Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/05/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 5581/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Armando Pistolese, (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domiciliata in C.F._1
Salerno alla Via Casarse n. 1, giusta procura agli atti
- APPELLANTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- APPELLATA contumace nonché
(C.F. ), in persona del Sindaco e suo legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Corrado Di Nardo (C.F. , C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo stesso in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli CP_2
Uffici dell'Avvocatura Comunale, giusta procura agli atti
- APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2468/2023 emessa dal Giudice di Pace di Gragnano, nella persona della Dott.ssa Cira Di Somma, in data 15.04.2022, depositata in data 01.06.2023, afferente al giudizio contrassegnato dal N.R.G. 3561/21 - impugnazione estratto ruolo
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
pagina 1 di 8
Con atto di citazione, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Gragnano l' CP_1 [...]
e il per sentir accertare l'illegittimità dell'estratto di ruolo n. Controparte_3 Controparte_2
2011/8154 afferente alla cartella n 07120110115748246000 e per l'effetto l'annullamento della somma di euro 346,81 relativa a contravvenzioni al codice della strada (ente impositore , per il Controparte_2 decorso del termine prescrizionale quinquennale dall'ultimo atto interruttivo;
con vittoria di spese di lite.
La causa veniva iscritta dinanzi al Giudice di Pace di Gragnano, al numero di R.G. 3561/2021 ed assegnata al G.d.P. dott.ssa Cira Di Somma.
Si costituiva in giudizio l' eccependo: l'inammissibilità della domanda Controparte_3 relativa all' impugnazione dell'estratto ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.; la corretta notifica della cartella di pagamento di cui all'estratto ruolo impugnato, con la corretta notifica degli atti successivi interruttivi del termine di prescrizione;
la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione sulle eccezioni riferibili all'ente impositore.
Con sentenza n. 2468/2023, depositata in data 01.06.2023, il Giudice di Pace di Gragnano, accoglieva la domanda, dichiarava non fondato il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata CP_3 per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere, dichiarava nullo ed inefficace il titolo esecutivo costituito dalla cartella di Pagamento n. 07120110115748246000 notificata in data 15.06.2011 riferita a contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2008 con ente impositore di € Controparte_2
346,81. Il tutto con condanna dell' al pagamento delle spese e competenze di lite. CP_3
Avverso detta sentenza, presentava appello l' , con atto di citazione Controparte_3 notificato in data 26/11/2023, sostenendo ed insistendo per la nullità della sentenza impugnata per non aver dichiarato, il Giudice di primo grado, l'inammissibilità dell'opposizione di primo grado per carenza di interesse sopravvenuta e per errata modalità di proposizione – non impugnabilità dell'estratto di ruolo
- rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado - violazione dei principi regolatori della materia e/o delle norme sul procedimento ex art 339 comma 3 cpc – violazione della Legge n. 215/2021 e dell'art. 19 del
D.L.gs. n. 546 del 1992.
Concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello, di accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di nel giudizio di primo grado;
disponendo il rigetto dell'opposizione proposta nel CP_1 primo grado, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
con condanna della parte appellata al pagamento delle competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva il depositando comparsa di costituzione ed insistendo per l'accoglimento CP_2 dell'appello principale condivisibile e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. per carenza d'interesse ad agire. In ogni pagina 2 di 8 caso chiedeva la condanna di al pagamento delle spese, anche generali e dei compensi di CP_1 lite. non si costituiva. CP_1
Con provvedimento del 24.03.2025 il Giudice, preso atto dell'avvenuto deposito delle note da parte di entrambi i procuratori costituiti, assegnava la causa a sentenza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , che, pur regolarmente citata, come attesta CP_1 la relata di notifica, a mezzo pec, in data 26.11.2023, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio di appello.
Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
L'appello è ammissibile non potendo ravvisarsi la violazione dell'art 339 c.p.c., (nella parte in cui dispone che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”), posto che, pur a voler ricondurre la sentenza al novero delle decisioni secondo equità del g.d.p. con la conseguente limitazione dei motivi di appello, l'appellante lamenta, tra i diversi motivi di impugnazione, una diretta violazione dei principi regolatori della materia dell'impugnazione dell'estratto di ruolo così come interpretati e chiariti a più riprese dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione – di cui verrà meglio specificato in seguito, dovendosi pertanto concludere per la ammissibilità del proposto gravame.
Giova premettere che l'azione esperita da andava e va più correttamente qualificata in CP_1 termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre – esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno: in forza della detta (diversa) qualificazione si imponeva e si impone, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali (il riferimento
è a Cass. civ. S.U. n. 26283 del 6.9.22), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e pagina 3 di 8 sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell'sul punto) di un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n.
146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Già in tempi pregressi rispetto al novum legislativo del 2021, ed alle successive Sezioni Unite del 2022
(che hanno contribuito a definirne la portata ed i profili di applicabilità), la giurisprudenza di legittimità tendeva – in modo abbastanza uniforme – a ritenere carente del requisito dell'interesse ad agire la domanda di opposizione/accertamento negativo del credito avanzata dal destinatario della pretesa esattoriale avverso l'estratto di ruolo, quantomeno in tutti i casi in cui non fosse contestata e/o vi fosse prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento. E ciò non sulla scorta di una lettura meramente formalistica dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, rubricato “atti impugnabili e oggetto del ricorso” nell'ambito del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie e non ricomprendete – appunto – l'estratto di ruolo, lettura per vero sconfessata già dalle Sezioni Unite n. 19704/2015 (su cui infra;
si premette, tuttavia, che l'insegnamento di legittimità delle S.U. in oggetto è stato frutto di un qual certo
“travisamento”, in quanto da tale pronuncia si è fatto derivare, contrariamente all'intenzione della stessa, una sorta di liberalizzazione indiscriminata dell'impugnazione dell'estratto ruolo); quanto, appunto, per la valorizzazione della fondamentale condizione dell'azione rappresentata dall'art. 100 c.p.c. In tal senso,
Cass Civ. n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa,
l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”; ancora, la più recente Cass. Civ. n. 6723/2019, a mente della quale (seppur pronunciata specificamente in materia di riscossione di crediti previdenziali)
“qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Pertanto, nel caso in cui venissero dedotti vizi incidenti sulla pretesa in senso estintivo (sub specie, la prescrizione) sia antecedenti alla notifica della cartella (prescrizione decorsa tra la notifica del titolo posto pagina 4 di 8 alla base dell'iscrizione a ruolo – ad es. verbale di contestazione dell'infrazione al C.d.S. – e quella della cartella), che successivi ad essa, in assenza di un atto di esercizio della pretesa impositiva, quale l'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, non poteva ritenersi sussistente un concreto ed attuale interesse ad agire, né per l'accertamento negativo del credito né per un'opposizione ex art. 615 c.p.c. propriamente detta (mancando finanche la prospettazione dell'agire in executivis). A conferma ulteriore di tale assunto, veniva peraltro valorizzato, invece, il rilievo in situazioni consimili dell'agire in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio come opzione potenzialmente satisfattiva degli interessi del contribuente (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese).
A conclusioni differenti doveva invece, necessariamente, pervenirsi laddove la cartella esattoriale non risultasse in effetti mai notificata: in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) doveva allora ritenersi deducibile dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato a partire dalle sopracitate Sezioni Unite n. 19704/2015 (per questa specifica evenienza), il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. A riprova, per vero, della reale portata dell'insegnamento di tale pronuncia, si riteneva - e si è continuato a ritenere successivamente, secondo l'orientamento preferibile – che la predetta “generale” impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo non escludesse comunque la necessità, per il giudice, di valutare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo, qualora manchi un'iniziativa esecutiva o pre–esecutiva del concessionario, dimostrando (o per lo meno allegando) la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente da un ruolo non messo effettivamente ad esecuzione.
pagina 5 di 8 Alla luce di quanto sinora esposto, e potendo inquadrarsi la fattispecie del caso concreto all'esame in un'ipotesi di censura di prescrizione successiva alla notifica della cartella esattoriale (va precisato che non rileva necessariamente, e quantomeno non in una fase di valutazione preliminare e relativa alle stesse fondamenta dell'ammissibilità dell'azione, l'eventuale prova da parte del Concessionario dell'effettiva notifica della cartella, dovendo in ogni caso fare sempre riferimento al principio della domanda per individuare il concreto interesse dell'attore, o la mancanza dello stesso: pertanto, ove la parte avesse agito deducendo una notifica mai avvenuta, per saggiarne l'interesse concreto occorrerebbe in ogni caso riferirsi a come questo debba conformarsi in un caso simile, lasciando al prosieguo della valutazione – qualora ci si arrivi – un esame circa il raggiungimento o meno della prova della notifica;
cfr. Cass. Civ. ord. n. 22925/2019, per cui “L'interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda”), devono ritenersi ancora perfettamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità summenzionata, conclusioni peraltro fermamente confermate anche dalle pronunce successive
(cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 22925/2019, che, nel caso specifico, valuta attualmente sussistente l'interesse ad agire in conseguenza “della iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio, in quanto, sebbene notificate le cartelle esattoriali, la successiva iscrizione potrebbe costituire elemento significativo in termini di interesse della parte all'accertamento negativo del credito”). Pur non venendo in rilievo nell'ipotesi odierna, in ogni caso vale a suffragare ulteriormente tali assunti il novum legislativo costituito dalla Legge n. 215/2021, con la quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 con l'introduzione del comma 4-bis, il Legislatore non soltanto ha precisato – e con ciò sconfessando le degenerazioni interpretative delle Sezioni Unite del 2015 – che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma ha anche conformato specificamente l'interesse rilevante ai fini di una diretta impugnazione di esso nei soli casi di cartella non notificata/invalidamente notificata (“il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”); interesse che, pertanto, deve assolutamente sempre sussistere ed essere oggetto di un'apposita valutazione in concreto. Pur non essendo, come rilevato dalla sentenza impugnata, strictu pagina 6 di 8 sensu applicabile al caso di specie la modifica normativa del 2021 che ha interessato l'art. 12 co.
4-bis del
D.P.R. 602/73, la ratio sottesa a tale jus superveniens si pone in rapporto di simpatia e continuità con quanto già sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità precedente, restando pertanto perfettamente valido l'assunto che, per agire avverso l'estratto ruolo occorra un preciso (e dimostrato, cosa non avvenuta nel caso di specie) interesse: in presenza di una cartella validamente notificata nel 2011 con successive intimazioni regolarmente notificate, stante il difetto di successivi atti volti a mettere ad esecuzione la pretesa, la domanda proposta da non può dirsi sostenuta dall'interesse CP_1 concreto ed attuale richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del g.d.p.) dal momento che il giudizio
è stato intrapreso allorché non era ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse ed, in ogni caso, non era ancora intervenuto il legislatore disciplinando la fattispecie (per l'ipotesi di inesistente o invalida notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado da avverso il ruolo 2011 / 8154 contenente la cartella n. CP_1
07120110115748246000;
pagina 7 di 8 2) compensa le spese tra le parti, riformando anche in parte qua la sentenza di primo grado.
Torre Annunziata, così deciso l'8.05.2025
Il Giudice
Emanuela Musi
pagina 8 di 8