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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/07/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 01/07/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 30.06.2025 e dalla parte resistente il
12.02.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 811 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/03/1959, ivi residente ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Mazzini n. 44 bis, presso lo studio dell'avv. Olindo Di Francesco che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Agrigento, via Picone nn.
20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_1
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 14 marzo 2022 dopo aver Parte_1 premesso: - di avere “prestato attività lavorativa a bordo e alle dipendenze della società Siremar
S.p.A. dal 1985”, - di lavorare “tuttora alle dipendenze della Caronte & Tourist Isole Minori
S.p.A che a sua volta ha acquisito la Siremar S.p.A. nell'anno 2016”, - di avere “svolto le mansioni di mozzo, marinaio e giovanotto di coperta … lavorando a contatto diretto con
1 materiale contenente amianto, presente su tutte le navi sulle quali lo stesso ha prestato servizio”,
- e di avere subito un'esposizione ultradecennale a fibre d'amianto, in misura superiore ai limiti soglia fissati dal D.L. n. 277/1991, lamentava l'ingiusta mancata pronuncia dell' alla CP_1
“domanda di ricostituzione della posizione assicurativa con riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della Legge 27.03.1992 n. 257” del 12 dicembre 2017, e chiedeva al
Tribunale di: “1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa … a bordo di navi e alle dipendenze delle compagnie di navigazione di cui all'estratto matricolare e di essere stato esposto per le mansioni svolte dal 03.06.1985 ad oggi, all'inalazione di fibre di amianto presenti sul luogo di lavoro;
o in subordine ritenere e dichiarare che per almeno dieci anni è stato
a contatto con materiale amianto ed esposto al relativo rischio;
2) Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ai benefici previdenziali attribuiti dall'art. 13 c. 8, L.257/92 e per l'effetto, condannare l' a riconoscere tali benefici previdenziali mediante il ricalcolo della posizione CP_1 contributiva con la moltiplicazione del periodo di lavoro svolto per il coefficiente di 1,5; o in subordine di 1,25 ai fini della rivalutazione delle prestazioni pensionistiche;
3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio;
con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario”.
L' si costituiva nel presente giudizio depositando in data 16 maggio 2022 memoria CP_1 difensiva con la quale preliminarmente eccepiva “l'inammissibilità della domanda giudiziaria per
l'intervenuta decadenza di cui all'art. 47, comma 2, DPR 639/70 nonché per la prescrizione del diritto” e nel merito contestava quanto dedotto e richiesto dal ricorrente.
La causa veniva istruita con la produzione documentale delle parti e con prova per testi con i sig.ri e , escussi all'udienza del 30 maggio Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
2024, all'esito della quale il Giudice, “ritenuta superflua la ctu ambientale” richiesta dal ricorrente e “ritenuta la causa matura per la decisione” fissava l'udienza per discussione e decisione.
In data 09 dicembre 2024 il procedimento veniva assegnato allo scrivente decidente che fissava per la discussione e decisione l'udienza del 01 luglio 2025.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 30.06.2025 e dalla parte resistente il
12.02.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non è fondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Invero, la domanda del ricorrente è inammissibile, essendo decorso il Parte_1 termine previsto a pena di decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, che così stabilisce:
2 “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per CP_1 la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione …”.
Tale disposizione trova applicazione anche nella fattispecie in esame.
La Corte di Cassazione (per tutte: v. ordinanze 25 febbraio 2014 n. 4484 e 29 aprile 2014
n. 9416 la cui motivazione questo giudice condivide e fa propria - ribadita di recente con le ordinanze nn. 164 del 2020, 5308, 5309 e 5311 del 2018, 29819 del 2017) proprio in materia di benefici previdenziali da esposizione qualificata ad amianto ha, infatti, affermato che il principio della decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 “trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione. Si è affermato che la disciplina dettata dall'articolo 47 citato si applica a tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione
l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all'evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8”.
Nelle ipotesi di mancata pronuncia sul ricorso amministrativo da parte dell
[...]
, come visto, il sopra richiamato art. 47 fa decorrere il termine decadenziale “dalla CP_2 data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Al riguardo la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 29 marzo 2010 n. 7527 ha affermato: “Come le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato con la sentenza n. 12718 del
2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nella giurisprudenza di legittimità, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali il
Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, articolo 47 …, dopo avere
3 enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla Legge 11 agosto 1973, n. 533, articolo 7 e di centottanta giorni, previsto dalla Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale. Tale disposizione - per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”.
Ebbene, facendo corretta applicazione delle norme e dei principi consolidati espressi dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è detto, nel caso di specie, deve trovare applicazione l'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970.
Il termine di decadenza da considerare è quello triennale previsto dal secondo comma della citata disposizione decorrente dalla domanda amministrativa, cui vanno aggiunti trecento giorni, quale termine prescritto per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
Nell'odierna fattispecie, come correttamente rilevato dal ricorrente, deve essere computata anche la “Proroga dei termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale” prevista dall'art. 34 del D.L. 17 marzo 2010 n. 18, che ha disposto la sospensione generalizzata di diritto del decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative erogate dall' e dall' a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno CP_1 CP_3
2020 (per un totale di 99 giorni).
Orbene emerge inconfutabilmente dalla documentazione versata dalle parti agli atti di causa, che la domanda amministrativa del ricorrente , datata 12.12.2017, è stata Parte_1 consegnata all' a mezzo p.e.c. del 05 gennaio 2018 (v. ricevuta consegna p.e.c. - doc. n. 15 CP_1 fascicolo parte ricorrente) e che il deposito del ricorso – momento rilevante al fine di evitare la decadenza (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5189/2001 e n. 6646/2004) e unico atto idoneo ad impedire l'effetto preclusivo, stante la chiara natura processuale della decadenza in parola – risulta avvenuto solo il 14 marzo 2022 (dopo tre anni e 433 giorni) e quindi ben oltre il termine di tre anni e 399 giorni che era scaduto in data 08 febbraio 2022.
4 Trattandosi di decadenza “sostanziale”, il mancato adempimento dell'attività richiesta nel termine previsto (il deposito del ricorso giudiziario) determina la decadenza dall'azione, con conseguente inammissibilità della presente domanda (Cass. Sez. Un. n. 23736/2006).
Pertanto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
3. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c in atti.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 811/2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 01/07/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 01/07/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 30.06.2025 e dalla parte resistente il
12.02.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 811 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/03/1959, ivi residente ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Mazzini n. 44 bis, presso lo studio dell'avv. Olindo Di Francesco che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Agrigento, via Picone nn.
20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_1
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 14 marzo 2022 dopo aver Parte_1 premesso: - di avere “prestato attività lavorativa a bordo e alle dipendenze della società Siremar
S.p.A. dal 1985”, - di lavorare “tuttora alle dipendenze della Caronte & Tourist Isole Minori
S.p.A che a sua volta ha acquisito la Siremar S.p.A. nell'anno 2016”, - di avere “svolto le mansioni di mozzo, marinaio e giovanotto di coperta … lavorando a contatto diretto con
1 materiale contenente amianto, presente su tutte le navi sulle quali lo stesso ha prestato servizio”,
- e di avere subito un'esposizione ultradecennale a fibre d'amianto, in misura superiore ai limiti soglia fissati dal D.L. n. 277/1991, lamentava l'ingiusta mancata pronuncia dell' alla CP_1
“domanda di ricostituzione della posizione assicurativa con riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della Legge 27.03.1992 n. 257” del 12 dicembre 2017, e chiedeva al
Tribunale di: “1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa … a bordo di navi e alle dipendenze delle compagnie di navigazione di cui all'estratto matricolare e di essere stato esposto per le mansioni svolte dal 03.06.1985 ad oggi, all'inalazione di fibre di amianto presenti sul luogo di lavoro;
o in subordine ritenere e dichiarare che per almeno dieci anni è stato
a contatto con materiale amianto ed esposto al relativo rischio;
2) Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ai benefici previdenziali attribuiti dall'art. 13 c. 8, L.257/92 e per l'effetto, condannare l' a riconoscere tali benefici previdenziali mediante il ricalcolo della posizione CP_1 contributiva con la moltiplicazione del periodo di lavoro svolto per il coefficiente di 1,5; o in subordine di 1,25 ai fini della rivalutazione delle prestazioni pensionistiche;
3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio;
con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario”.
L' si costituiva nel presente giudizio depositando in data 16 maggio 2022 memoria CP_1 difensiva con la quale preliminarmente eccepiva “l'inammissibilità della domanda giudiziaria per
l'intervenuta decadenza di cui all'art. 47, comma 2, DPR 639/70 nonché per la prescrizione del diritto” e nel merito contestava quanto dedotto e richiesto dal ricorrente.
La causa veniva istruita con la produzione documentale delle parti e con prova per testi con i sig.ri e , escussi all'udienza del 30 maggio Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
2024, all'esito della quale il Giudice, “ritenuta superflua la ctu ambientale” richiesta dal ricorrente e “ritenuta la causa matura per la decisione” fissava l'udienza per discussione e decisione.
In data 09 dicembre 2024 il procedimento veniva assegnato allo scrivente decidente che fissava per la discussione e decisione l'udienza del 01 luglio 2025.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 30.06.2025 e dalla parte resistente il
12.02.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non è fondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Invero, la domanda del ricorrente è inammissibile, essendo decorso il Parte_1 termine previsto a pena di decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, che così stabilisce:
2 “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per CP_1 la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione …”.
Tale disposizione trova applicazione anche nella fattispecie in esame.
La Corte di Cassazione (per tutte: v. ordinanze 25 febbraio 2014 n. 4484 e 29 aprile 2014
n. 9416 la cui motivazione questo giudice condivide e fa propria - ribadita di recente con le ordinanze nn. 164 del 2020, 5308, 5309 e 5311 del 2018, 29819 del 2017) proprio in materia di benefici previdenziali da esposizione qualificata ad amianto ha, infatti, affermato che il principio della decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 “trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione. Si è affermato che la disciplina dettata dall'articolo 47 citato si applica a tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione
l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all'evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8”.
Nelle ipotesi di mancata pronuncia sul ricorso amministrativo da parte dell
[...]
, come visto, il sopra richiamato art. 47 fa decorrere il termine decadenziale “dalla CP_2 data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Al riguardo la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 29 marzo 2010 n. 7527 ha affermato: “Come le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato con la sentenza n. 12718 del
2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nella giurisprudenza di legittimità, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali il
Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, articolo 47 …, dopo avere
3 enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla Legge 11 agosto 1973, n. 533, articolo 7 e di centottanta giorni, previsto dalla Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale. Tale disposizione - per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”.
Ebbene, facendo corretta applicazione delle norme e dei principi consolidati espressi dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è detto, nel caso di specie, deve trovare applicazione l'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970.
Il termine di decadenza da considerare è quello triennale previsto dal secondo comma della citata disposizione decorrente dalla domanda amministrativa, cui vanno aggiunti trecento giorni, quale termine prescritto per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
Nell'odierna fattispecie, come correttamente rilevato dal ricorrente, deve essere computata anche la “Proroga dei termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale” prevista dall'art. 34 del D.L. 17 marzo 2010 n. 18, che ha disposto la sospensione generalizzata di diritto del decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative erogate dall' e dall' a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno CP_1 CP_3
2020 (per un totale di 99 giorni).
Orbene emerge inconfutabilmente dalla documentazione versata dalle parti agli atti di causa, che la domanda amministrativa del ricorrente , datata 12.12.2017, è stata Parte_1 consegnata all' a mezzo p.e.c. del 05 gennaio 2018 (v. ricevuta consegna p.e.c. - doc. n. 15 CP_1 fascicolo parte ricorrente) e che il deposito del ricorso – momento rilevante al fine di evitare la decadenza (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5189/2001 e n. 6646/2004) e unico atto idoneo ad impedire l'effetto preclusivo, stante la chiara natura processuale della decadenza in parola – risulta avvenuto solo il 14 marzo 2022 (dopo tre anni e 433 giorni) e quindi ben oltre il termine di tre anni e 399 giorni che era scaduto in data 08 febbraio 2022.
4 Trattandosi di decadenza “sostanziale”, il mancato adempimento dell'attività richiesta nel termine previsto (il deposito del ricorso giudiziario) determina la decadenza dall'azione, con conseguente inammissibilità della presente domanda (Cass. Sez. Un. n. 23736/2006).
Pertanto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
3. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c in atti.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 811/2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 01/07/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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