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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 12 giugno 2023 al n. 1197 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza n.
892/2023 (RG 4631/2020) del Tribunale di Firenze pubblicata in data 22 marzo 2023 avente ad oggetto: Mutuo promossa da elettivamente domiciliato in Parte_1
UC (FI) presso e nello studio degli avv.ti Franco
Berti e Matteo Berti che lo rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto di citazione in appello
-Appellante- contro elettivamente domiciliata in Empoli CP_1
(FI), presso e nello studio dell'avv. Luca Bianchi che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di costituzione in appello
-Appellata-
1 Fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c. e assegnati i relativi termini per la precisazione delle conclusioni, deposito di comparse conclusionali e repliche, all'esito dell'udienza celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del 30.1.2025.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettare le domande e le eccezioni avversarie, per i motivi e le causali dedotte, accertare e dichiarare l'inesistenza o, in ipotesi, la mancanza di prova , in ordine all'asserito prestito di € 45.345,55 di dante causa Persona_1 della convenuta opposta in favore del CP_1 fratello opponente , e per l'effetto, in Parte_1 totale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito ingiunto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Vittoria di spese e compensi relative ad entrambi i gradi di giudizio con distrazione dei difensori antistatari che dichiarano di averle anticipate e con condanna di controparte alla restituzione delle somme eventualmente pagate in conseguenza dell'azione esecutiva promossa per effetto della provvisoria esecutorietà della decisione di cui comunque chiediamo la revoca o la sospensione”.
Per CP_1
“l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze Voglia respingere l'appello proposto da con Parte_1 conseguente conferma della sentenza n° 892/2023 emessa dal Tribunale di Firenze il 22 marzo 2023 e con condanna della parte appellante ex art. 96 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria (RG 4631/2020), Parte_1
2 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 643/2020
(RG 1192/2020) provvisoriamente esecutivo ottenuto da in qualità di erede di CP_1 Persona_1 per il pagamento della somma di euro 45.345,55 (oltre accessori, interessi e spese della fase monitoria). Con esso l'ingiungente chiedeva a il Parte_1 pagamento della somma indicata come dovuta a titolo di prestito personale ottenuto dal fratello,
[...]
, nel febbraio 2009 e mai restituita. Per_1
In particolare, l'opponente deduceva: l'incompletezza della documentazione attestante il credito vantato e, soprattutto, il titolo fatto valere in carenza dei requisiti propri del contratto richiamato, nello specifico un prestito/mutuo personale, e la sussistenza di rapporti societari fra i due fratelli atti a spiegare il passaggio di denaro dall'uno all'altro senza che vi fosse necessariamente l'obbligo di restituzione dello stesso;
chiedeva, altresì, la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Esponeva che, nella medesima data di emissione dell'assegno circolare di euro 45.345,55 di cui al provvedimento monitorio, aveva effettuato un versamento di euro
40.000,00 sul conto corrente intestato alla
[...]
(di seguito Parte_2 anche solo di cui i due Parte_3 fratelli , e erano titolari al Pt_1 Per_1 Pt_1
50%, a titolo di finanziamento personale in conto capitale e che quindi non si trattava di un prestito.
Si costituiva che, contestando quanto CP_1 dedotto dall'opponente, insisteva sull'esistenza e prova fornita sia del credito ingiunto che del titolo azionato chiedendo la conferma integrale del decreto ingiuntivo.
Il Giudice di prime cure, sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo in discorso, istruiva la causa
3 mediante prove testimoniali e documentali e, all'esito della mediazione delegata pur se senza esito svolta, con la sentenza n. 892/2023 pubblicata in data 22 marzo 2023, rigettava l'opposizione ritenendo provata l'esistenza e la consistenza giudiziale della pretesa creditoria fatta valere dall'opposta confermando per CP_1
l'effetto l'opposto decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali, CAP e IVA come per legge.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il
, al fine di ottenere la riforma totale della Pt_1 sentenza e l'accertamento dell'inesistenza del credito ingiunto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo sulla base dei seguenti motivi:
“1) Mancata o erronea motivazione della sentenza impugnata. Erronea valutazione delle risultanze processuali. Violazione dell'art. 115 c.p.c.;
2) erronea valutazione delle risultanze processuali e delle prove secondo prudente apprezzamento. Violazione dell'art. 116 c.p.c.;
3) errata valutazione delle risultanze processuali laddove il Giudice ha negato rilevanza al fatto che, nell'attivo della successione di non Persona_1 sia menzionato il credito per cui è causa né gli ulteriori indicati nella lettera dell'Avv. Bianchi
12.09.218 (doc. n. 4 dell'ingiunzione). Violazione dell'art. 116 c.p.c.”.
Si è costituita contestando tutto quanto CP_1 affermato dall'appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata con condanna della parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
4 Con ordinanza del 19.3.2024 il Consigliere
Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha avanzato la seguente proposta conciliativa: decurtazione del debito dell'appellante per la metà in rapporto a capitale, accessori e spese;
spese del presente grado integralmente compensate.
Tale proposta non è stata accettata dall'appellata
. CP_1
Nella medesima data con ordinanza il Collegio ha parzialmente accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata per la metà dell'importo ingiunto, confermando per il resto la provvisoria esecutività della stessa.
Quindi, fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c. e assegnati i relativi termini per la precisazione delle conclusioni, deposito di comparse conclusionali e repliche, all'esito dell'udienza celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del 30.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte s'impone la trattazione congiunta dei motivi d'impugnazione che risultano infondati.
In sintesi, l'appellante ritiene che il Tribunale non abbia correttamente interpretato e, quindi, valutato le prove documentali nonché testimoniali indotte che proverebbero l'inesistenza del titolo fatto valere dall'ingiungente, a fronte dell'esistenza di rapporti societari fra i due fratelli , e Pt_1 Per_1
tali per cui la somma ricevuta da Pt_1 [...]
, sarebbe stata versata a titolo di Per_1 finanziamento personale da sul conto Parte_1 corrente della società di cui entrambi erano compartecipi.
5 Invero, è in atti che e Persona_1 [...]
erano titolari al 50% ciascuno delle quote Pt_1 societarie della Parte_2
con sede legale in Romania;
pure in atti è che il
[...] vi partecipava mediante la fiduciaria Persona_1
OM S.A. con sede legale in San Marino e, pertanto, vi erano interessi e rapporti tali fra i due fratelli idonei a giustificare eventuali spostamenti di denaro dall'uno all'altro compatibili con ragioni diverse dal solo prestito personale, vieppiù se le movimentazioni monetarie si sono realizzate nella concomitanza di circostanze fattuali che hanno coinvolto la società medesima.
Fermo quanto sopra, tuttavia, è di documentale evidenza che: in data 6.2.2009 richiese Persona_1 alla Banca Monte dei Paschi di Siena l'emissione di un assegno circolare dell'importo di euro 45.345,55 intestato al fratello (vd. doc. 2 Parte_1 comparsa di costituzione in primo grado) e da questi girato per l'incasso; in pari data la somma di cui al predetto assegno fu versata sul conto corrente intestato a (vd. doc. 7 Controparte_2 memoria ex art. 183 c.p.c. dell'opponente); e, infine, sempre in data 6.2.2009 dal conto corrente citato furono trasferiti, mediante bonifico, alla Parte_2
euro 40.000,00 (vd. doc. 8 memoria ex art. 183
[...]
c.p.c. dell'opponente) senza alcuna causale.
Quanto appena detto conferma l'avvenuta movimentazione di denaro fra e Persona_1 [...]
nel febbraio 2009. Purtuttavia ciò non dà Pt_1 univoca dimostrazione che tale operazione sia stata eseguita nell'interesse esclusivo di o Persona_1 di entrambi i fratelli per immettere liquidità nella società di cui erano partecipi entrambi al 50% ciascuno.
6 Infatti, nonostante sia pacifico fra le parti che la società era Parte_2 compartecipata al 50% ciascuno dai due fratelli Pt_1 seppure per la quota parte di mediante Persona_1 la fiduciaria OM S.A. (arg. ex memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di del giudizio CP_1 di primo grado, pagg. 3-4), non vi è prova che il versamento della somma di euro 40.000,00 eseguito sul conto corrente intestato alla Società da Parte_1 risponda all'interesse di entrambi i soci e non, piuttosto, come documentalmente comprovato, a quello del solo a maggior ragione se si considera Parte_1 che è dimostrato che ha ricevuto dal Parte_1 fratello la somma di euro 45.345,55 mediante il Per_1 sopra citato assegno circolare di cui ha firmato la contabile bancaria di emissione per ricevuta, sottoscrivendo il titolo giuridico pure ivi espresso mediante la dicitura “in prestito a mio fratello
[...]
scritta di pugno da e firmata Pt_1 Persona_1 da (vd. all. n. 03 al fascicolo di parte Parte_1 appellata in primo grado).
Tanto vale, quindi, a giustificare il titolo giuridico azionato da parte appellata con il procedimento monitorio all'origine della presente causa dal momento che, correttamente, il Giudice di prime cure ha affermato che l'onere probatorio di dimostrare una causa contrattuale differente rispetto al mutuo/prestito personale emergente dal documento citato ricade sull'odierno appellante. Onere che non è stato assolto.
Per giurisprudenza costante di legittimità stante la lettera dell'art. 1813 c.c. il mutuo è un contratto di natura reale che si perfezione con la consegna di una determinata quantità di denaro (o altre cose fungibili), ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità
7 di essa da parte del mutuatario. Tuttavia, la datio d'una somma di denaro di per sé non vale a fondare una richiesta di restituzione quando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione, ma, anzi, ne contesti la legittimità: ciò in quanto una somma di denaro può essere consegnata per varie cause, così come sostenuto nel caso che ci impegna. In tal modo s'impone per l'attore in restituzione, quindi, di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligazione restitutoria, mentre la deduzione di un diverso titolo da parte del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Pertanto, l'attore che chiede la restituzione di somme che asserisce essere state date in mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. a provare gli elementi costitutivi della domanda, quindi, non solo l'avvenuta consegna, ma anche il titolo della stessa da cui derivi l'obbligo di restituzione avanzata (in tal senso Cass. 9209/2001;
Cass. 3642/2004; Cass. 9541/2010).
Fermo quanto sopra, fornita la prova dell'avvenuta consegna del denaro dal mutuante – – al Persona_1 mutuatario – - e parimenti sussistente il Parte_1 titolo giuridico implicante l'obbligazione restitutoria, deve, come detto, essere rigettato l'appello proposto da
. Parte_1
Per tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, secondo il valore della controversia rientrante nello scaglione da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00 con riferimento ai valori
8 medi, con esclusione della fase istruttoria, e sono poste a carico dell'appellante.
Non vi sono, in ragione della particolare natura della controversia, i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. a carico dell'appellante.
Vi è la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante, la cui impugnazione è stata integralmente rigettata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 892/2023 (RG 4631/2020) del Tribunale di
Firenze pubblicata il 22.3.2023:
1) rigetta l'appello proposto e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) liquida le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate da in euro 6.946,00 per CP_1 compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
3) dichiara tenuto e condanna alla Parte_1 rifusione di dette spese in favore di;
CP_1
4) dichiara la sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Firenze, il 20 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 12 giugno 2023 al n. 1197 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza n.
892/2023 (RG 4631/2020) del Tribunale di Firenze pubblicata in data 22 marzo 2023 avente ad oggetto: Mutuo promossa da elettivamente domiciliato in Parte_1
UC (FI) presso e nello studio degli avv.ti Franco
Berti e Matteo Berti che lo rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto di citazione in appello
-Appellante- contro elettivamente domiciliata in Empoli CP_1
(FI), presso e nello studio dell'avv. Luca Bianchi che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di costituzione in appello
-Appellata-
1 Fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c. e assegnati i relativi termini per la precisazione delle conclusioni, deposito di comparse conclusionali e repliche, all'esito dell'udienza celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del 30.1.2025.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettare le domande e le eccezioni avversarie, per i motivi e le causali dedotte, accertare e dichiarare l'inesistenza o, in ipotesi, la mancanza di prova , in ordine all'asserito prestito di € 45.345,55 di dante causa Persona_1 della convenuta opposta in favore del CP_1 fratello opponente , e per l'effetto, in Parte_1 totale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito ingiunto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Vittoria di spese e compensi relative ad entrambi i gradi di giudizio con distrazione dei difensori antistatari che dichiarano di averle anticipate e con condanna di controparte alla restituzione delle somme eventualmente pagate in conseguenza dell'azione esecutiva promossa per effetto della provvisoria esecutorietà della decisione di cui comunque chiediamo la revoca o la sospensione”.
Per CP_1
“l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze Voglia respingere l'appello proposto da con Parte_1 conseguente conferma della sentenza n° 892/2023 emessa dal Tribunale di Firenze il 22 marzo 2023 e con condanna della parte appellante ex art. 96 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria (RG 4631/2020), Parte_1
2 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 643/2020
(RG 1192/2020) provvisoriamente esecutivo ottenuto da in qualità di erede di CP_1 Persona_1 per il pagamento della somma di euro 45.345,55 (oltre accessori, interessi e spese della fase monitoria). Con esso l'ingiungente chiedeva a il Parte_1 pagamento della somma indicata come dovuta a titolo di prestito personale ottenuto dal fratello,
[...]
, nel febbraio 2009 e mai restituita. Per_1
In particolare, l'opponente deduceva: l'incompletezza della documentazione attestante il credito vantato e, soprattutto, il titolo fatto valere in carenza dei requisiti propri del contratto richiamato, nello specifico un prestito/mutuo personale, e la sussistenza di rapporti societari fra i due fratelli atti a spiegare il passaggio di denaro dall'uno all'altro senza che vi fosse necessariamente l'obbligo di restituzione dello stesso;
chiedeva, altresì, la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Esponeva che, nella medesima data di emissione dell'assegno circolare di euro 45.345,55 di cui al provvedimento monitorio, aveva effettuato un versamento di euro
40.000,00 sul conto corrente intestato alla
[...]
(di seguito Parte_2 anche solo di cui i due Parte_3 fratelli , e erano titolari al Pt_1 Per_1 Pt_1
50%, a titolo di finanziamento personale in conto capitale e che quindi non si trattava di un prestito.
Si costituiva che, contestando quanto CP_1 dedotto dall'opponente, insisteva sull'esistenza e prova fornita sia del credito ingiunto che del titolo azionato chiedendo la conferma integrale del decreto ingiuntivo.
Il Giudice di prime cure, sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo in discorso, istruiva la causa
3 mediante prove testimoniali e documentali e, all'esito della mediazione delegata pur se senza esito svolta, con la sentenza n. 892/2023 pubblicata in data 22 marzo 2023, rigettava l'opposizione ritenendo provata l'esistenza e la consistenza giudiziale della pretesa creditoria fatta valere dall'opposta confermando per CP_1
l'effetto l'opposto decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali, CAP e IVA come per legge.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il
, al fine di ottenere la riforma totale della Pt_1 sentenza e l'accertamento dell'inesistenza del credito ingiunto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo sulla base dei seguenti motivi:
“1) Mancata o erronea motivazione della sentenza impugnata. Erronea valutazione delle risultanze processuali. Violazione dell'art. 115 c.p.c.;
2) erronea valutazione delle risultanze processuali e delle prove secondo prudente apprezzamento. Violazione dell'art. 116 c.p.c.;
3) errata valutazione delle risultanze processuali laddove il Giudice ha negato rilevanza al fatto che, nell'attivo della successione di non Persona_1 sia menzionato il credito per cui è causa né gli ulteriori indicati nella lettera dell'Avv. Bianchi
12.09.218 (doc. n. 4 dell'ingiunzione). Violazione dell'art. 116 c.p.c.”.
Si è costituita contestando tutto quanto CP_1 affermato dall'appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata con condanna della parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
4 Con ordinanza del 19.3.2024 il Consigliere
Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha avanzato la seguente proposta conciliativa: decurtazione del debito dell'appellante per la metà in rapporto a capitale, accessori e spese;
spese del presente grado integralmente compensate.
Tale proposta non è stata accettata dall'appellata
. CP_1
Nella medesima data con ordinanza il Collegio ha parzialmente accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata per la metà dell'importo ingiunto, confermando per il resto la provvisoria esecutività della stessa.
Quindi, fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c. e assegnati i relativi termini per la precisazione delle conclusioni, deposito di comparse conclusionali e repliche, all'esito dell'udienza celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del 30.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte s'impone la trattazione congiunta dei motivi d'impugnazione che risultano infondati.
In sintesi, l'appellante ritiene che il Tribunale non abbia correttamente interpretato e, quindi, valutato le prove documentali nonché testimoniali indotte che proverebbero l'inesistenza del titolo fatto valere dall'ingiungente, a fronte dell'esistenza di rapporti societari fra i due fratelli , e Pt_1 Per_1
tali per cui la somma ricevuta da Pt_1 [...]
, sarebbe stata versata a titolo di Per_1 finanziamento personale da sul conto Parte_1 corrente della società di cui entrambi erano compartecipi.
5 Invero, è in atti che e Persona_1 [...]
erano titolari al 50% ciascuno delle quote Pt_1 societarie della Parte_2
con sede legale in Romania;
pure in atti è che il
[...] vi partecipava mediante la fiduciaria Persona_1
OM S.A. con sede legale in San Marino e, pertanto, vi erano interessi e rapporti tali fra i due fratelli idonei a giustificare eventuali spostamenti di denaro dall'uno all'altro compatibili con ragioni diverse dal solo prestito personale, vieppiù se le movimentazioni monetarie si sono realizzate nella concomitanza di circostanze fattuali che hanno coinvolto la società medesima.
Fermo quanto sopra, tuttavia, è di documentale evidenza che: in data 6.2.2009 richiese Persona_1 alla Banca Monte dei Paschi di Siena l'emissione di un assegno circolare dell'importo di euro 45.345,55 intestato al fratello (vd. doc. 2 Parte_1 comparsa di costituzione in primo grado) e da questi girato per l'incasso; in pari data la somma di cui al predetto assegno fu versata sul conto corrente intestato a (vd. doc. 7 Controparte_2 memoria ex art. 183 c.p.c. dell'opponente); e, infine, sempre in data 6.2.2009 dal conto corrente citato furono trasferiti, mediante bonifico, alla Parte_2
euro 40.000,00 (vd. doc. 8 memoria ex art. 183
[...]
c.p.c. dell'opponente) senza alcuna causale.
Quanto appena detto conferma l'avvenuta movimentazione di denaro fra e Persona_1 [...]
nel febbraio 2009. Purtuttavia ciò non dà Pt_1 univoca dimostrazione che tale operazione sia stata eseguita nell'interesse esclusivo di o Persona_1 di entrambi i fratelli per immettere liquidità nella società di cui erano partecipi entrambi al 50% ciascuno.
6 Infatti, nonostante sia pacifico fra le parti che la società era Parte_2 compartecipata al 50% ciascuno dai due fratelli Pt_1 seppure per la quota parte di mediante Persona_1 la fiduciaria OM S.A. (arg. ex memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di del giudizio CP_1 di primo grado, pagg. 3-4), non vi è prova che il versamento della somma di euro 40.000,00 eseguito sul conto corrente intestato alla Società da Parte_1 risponda all'interesse di entrambi i soci e non, piuttosto, come documentalmente comprovato, a quello del solo a maggior ragione se si considera Parte_1 che è dimostrato che ha ricevuto dal Parte_1 fratello la somma di euro 45.345,55 mediante il Per_1 sopra citato assegno circolare di cui ha firmato la contabile bancaria di emissione per ricevuta, sottoscrivendo il titolo giuridico pure ivi espresso mediante la dicitura “in prestito a mio fratello
[...]
scritta di pugno da e firmata Pt_1 Persona_1 da (vd. all. n. 03 al fascicolo di parte Parte_1 appellata in primo grado).
Tanto vale, quindi, a giustificare il titolo giuridico azionato da parte appellata con il procedimento monitorio all'origine della presente causa dal momento che, correttamente, il Giudice di prime cure ha affermato che l'onere probatorio di dimostrare una causa contrattuale differente rispetto al mutuo/prestito personale emergente dal documento citato ricade sull'odierno appellante. Onere che non è stato assolto.
Per giurisprudenza costante di legittimità stante la lettera dell'art. 1813 c.c. il mutuo è un contratto di natura reale che si perfezione con la consegna di una determinata quantità di denaro (o altre cose fungibili), ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità
7 di essa da parte del mutuatario. Tuttavia, la datio d'una somma di denaro di per sé non vale a fondare una richiesta di restituzione quando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione, ma, anzi, ne contesti la legittimità: ciò in quanto una somma di denaro può essere consegnata per varie cause, così come sostenuto nel caso che ci impegna. In tal modo s'impone per l'attore in restituzione, quindi, di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligazione restitutoria, mentre la deduzione di un diverso titolo da parte del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Pertanto, l'attore che chiede la restituzione di somme che asserisce essere state date in mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. a provare gli elementi costitutivi della domanda, quindi, non solo l'avvenuta consegna, ma anche il titolo della stessa da cui derivi l'obbligo di restituzione avanzata (in tal senso Cass. 9209/2001;
Cass. 3642/2004; Cass. 9541/2010).
Fermo quanto sopra, fornita la prova dell'avvenuta consegna del denaro dal mutuante – – al Persona_1 mutuatario – - e parimenti sussistente il Parte_1 titolo giuridico implicante l'obbligazione restitutoria, deve, come detto, essere rigettato l'appello proposto da
. Parte_1
Per tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, secondo il valore della controversia rientrante nello scaglione da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00 con riferimento ai valori
8 medi, con esclusione della fase istruttoria, e sono poste a carico dell'appellante.
Non vi sono, in ragione della particolare natura della controversia, i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. a carico dell'appellante.
Vi è la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante, la cui impugnazione è stata integralmente rigettata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 892/2023 (RG 4631/2020) del Tribunale di
Firenze pubblicata il 22.3.2023:
1) rigetta l'appello proposto e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) liquida le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate da in euro 6.946,00 per CP_1 compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
3) dichiara tenuto e condanna alla Parte_1 rifusione di dette spese in favore di;
CP_1
4) dichiara la sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Firenze, il 20 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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