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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 06/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado di opposizione al decreto ingiuntivo n. 644/2022 emesso dal Giudice
Unico del Tribunale di Varese in data 5.7.2022, iscritta al n. r.g. 2466/2022 promossa da:
CIV PIAZZE E VIE DEL CORSO IN GENOVA (C.F. , con il patrocinio degli P.IVA_1
avv.ti Umberto e Giovanni Lo Cigno del Foro di GE
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Brugioli Controparte_1 P.IVA_2
Valentina del Foro di Busto Arsizio e dell'avv. Ponticiello Carlo del Foro di Santa Maria Capua
Vetere
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis reiectis, previe tutte le pronunzie anche istruttorie meglio viste,
revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 644/2022 emesso dal
Tribunale di Varese in data 5.7.22, RG. n. 598/2022 e notificato in data 16.7.2022, per carenza dei presupposti di legge ex art. 633 C.p.c. e comunque per essere inesistente e/o non dovuto il credito azionato e/o non provato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
in subordine, revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
644/2022 emesso dal Tribunale di Varese in data 5.7.22, RG. n. 598/2022 e notificato in data pagina 1 di 9 16.7.2022, per carenza dei presupposti di legge ex art. 633 C.p.c. ed accertare il diritto dell'opponente alla riduzione del prezzo pattuito relativamente alle luminarie stagione natalizia 2020/2021 in misura quantomeno pari ad Euro 8.804,96 ovvero nella misura meglio vista dal Sig. Giudice in via equitativa, ovvero, in alternativa, accertare il minor credito della convenuta opposta nella misura quantomeno inferiore rispetto al domandato saldo di Euro 8.804,96 ovvero ancora nella misura meglio vista dal Sig. Giudice anche in via equitativa;
in gradato subordine, accertare e dichiarare l'esorbitanza del credito azionato da parte convenuta opposta, conseguentemente riducendo il quantum dell'eventuale somma da corrispondere alla convenuta opposta nella misura minore meglio vista e ritenuta di giustizia dal Sig. Giudice;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento (sia da negligenza, imprudenza e imperizia, sia da violazione della buona fede e correttezza contrattuale nei confronti della convenuta opposta ai sensi degli artt. 1175, 1375 e 1337 Cod. Civ., anche da ritardo) della convenuta opposta relativamente alle luminarie stagione natalizia 2020/2021 consistente vuoi nel grave ritardo della prestazione così come effettivamente eseguita, vuoi nei gravi vizi e difetti della stessa, tanto da renderla inidonea all'uso per la quale era stata commissionata, ovvero in subordine accertare e dichiarare tenuta a risarcire il danno ex art. 2028 Cod. Civ., Controparte_1
conseguentemente dichiarare tenuta e per l'effetto condannare in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, l'Amministratore Unico Sig. corrente in CP_2
Varese, Via Novellina 129, al risarcimento del danno in favore del , con Controparte_3
sede legale in GE, Via G. Casaregis 30/6, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa, in misura pari in linea capitale ad Euro 9.778,37, ovvero in ulteriore subordine in misura pari ad Euro 8.734,64, ovvero in ulteriore subordine nella misura meglio vista e ritenuta di giustizia dal Sig. Giudice anche ex art. 1226 Cod. Civ., eventualmente compensando dovuto e risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo;
sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare relativamente alle luminarie stagione natalizia 2021/2022 l'insussistenza di qualsivoglia credito in capo a nei Controparte_1
confronti del , per le ragioni tutte di cui in narrativa;
Controparte_3
ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento (sia da negligenza, imprudenza e imperizia, sia da ritardo) della convenuta opposta relativamente alle luminarie stagione natalizia 2021/2022 consistente vuoi nel grave ritardo della prestazione così come effettivamente eseguita, vuoi nei gravi vizi e difetti della stessa, tanto da renderla inidonea all'uso per la quale era stata commissionata, conseguentemente dichiarare tenuta e per l'effetto condannare CP_1
pagina 2 di 9 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, l'Amministratore Unico Sig. CP_1
corrente in Varese, Via Novellina 129, al risarcimento del danno in favore del CP_2 [...]
, con sede legale in GE, Via G. Casaregis 30/6, per tutte le ragioni in fatto Controparte_3
ed in diritto di cui in narrativa, in misura pari in ogni caso ad Euro 5.226,28 quale perdita del contributo ex bando del oltre ad Euro 19.186,77 in linea capitale, ovvero in Controparte_4
subordine in misura pari ad Euro 17.856,00, ovvero in ulteriore subordine nella misura meglio vista e ritenuta di giustizia dal Sig. Giudice anche ex art. 1226 Cod. Civ., eventualmente compensando dovuto e risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese, anche di licenzianda C.T.U. e CTP, diritti ed onorari, compresi
CPA, IVA e 15% spese generali come per legge”.
Parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e/o contraria istanza, domanda, eccezione e/o deduzione, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, che le doglianze avversarie in ordine al rapporto contrattuale dell'anno 2021 non sono oggetto della presente causa e, per l'effetto, rigettare l'opposizione avversaria, anche in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata.
Nel merito, in via principale:
- respingere l'opposizione avversaria e rigettare tutte le domande ex adverso avanzate, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti nel presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 644/2022 D.I. n. 598/2022 R.G. emesso dal Tribunale di
Varese in data 05/07/2022 e pubblicato in data 06/07/2022, condannando Controparte_3
di GE al pagamento dell'importo di € 8.804,96 per sorte capitale, oltre interessi dal dovuto
[...] al saldo, oltre spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compenso, in € 252,00 per esborsi, oltre 15% del compenso per rimborso spese forfettario, oltre IVA e CPA e oltre alle successive occorrende;
- accertato l'adempimento contrattuale della società per l'anno 2020 per Controparte_1
l'effetto, rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso azionata;
- condannare di GE al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 Controparte_3
c.p.c. da determinarsi in via equitativa dal Giudice adito, anche in percentuale sulle spese di lite pagina 3 di 9 liquidate, per aver agito in mala fede e/o colpa grave per i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito ritenga oggetto del presente giudizio anche il rapporto contrattuale dell'anno 2021, accertato l'adempimento della società Controparte_1
condannare di GE al pagamento del compenso
[...] Controparte_3 contrattualmente pattuito e pari ad € 24.400,00= (iva compresa), oltre interessi dal dovuto al saldo, e rigettare l'opposizione avversaria anche in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compenso professionale per la procedura, oltre rimborso spese forfettario
15%, CPA e IVA come per legge.
In via istruttoria:
Ci si oppone all'ammissione dei testi ex adverso indicati.
Codesta difesa, richiamato tutto quanto esposto, argomentato e prodotto in atti, chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
- Vero che, nell'anno 2021, nel mese di novembre - dicembre, lei installava luminarie natalizie presso il centro di GE per conto della società Controparte_1
- Vero che luminarie natalizie di cui al punto precedente venivano installate e montate a regola d'arte e funzionavano in tutte le strade?
- Vero che durante l'installazione e montaggio delle luminarie natalizie nel novembre – dicembre
Con 2021 il Presidente del e gli associati nulla lamentavano in ordine alla correttezza del lavoro;
- Vero che a seguito di accensione (dicembre 2021) le luminarie erano tutte accese e rispettavano il
Con progetto rilasciato dalla società a;
Controparte_1
Si indicano su tutti i capitoli di prova quali testi:
- , Via Roma 150 – Maglie (LE). Si richiede sin da ora autorizzazione per la prova Testimone_1
delegata presso il Tribunale di Lecce.
- , Via Strauss 11 – Scorrano (LE). Si richiede sin da ora autorizzazione per la Controparte_5
prova delegata presso il Tribunale di Lecce;
- , Via Ravel 9 – Scorrano (LE). Si richiede sin da ora autorizzazione per la prova Testimone_2
delegata presso il Tribunale di Lecce. pagina 4 di 9 - Via Madonna del Carmelo 7 – Gela. Si richiede sin da ora autorizzazione per la Parte_1
prova delegata presso il Tribunale di Gela. - , Via F.li Cairoli 4 – Mornago Controparte_6
(VA).
Si chiede sin d'ora, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova eventualmente formulati dalla controparte, di essere ammessi sui medesimi capitoli a prova contraria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Controparte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 644/2022 emesso il 5.7.22 dal Giudice Unico del
Tribunale di Varese a mezzo del quale le era stato ingiunto di pagare alla Controparte_1 la somma di € 8.804,96, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo del compenso
[...] pattuito nel contratto biennale stipulato inter partes il 30.11.2020 avente ad oggetto l'installazione e il montaggio di luminarie natalizie nel centro storico di GE nel periodo del Natale 2020.
L'opponente riferiva che le luminarie erano state accese con grave ritardo rispetto alla data contrattuale, che vi erano stati malfunzionamenti e che l'installazione non era stata effettuata secondo il progetto concordato. Evidenziava, inoltre, che l'opposta si era resa inadempiente per le prestazioni riferite al Natale 2021, non oggetto del decreto ingiuntivo opposto, e concludeva chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, previa revoca del decreto, la determinazione della minor somma dovuta ad esito dell'accertamento dell'inadempimento; in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento. Oltre a ciò, l'opponente, ampliando il thema decidendum, sempre in via riconvenzionale, chiedeva, in relazione alle prestazioni relative al , di accertare che nulla era dovuto all'opposta, a Parte_2 fronte dei medesimi inadempimenti posti in essere per il , e la condanna dell'opposta al Parte_3
risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, nel caso di ammissibilità della domanda riconvenzionale svolta per le prestazioni relative al , il rigetto della detta domanda e la condanna dell'opponente al pagamento della Parte_2 somma di € 24.400,00, oltre, interessi, dovuta per le prestazioni svolte nel detto periodo.
Il Giudice accoglieva l'istanza ex art. 648 cpc svolta dall'opposta e, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, cpc, con ordinanza riservata dell'8.9.2023, ritenuta l'inammissibilità delle prove dedotte dalle parti e la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, con la modalità a trattazione scritta, all'udienza del 24.2.2024, nella quale la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 5 di 9 - ° - ° -
L'opposizione proposta è infondata e dovrà essere rigettata.
Va opportunamente premesso che la Corte di legittimità (per tutte Cass. S.U.
7.7.1993 n.7448) ha sancito che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso non soltanto all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche a quello della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha l'obbligo comunque di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo. In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
In sintesi, quindi, la parte opposta, creditrice sostanziale, deve dimostrare di essere creditrice delle somme di cui all'ingiunzione, mentre sull'opponente incombe l'onere della prova sulla di fatti estintivi, modificativi e/ impeditivi relativi al credito vantato.
Ebbene, la documentazione prodotta dall'opposta nel giudizio monitorio appare sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato, atteso, per altro, che l'opponente non ha negato, né la realizzazione della posa in opera delle luminarie, né la somma contrattualmente concordata, né quella impagata, oggetto dell'ingiunzione, non avendo contestato di aver eseguito i pagamenti in conto che l'opposta assume di aver ricevuto.
Ma soprattutto l'opposta ha fornito la prova del suo credito mediante la produzione del contratto inter partes ed è del tutto irrilevante che sia stato sottoscritto il 30.11.2020 oppure l'1.12.2020, atteso che entrambe le parti confermano la sua sottoscrizione ed il suo contenuto.
Secondo la corte di legittimità (per tutte Cassazione civile sez. un., 30.10.2001, n. 13533) il creditore che agisca in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio), l'avvenuta estinzione dell'obbligazione.
Da parte sua, invece, l'opponente non ha provato l'esistenza dei vizi contestati all'opposta, attesa, da un lato, l'assenza di idonea documentazione a riguardo e, dall'altro lato, l'inammissibilità delle prove pagina 6 di 9 costituende dedotte per le motivazioni di cui all'ordinanza dell'8.9.2023, che qui si richiama integralmente.
Quanto alla documentazione prodotta dall'opponente, si rileva che, per quanto attiene alle installazioni del Natale 2020, la detta parte si è limitata a produrre una generica planimetria della zona in cui dovevano essere installate le luminarie (doc. 2 opponente), il contenuto di una chat WhatsApp tra i commercianti rappresentati dalla opponente (doc. 3 opponente) che non ha alcuna valenza probatoria, trattandosi di generiche conversazioni tra soggetti sostanzialmente parti del presente giudizio e una lettera dell'opposta (doc 4 opponente) nella quale chiarisce quale fosse il rapporto con la società che aveva erogato l'energia elettrica. A tal proposito deve essere rilevato che era del tutto irrilevante che i contratti per la fornitura dell'energia elettrica fossero stati sottoscritti dall'opposta, come provato, o dall'opponente, in quanto un eventuale (e comunque non provato) inadempimento della detta società non poteva essere addebitato all'opposta, che aveva assunto solo le obbligazioni contenute nel contratto sottoscritta con l'opponente e certamente non avav garantito le obbligazioni del detto terzo.
Dall'esame della documentazione prodotta, quindi, nulla emerge a livello probatorio per dimostrare l'esistenza dei vizi lamentati dall'opponente o di responsabilità per inadempimento a carico dell'opposta.
Alla luce di quanto precede, pertanto, in assenza di prova di inadempimento dell'opposta, dovrà essere rigetta la domanda risarcitoria svolta dall'opponente.
Si ribadisce, quindi, che l'opposizione risulta infondata e che, per l'effetto, dovrà essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Risulta, invece, fondata e dovrà essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dalla parte opposta.
Preliminarmente deve essere rilevato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus". (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6091 del 4 marzo
2020)
Nel caso di specie il titolo in forza del quale la domanda riconvenzionale dell'opponente è stata svolta
è il medesimo sul quale si fonda il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione (contratto biennale stipulato il 30.11.2020) e, pertanto, la detta domanda risultava senza dubbio ammissibile pagina 7 di 9 Dall'ammissibilità della riconvenzionale dell'opponente discende l'ammissibilità di quella svolta dall'opposta.
La giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. Sentenza n. 5415 del 25/02/2019) ha, infatti, sancito che nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale.
Ebbene, l'opposta ha eccepito il mancato pagamento delle prestazioni svolte in forza del detto contratto biennale nel periodo del Natale 2021.
L'onere probatorio della detta parte risulta assolto, come accennato, con la produzione del contratto inter partes e l'affermazione del mancato pagamento delle somme ivi concordate. Inoltre, anche per tale periodo, l'opponente non ha contestato, nè l'installazione delle luminarie, né il prezzo contrattuale, limitandosi ad eccepire i medesimi vizi sollevati per l'anno precedente e l'inadempimento dell'opposta.
Richiamato, ancora una volta, il contenuto dell'ordinanza dell'8.9.2023, si rileva che dall'esame della documentazione prodotta dall'opponente riferita a questo secondo periodo (doc.ti da 7 a 13 opponente) non emerge alcuna prova, né dell'esistenza dei vizi lamentati, né del presunto inadempimento contrattuale dell'opposta.
Infatti,
a) i doc.ti 7-8-9-10-11 hanno un contenuto inconferente ed sono irrilevanti ai fini della decisione;
b) nella PEC prodotta sub. 12 risultano denunziati vizi non oggetto di prova nel presente giudizio;
c) la chat WhatsApp prodotta sub. 13 non ha alcuna valenza probatoria per i medesimi motivi su esposti.
Alla luce di quanto precede, pertanto, dovrà essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dall'opposta e l'opponente dovrà essere condannata al pagamento della somma di € 24.400,00, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.
Da ultimo, il Tribunale ritiene non sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc e, pertanto, la relativa domanda svolta dall'opposta dovrà essere rigettata.
pagina 8 di 9 L'opponente, soccombente nel presente giudizio, dovrà essere, altresì, condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate ai sensi del DM 147/2022 nei valori medi previsti per lo scaglione da €
26.000,00 ad € 52.000,00, ridotti per l'assenza della Fase Istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di nel contraddittorio Parte_4 Controparte_1
tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
RIGETTA
L'opposizione proposta e, per l'effetto,
CONFERMA
Il decreto ingiuntivo n.644/2022 emesso il 5.7.22 dal Giudice Unico del Tribunale di Varese e lo dichiara esecutivo
ACCOGLIE
La domanda riconvenzionale svolta dall'opposta e, per l'effetto.
CONDANNA
La parte opponente a pagare alla parte opposta la somma di € 24.400,00, oltre agli interessi come in parte motiva
CONDANNA
La parte opponente a pagare alla parte opposta le spese di lite che quantifica complessivamente in €
7.700,00, oltre agli accessori di legge.
Varese, 6 aprile 2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado di opposizione al decreto ingiuntivo n. 644/2022 emesso dal Giudice
Unico del Tribunale di Varese in data 5.7.2022, iscritta al n. r.g. 2466/2022 promossa da:
CIV PIAZZE E VIE DEL CORSO IN GENOVA (C.F. , con il patrocinio degli P.IVA_1
avv.ti Umberto e Giovanni Lo Cigno del Foro di GE
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Brugioli Controparte_1 P.IVA_2
Valentina del Foro di Busto Arsizio e dell'avv. Ponticiello Carlo del Foro di Santa Maria Capua
Vetere
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis reiectis, previe tutte le pronunzie anche istruttorie meglio viste,
revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 644/2022 emesso dal
Tribunale di Varese in data 5.7.22, RG. n. 598/2022 e notificato in data 16.7.2022, per carenza dei presupposti di legge ex art. 633 C.p.c. e comunque per essere inesistente e/o non dovuto il credito azionato e/o non provato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
in subordine, revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
644/2022 emesso dal Tribunale di Varese in data 5.7.22, RG. n. 598/2022 e notificato in data pagina 1 di 9 16.7.2022, per carenza dei presupposti di legge ex art. 633 C.p.c. ed accertare il diritto dell'opponente alla riduzione del prezzo pattuito relativamente alle luminarie stagione natalizia 2020/2021 in misura quantomeno pari ad Euro 8.804,96 ovvero nella misura meglio vista dal Sig. Giudice in via equitativa, ovvero, in alternativa, accertare il minor credito della convenuta opposta nella misura quantomeno inferiore rispetto al domandato saldo di Euro 8.804,96 ovvero ancora nella misura meglio vista dal Sig. Giudice anche in via equitativa;
in gradato subordine, accertare e dichiarare l'esorbitanza del credito azionato da parte convenuta opposta, conseguentemente riducendo il quantum dell'eventuale somma da corrispondere alla convenuta opposta nella misura minore meglio vista e ritenuta di giustizia dal Sig. Giudice;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento (sia da negligenza, imprudenza e imperizia, sia da violazione della buona fede e correttezza contrattuale nei confronti della convenuta opposta ai sensi degli artt. 1175, 1375 e 1337 Cod. Civ., anche da ritardo) della convenuta opposta relativamente alle luminarie stagione natalizia 2020/2021 consistente vuoi nel grave ritardo della prestazione così come effettivamente eseguita, vuoi nei gravi vizi e difetti della stessa, tanto da renderla inidonea all'uso per la quale era stata commissionata, ovvero in subordine accertare e dichiarare tenuta a risarcire il danno ex art. 2028 Cod. Civ., Controparte_1
conseguentemente dichiarare tenuta e per l'effetto condannare in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, l'Amministratore Unico Sig. corrente in CP_2
Varese, Via Novellina 129, al risarcimento del danno in favore del , con Controparte_3
sede legale in GE, Via G. Casaregis 30/6, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa, in misura pari in linea capitale ad Euro 9.778,37, ovvero in ulteriore subordine in misura pari ad Euro 8.734,64, ovvero in ulteriore subordine nella misura meglio vista e ritenuta di giustizia dal Sig. Giudice anche ex art. 1226 Cod. Civ., eventualmente compensando dovuto e risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo;
sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare relativamente alle luminarie stagione natalizia 2021/2022 l'insussistenza di qualsivoglia credito in capo a nei Controparte_1
confronti del , per le ragioni tutte di cui in narrativa;
Controparte_3
ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento (sia da negligenza, imprudenza e imperizia, sia da ritardo) della convenuta opposta relativamente alle luminarie stagione natalizia 2021/2022 consistente vuoi nel grave ritardo della prestazione così come effettivamente eseguita, vuoi nei gravi vizi e difetti della stessa, tanto da renderla inidonea all'uso per la quale era stata commissionata, conseguentemente dichiarare tenuta e per l'effetto condannare CP_1
pagina 2 di 9 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, l'Amministratore Unico Sig. CP_1
corrente in Varese, Via Novellina 129, al risarcimento del danno in favore del CP_2 [...]
, con sede legale in GE, Via G. Casaregis 30/6, per tutte le ragioni in fatto Controparte_3
ed in diritto di cui in narrativa, in misura pari in ogni caso ad Euro 5.226,28 quale perdita del contributo ex bando del oltre ad Euro 19.186,77 in linea capitale, ovvero in Controparte_4
subordine in misura pari ad Euro 17.856,00, ovvero in ulteriore subordine nella misura meglio vista e ritenuta di giustizia dal Sig. Giudice anche ex art. 1226 Cod. Civ., eventualmente compensando dovuto e risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese, anche di licenzianda C.T.U. e CTP, diritti ed onorari, compresi
CPA, IVA e 15% spese generali come per legge”.
Parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e/o contraria istanza, domanda, eccezione e/o deduzione, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, che le doglianze avversarie in ordine al rapporto contrattuale dell'anno 2021 non sono oggetto della presente causa e, per l'effetto, rigettare l'opposizione avversaria, anche in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata.
Nel merito, in via principale:
- respingere l'opposizione avversaria e rigettare tutte le domande ex adverso avanzate, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti nel presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 644/2022 D.I. n. 598/2022 R.G. emesso dal Tribunale di
Varese in data 05/07/2022 e pubblicato in data 06/07/2022, condannando Controparte_3
di GE al pagamento dell'importo di € 8.804,96 per sorte capitale, oltre interessi dal dovuto
[...] al saldo, oltre spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compenso, in € 252,00 per esborsi, oltre 15% del compenso per rimborso spese forfettario, oltre IVA e CPA e oltre alle successive occorrende;
- accertato l'adempimento contrattuale della società per l'anno 2020 per Controparte_1
l'effetto, rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso azionata;
- condannare di GE al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 Controparte_3
c.p.c. da determinarsi in via equitativa dal Giudice adito, anche in percentuale sulle spese di lite pagina 3 di 9 liquidate, per aver agito in mala fede e/o colpa grave per i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito ritenga oggetto del presente giudizio anche il rapporto contrattuale dell'anno 2021, accertato l'adempimento della società Controparte_1
condannare di GE al pagamento del compenso
[...] Controparte_3 contrattualmente pattuito e pari ad € 24.400,00= (iva compresa), oltre interessi dal dovuto al saldo, e rigettare l'opposizione avversaria anche in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compenso professionale per la procedura, oltre rimborso spese forfettario
15%, CPA e IVA come per legge.
In via istruttoria:
Ci si oppone all'ammissione dei testi ex adverso indicati.
Codesta difesa, richiamato tutto quanto esposto, argomentato e prodotto in atti, chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
- Vero che, nell'anno 2021, nel mese di novembre - dicembre, lei installava luminarie natalizie presso il centro di GE per conto della società Controparte_1
- Vero che luminarie natalizie di cui al punto precedente venivano installate e montate a regola d'arte e funzionavano in tutte le strade?
- Vero che durante l'installazione e montaggio delle luminarie natalizie nel novembre – dicembre
Con 2021 il Presidente del e gli associati nulla lamentavano in ordine alla correttezza del lavoro;
- Vero che a seguito di accensione (dicembre 2021) le luminarie erano tutte accese e rispettavano il
Con progetto rilasciato dalla società a;
Controparte_1
Si indicano su tutti i capitoli di prova quali testi:
- , Via Roma 150 – Maglie (LE). Si richiede sin da ora autorizzazione per la prova Testimone_1
delegata presso il Tribunale di Lecce.
- , Via Strauss 11 – Scorrano (LE). Si richiede sin da ora autorizzazione per la Controparte_5
prova delegata presso il Tribunale di Lecce;
- , Via Ravel 9 – Scorrano (LE). Si richiede sin da ora autorizzazione per la prova Testimone_2
delegata presso il Tribunale di Lecce. pagina 4 di 9 - Via Madonna del Carmelo 7 – Gela. Si richiede sin da ora autorizzazione per la Parte_1
prova delegata presso il Tribunale di Gela. - , Via F.li Cairoli 4 – Mornago Controparte_6
(VA).
Si chiede sin d'ora, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova eventualmente formulati dalla controparte, di essere ammessi sui medesimi capitoli a prova contraria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Controparte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 644/2022 emesso il 5.7.22 dal Giudice Unico del
Tribunale di Varese a mezzo del quale le era stato ingiunto di pagare alla Controparte_1 la somma di € 8.804,96, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo del compenso
[...] pattuito nel contratto biennale stipulato inter partes il 30.11.2020 avente ad oggetto l'installazione e il montaggio di luminarie natalizie nel centro storico di GE nel periodo del Natale 2020.
L'opponente riferiva che le luminarie erano state accese con grave ritardo rispetto alla data contrattuale, che vi erano stati malfunzionamenti e che l'installazione non era stata effettuata secondo il progetto concordato. Evidenziava, inoltre, che l'opposta si era resa inadempiente per le prestazioni riferite al Natale 2021, non oggetto del decreto ingiuntivo opposto, e concludeva chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, previa revoca del decreto, la determinazione della minor somma dovuta ad esito dell'accertamento dell'inadempimento; in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento. Oltre a ciò, l'opponente, ampliando il thema decidendum, sempre in via riconvenzionale, chiedeva, in relazione alle prestazioni relative al , di accertare che nulla era dovuto all'opposta, a Parte_2 fronte dei medesimi inadempimenti posti in essere per il , e la condanna dell'opposta al Parte_3
risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, nel caso di ammissibilità della domanda riconvenzionale svolta per le prestazioni relative al , il rigetto della detta domanda e la condanna dell'opponente al pagamento della Parte_2 somma di € 24.400,00, oltre, interessi, dovuta per le prestazioni svolte nel detto periodo.
Il Giudice accoglieva l'istanza ex art. 648 cpc svolta dall'opposta e, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, cpc, con ordinanza riservata dell'8.9.2023, ritenuta l'inammissibilità delle prove dedotte dalle parti e la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, con la modalità a trattazione scritta, all'udienza del 24.2.2024, nella quale la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 5 di 9 - ° - ° -
L'opposizione proposta è infondata e dovrà essere rigettata.
Va opportunamente premesso che la Corte di legittimità (per tutte Cass. S.U.
7.7.1993 n.7448) ha sancito che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso non soltanto all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche a quello della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha l'obbligo comunque di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo. In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
In sintesi, quindi, la parte opposta, creditrice sostanziale, deve dimostrare di essere creditrice delle somme di cui all'ingiunzione, mentre sull'opponente incombe l'onere della prova sulla di fatti estintivi, modificativi e/ impeditivi relativi al credito vantato.
Ebbene, la documentazione prodotta dall'opposta nel giudizio monitorio appare sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato, atteso, per altro, che l'opponente non ha negato, né la realizzazione della posa in opera delle luminarie, né la somma contrattualmente concordata, né quella impagata, oggetto dell'ingiunzione, non avendo contestato di aver eseguito i pagamenti in conto che l'opposta assume di aver ricevuto.
Ma soprattutto l'opposta ha fornito la prova del suo credito mediante la produzione del contratto inter partes ed è del tutto irrilevante che sia stato sottoscritto il 30.11.2020 oppure l'1.12.2020, atteso che entrambe le parti confermano la sua sottoscrizione ed il suo contenuto.
Secondo la corte di legittimità (per tutte Cassazione civile sez. un., 30.10.2001, n. 13533) il creditore che agisca in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio), l'avvenuta estinzione dell'obbligazione.
Da parte sua, invece, l'opponente non ha provato l'esistenza dei vizi contestati all'opposta, attesa, da un lato, l'assenza di idonea documentazione a riguardo e, dall'altro lato, l'inammissibilità delle prove pagina 6 di 9 costituende dedotte per le motivazioni di cui all'ordinanza dell'8.9.2023, che qui si richiama integralmente.
Quanto alla documentazione prodotta dall'opponente, si rileva che, per quanto attiene alle installazioni del Natale 2020, la detta parte si è limitata a produrre una generica planimetria della zona in cui dovevano essere installate le luminarie (doc. 2 opponente), il contenuto di una chat WhatsApp tra i commercianti rappresentati dalla opponente (doc. 3 opponente) che non ha alcuna valenza probatoria, trattandosi di generiche conversazioni tra soggetti sostanzialmente parti del presente giudizio e una lettera dell'opposta (doc 4 opponente) nella quale chiarisce quale fosse il rapporto con la società che aveva erogato l'energia elettrica. A tal proposito deve essere rilevato che era del tutto irrilevante che i contratti per la fornitura dell'energia elettrica fossero stati sottoscritti dall'opposta, come provato, o dall'opponente, in quanto un eventuale (e comunque non provato) inadempimento della detta società non poteva essere addebitato all'opposta, che aveva assunto solo le obbligazioni contenute nel contratto sottoscritta con l'opponente e certamente non avav garantito le obbligazioni del detto terzo.
Dall'esame della documentazione prodotta, quindi, nulla emerge a livello probatorio per dimostrare l'esistenza dei vizi lamentati dall'opponente o di responsabilità per inadempimento a carico dell'opposta.
Alla luce di quanto precede, pertanto, in assenza di prova di inadempimento dell'opposta, dovrà essere rigetta la domanda risarcitoria svolta dall'opponente.
Si ribadisce, quindi, che l'opposizione risulta infondata e che, per l'effetto, dovrà essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Risulta, invece, fondata e dovrà essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dalla parte opposta.
Preliminarmente deve essere rilevato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus". (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6091 del 4 marzo
2020)
Nel caso di specie il titolo in forza del quale la domanda riconvenzionale dell'opponente è stata svolta
è il medesimo sul quale si fonda il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione (contratto biennale stipulato il 30.11.2020) e, pertanto, la detta domanda risultava senza dubbio ammissibile pagina 7 di 9 Dall'ammissibilità della riconvenzionale dell'opponente discende l'ammissibilità di quella svolta dall'opposta.
La giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. Sentenza n. 5415 del 25/02/2019) ha, infatti, sancito che nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale.
Ebbene, l'opposta ha eccepito il mancato pagamento delle prestazioni svolte in forza del detto contratto biennale nel periodo del Natale 2021.
L'onere probatorio della detta parte risulta assolto, come accennato, con la produzione del contratto inter partes e l'affermazione del mancato pagamento delle somme ivi concordate. Inoltre, anche per tale periodo, l'opponente non ha contestato, nè l'installazione delle luminarie, né il prezzo contrattuale, limitandosi ad eccepire i medesimi vizi sollevati per l'anno precedente e l'inadempimento dell'opposta.
Richiamato, ancora una volta, il contenuto dell'ordinanza dell'8.9.2023, si rileva che dall'esame della documentazione prodotta dall'opponente riferita a questo secondo periodo (doc.ti da 7 a 13 opponente) non emerge alcuna prova, né dell'esistenza dei vizi lamentati, né del presunto inadempimento contrattuale dell'opposta.
Infatti,
a) i doc.ti 7-8-9-10-11 hanno un contenuto inconferente ed sono irrilevanti ai fini della decisione;
b) nella PEC prodotta sub. 12 risultano denunziati vizi non oggetto di prova nel presente giudizio;
c) la chat WhatsApp prodotta sub. 13 non ha alcuna valenza probatoria per i medesimi motivi su esposti.
Alla luce di quanto precede, pertanto, dovrà essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dall'opposta e l'opponente dovrà essere condannata al pagamento della somma di € 24.400,00, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.
Da ultimo, il Tribunale ritiene non sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc e, pertanto, la relativa domanda svolta dall'opposta dovrà essere rigettata.
pagina 8 di 9 L'opponente, soccombente nel presente giudizio, dovrà essere, altresì, condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate ai sensi del DM 147/2022 nei valori medi previsti per lo scaglione da €
26.000,00 ad € 52.000,00, ridotti per l'assenza della Fase Istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di nel contraddittorio Parte_4 Controparte_1
tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
RIGETTA
L'opposizione proposta e, per l'effetto,
CONFERMA
Il decreto ingiuntivo n.644/2022 emesso il 5.7.22 dal Giudice Unico del Tribunale di Varese e lo dichiara esecutivo
ACCOGLIE
La domanda riconvenzionale svolta dall'opposta e, per l'effetto.
CONDANNA
La parte opponente a pagare alla parte opposta la somma di € 24.400,00, oltre agli interessi come in parte motiva
CONDANNA
La parte opponente a pagare alla parte opposta le spese di lite che quantifica complessivamente in €
7.700,00, oltre agli accessori di legge.
Varese, 6 aprile 2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
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