Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3469 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza figurata del 27.11.2024 e vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti CodiceFiscale_2
Massimiliano Bianchi e Paolo Fubini;
Opponenti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Stefano Repossi;
nonché
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Caprioli;
Opposte
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso cartelle di pagamento.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso:
per gli opponenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inesistenza di valido titolo esecutivo a supporto del credito azionato mediante la Cartella di Pagamento n. 1102017
00260418 21001 e le intimazioni di pagamento n. 110 2022 90079040 88/000 e n. 110 2022
1
all'art. 5 del contratto di finanziamento BNL/T del 6.9.2011, nella parte Parte_1 CP_3 in cui essa garantisce la quota oggetto della garanzia del Fondo per le PMI, accertando pertanto che gli opponenti nulla devono per le causali oggetto della Cartella di Pagamento n. 1102017 00260418
21001 e delle intimazioni di pagamento n. 110 2022 90079040 88/000 e n. 110 2022 90079019
67/00; conseguentemente, in accoglimento della presente opposizione ex art. 615 c.p.c., accertare e dichiarare, sotto gli entrambi profili di opposizione, l'illegittimità e l'inefficacia della Cartella di
Pagamento n. 1102017 00260418 21001 e delle intimazioni di pagamento n. 110 2022 90079040
88/000 e n. 110 2022 90079019 67/00, nonché di ogni eventuale successivo atto esecutivo, dichiarando che e Controparte_1 Controparte_2 non hanno diritto a procedere ad esecuzione nei confronti degli opponenti. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad IVA e CPA e rimborso forfettario”.
per la opposta “1) In via principale, Voglia l'Onorevole Tribunale Controparte_1 adito rigettare l'opposizione poiché infondata e non provata, per i motivi di cui in narrazione”.
per la opposta : “precisa le conclusioni chiedendo che Codesto Controparte_2
Tribunale Adito dichiari l'illegittimità e/o inammissibilità dell'odierna impugnazione essendo priva di rilievo giuridico e, comunque, dichiari la legittimità e la regolarità dell'operato della Agente della
Riscossione, per le ragioni meglio esplicitate nella presente comparsa, e, per l'effetto, dichiari tenuto l'Ente
Impositore a garantire esso Agente della Riscossione da ogni pretesa avversa, anche per questioni attinenti il merito, ivi compresa quella relativa alle spese di causa, da rigettarsi per come formulata da parte avversa;
in caso di accoglimento dell'opposizione per motivi riguardanti l'operato dei suindicato ente condannare quest'ultimo al pagamento delle spese di lite anche in confronto della deducente da distrarsi a favore dell'avvocato Caprioli. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi a favore dell'odierno avvocato Alessandro Caprioli”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 1102017 Pt_2
00260418 21001 dell'importo di € 217.287,60 emessa dalla Controparte_2
su richiesta dell'Ente impositore
[...] Controparte_4
relativa al ruolo n. 2017/006274 inerente al “recupero
[...]
2 Parte agevolaz. l. 662/96 comunicazione di surroga a seguito di escussione di garanzia sull'op.ne 174791”, nonché di due successive intimazioni di pagamento, n. 110 2022
90079040 88/000 e n. 110 2022 90079019 67/00, notificate per il recupero del medesimo credito, frattanto aumentato sino alla concorrenza di € 239.690,57 per la maturazione degli interessi di mora.
Gli opponenti hanno eccepito i seguenti motivi.
Con la prima censura (“INAMMISSIBILITA' DELLA RISCOSSIONE
MEDIANTE RUOLO”) hanno contestato la nullità della procedura utilizzata da per il recupero del credito per carenza assoluta di potere da Controparte_1 parte dell' nella emissione di cartella esattoriale Controparte_5 ai sensi dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, a tenore del quale “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. In particolare, hanno dedotto come la fattispecie per cui è causa sia estranea alle ipotesi tassative di revoca disciplinate dai commi 3 e 4 della predetta disposizione, con l'immediata conseguenza che per il recupero del credito avrebbe dovuto seguire la procedura ordinaria e non Controparte_1 la procedura esattoriale. In altri termini, dunque, secondo la prospettazione offerta nell'atto di opposizione, l'iscrizione al ruolo straordinario del credito di restituzione del finanziamento azionato in surroga dalla Controparte_4
è illegittima atteso che, trattandosi di un'entrate di natura
[...] privatistica (e non pubblicistica), l'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto essere invece preceduta da un valido titolo esecutivo.
Con il secondo motivo (“NULLITA' DELLE RILASCIATE Parte_4
”), gli opponenti hanno dedotto la nullità della clausola Parte_5 di cui all'art. 5 del contratto di finanziamento, in base al quale essi hanno prestato
3 “fideiussione, in solidale e indivisibile, per sé e successori, fino alla concorrenza di euro
1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00), per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla “Debitrice” con il presente contratto e fino alla completa estinzione delle stesse”.
Secondo la prospettazione offerta dalla parte opponente, la suddetta clausola risulterebbe nulla nella parte in cui ha previsto che fosse garantita una quota di prestito già oggetto della garanzia prestata dal Fondo, richiamando a supporto il
Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23.9.2005, recante
“Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per
l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (…)”, nella parte in cui prevede all'art. 4, comma 4, che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
Si è costituita la la quale, Controparte_1 contestando le avverse deduzioni ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Si è, altresì, costituita in giudizio l' , eccependo Controparte_2 la tardività e l'infondatezza dell'opposizione, nonché la propria carenza di legittimazione passiva.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza figurata in epigrafe indicata.
***
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall' , atteso che il rimedio esperito Controparte_2 dagli opponenti ex art. 615, comma 1, c.p.c., è diretto a contestare l'inesistenza del titolo esecutivo e il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata direttamente tramite ruolo, potendo pertanto essere esercitato senza limiti temporali.
Del pari, non è suscettibile di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' , atteso che le doglianze Controparte_2 sollevate dagli opponenti investono il potere stesso di formazione del ruolo in
4 applicazione dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, così contestando sia l'operato dell'agente della riscossione che la situazione creditoria sottostante alla cartella esattoriale, relativa al soggetto che ha operato l'iscrizione a ruolo.
Venendo al merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Giova ricostruire i fatti che hanno dato origine al presente giudizio per come emersi dalla prospettazione delle parti e dalle relative produzioni.
In data 06.09.2011 la società ha ottenuto dalla Banca Nazionale Parte_6 del Lavoro un finanziamento dell'importo di € 600.000,00, da restituire in rate trimestrali posticipate entro il 31.08.2016 (cfr. doc. 1 della produzione di parte opponente).
Il predetto rapporto è stato assistito sia da garanzia fideiussoria rilasciata dagli odierni opponenti per € 1.200.000,00 (cfr. doc. 1), sia dall'intervento del Fondo di
Garanzia per le piccole e medie imprese (P.M.I.), per la metà dell'importo finanziato, vale a dire per € 300.000,00, ai sensi della legge n. 662/1996.
A seguito dell'inadempimento della al piano di rientro del Parte_6
Contr debito, ha comunicato alla debitrice principale e ai garanti la revoca del finanziamento, richiedendo l'immediata restituzione dell'importo dovuto sino a quel momento (pari ad € 427.452,12) ed escutendo anche la garanzia prestata dal
Fondo, dal quale ha ottenuto la liquidazione dell'importo di € 210.953,13 con valuta 30.09.2016 (cfr. doc. 3).
gestore del Fondo, ha quindi comunicato l'esercizio Controparte_1 del diritto di surroga ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del D.M. 20.6.2005 nei confronti dei fideiussori, rappresentando che, in caso di mancato pagamento, avrebbe provveduto al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo esattoriale e che, in ipotesi di procedura concorsuale, il credito stesso avrebbe goduto del privilegio generale ex art. 8 bis D.L. 24.1.2015 n. 3 convertito in Legge 24.3.2015 n. 33 (cfr. doc. 3).
Perdurando l'inadempimento, l' , in qualità di Controparte_2 agente della riscossione incaricato da ha notificato Controparte_1
5 nel mese di giugno 2018 la cartella di pagamento n. 1102017 00260418 21001 ai fideiussori e per l'importo di € 217.287,60, Parte_1 Parte_2 seguita nel 2022 da due intimazioni, n. 110 2022 90079040 88/000 e n. 110 2022
90079019 67/00, per il recupero della somma complessiva di € 239.690,57 (cfr. doc.ti 4, 5 e 6).
La questione assolutamente dirimente dell'intero giudizio investe la natura del credito azionato in via di regresso da , al fine di verificare se il CP_1 medesimo ricada o meno nell'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 5, d.lgs. n.
123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione di sostegno pubblico alle imprese)
a tenore del quale “per le restituzioni di cui al comma 4° i crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 del D.P.R.
28/01/1988 n. 43 delle somme oggetto di restituzione nonché delle somme a titolo di rivalutazione interessi delle relative sanzioni”.
Invero, in caso affermativo, al credito potrà riconoscersi carattere privilegiato, di talché potrà essere recuperato tramite la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale;
in caso negativo, il credito avrà carattere chirografario e dovrà formare oggetto di azione nelle forme ordinarie.
Secondo l'impostazione prospettata dalla difesa degli opponenti, il privilegio di cui al d.lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5 non è applicabile al credito azionato dalla odierna parte opposta, sul rilievo che la predetta disposizione presuppone che “i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente D. Lgs.”, siano stati oggetto di
“revoca”, ovvero che sia stato disposto un provvedimento amministrativo opposto a quello di concessione della provvidenza economica. Il quarto comma a cui fa riferimento la disposizione richiama a sua volta il comma 3 dove sono indicate le ipotesi tassative in cui il finanziamento deve essere revocato ossia quando i beni acquistati successivamente alla sua concessione sono stati “alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal
6 progetto ammesso all'intervento”. Ciò posto, l'interpretazione della suddetta disposizione di carattere speciale non può che essere tassativa e ad essa non può applicarsi il criterio di interpretazione estensiva o analogica, con la conseguenza che avrebbe dovuto avvalersi, per il recupero Controparte_1
dell'importo residuo finanziato, delle ordinarie forme di tutela civilistiche.
La predetta interpretazione, pur fatta propria da alcune pronunce di merito, è stata superata dal recente orientamento della Suprema Corte, la quale ha in primo luogo chiarito che l'art. 8 bis l. n. 33 del 2015 non deve essere considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa, ma disposizione solo “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente” (Cass., 31 maggio 2019, n. 14915).
A tal riguardo, la Corte ha osservato come già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 D.lgs. n.
123 del 1998, posto che le più e diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario, senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento ivi previste (Cass. n. 30621/19; Cass. n. 14915/19).
L'art. 9 co. 5 D.lgs. n. 123 del 1998 è richiamato con riguardo alle forme di recupero delle somme versate dal Fondo (e per esso da ) dall'art. 4 CP_1
del D.M. 20 giugno 2005 che stabilisce che nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del
D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Con specifico riferimento alla problematica inerente alla interpretazione della locuzione “revoca” del finanziamento, ritenuta dagli opponenti quale presupposto
7 fattuale indefettibile, non equiparabile all'inadempimento del soggetto garantito e parimenti ostativo all'applicabilità del privilegio in oggetto, la Suprema Corte ha espressamente chiarito che la mancanza di tale elemento può comunque essere superata con un'interpretazione estensiva dell'art. 9 comma 5 del D.lgs. n. 123/98, diretta ad individuare - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite nella sentenza
11930/2010 - il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della “causa” del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio (cfr.
Cass.
9.3.2020 n. 6508; Cass. 13.5.2020 n. 8882; Cass. 26.11.2019 n. 30739; Cass.
25.11.2019 n. 30621; Cass. 31.5.2019 n. 14915; Cass. 2664/2019).
Se è vero, dunque, che le norme che disciplinano i privilegi hanno carattere eccezionale (perché il privilegio deroga al principio generale della par conditio creditorum) e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica, è altrettanto vero, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite 17.5.2010 n. 11930, che sono passibili di un'interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del Legislatore e, soprattutto, della causa del credito” (cfr. anche
Cass.
4.10.2019 n. 24836; Cass.
8.10.2018 n. 24738).
Pertanto, nonostante l'art. 9 D.lgs. 123/1998 faccia riferimento alla “revoca” dei finanziamenti e non già all'inadempimento del soggetto garantito, ricorrono tutti i presupposti per una interpretazione estensiva, volta ad estendere il privilegio anche al caso dell'inadempimento, atteso che le diverse forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive previste nel Decreto sono inserite in un disegno di impianto unitario e tutte le ragioni di recupero dei sostegni
8 integrano la ragione giustificatrice del privilegio in parola, al di là del limite in apparenza marcato dal testo di legge (così Cass.
9.3.2020 n. 6508 cit.).
La Suprema Corte ha ritenuto che (Cass. n. 2664/19) “in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma dell'art. 9 …. si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (cfr. Cass., n. 21841/2017); in tutti i casi si tratta, in pari tempo, di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»” (cfr. anche Cass. n.4915/19).
In proposito, giova aggiungere che la Corte di Cassazione (cfr. ex multis già citata
Cass, ordinanza n. 6508/2020) ha optato per una ricostruzione ampia della nozione di “finanziamento” tanto da ricomprendervi anche altri interventi di aiuto alle imprese, tra cui anche la concessione di garanzia, cui va riconosciuta natura di credito privilegiato, ex comma V d.lgs. n. 123/1998, a prescindere da una revoca della delibera di finanziamento.
Parte opponente sostiene, infine, che la cartella di pagamento sarebbe comunque nulla per illegittimità dell'iscrizione a ruolo, poiché effettuata in assenza di un titolo esecutivo, richiamando a tal proposito la disciplina di cui al d.lgs. n. 46/1999
(“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”), laddove all'art 21 è prescritto che <Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo
17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva>>. Del pari, la disposizione di cui al comma I dell'art. 17 prevede che <Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici>>.
9 Ciò posto, secondo la prospettazione degli opponenti, le entrate gestite da per la riscossione esattoriale dei proventi dovuti in seguito Controparte_1
all'escussione del Fondo assumerebbero infatti natura strettamente privatistica, derivante dalla natura giuridica del credito oggetto della surroga. Pertanto, poiché Contr il contratto stipulato tra la e la società consiste in un Parte_6
contratto di finanziamento, ed essendo l'obbligo restitutorio della società retto dalle ordinarie regole privatistiche, attraverso il meccanismo della surroga ex art. 1203 c.c. si sostituirebbe nella medesima posizione della Controparte_1
godendo degli stessi diritti di creditore chirografario. CP_1
Dal combinato disposto degli articoli citati si evince quindi che, nella riscossione mediante ruolo, quest'ultimo assume la natura di titolo esecutivo per le entrate di diritto pubblico mentre, per le entrate di diritto privato, quali quelle di permane la necessità di procurarsi un valido titolo Controparte_1
esecutivo.
A tal riguardo, tuttavia, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha riconosciuto la natura pubblicistica del credito di , essendo questo connesso alla CP_1
finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (cfr.
Cass., ordinanza n. 6508/2020; Cass. n. 2664/2019). In altri termini, la posizione della creditrice opposta che, quale garante, si surroga nelle ragioni del creditore originario, non è perfettamente sovrapponibile a quella dell'istituto credito, proprio perché il credito si fonda non sul negozio di diritto privato (il contratto di apertura di credito), bensì direttamente nella legge, in ragione della “peculiare causa che lo sorregge, ritenuta portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela”, tale da renderlo privilegiato (cfr. in termine sentenza citata).
Non depone circa la natura privatistica del credito nemmeno il disposto dell'art. 2, comma 5 del d.m. 20.06.2005, a tenore del quale in caso di inadempimento ed una volta effettuato il pagamento all'istituto di credito garantito, “Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e
10 medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”. Proprio sul punto, la Suprema
Corte (cfr. ordinanza n. 14915/2019) ha chiarito che la ratio dell'art. 1203 c.c. è quella di garantire un vantaggio e non un danno al solvens (Mediocredito), dovendosi escludere, in questo caso, che al relativo credito recuperatorio possa riconoscersi natura privatistica, per il solo fatto di surrogarsi ad un istituto di credito soggetto alle regole di diritto privato.
Il richiamo degli opponenti al combinato disposto degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n.
46/1999, dunque, non conduce alle conclusioni anelate e non esclude il potere per l'istituto opposto di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo.
Del resto, anche laddove si volesse giungere a diverse conclusioni, deve ritenersi che il D.lgs. n. 123/98 e d.l. n. 3/2015 configurino ipotesi di deroga rispetto alla regola per cui il ruolo in caso di entrate privatistiche richiede la previa formazione di un titolo autonomo, dovendo in tal senso essere inteso il senso della clausola di salvaguardia “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge” di cui all'art. 21 D. Lgs. 46/1999).
Invero, a dissipare ogni dubbio è intervenuta la disciplina di cui all'art. 8 bis comma III, d.l. 24.01.2015 n. 3, ratione temporis applicabile al contratto per cui è causa, la quale al terzo comma, per quel che maggiormente rileva, prevede espressamente che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia […] costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione […] La costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
La legittimità del ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale trova pertanto una sicura base legale, dapprima, nell'art. 9, co. 5, II parte, D. Lgs.
123/1998 e al rinvio, in esso contenuto, all'art. 67, co. 2, D.P.R. 43/1988 (che estende alle imposte indirette il sistema della riscossione mediante ruolo esattoriale previsto dall'art. 11, co. 3, D.P.R. 602/1973 per le imposte dirette) e, in seguito,
11 nell'art. 8-bis D.L. 3/2015 che rinviando alla disposizione che generalizza tale sistema di recupero dei crediti per ogni entrata patrimoniale dello Stato (art. 17 D.
Lgs. 46/1999) fuga ogni dubbio in ordine alla legittimità della formazione dei ruoli esattoriali oggetto del presente giudizio.
La questione appare peraltro ormai definitivamente superata dal più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi con fermezza sulla esperibilità della riscossione esattoriale nella medesima fattispecie: “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell'atto di finanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, non essendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di un formale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa” (cfr. Cass., n. 27360 del 22/10/2024; cfr. in parte motiva Cass. ordinanza n. 36513 del 29.12.2023).
Secondo la Suprema Corte, in particolare, “la stessa norma (dell'art. 8bis), in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art.
17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n. 639 del 1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica” (cfr. Cass., Sez. 3, ord. n. 1005/23).
Passando ad esaminare il secondo motivo di opposizione, il medesimo trae origine dalla prospettata nullità parziale della fideiussione prestata dagli opponenti all'art. 12 Contr 5 del contratto di finanziamento stipulato con la limitatamente all'importo che si sovrappone alla quota già coperta dal Fondo di Garanzia delle P.M.I.
L'eccezione è fondata sul testo dell'art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005
(contenente le disposizioni operative del Fondo di Garanzia) che vieta l'acquisizione di ulteriori garanzie reali, assicurative e “bancarie” sulla quota di finanziamento già presidiata dalla Garanzia del Fondo. Di conseguenza, secondo gli opponenti non potrebbe agire nei loro confronti Controparte_1
attraverso la cartella opposta, essendo appunto attiva sul medesimo importo la fideiussione “bancaria” di cui all'art. 5 del finanziamento.
Gli argomenti enunciati a sostegno dell'eccezione non sono suscettibili di accoglimento, non potendo sostenersi che l'art. 4, comma 4, allegato del d.m.
23.09.2005 ponga un divieto assoluto di acquisire qualsiasi altra garanzia oltre quella offerta dal Fondo.
La norma, infatti, esclude la possibilità di accedere a una garanzia reale, Contr assicurativa e “bancaria”, ma nella specie la garanzia ottenuta da e in cui è subentrato in forza della surroga, è una fideiussione rilasciata da CP_1
persone fisiche, non da un istituto di credito.
Essa non può essere, pertanto, qualificata come “bancaria” per il sol fatto che sia stata redatta su moduli somministrati dalla banca che ha erogato il finanziamento alla società debitrice garantita, atteso che tale circostanza non assume rilievo rispetto all'identità degli autori della dichiarazione negoziale e, quindi, alla provenienza soggettiva della garanzia.
Non vi è, quindi, ragione di ritenere che la fideiussione rilasciata da Parte_1
e sia sanzionabile con la nullità per contrasto con la fonte
[...] Parte_2
regolamentare di riferimento.
Alle suddette conclusioni è giunta la Suprema Corte la quale, con ordinanza n.
36513 del 29.12.2023, nel respingere il medesimo motivo di censura spiegato in questa sede dagli opponenti, ha chiarito come “la lettera della norma secondaria
13 invocata non comprende anche le garanzie personali, come sottolineato dal giudice di merito, e comunque, la violazione del precetto di cui all'art. 2, comma 4, del d.m. 20 giugno 2005 e del decreto del 23 settembre 2005, a prescindere da ogni questione sull'idoneità della fonte normativa in esame ad incidere su rapporti fra i privati in ragione del suo rango, non è sanzionato con la nullità della garanzia eventualmente prestata, di talché non può configurarsi nullità dell'atto fideiussorio, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ”.
Alla luce delle suddette considerazioni l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico degli opponenti e sono liquidate in favore di ciascuna delle parti convenute, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal
D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, della natura documentale del giudizio e del valore del credito oggetto di ingiunzione (scaglione
€ 52.000,00 - € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
3469/2023 R.G., così provvede:
rigetta l'opposizione formulata da e avverso Parte_1 Parte_2
la cartella di pagamento n. 1102017 00260418 21001 e le intimazioni di pagamento n. 110 2022 90079040 88/000 e n. 110 2022 90079019 67/00;
condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna delle parti convenute Controparte_1
e in € 8.500,00 per compensi
[...] Controparte_7
professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
C.A. ed IVA nella misura di legge.
Così deciso in Ivrea il 5 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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