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Ordinanza 10 marzo 2025
Ordinanza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
26.2.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA ex art. 700 c.p.c. in corso di causa nella causa di reclamo iscritta al n. R.G. 11916-1/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Federica R. Anzalone, giusta procura in Parte_1
atti.
Ricorrente
e
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ai sensi Controparte_1 CP_2 dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dal dott. funzionario del Controparte_3 [...]
, Controparte_1 Controparte_4
Via Mascagni 52, Catania (CT), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio
[...]
Resistente
e
Soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA – per i profili AA (Assistente Amministrativo) AT (profilo di assistente tecnico) e OS operatore scolastico e CS (per il profilo di Collaboratore Scolastico) valide per il triennio 2021/2024 e
2024/2027.
Litisconsorti necessari contumaci
Oggetto: ricorso cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da conclusioni di cui al verbale del
26.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il giorno 19 dicembre 2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento e/o la disapplicazione del d.M.
n. 89/2024 e del d.M. n. 50/21, nonché del d.M. n. 640/2017 e dell'art 2, comma 6, d.m. 235/2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, nella parte in cui stabiliscono che «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina», onde ottenere il riconoscimento del diritto al computo, ai fini del miglior posizionamento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale
ATA (per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di operatore scolastico e di collaboratore scolastico) valide per il triennio 2021/2024 e 2024/2027, del punteggio relativo al servizio militare di leva obbligatorio e/o servizio civile.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha, in sintesi, dedotto:
- di avere presentato – tramite il portale telematico – domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA - profilo di Operatore Scolastico e
Collaboratore Scolastico - valide per il triennio 2021/24 e 2024/27;
- di essersi visto riconoscere il punteggio di 0,65 per ogni profilo;
- che il punteggio assegnato non era corretto, in quanto l'amministrazione, nel valutare il titolo del servizio civile, aveva erroneamente attribuito rilievo alla circostanza che lo stesso non fosse stato prestato in costanza di nomina;
- che tale distinzione, prevista dall'Allegato A, punto A), d.M. n. 50/2021 e del successivo d.M. n.
89/24, che assegna un punteggio differente a seconda che il servizio militare e/o civile sia stato prestato in costanza di nomina o meno, è manifestamente illogica e illegittima, tenuto conto che il servizio di leva non poteva essere prestato in costanza di impiego, giusta anche la previsione di cui all'art. 2, comma 7 bis, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.
In punto di diritto, parte ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 569, comma 3, e 485 d.lgs. n.
297/1994, 2050, commi 1 e 2, d.lgs. n. 66/2010, del Regolamento sulla modalità di conferimento delle supplenze di cui d.m. n. 201/2000, nonché dell'art. 52, comma 2, Cost. e dell'artt. 1, comma 2, dlgs. n. 165/2001 e del d.P.R. n. 487/1994.
In punto di periculum in mora, l'istante ha addotto che tempi di un ordinario procedimento di merito avrebbero determinato il permanere di una situazione antigiuridica e avrebbero pregiudicato il diritto di essa parte ricorrente, eventualmente ancora disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un impiego e una fonte immediata di reddito.
Quindi parte ha rassegnato – con riferimento alla domanda cautelare – le seguenti conclusioni: «in via principale e cautelare, per i gravissimi pregiudizi subiti e subendi, anche inaudita altera parte,
2 avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante alla ricorrente, o in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. del fumus boni iuris e del periculum in mora:
a) ritenere, accertare e dichiarare, per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente indicato nel ricorso, il diritto al maggior punteggio spettante per il titolo di servizio svolto come indicato in parte narrativa;
e per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, Controparte_1
ed uffici periferici interessati, , Controparte_5 Controparte_4
, nonché le PP.AA. resistenti ciascuna per quanto di competenza, di porre in
[...]
essere/adottare tutti i provvedimenti volti a rettificare il punteggio integrale erroneamente riconosciuto e conseguentemente ad attribuire alla ricorrente, nelle graduatorie valide per il
2024/2027 e successive, il corretto punteggio come specificato in parte narrativa, tale da consentirle di essere assunta negli istituti indicati in domanda per l'anno scolastico in corso e per quelli successivi».
Autorizzata la notificazione mediante pubblici proclami, eseguite le relative formalità, nessuno dei soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA – per i profili AA (Assistente Amministrativo), AT (profilo di assistente tecnico), OS operatore scolastico e CS (per il profilo di Collaboratore Scolastico) – valide per il triennio 2021/2024 e 2024/2027 si è costituito.
Con memoria depositata il 12 febbraio 2025 si è costituito il , Controparte_1 eccependo il difetto di interesse ad agire, deducendo l'operatività della previsione di cui al d.lgs.
66/2010 con riferimento alla valutazione del solo servizio obbligatorio e argomentando in fatto e in diritto in ordine all'infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 26 febbraio 2025, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo nei confronti dei litisconsorti necessari, ne è stata dichiarata la contumacia. La causa è stata discussa dal difensore della parte ricorrente ed è stata trattenuta in riserva.
2. Oggetto del presente giudizio cautelare è il diritto della parte ricorrente al computo, ai fini del miglior posizionamento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA (per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di operatore scolastico e di collaboratore scolastico), valide per il triennio 2021/2024 e 2024/2027, del servizio militare di leva obbligatorio e/o servizio civile.
L'istante ha censurato il comportamento dell'Amministrazione scolastica che, nel corso del procedimento amministrativo, aveva erroneamente attribuito rilievo alla circostanza che il servizio
3 di leva non fosse stato prestato in costanza di nomina, senza tenere in considerazione che la normativa allora vigente non consentiva l'espletamento di detto servizio in costanza di impiego.
Ha inoltre lamentato la parte ricorrente che la mancata attribuzione del pieno punteggio correlato al titolo del servizio di leva le avrebbe impedito di partecipare alla selezione e di trovare un impiego e una fonte immediata di reddito.
3. Stante la superiore deduzione, deve preliminarmente essere esaminata, anche in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, la questione relativa alla sussistenza o meno del periculum in mora, essendo evidente – per le ragioni di seguito indicate – che la soluzione di tale questione è idonea a condurre alla definizione della domanda cautelare.
4. Osserva in punto di diritto il Tribunale che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., presupposti per l'emanazione di un provvedimento cautelare di urgenza sono il fumus boni iuris, ossia l'apparenza del buon diritto vantato dall'attore in via cautelare, che deve dunque risultare verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie, e il periculum in mora, ovverosia il pregiudizio imminente che la posizione giuridica soggettiva sia lesa irrimediabilmente in ragione del ritardo nella tutela. La carenza anche soltanto di una delle suddette condizioni impedisce, quindi, la concessione della misura cautelare. La migliore dottrina ha peraltro osservato che i due requisiti si trovano in rapporto di interdipendenza, per cui se il fumus è particolarmente pregnante è sufficiente un periculum meno intenso e viceversa.
4.1. Il legislatore ha, quindi, connotato il requisito del periculum in mora del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. in maniera peculiare, prevedendo che, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, occorre accertare se la situazione giuridica soggettiva fatta valere sia, nel tempo occorrente a far valere il diritto in via ordinaria, minacciata da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
4.2. L'imminenza del pregiudizio al diritto vantato si identifica dunque con l'attualità del medesimo, dovendo sussistere una delle seguenti circostanze: i) i fatti costitutivi della fattispecie pregiudizievole devono aver già iniziato a prodursi, ii) deve sembrare con sufficiente certezza che gli effetti si produrranno prima dell'intervento della sentenza di merito, oppure iii) il tempo intercorrente tra il momento in cui sorge il pericolo del realizzarsi dell'evento dannoso e quello della sua effettiva realizzazione deve essere oggettivamente molto breve.
4.3. L'irreparabilità del periculum si configura, dal canto suo, non solo qualora il danno non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica o qualora il risarcimento non sia suscettibile di valutazione patrimoniale, ma anche tutte le volte in cui la reintegrazione per equivalente, il
4 risarcimento e tutti gli altri rimedi eccezionali non siano sufficienti ad attuare pienamente ed integralmente il diritto dedotto in giudizio.
Il presupposto in esame va quindi inteso come irreversibilità degli effetti del pregiudizio (quindi come attitudine a provocare la perdita integrale del diritto o dei poteri o delle facoltà che dello stesso costituiscono espressione) oppure come lesione irreparabile di beni od interessi del suo titolare e funzionalmente collegati all'attuazione del diritto stesso o ancora anche come impossibilità o grave difficoltà della piena restitutio in integrum della situazione soggettiva lesa.
Appare allora chiaro che l'irreparabilità del pregiudizio viene, quindi, inevitabilmente a dipendere dalle specifiche e concrete caratteristiche della situazione controversa, che devono essere allegate e provate in modo specifico, concreto e dettagliato, in quanto il giudice è chiamato a procedere ad una valutazione casistica. Ed invero, unicamente attraverso la precisa allegazione delle circostanze concrete, il giudice può essere in grado di valutare la ricorrenza di un pericolo effettivo, concreto e attuale che sia idoneo a ledere, durante il tempo necessario per il giudizio di merito, beni di rilevanza primaria in maniera irreversibile e non risarcibile per equivalente.
4.4. L'esistenza del pregiudizio imminente e irreparabile deve in sostanza essere accertata in relazione all'effettiva e non solo potenziale situazione della parte ricorrente.
Spetta, pertanto, a colui che promuove il giudizio cautelare di allegare e provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili neppure successivamente.
D'altra parte, una diversa interpretazione della norma richiamata verrebbe a delineare il ricorso al procedimento cautelare quale strumento ordinario per la risoluzione delle controversie, in contrasto con la disciplina legislativa del processo del lavoro e con la previsione delle ordinarie forme di tutela – e quindi del ricorso ex art. 414 ss. c.p.c. – in relazione alla generalità dei conflitti tra datore e prestatore di lavoro.
5. Ebbene, nel caso a mano, l'istante ha lamentato che il mancato integrale computo del punteggio correlato al servizio di leva e i tempi di un ordinario procedimento di merito, oltre a determinare il permanere di una situazione antigiuridica, avrebbero pregiudicato il diritto di essa parte ricorrente, eventualmente ancora disoccupato, di partecipare alla selezione e di trovare un impiego e una fonte immediata di reddito.
5.1. Reputa il Tribunale che, alla luce delle superiori allegazioni, non sussistano nel caso di specie univoci indici dai quali poter desumere, in termini di piena oggettività, la consistenza di un effettivo, concreto e attuale irreversibile nocumento determinato dalla condotta dell'Amministrazione scolastica resistente.
5 L'istante ha insistito, sì, sulla necessità di trovare un impego ove eventualmente disoccupato, ma non ha illustrato, né comprovato, l'oggetto del pregiudizio conseguente il lamentato inadempimento dell'Amministrazione scolastica.
5.2. Anche volendo superare il profilo della carenza di specifiche allegazioni in punto di individuazione del pregiudizio invocato, osserva il Tribunale che il nocumento dedotto da parte ricorrente è stato da quest'ultima paventato solo in via ipotetica, con una prospettazione che esclude l'imminenza del pregiudizio.
5.3. Ad ogni modo, il periculum lamentato dall'istante non appare neppure connotato dall'irreparabilità, potendo lo stesso essere ristorato tramite la tutela risarcitoria per equivalente e avendo parte ricorrente solo accennato all'esistenza di un pregiudizio economico scaturente dalla
(eventuale) mancata percezione della retribuzione, senza tuttavia allegare, né comprovare la concreta sussistenza della difficoltà di provvedere alla soddisfazione delle esigenze della propria vita personale e di quelle dell'eventuale nucleo familiare, non individuabile nella sua composizione, stante la mancata produzione in atti dello stato di famiglia.
5.4. A tali considerazioni, si aggiunge quella per cui l'istante non ha illustrato, con la necessaria specificità, in che modo i tempi di svolgimento del giudizio ordinario potrebbero, in ipotesi, incidere sulla propria sfera personale in guisa non riparabile a posteriori;
né pare aver tenuto conto della natura documentale della controversia, che, come tale, consente la definizione dell'eventuale giudizio di merito in un'unica udienza, in conformità alle previsioni dell'art. 420 c.p.c. (v. Trib.
Catania, ord. coll., resa a definizione del procedimento di reclamo iscritto al numero di ruolo n.
2785/2023 R.G.).
5.5. La condizione di comprensibile disagio personale e fisiologica apprensione rappresentata dalla parte ricorrente non può integrare ex se il requisito del periculum in mora, in mancanza di elementi fattuali concreti dai quali poter desumere in termini oggettivi l'esistenza di un pregiudizio,
l'irreversibilità degli effetti del pregiudizio medesimo (intesi come idonei a provocare la perdita integrale del diritto o dei poteri o delle facoltà che dello stesso costituiscono espressione) oppure la grave e concreta difficoltà di realizzazione della piena restitutio in integrum della situazione soggettiva lesa.
Ed invero, come sopra accennato, lo strumento cautelare azionato nel caso in esame è volto a tutelare non qualsivoglia danno patrimoniale, che è sicuramente sempre risarcibile, né un qualsiasi danno alla persona e alla professionalità, che, se ben può essere ravvisato nella mancata costituzione del rapporto di lavoro sperato, è certamente anche questo risarcibile, ma le situazioni giuridiche soggettive, ivi incluse le esigenze di vita primarie del lavoratore e della sua famiglia, che sono
6 suscettibili di essere pregiudicate definitivamente nelle more della soddisfazione del diritto in via ordinaria.
6. Sulla scorta delle considerazioni suesposte, deve escludersi che, durante il tempo occorrente a far valere le ragioni della parte ricorrente in via ordinaria, siano nel caso concreto sussistenti la imminenza e la irreparabilità del pregiudizio di cui all'art. 700 c.p.c.
7. Tanto basta per condurre al rigetto dell'istanza cautelare, con conseguente assorbimento della questione avente ad oggetto l'accertamento in ordine al fumus boni iuris.
8. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda cautelare iscritta al numero di ruolo generale n. 11916-1/2024, assorbita ogni altra eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda cautelare;
- spese al merito.
Così deciso in Catania, l'8 marzo 2025.
Si comunichi.
La giudice
Federica Porcelli
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