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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/10/2025, n. 4141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4141 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5301/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 30 aprile 2025 da
, con l'Avv. Celeste LISO e l'Avv. Sabino SERNIA, presso il Parte_1 cui studio in Andria, via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, è elettivamente domiciliato, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 resistenti OGGETTO: indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse;
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022).
1 2) Per l'effetto, condannare il al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma totale di € 6.821,82, oltre interessi come per legge dalla domanda, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, in base all'interpretazione della normativa e delle giurisprudenze suindicate.
3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
PER IL RESISTENTE: RESPINGERE tutte le domande di cui al ricorso introduttivo, siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c. CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti. Sul Rinvio Pregiudiziale alla CGUE Ricadendo la presente controversia all'interno di una mass litigation di enormi dimensioni, che coinvolge potenzialmente decine di migliaia di lavoratori e da cui potrebbero derivare un impatto cumulato estremamente significativo sul bilancio dello Stato ed un importante aggravio per tutti i Tribunali italiani, si reputa necessario ed urgente che ogni Giudice di merito – preso atto dell'assenza nella giurisprudenza eurounitaria di precedenti specificamente riferiti al lavoro scolastico
- valuti l'opportunità di rimettere al più presto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione di massima se l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ostino ad una norma come quella risultante dal combinato disposto dell'art. 1, commi 54° e 56° della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e dell'art. 5, comma 8°del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (conv. modd. dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come interpretato dalla sentenza n. 95/2016 della Corte Costituzionale), per effetto della quale “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 30 aprile 2025,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevava di aver effettuato in favore della convenuta negli Parte_1
AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 attività di
2 docente con incarichi di supplenza con contratti di lavoro a tempo determinato (fasc. ric. all. 1). Rivendicava il ricorrente il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, per un totale di € 6.821,82 (cfr. pag. 9 ric.). Si costituiva il resistente chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente, contestando, peraltro, i conteggi effettuati da controparte (in ordine alla determinazione dei giorni di ferie e dei giorni di sospensione delle lezioni, nonché degli importi richiesti). All'udienza del 3 ottobre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'intera materia relativa alle ferie dei docenti precari è stata recentemente sintetizzata da due ordinanze quasi coeve: Cass., 3 giugno 2024, n. 15415 e 17 giugno 2024, n. 16715. Nel secondo dei due provvedimenti, la S.C. ha affermato che “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre Per_1
2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore
3 a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuoia - come rissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione
4 della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola,
5 anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora
6 idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.” Tali principi di diritto sono stati ulteriormente ribaditi da Cass., sez. lav., 7 maggio 2025, n. 11968.
2. Dalla lettura di tale motivazione discende che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
3. Dalla documentazione in atti (docc. 16-19 fasc. ) risulta che CP_1
: Parte_1
- durante l'anno scolastico 2019/20 ha maturato il diritto a fruire di 20,08 giorni di ferie. Non risulta che il MINISTERO abbia dimostrato di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, cosicché risulta creditore, secondo i Parte_1 calcoli evincibili dalla p. 9 del ricorso di € 1.210,02 (= € 60,26*20,08);
- durante l'anno scolastico 2020/21 ha maturato il diritto a fruire di 20 giorni di ferie. Non risulta che il MINISTERO abbia dimostrato di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, cosicché risulta creditore, secondo i Parte_1 calcoli evincibili dalla p. 9 del ricorso di € 1.225,2 (= € 61,26* 16,61);
- durante l'anno scolastico 2021/22 ha maturato il diritto a fruire di 24 giorni di ferie. Non risulta che il MINISTERO abbia dimostrato di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed
7 alla indennità sostitutiva, cosicché risulta creditore, secondo i Parte_1 calcoli evincibili dalla p. 9 del ricorso di € 1.481,52 (= € 61,73*24);
- durante l'anno scolastico 2022/23 ha maturato il diritto a fruire di 21,83 giorni di ferie. Non risulta che il MINISTERO abbia dimostrato di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, cosicché risulta creditore, secondo i Parte_1 calcoli evincibili dalla p. 9 del ricorso di € 1.375,07 (= € 62,99*21,83);
- durante l'anno scolastico 2023/24 ha maturato il diritto a fruire di 22,75 giorni di ferie. ; risultano peraltro in liquidazione 7 giorni di ferie in Parte_1 corso d'anno, come ricavabile dalla documentazione depositata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (doc. 19 fasc. ) e come CP_1 CP_1 ammesso da parte ricorrente nel corso della odierna udienza. Non risulta che il MINISTERO abbia dimostrato di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, cosicché risulta creditore, secondo i Parte_1 calcoli evincibili dalla p. 9 del ricorso di € 929,10 (= € 62,99*14,75).
4. La somma a credito di risulta pertanto essere pari Parte_1
a lordi € 6.220,91 (= € 1.210,02 + 1.225,20 + 1.481,52 + 1.375,07 + 929,10).
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 2.109,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna il al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente di € 6.220,91;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali in favore degli Avv.ti Liso e Sernia,
[...] antistatari, liquidate in € 2.109,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 3 ottobre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Cassano, M.O.T.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 30 aprile 2025 da
, con l'Avv. Celeste LISO e l'Avv. Sabino SERNIA, presso il Parte_1 cui studio in Andria, via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, è elettivamente domiciliato, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 resistenti OGGETTO: indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse;
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022).
1 2) Per l'effetto, condannare il al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma totale di € 6.821,82, oltre interessi come per legge dalla domanda, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, in base all'interpretazione della normativa e delle giurisprudenze suindicate.
3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
PER IL RESISTENTE: RESPINGERE tutte le domande di cui al ricorso introduttivo, siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c. CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti. Sul Rinvio Pregiudiziale alla CGUE Ricadendo la presente controversia all'interno di una mass litigation di enormi dimensioni, che coinvolge potenzialmente decine di migliaia di lavoratori e da cui potrebbero derivare un impatto cumulato estremamente significativo sul bilancio dello Stato ed un importante aggravio per tutti i Tribunali italiani, si reputa necessario ed urgente che ogni Giudice di merito – preso atto dell'assenza nella giurisprudenza eurounitaria di precedenti specificamente riferiti al lavoro scolastico
- valuti l'opportunità di rimettere al più presto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione di massima se l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ostino ad una norma come quella risultante dal combinato disposto dell'art. 1, commi 54° e 56° della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e dell'art. 5, comma 8°del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (conv. modd. dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come interpretato dalla sentenza n. 95/2016 della Corte Costituzionale), per effetto della quale “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 30 aprile 2025,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevava di aver effettuato in favore della convenuta negli Parte_1
AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 attività di
2 docente con incarichi di supplenza con contratti di lavoro a tempo determinato (fasc. ric. all. 1). Rivendicava il ricorrente il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, per un totale di € 6.821,82 (cfr. pag. 9 ric.). Si costituiva il resistente chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente, contestando, peraltro, i conteggi effettuati da controparte (in ordine alla determinazione dei giorni di ferie e dei giorni di sospensione delle lezioni, nonché degli importi richiesti). All'udienza del 3 ottobre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'intera materia relativa alle ferie dei docenti precari è stata recentemente sintetizzata da due ordinanze quasi coeve: Cass., 3 giugno 2024, n. 15415 e 17 giugno 2024, n. 16715. Nel secondo dei due provvedimenti, la S.C. ha affermato che “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre Per_1
2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore
3 a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuoia - come rissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione
4 della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola,
5 anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora
6 idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.” Tali principi di diritto sono stati ulteriormente ribaditi da Cass., sez. lav., 7 maggio 2025, n. 11968.
2. Dalla lettura di tale motivazione discende che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
3. Dalla documentazione in atti (docc. 16-19 fasc. ) risulta che CP_1
: Parte_1
- durante l'anno scolastico 2019/20 ha maturato il diritto a fruire di 20,08 giorni di ferie. Non risulta che il MINISTERO abbia dimostrato di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, cosicché risulta creditore, secondo i Parte_1 calcoli evincibili dalla p. 9 del ricorso di € 1.210,02 (= € 60,26*20,08);
- durante l'anno scolastico 2020/21 ha maturato il diritto a fruire di 20 giorni di ferie. Non risulta che il MINISTERO abbia dimostrato di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, cosicché risulta creditore, secondo i Parte_1 calcoli evincibili dalla p. 9 del ricorso di € 1.225,2 (= € 61,26* 16,61);
- durante l'anno scolastico 2021/22 ha maturato il diritto a fruire di 24 giorni di ferie. Non risulta che il MINISTERO abbia dimostrato di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed
7 alla indennità sostitutiva, cosicché risulta creditore, secondo i Parte_1 calcoli evincibili dalla p. 9 del ricorso di € 1.481,52 (= € 61,73*24);
- durante l'anno scolastico 2022/23 ha maturato il diritto a fruire di 21,83 giorni di ferie. Non risulta che il MINISTERO abbia dimostrato di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, cosicché risulta creditore, secondo i Parte_1 calcoli evincibili dalla p. 9 del ricorso di € 1.375,07 (= € 62,99*21,83);
- durante l'anno scolastico 2023/24 ha maturato il diritto a fruire di 22,75 giorni di ferie. ; risultano peraltro in liquidazione 7 giorni di ferie in Parte_1 corso d'anno, come ricavabile dalla documentazione depositata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (doc. 19 fasc. ) e come CP_1 CP_1 ammesso da parte ricorrente nel corso della odierna udienza. Non risulta che il MINISTERO abbia dimostrato di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, cosicché risulta creditore, secondo i Parte_1 calcoli evincibili dalla p. 9 del ricorso di € 929,10 (= € 62,99*14,75).
4. La somma a credito di risulta pertanto essere pari Parte_1
a lordi € 6.220,91 (= € 1.210,02 + 1.225,20 + 1.481,52 + 1.375,07 + 929,10).
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 2.109,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna il al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente di € 6.220,91;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali in favore degli Avv.ti Liso e Sernia,
[...] antistatari, liquidate in € 2.109,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 3 ottobre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Cassano, M.O.T.
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