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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1408/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4295/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458836 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458836 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458836 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458836 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458836 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458836 TARI - TEFA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13 gennaio 2025 a Roma Capitale, il contribuente ricorrente 1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento con vittoria di spese - l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401458836, notificatogli il 15 novembre 2024, per un importo complessivo di € 3.187,00 (comprensivo di imposta non versata, interessi, sanzioni e spese di notifica) per l'omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni 2018/2023, in relazione all'unità immobiliare, sita in Indirizzo_1 (individuata in Catasto a Dati_Cat_1, sub. 48, cat. A/2, vani 4,5).
In particolare il contribuente riferiva di avere presentato, in data 22 dicembre 2024, all'AMA istanza di autotutela, rimasta senza esito, eccepiva la illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento sopra indicato e ne chiedeva l'annullamento totale in quanto per gli anni in questione (dal 2018 al 2023) la TARI
e la TEFA, relative al detto immobile, lungi dall'essere evase, erano state regolarmente ed integralmente pagate dalla di lui coniuge, Signora Nominativo_2, come documentato dalla allegata lista delle ricevute di pagamento delle bollette AMA del periodo.
In data 8 gennaio 2026 il ricorrente depositava memoria illustrativa in cui rappresentava che in data 12 giugno 2025 Roma Capitale aveva provveduto all'annullamento totale dell'avviso di accertamento in questione;
per l'effetto il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
Roma Capitale si costituiva, a sua volta, in data 21 gennaio 2026, dando atto di avere totalmente annullato l'avviso di accertamento in questione e, per l'effetto, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026, disertata da entrambe le parti, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento impugnato, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo ai minimi tariffari, tenendo conto della riduzione dei compensi da pronunzia in rito (art. 9, comma 4, DM 55/2014 e successive modifiche) - seguono la soccombenza virtuale di Roma Capitale.
Quest'ultima, infatti, ha omesso di provvedere tempestivamente in sede di autotutela all'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, costringendo il contribuente ad agire in giudizio.
L'avviso di accertamento esecutivo è stato, infatti, notificato il 15 novembre 2024; l'istanza di autotutela è stata presentata dal contribuente all'AMA il 22 dicembre 2024, con richiesta di annullamento dell'accertamento stesso per avvenuto, integrale e documentato pagamento della TARI e della TEFA dal
2018 al 2023; nel silenzio dell'ente impositore il ricorso è stato, poi, notificato il 13 gennaio 2025 e l'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento è tardivamente intervenuto il 12 giugno 2025.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio;
2)condanna Roma Capitale a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 800,00 (ottocento/00) per compensi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Roma 23 gennaio 2026 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4295/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458836 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458836 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458836 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458836 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458836 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458836 TARI - TEFA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13 gennaio 2025 a Roma Capitale, il contribuente ricorrente 1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento con vittoria di spese - l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401458836, notificatogli il 15 novembre 2024, per un importo complessivo di € 3.187,00 (comprensivo di imposta non versata, interessi, sanzioni e spese di notifica) per l'omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni 2018/2023, in relazione all'unità immobiliare, sita in Indirizzo_1 (individuata in Catasto a Dati_Cat_1, sub. 48, cat. A/2, vani 4,5).
In particolare il contribuente riferiva di avere presentato, in data 22 dicembre 2024, all'AMA istanza di autotutela, rimasta senza esito, eccepiva la illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento sopra indicato e ne chiedeva l'annullamento totale in quanto per gli anni in questione (dal 2018 al 2023) la TARI
e la TEFA, relative al detto immobile, lungi dall'essere evase, erano state regolarmente ed integralmente pagate dalla di lui coniuge, Signora Nominativo_2, come documentato dalla allegata lista delle ricevute di pagamento delle bollette AMA del periodo.
In data 8 gennaio 2026 il ricorrente depositava memoria illustrativa in cui rappresentava che in data 12 giugno 2025 Roma Capitale aveva provveduto all'annullamento totale dell'avviso di accertamento in questione;
per l'effetto il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
Roma Capitale si costituiva, a sua volta, in data 21 gennaio 2026, dando atto di avere totalmente annullato l'avviso di accertamento in questione e, per l'effetto, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026, disertata da entrambe le parti, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento impugnato, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo ai minimi tariffari, tenendo conto della riduzione dei compensi da pronunzia in rito (art. 9, comma 4, DM 55/2014 e successive modifiche) - seguono la soccombenza virtuale di Roma Capitale.
Quest'ultima, infatti, ha omesso di provvedere tempestivamente in sede di autotutela all'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, costringendo il contribuente ad agire in giudizio.
L'avviso di accertamento esecutivo è stato, infatti, notificato il 15 novembre 2024; l'istanza di autotutela è stata presentata dal contribuente all'AMA il 22 dicembre 2024, con richiesta di annullamento dell'accertamento stesso per avvenuto, integrale e documentato pagamento della TARI e della TEFA dal
2018 al 2023; nel silenzio dell'ente impositore il ricorso è stato, poi, notificato il 13 gennaio 2025 e l'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento è tardivamente intervenuto il 12 giugno 2025.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio;
2)condanna Roma Capitale a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 800,00 (ottocento/00) per compensi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Roma 23 gennaio 2026 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei