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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 02/10/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Torresani Flavia e domiciliato presso il suo studio in Cles piazza Navarrino n.13, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. di Lucia Cinzia e domiciliata presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.8, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 26.07.1997 in
LO
- preso atto che all'udienza del 15.09.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso confermando quanto richiesto nel ricorso a domanda congiunta di separazione e divorzio a suo tempo proposto;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con provvedimento di data 30.01.2025 questo Tribunale
ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 23.12.2024 erano comparsi;
- che è decorso il termine previsto ai fini della integrazione della condizione di procedibilità di legge;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 6 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di LO per l'anno 1997 alle seguenti condizioni:
pag. 2 di 5 1) la casa già familiare, di proprietà di , sita in Parte_1
LO (TN) - Frazione Savignano n. 30/A, rimarrà nel possesso e nella disponibilità esclusiva del medesimo;
Parte_1
2) ha già asportato dalla casa coniugale i suoi beni Parte_2
personali;
3) continuerà a farsi carico di ogni onere relativo al Parte_1
mutuo ipotecario, rapporto n. 861624439 stipulato in data 25.02.2020
con la Cassa di Trento doc. 5), in particolare con riferimento alle rate periodiche di mutuo e ad ogni relativo costo ed onere, così come da egli fatto sin dalla stipula del predetto contratto, procedendo a corrispondere alla Banca, di volta in volta in via anticipata rispetto alle scadenze, quanto dovuto;
rimarrà pertanto Parte_2
solo formalmente intestataria della posizione debitoria, in realtà
libera da ogni impegno ed obbligo, atteso che si Parte_1
impegna a mantenerla indenne da ogni eventuale richiesta formalizzata dalla Cassa di Trento per ragioni collegate al contratto di mutuo stipulato, sopra identificato. Con riferimento al contratto di mutuo oggetto della presente pattuizione, fermo quanto previsto nel presente atto, le parti, una volta completato l'accollo del mutuo in capo a con liberazione espressa di Parte_1 Pt_2
pag. 3 di 5 o comunque una volta estinto il mutuo, rinunciano a Pt_2
qualsiasi pretesa economica reciproca rispetto ai pagamenti effettuati;
si impegna sin d'ora, una volta passata Parte_1
in giudicato la sentenza di divorzio e quindi cessato il fondo patrimoniale, a subentrare con accollo liberatorio nella predetta posizione debitoria al posto di od a contrarre un Parte_2
nuovo mutuo con estinzione di quello intestato a quest'ultima. La
relativa domanda di subentro o di nuovo mutuo dovrà essere presentata da entro il termine di sei mesi dal Parte_1
passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
4) i ricorrenti si danno reciprocamente atto e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando a richieste reciproche di tipo economico;
5) dichiara che, una volta emessa sentenza di Parte_2
divorzio, la stessa perfezionerà contratto di donazione in favore dei figli e avente ad oggetto i Controparte_1 Controparte_2
beni tutti siti nel Comune Catastale di Savignano I così descritti:
pp.ff. 105, 111 e 112 in P.T. 137, con esonero di spese a suo carico e pag. 4 di 5 specificando che detti beni rimangono comunque fino al momento del trasferimento nella disponibilità ed uso dei figli;
6) e sosterranno ciascuno le Parte_1 Parte_2
competenze e spese del proprio difensore per il presente procedimento;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Torresani Flavia e domiciliato presso il suo studio in Cles piazza Navarrino n.13, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. di Lucia Cinzia e domiciliata presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.8, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 26.07.1997 in
LO
- preso atto che all'udienza del 15.09.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso confermando quanto richiesto nel ricorso a domanda congiunta di separazione e divorzio a suo tempo proposto;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con provvedimento di data 30.01.2025 questo Tribunale
ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 23.12.2024 erano comparsi;
- che è decorso il termine previsto ai fini della integrazione della condizione di procedibilità di legge;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 6 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di LO per l'anno 1997 alle seguenti condizioni:
pag. 2 di 5 1) la casa già familiare, di proprietà di , sita in Parte_1
LO (TN) - Frazione Savignano n. 30/A, rimarrà nel possesso e nella disponibilità esclusiva del medesimo;
Parte_1
2) ha già asportato dalla casa coniugale i suoi beni Parte_2
personali;
3) continuerà a farsi carico di ogni onere relativo al Parte_1
mutuo ipotecario, rapporto n. 861624439 stipulato in data 25.02.2020
con la Cassa di Trento doc. 5), in particolare con riferimento alle rate periodiche di mutuo e ad ogni relativo costo ed onere, così come da egli fatto sin dalla stipula del predetto contratto, procedendo a corrispondere alla Banca, di volta in volta in via anticipata rispetto alle scadenze, quanto dovuto;
rimarrà pertanto Parte_2
solo formalmente intestataria della posizione debitoria, in realtà
libera da ogni impegno ed obbligo, atteso che si Parte_1
impegna a mantenerla indenne da ogni eventuale richiesta formalizzata dalla Cassa di Trento per ragioni collegate al contratto di mutuo stipulato, sopra identificato. Con riferimento al contratto di mutuo oggetto della presente pattuizione, fermo quanto previsto nel presente atto, le parti, una volta completato l'accollo del mutuo in capo a con liberazione espressa di Parte_1 Pt_2
pag. 3 di 5 o comunque una volta estinto il mutuo, rinunciano a Pt_2
qualsiasi pretesa economica reciproca rispetto ai pagamenti effettuati;
si impegna sin d'ora, una volta passata Parte_1
in giudicato la sentenza di divorzio e quindi cessato il fondo patrimoniale, a subentrare con accollo liberatorio nella predetta posizione debitoria al posto di od a contrarre un Parte_2
nuovo mutuo con estinzione di quello intestato a quest'ultima. La
relativa domanda di subentro o di nuovo mutuo dovrà essere presentata da entro il termine di sei mesi dal Parte_1
passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
4) i ricorrenti si danno reciprocamente atto e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando a richieste reciproche di tipo economico;
5) dichiara che, una volta emessa sentenza di Parte_2
divorzio, la stessa perfezionerà contratto di donazione in favore dei figli e avente ad oggetto i Controparte_1 Controparte_2
beni tutti siti nel Comune Catastale di Savignano I così descritti:
pp.ff. 105, 111 e 112 in P.T. 137, con esonero di spese a suo carico e pag. 4 di 5 specificando che detti beni rimangono comunque fino al momento del trasferimento nella disponibilità ed uso dei figli;
6) e sosterranno ciascuno le Parte_1 Parte_2
competenze e spese del proprio difensore per il presente procedimento;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 5 di 5