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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 4443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4443 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1693/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversi iscritta al numero 1693/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
pendente tra
(C.F. indicato: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 31.07.1948, residente ivi, elettivamente domiciliata in Cardito (NA), via G. Marconi
n°20, presso lo studio dell'Avv. Carlo Zichittella (C.F. ), dal C.F._2
quale è rappresentata e difesa come da procura allegata al ricorso introduttivo
(domicilio digitale indicato in atti);
-
OPPONENTE-
e
(C.F indicato: ), con sede in alla Piazza S. Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Paolo, Palazzo Vescovile, in persona del Vescovo legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa come da mandato allegato alla comparsa di costituzione,
dall'Avv. Rosalba Napolitano (C.F: ) presso il cui studio C.F._3
domiciliata in alla Via Ruffilli n. 15 (domicilio digitale indicato in atti); CP_1
- OPPOSTA-
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OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27/02/2024, la sig.ra ha proposto Parte_1
opposizione al precetto notificatole il 12.02.2024 con cui la le Controparte_1
intimava il pagamento della somma complessiva di € 11.591,98, in forza della sentenza n. 3906/2022 del Tribunale di Napoli Nord, che aveva condannato la stessa al versamento di € 6.725,00 per canoni di locazione scaduti e € 3.397,00 per spese legali, dichiarando risolto per inadempimento il contratto di locazione in essere.
Deduceva che: 1) dal novembre 2022 al luglio 2023, l'opponente aveva versato complessivamente € 4.500,00 tramite nove vaglia postali, corrispondenti a € 300,00 mensili per il canone di locazione e € 200,00 mensili a titolo di rateo di transazione, secondo quanto concordato in sede di mediazione;
2) prima della decisione sulla causa di sfratto per morosità, il Tribunale aveva invitato le parti a esperire un procedimento di mediazione, conclusosi con verbale positivo: il canone mensile veniva aumentato a € 300,00 e la sig.ra si impegnava a pagare € 3.000,00 per Parte_1
morosità pregressa in rate da € 200,00; 3) la aveva incassato solo alcuni vaglia CP_1
postali, rifiutando i ratei mensili successivi a maggio 2022, salvo poi incassare quelli da novembre 2022 a luglio 2023; 4) in data 31.08.2023, l'opponente aveva lasciato l'immobile e consegnato le chiavi, effettuando un ultimo pagamento di € 300,00 per il canone di agosto 2023. In tale occasione, è stata invitata a firmare una dichiarazione, predisposta dalla controparte, in cui si affermava che le somme portate dalla sentenza non risultavano versate, circostanza contestata dalla opponente;
5) la aveva subordinato la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione CP_1
all'inserimento di clausole penali non concordate in sede di mediazione;
6) la sentenza del Tribunale di Napoli Nord è stata appellata dalla sig.ra , che ha Parte_1
chiesto la riforma della decisione e il riconoscimento della validità dell'accordo di mediazione, nonché la dichiarazione di adempimento rispetto alla morosità contestata e la sussistenza della mora accipiendi in capo alla 7) nell'appello CP_1
ha eccepito la prescrizione dei canoni anteriori a ottobre 2015 e il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata.
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Concludeva eccependo, in via principale, l'avvenuto pagamento parziale delle somme richieste con il precetto, avendo già versato € 3.000,00 a titolo di canoni di locazione (anziché € 2.050,00) e € 1.800,00 per ratei di transazione, per un totale di €
2.750,00 da detrarre dalle somme precettate e chiedendo dichiararsi l'infondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Disposto il mutamento del rito, veniva fissata l'udienza di comparizione, facendo carico all'opponente di notificare all'opposta il ricorso unitamente al decreto di fissazione nel rispetto dei termini di legge.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2. Dal punto di vista della qualificazione giuridica, le doglianze costituiscono motivi di opposizione preventiva all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
3. Per i fatti anteriori alla pubblicazione della sentenza l'opposizione è senz'altro inammissibile.
Come insegna consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, se viene azionato un titolo esecutivo giudiziale, non è possibile dedurre, ex art. 615 cpc, censure di merito che l'opponente può o avrebbe potuto far valere nel giudizio ordinario, di talché gli unici motivi di opposizione potranno riguardare fatti modificativi (ad esempio, un accordo transattivo), od estintivi (ad esempio, il pagamento o una novazione), verificatisi successivamente al formarsi del titolo.
In sostanza, attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere fatti dedotti motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo (“vi può essere una ed una sola sede di cognizione in cui far valere una questione”, così: Cass. 7 febbraio 2011, n. 3850).
In altri termini, l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente limitato dalla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificatesi in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in
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virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex plurimis, Cass., 23 marzo 1999 n.2742; Cass., 25 febbraio 1994 n.1935; Cass., 12 marzo 1992 n.3007; Cass.,
5 dicembre 1988 n.6605; Cass. 16 giugno 1987 n.5294; Cass., 23 novembre 1978 n.5496;
Cass. 24 luglio 2012 n.12911; Cass. 14 ottobre 2011 n.21293; Cass. 18 febbraio 2015
n.3277).
Nel caso di specie, la risoluzione del contratto di locazione, l'insussistenza del diritto ad un rinnovo del contratto di locazione, la morosità accertata in sentenza di euro
6.725,00, la mancata prescrizione dei canoni anteriori all'ottobre 2015 non possono essere oggetto di opposizione a precetto, in quanto soggetti all'esclusiva cognizione del giudice d'appello (nel caso di specie, peraltro, la Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione).
4. Resterebbe il motivo di opposizione relativo alla sussistenza di pagamenti successivi alla sentenza di primo grado che avrebbero diminuito il credito vantato dalla CP_1
Tuttavia i fatti estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo che possono essere fatti valere con l'opposizione a precetto sono solo quelli successivi alla definitività del titolo.
Ciò in quanto la sentenza di primo grado è sì esecutiva, ma solo provvisoriamente
(cfr. art. 282 c.p.c.), per cui la deduzione di pagamenti intervenuti dopo la sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando il pagamento sia avvenuto successivamente alla proposizione dell'impugnazione.
Nel caso di specie, si tratta di pagamenti tutti avvenuti nel corso del giudizio di appello (da novembre 2022 ad agosto 2023), per cui anch'essi andavano fatti valere nel medesimo giudizio.
5. In conclusione, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri previsti dal DM 147/2022, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e con la riduzione del 50% stante il valore della controversia, più vicina al minimo che al massimo dello scaglione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Cirma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1693/2024 del R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta Parte_1
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro Controparte_1
1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA
come per legge.
Così deciso in Aversa il 17.12.2025.
Il giudice monocratico dott. Antonio Cirma
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