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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5633/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 5633/2024; avente a oggetto: “lesione personale”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
, in qualità di Impressa designata per il P.IVA_2
Fondo di Garanzia Vittime della Strada , in persona del
Dott. quale procuratore speciale di Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giuseppe Mallardo (C.F. ), con C.F._1 studio in Piedimonte Matese (CE), Piazza Antonio
Gaetani n. 7 ed ivi elett.te domiciliata;
appellante
E
(C.F. e Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), CP_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Anna Scarano (C.F.
, con studio in Caserta alla Via C.F._4
Brunelleschi n. 35 presso cui domiciliano;
appellati
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza n. 777/2024 del Giudice di Pace di Caserta.
Si costituivano gli appellati chiede ndo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 17.04.2025 questo giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma
3 c.p.c.
In diritto
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350-bis e
281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
L'appello è solo parzialmente fondato.
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Va disattesa, infatti, l'istanza di riforma per ritenuta esclusiva o concorrente responsabilità di
[...]
nel sinistro in quanto, partendo dal CP_4 presupposto che trattasi di pedone (con la conseguenza che non trova applicazione la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c.), è provato (dall'attività istruttoria orale) che la strada era priva di strisce pedonali e che al momento dell'attraversamento della strada il veicolo investitore era distante, con conseguente conferma dell'esclusiva responsabilità del conducente di quest'ultimo.
Vanno accolte, viceversa, le censure riguardanti la liquidazione.
Per quanto riguarda il danno morale, è vero che, come affermato dal Giudice di Pace, la Suprema Corte non ha detto che esso non va risarcito ma è anche altrettanto vero che, però, per la sua risarcibilità è necessario provare di aver subito il medesimo;
prova che non è stata fornita.
Circa il danno da premorienza si rammenti che
“qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile.
Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè
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assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua eff ettivamente vissuti” (cfr. C. 15112/2024). Erra parte appellata nel ritenere che trattasi di modalità liquidatoria applicabile solo in caso di lesioni macropermanenti in quanto trattasi di principio generale applicabile qualunque sia la tabella di riferimento, con la specificazione che “il calcolo del danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assum endo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva” (cfr. C. 15112/2024).
Ne consegue che, ferme le valut azioni di cui alla CTU
(3% di danno biologico;
20 giorni di ITT;
30 giorni di
ITP al 75% e 40 giorni di I TP al 50%), considerando che la al momento del sinistro, aveva 48 anni CP_4
e tenendo conto delle tabelle micropermanenti vigenti al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado (e non del fatto storico, come effettuato dal giudice di pace) ne consegue che va riconosciuto, a
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titolo di invalidità permanente, il minor importo di
296,26 (pari all'importo calcolato secondo le tabelle micropermanenti, diviso per 37 – 85 anni aspettativa di vita cui va sottratta l'età di 48 anni della al CP_4 momento del sinistro – e moltiplicato per i 4 anni di vita vissuta dal sinistro al decesso); cui va aggiunta la somma di € 3.425,00 di ITT e ITP per un totale di €
3.721,26. Detta entità economica va a sua volta devalutata al momento del fatto con successiva applicazione degli interessi al tasso legale (e non al
2,5% come disposto dal Giudice di P ace, come si vedrà) sulla risultante progressivamente rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e, sul totale, vanno poi liquidati gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (16.05.2024) al SO.
In proposito, infatti, vanno accolte le censure in relazione agli interessi come indicate dall'appellante in quanto “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a r eintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta
"iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento” (cfr. C.
19063/2023); prova che non è stata fornita.
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Ne deriva che va confermata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto sconosciuto ma la va condannata al Parte_1 minor importo di € 4.015,04 oltre interessi al tasso legale dal 16.05.2024 sino al SO .
Sulle spese
Considerato che l'appello è stato accolto solo parzialmente, con totale rigetto non solo della censura di esclusiva responsabilità della ma anche CP_4 dell'istanza di riconoscimento della responsabilità concorrente, si ritiene di dover compensare le spese del giudizio.
Le spese di primo grado vanno rideterminate in relazione all'entità dell'importo riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Accoglie parzialmente l'appello nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la società Parte_1
quale Fondo di Garanzia per le vittime
[...] della strada per la Regione Campania, al pagamento, in favore di e CP_3 CP_2
, quali eredi di , di €
[...] Controparte_4
4.015,04 oltre interessi al tasso legale dal
16.05.2024 sino al SO , con restituzione
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delle somme ricevute in eccesso;
• In parziale riforma della sentenza appellata condanna la società quale Parte_1
della strada per Controparte_5 la Regione Campania, al pagamento, in favore di e quali eredi di CP_3 Controparte_2
delle spese di lite pari a € Controparte_4
125,00 per spese vive ed € 1.265,00 per onorari, con restituzione delle somme ricevute in eccesso;
• Compensa le spese del giudizio di appello.
S. Maria C.V., 17.04.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
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