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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5988/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.03.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 5988/2023
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Michele Rega e avv. Parte_1
Francesco Palumbo
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: indennità di malattia
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2023 parte ricorrente in epigrafe, premesso di lavorare come autista alle dipendenze della società avente ad oggetto attività di logistica e trasporto, Controparte_2 deduceva di aver richiesto alla sede territorialmente competente, l'indennità di malattia per il CP_1
periodo dal 20.06.2022 al 17.07.2022, a mezzo dei seguenti certificati:
- per il periodo dal 20.06.2022 al 01.07.2022, a mezzo certificato di malattia telematico del
20.06.2022 prot. n. 317613075;
- per il periodo dal 04.07.2022 al 10.07.2022, a mezzo certificato di malattia telematico del
04.07.2022 prot. n. 319006273;
1 - per il periodo dall'11.07.2022 al 17.07.2022, a mezzo certificato di malattia telematico del
11.07.2022 prot. n. 319824996.
Deduceva che l' con provvedimento datato 27.09.2022, mai comunicatogli, rigettava la richiesta CP_1 di riconoscimento dell'indennità di malattia, così motivando: “in data 27/06/2022 il medico incaricato del controllo ha constatato che il suo domicilio non era reperibile all'indirizzo da Lei riportato sulla certificazione di malattia”.
Precisava al riguardo che i predetti certificati di malattia, ed in particolare quello del 20.06.2022, riportano la sua residenza, sita in Giugliano in Campania (NA) alla Via Appia n. 3 e, a sostegno di quanto dichiarato, depositava certificato di residenza.
Deduceva che il medico incaricato della visita non aveva indicato di aver effettuato o meno ricerche né quali ricerche abbia effettuato in loco per rintracciarlo né ha indicato i motivi del mancato rinvenimento del suo domicilio.
Esponeva quindi che, venuto comunque a conoscenza del predetto provvedimento, in data 13.12.2022 presentava ricorso al Comitato Provinciale dell' senza alcun esito e che, a seguito del rigetto CP_1 della richiesta di riconoscimento dell'indennità di malattia in suo favore, il suo datore di lavoro operava trattenute pari ad € 1.878,88, per il recupero delle somme già anticipate per la malattia.
Agiva quindi dinanzi a Questo Tribunale chiedendo, pertanto, di accertare il suo diritto ad ottenere il trattamento di malattia per il periodo dal 20.06.2022 al 01.07.2022 e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in suo favore della suddetta indennità, il tutto con la maggiorazione degli CP_1 interessi legali e della rivalutazione monetaria;
per l'effetto, condannare l' al pagamento in suo CP_1 favore della somma di € 1.878,88, ovvero della somma maggiore o minore, a titolo di indennità di malattia per il periodo dal 20.06.2022 al 01.07.2022, il tutto con la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t., chiedendo a vario CP_1
titolo il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa per la decisione, attesa la natura documentale, e disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte, è pronunciata la seguente sentenza.
Ciò posto, la domanda non può trovare accoglimento per quanto di seguito si espone.
Deve osservarsi che grava sul lavoratore in malattia l'obbligo non solo di essere presente nell'abitazione, ma di osservare una diligenza minima per consentire l'agevole accesso nell'abitazione al sanitario incaricato.
Logica conseguenza è che, per evitare la decadenza, il lavoratore deve dedurre e dimostrare di aver osservato una diligenza sufficiente a garantire il contatto con il medico e la ricorrenza di circostanze
2 particolari che hanno reso impossibile, nonostante la condotta diligente, il contatto stesso (Cass. Sez.
L. sentenza n. 50 del 4.1.2002)..
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, non può dirsi che il ricorrente abbia dimostrato di aver osservato una diligenza sufficiente a garantire il contatto con il medico, essendosi limitato a depositare in giudizio certificato di residenza al fine di dimostrare la non erroneità della propria residenza con l'indirizzo indicato per la visita.
A ben vedere, però, nel caso in esame, ciò che è contestata non è la residenza del ricorrente, che pacificamente è individuata in Giugliano in Campania alla via Appia n. 3, o l'incompleta o erronea indicazione di essa, bensì la non corrispondenza tra tale residenza e il domicilio del lavoratore.
Come chiarito dalla giurisprudenza in un caso analogo, ma che ben può adattarsi al caso di specie, deve presumersi che l'accertamento svolto dal medico fiscale sia stato svolto con il compimento di ogni adeguata attività di ricerca in relazione alla particolare situazione dei luoghi (e, trattandosi di pubblico ufficiale, la sua attestazione fa fede fino a querela di falso), ed è il ricorrente - ove deduca di essere stato presente al proprio domicilio, (o, come nel caso di specie, che quello indicato sia effettivamente il proprio domicilio) - che è tenuto a dimostrare le circostanze a lui non imputabili per incuria, negligenza o comunque per motivi non socialmente apprezzabili, che abbiano reso impossibile la visita (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9523 del 14/09/1993).
La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe quindi al lavoratore che, con il mero deposito del certificato di residenza, nulla ha invero provato in ordine all'effettività del proprio domicilio nel luogo indicato.
Pertanto, in forza dei principi giurisprudenziali più sopra riferiti ed in assenza di obiettivi riscontri documentali, la domanda deve essere respinta.
Nulla sulle spese di lite, vista la declaratoria reddituale in atti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese di lite.
Aversa, 13.3.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.03.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 5988/2023
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Michele Rega e avv. Parte_1
Francesco Palumbo
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: indennità di malattia
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2023 parte ricorrente in epigrafe, premesso di lavorare come autista alle dipendenze della società avente ad oggetto attività di logistica e trasporto, Controparte_2 deduceva di aver richiesto alla sede territorialmente competente, l'indennità di malattia per il CP_1
periodo dal 20.06.2022 al 17.07.2022, a mezzo dei seguenti certificati:
- per il periodo dal 20.06.2022 al 01.07.2022, a mezzo certificato di malattia telematico del
20.06.2022 prot. n. 317613075;
- per il periodo dal 04.07.2022 al 10.07.2022, a mezzo certificato di malattia telematico del
04.07.2022 prot. n. 319006273;
1 - per il periodo dall'11.07.2022 al 17.07.2022, a mezzo certificato di malattia telematico del
11.07.2022 prot. n. 319824996.
Deduceva che l' con provvedimento datato 27.09.2022, mai comunicatogli, rigettava la richiesta CP_1 di riconoscimento dell'indennità di malattia, così motivando: “in data 27/06/2022 il medico incaricato del controllo ha constatato che il suo domicilio non era reperibile all'indirizzo da Lei riportato sulla certificazione di malattia”.
Precisava al riguardo che i predetti certificati di malattia, ed in particolare quello del 20.06.2022, riportano la sua residenza, sita in Giugliano in Campania (NA) alla Via Appia n. 3 e, a sostegno di quanto dichiarato, depositava certificato di residenza.
Deduceva che il medico incaricato della visita non aveva indicato di aver effettuato o meno ricerche né quali ricerche abbia effettuato in loco per rintracciarlo né ha indicato i motivi del mancato rinvenimento del suo domicilio.
Esponeva quindi che, venuto comunque a conoscenza del predetto provvedimento, in data 13.12.2022 presentava ricorso al Comitato Provinciale dell' senza alcun esito e che, a seguito del rigetto CP_1 della richiesta di riconoscimento dell'indennità di malattia in suo favore, il suo datore di lavoro operava trattenute pari ad € 1.878,88, per il recupero delle somme già anticipate per la malattia.
Agiva quindi dinanzi a Questo Tribunale chiedendo, pertanto, di accertare il suo diritto ad ottenere il trattamento di malattia per il periodo dal 20.06.2022 al 01.07.2022 e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in suo favore della suddetta indennità, il tutto con la maggiorazione degli CP_1 interessi legali e della rivalutazione monetaria;
per l'effetto, condannare l' al pagamento in suo CP_1 favore della somma di € 1.878,88, ovvero della somma maggiore o minore, a titolo di indennità di malattia per il periodo dal 20.06.2022 al 01.07.2022, il tutto con la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t., chiedendo a vario CP_1
titolo il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa per la decisione, attesa la natura documentale, e disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte, è pronunciata la seguente sentenza.
Ciò posto, la domanda non può trovare accoglimento per quanto di seguito si espone.
Deve osservarsi che grava sul lavoratore in malattia l'obbligo non solo di essere presente nell'abitazione, ma di osservare una diligenza minima per consentire l'agevole accesso nell'abitazione al sanitario incaricato.
Logica conseguenza è che, per evitare la decadenza, il lavoratore deve dedurre e dimostrare di aver osservato una diligenza sufficiente a garantire il contatto con il medico e la ricorrenza di circostanze
2 particolari che hanno reso impossibile, nonostante la condotta diligente, il contatto stesso (Cass. Sez.
L. sentenza n. 50 del 4.1.2002)..
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, non può dirsi che il ricorrente abbia dimostrato di aver osservato una diligenza sufficiente a garantire il contatto con il medico, essendosi limitato a depositare in giudizio certificato di residenza al fine di dimostrare la non erroneità della propria residenza con l'indirizzo indicato per la visita.
A ben vedere, però, nel caso in esame, ciò che è contestata non è la residenza del ricorrente, che pacificamente è individuata in Giugliano in Campania alla via Appia n. 3, o l'incompleta o erronea indicazione di essa, bensì la non corrispondenza tra tale residenza e il domicilio del lavoratore.
Come chiarito dalla giurisprudenza in un caso analogo, ma che ben può adattarsi al caso di specie, deve presumersi che l'accertamento svolto dal medico fiscale sia stato svolto con il compimento di ogni adeguata attività di ricerca in relazione alla particolare situazione dei luoghi (e, trattandosi di pubblico ufficiale, la sua attestazione fa fede fino a querela di falso), ed è il ricorrente - ove deduca di essere stato presente al proprio domicilio, (o, come nel caso di specie, che quello indicato sia effettivamente il proprio domicilio) - che è tenuto a dimostrare le circostanze a lui non imputabili per incuria, negligenza o comunque per motivi non socialmente apprezzabili, che abbiano reso impossibile la visita (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9523 del 14/09/1993).
La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe quindi al lavoratore che, con il mero deposito del certificato di residenza, nulla ha invero provato in ordine all'effettività del proprio domicilio nel luogo indicato.
Pertanto, in forza dei principi giurisprudenziali più sopra riferiti ed in assenza di obiettivi riscontri documentali, la domanda deve essere respinta.
Nulla sulle spese di lite, vista la declaratoria reddituale in atti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese di lite.
Aversa, 13.3.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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