorrono particolari esigenze di celerità del procedimento, attesa l’urgenza di evitare che tale società continui ad operare in un settore ad elevato rischio di infiltrazione ” (pag. 9 dell’interdittiva). Sul punto il Prefetto ha condiviso quanto proposto dal Gruppo interforze antimafia, secondo cui il contraddittorio procedimentale sarebbe risultato superfluo visti i probabili collegamenti della Società con la criminalità organizzata (pp. 7 e 8).
Come evidenziato dall’appellante, tuttavia, il rischio di infiltrazione è il (minimo) presupposto per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva e, pertanto, ritenere che tale rischio sia sufficiente per evitare il contraddittorio procedimentale rappresenterebbe un’ interpretatio abrogans dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011.
Neppure può sostenersi che, nel caso in esame, ci si trovasse di fronte ad “ un quadro fattuale talmente chiaro da rendere siffatta comunicazione solo foriera di inutile rallentamento nella definizione del procedimento ” (secondo quanto ritenuto, nel caso allora in esame, da Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2024, n. 1517).
Il pericolo di condizionamento della Società appellante, infatti, è stato ipotizzato sulla base della presunzione per cui -OMISSIS- sia in grado di influenzare le scelte imprenditoriali della Società e della convinzione che lo stesso -OMISSIS-sia contiguo al clan -OMISSIS-. Nel provvedimento prefettizio non si rinviene, tuttavia, alcun elemento riguardante specificamente l’attività di impresa della -OMISSIS-, né, tantomeno, circostanze precise che inducano ad escludere la possibilità di attendere la conclusione della fase di contraddittorio prima dell’adozione del provvedimento definitivo.
Ferma restando l’autonomia dei diversi giudizi, appare comunque significativo che il Tribunale di Napoli - Sezione misure di prevenzione, con decreto del 30 gennaio 2025, abbia escluso un concreto rischio di condizionamento mafioso, anche solo occasionale, dell’attività di impresa.
Nel provvedimento del Tribunale si afferma, da un lato, come non vi siano specifiche circostanze di fatto volte a sostenere che il ruolo dei soci della Società appellante sia quello di meri prestanome del padre e, dall’altro, che non vi sono neppure elementi da cui dedurre l’attualità dell’adesione di -OMISSIS- a logiche di stampo malavitoso.
Quanto sopra appare sufficiente per accogliere il IV motivo di appello (su possibili interferenze in via di fatto, pur nell’autonomia di giudizi, tra le valutazioni del giudice amministrativo e quelle del giudice della prevenzione, nell’ambito del procedimento per l’accesso al controllo giudiziario, si veda anche Cons. giust. amm. Sicilia, 4 gennaio 2023, n. 13).
Del resto non è compito del Collegio, in questa sede, valutare se sussistano i presupposti per l’adozione dell’interdittiva, ma solo verificare se si è in presenza di un caso di gravità tale da giustificare la pretermissione del contraddittorio procedimentale.
Il fatto che l’impianto motivazionale del provvedimento, pur circostanziato da diversi elementi senza dubbio significativi, sia comunque basato su una doppia presunzione (tale per cui i soci dell’appellante sarebbero sotto il controllo del padre e quest’ultimo risulterebbe ancora contiguo alla camorra) e quello per cui non sono state esplicitate ragioni ulteriori a supporto dell’urgenza del provvedere inducono a ritenere non giustificato il mancato invio della comunicazione di cui all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011.
3. Il IV motivo di appello deve dunque essere accolto, mentre i rimanenti posso essere assorbiti. In riforma della sentenza impugnata deve, quindi, essere accolto tanto il ricorso principale quanto quello per motivi aggiunti, considerato che il provvedimento del Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione civile di Napoli del 10 luglio 2024 aveva quale unico presupposto l’adozione dell’interdittiva antimafia.
4. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante e delle persone fisiche menzionate nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.