Decreto cautelare 27 marzo 2020
Ordinanza cautelare 22 aprile 2020
Sentenza 20 maggio 2024
Ordinanza cautelare 31 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/03/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02512/2025REG.PROV.COLL.
N. 07194/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7194 del 2024, proposto da
FA TR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Accardi e Gabriella Giacomantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 349/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il Cons. Marco Morgantini;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento col quale, in data 30 dicembre 2019, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha rigettato l’istanza di rilascio di concessione demaniale marittima per la realizzazione di un tratto di oleodotto ricadente su area demaniale marittima con lo scopo di intercettare e modificare il tracciato dell’oleodotto esistente e consentire le operazioni di bunkeraggio e carico/scarico di prodotti petroliferi.
Il provvedimento di diniego, impugnato in primo grado, fa riferimento alle seguenti circostanze:
- l’istanza risulta parziale e incompleta in quanto riguarda solo un tratto di tubazioni pari a circa 20,40 metri lineari e non l’intero impianto che ad oggi è sprovvisto di qualsiasi titolo concessorio;
- lo scopo e l’uso indicati nell’istanza risultano difformi da quanto stabilito in sede di conferenza dei servizi e rappresentato con specifici pareri dell’Autorità, limitando l’uso al solo servizio di bunkeraggio con l’esclusione dell’attività di carico e scarico di prodotti petroliferi affini e non, differentemente da quanto richiesto con l’istanza in parola;
- non risulta assolto da parte della società il pagamento delle indennità di legge per l’abusiva occupazione demaniale, da ultimo richieste con nota protocollo n. 13907 del 12 novembre 2019;
- la società è priva dei necessari permessi, certificati di prevenzione incendi e autorizzazione al deposito fiscale, per realizzare e gestire l’oleodotto sul suolo demaniale marittimo.
I motivi di ricorso proposti in primo grado facevano riferimento a quanto segue:
I) l’Autorità avrebbe omesso di considerare l’istanza di rinnovo del titolo concessorio presentata dalla ricorrente in data 7 agosto 2012, riguardante tutte le opere/tubazioni insistenti sull’area demaniale in concessione.
Pertanto non potrebbe opporsi che l’impianto è sprovvisto di una concessione in corso di validità, se prima non viene esitata l’istanza di rinnovo presentata il 7 agosto 2012 (il cui esame era stato sospeso/interrotto, proprio in attesa della variazione richiesta con l’istanza dell’8 agosto 2018);
II) l’Amministrazione avrebbe potuto denegare l’istanza nella parte in cui chiedeva il carico e scarico di prodotti petroliferi, ma non per quanto riguarda il bunkeraggio, essendo stato, quest’ultimo, sempre ritenuto ammissibile dalla stessa Autorità;
III) la determinazione delle indennità di occupazione non poteva essere assunta a presupposto di un provvedimento di diniego, perché la ricorrente l’ha immediatamente contestata con la propria nota datata 27 novembre 2019 e l’Autorità non ha proceduto ad alcun formale atto di messa in mora, e/o intrapreso alcun procedimento ex art. 2, R.D. n. 639/1910;
IV) i titoli concessori rilasciati alla ricorrente non hanno mai previsto la tenuta di alcun deposito fiscale, e i permessi ed il certificato di prevenzione incendi possono essere utilmente conseguiti solo all’ultimazione dell’opera;
V) omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
2. Il Tar ha considerato quanto segue.
I diversi motivi spiegati nel diniego impugnato, ciascuno dei quali idoneo a sostenere di per sé il provvedimento, resistono alle censure di illegittimità anche alla luce delle memorie difensive articolate dall’Autorità resistente e dell’ampia produzione documentale a sostegno.
Con riguardo al primo e secondo motivo di diniego (mancanza di un titolo concessorio per l’intero impianto, ed uso non autorizzato esteso alla attività di carico e scarico ) risulta che l’ultima concessione demaniale di cui è stata titolare la ricorrente è scaduta il 31 dicembre 2012 e che la società ne ha chiesto il rinnovo con domanda del 7 agosto 2012, dall’esame della quale però risultavano palesi difformità del tracciato tubiero rispetto a quello oggetto della concessione scaduta, oltre che in violazione dell’autorizzazione edilizia del Comune di Gaeta rilasciata all’epoca per la realizzazione dell’oleodotto.
Tale circostanza veniva rappresentata dall’Autorità con nota protocollo n. 17965 del 10 novembre 2013 con cui veniva disposta l’interruzione del procedimento di rinnovo, ribadita con le successive note n. 11744 del 9 settembre 2014 e n. 15890 del 27 novembre 2014, contenenti anche l’ingiunzione al pagamento delle indennità per innovazione non autorizzata maturate e la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Tali provvedimenti non sono mai stati impugnati dalla società.
Successivamente, in data 28 novembre 2016, l’Autorità inoltrava una nota alla società, con la quale ribadiva le prescrizioni già fornite in sede di conferenza di servizi ed evidenziava gli adempimenti necessari alla presentazione della domanda di concessione servizi, precisando che lo scopo della concessione sarebbe stato limitato al solo bunkeraggio e non anche alle attività di carico/scarico di prodotti petroliferi.
La ricorrente è priva dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per realizzare ed esercire la propria attività e le autorizzazioni di cui era ancora in possesso sono state successivamente revocate.
Con riguardo all’omesso pagamento delle indennità di legge per l’abusiva occupazione demaniale, il Tar ha osservato che la ricorrente non ha impugnato le relative richieste inviate dall’Amministrazione (l’ultima con nota protocollo n. 13907 del 12 novembre 2019) per cui la relativa censura è inammissibile oltreché infondata, in quanto stante la demanialità del bene stesso ed il permanere dell’occupazione abusiva e dell’innovazione non autorizzata, il credito dell’Amministrazione è certo (non essendo controverso nella sua esistenza), è liquido (essendo determinato con esattezza nel suo ammontare) ed esigibile (non essendo sottoposto ad alcun termine o condizione).
Anche l’ultimo motivo alla base dell’impugnato provvedimento (mancanza dei necessari permessi, certificati di prevenzione incendi e autorizzazione al deposito fiscale) resiste alle censure di illegittimità.
Tutte le Amministrazioni hanno espresso parere favorevole ma subordinato all’assolvimento di una serie di prescrizioni alle quali la ricorrente non ha ottemperato.
Il Tar ha respinto infine la censura di omessa comunicazione del preavviso di rigetto, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all’art. 21 octies della legge n° 241/90 posto che il contenuto dell’atto impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
3. Parte appellante ritiene che l’Autorità avrebbe agito in palese eccesso di potere (ingiustizia manifesta, sviamento, illogicità, contraddittorietà e perplessità della motivazione) ingenerando, con le proprie difese, persino nel Giudice di prime cure la convinzione che non vi fosse alcun rapporto di presupposizione e consequenzialità tra l’istanza del 7 agosto 2012 di rinnovo della concessione n. 23 reg. del 10 dicembre 2010 e la successiva istanza del 31 luglio 2018, con la quale si è chiesto il rilascio di un titolo concessorio relativo ai ml 20,40 di modifica del tracciato dell’oleodotto approvata in sede di conferenza di servizi e che era stata motivo di interruzione del procedimento di rinnovo.
Secondo parte appellante l’istanza di rilascio della concessione riguardante tale tratto di oleodotto dovrebbe essere qualificabile come una variante e/o integrazione della concessione, a suo tempo, rilasciata (e ora oggetto di rinnovo) per l’intero oleodotto, non avendo altrimenti alcun interesse la società istante a chiedere la concessione soltanto per un breve tratto di oleodotto.
In altri termini, poiché con l’istanza del 31 luglio 2018, la ricorrente ha chiesto l’assentimento in concessione del sedime (di ml 20,40) necessario per collocarvi il nuovo tracciato approvato nella conferenza di servizi conclusa con la determina n. 132 datata 2 novembre 2016 del Comune di Gaeta, e poiché l’esame dell’istanza di rinnovo di tutta la concessione presentata il 7 agosto 2012, era stato interrotto in attesa della regolarizzazione approvata all’esito di detta conferenza di servizi, è di tutta evidenza che l’istanza del 31/07/2018 avrebbe costituito una mera integrazione (costituente una variante ubicativa) di quanto già richiesto con l’istanza di rinnovo del 7 agosto 2012, riguardante l’intero impianto in concessione.
Né, secondo parte appellante, potrebbe opporsi che l’impianto sia sprovvisto di una concessione in corso di validità, se prima non viene esitata con un diniego espresso l’istanza di rinnovo presentata il 7 agosto 2012, il cui esame è stato interrotto proprio in attesa della variazione richiesta con l’istanza del 31 luglio 2018.
Parte appellante contesta il motivo di diniego secondo cui “l’istanza risulta parziale e incompleta in quanto riguarda solo un tratto di tubazioni pari a circa 20,40 metri lineari e non l’intero impianto che ad oggi è sprovvisto di qualsiasi titolo concessorio”.
Infatti l’Autorità avrebbe omesso di considerare l’istanza di rinnovo del titolo concessorio presentata dalla ricorrente in data 7 agosto 2012, riguardante tutte le opere/tubazioni insistenti sull’area demaniale in concessione, il cui esame era stato sospeso/interrotto dalla stessa Autorità con la nota n. 17965 datata 18 novembre 2013, in attesa della regolarizzazione del tratto di tubazione oggetto dell’istanza su cui è intervenuto il diniego.
Secondo parte appellante non potrebbe opporsi che l’impianto sarebbe sprovvisto di una concessione in corso di validità, se prima non viene esitata l’istanza di rinnovo presentata il 7 agosto 2012 (il cui esame era stato sospeso/interrotto, proprio in attesa della variazione richiesta con l’istanza dell’8 agosto 2018.
Se l’Autorità riteneva necessario che all’esito della conferenza di servizi conclusa con la determina comunale n. 132 del 02/11/2016, la ricorrente dovesse riproporre nuovamente l’istanza di rinnovo del titolo concessorio presentata il 7 agosto 2012, il provvedimento sarebbe comunque illegittimo essendo stati violati i principi del soccorso istruttorio.
4. L’Autorità si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
Il collegio premette la ricostruzione della situazione di fatto.
L’appellante è proprietaria di un oleodotto (costituito da un fascio tubiero di n. 3 tubazioni), che collega il serbatoio di 930 mc esistente nel deposito di oli minerali di proprietà privata ubicato in Via Forte Emilio Salvo ad un gruppo erogatore collocato sulle banchine del porto commerciale di Gaeta, denominate Salvo D’Acquisto e Di Riva.
Detto oleodotto risulta essere stato realizzato in virtù di autorizzazione edilizia del Comune di Gaeta n. 1 del 10 gennaio 2002 prot. n. 992.
Per il tratto di oleodotto che attraversa il compendio del porto commerciale di Gaeta e giunge fino al gruppo erogatore collocato sulle banchine, la società è stata titolare di concessioni demaniali dapprima rilasciate dalla Capitaneria di Porto quale Amministrazione pro tempore competente e successivamente - dal 2003 - dall’allora Autorità Portuale che ha visto estesa la propria circoscrizione territoriale, già comprendente i porti di Civitavecchia e Fiumicino, anche al porto di Gaeta.
L’ultima concessione demaniale di cui è stata titolare la FA TR è scaduta il 31 dicembre 2012.
La società ne ha chiesto il rinnovo con domanda dell’8 agosto 2012, successivamente integrata con note assunte al protocollo dell’Ente n. 10313 del 13 aprile 2013 e n. 11368 del 1 luglio 2013.
Dall’esame della domanda di rinnovo e, in particolare, dalla planimetria e dagli elaborati grafici ad essa allegati risultavano difformità del tracciato tubiero rispetto a quello oggetto della concessione scaduta oltre che in violazione dell’autorizzazione edilizia del Comune di Gaeta rilasciata all’epoca per la realizzazione dell’oleodotto.
Tale circostanza veniva rappresentata dall’Autorità con nota protocollo n. 17965 del 10 novembre 2013 diretta alla stessa società nonché per conoscenza, tra gli altri, alla Provincia di Latina, al Comune di Gaeta ed alla Guardia di Finanza di Gaeta. Con tale nota, non impugnata in giudizio, veniva disposta l’interruzione del procedimento di rinnovo.
Le sopra citate “difformità” rappresentate dall’Autorità difatti confermavano:
(i) una segnalazione provenuta dalla Guardia di Finanza, la quale comunicava il deposito della notizia di reato nei confronti del legale rappresentante della FA TR per aver proseguito ad occupare con atti vietati, l’alveo del canale/fossato Arzano relativo alle acque pubbliche e avere invaso acque e terreni destinati ad uso pubblico al fine di trarne profitto;
(ii) una segnalazione della Provincia di Latina per l’abuso idraulico-urbanistico commesso dalla FA.
Conseguentemente, con note protocollo n. 11744 del 9 settembre 2014 e n. 15890 del 27 novembre 2014, l’Amministrazione, alla luce degli abusi accertati, comunicava l’interruzione della richiesta di rinnovo ingiungendo anche il pagamento delle indennità per innovazione non autorizzata maturate e la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Tali provvedimenti non sono stati impugnati dalla società.
Medio tempore, il Comune di Gaeta – in adempimento di quanto richiesto dalla Provincia di Latina a seguito degli accertamenti posti in essere dalla Guardia di Finanza – emetteva nei confronti della FA TR l’ordinanza n. 488/14 prot. n. 48901 del 27 ottobre 2014 di “demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di opere costituenti condotte di oleodotto che attraversano il fossato Arzano eseguite in difformità dall’autorizzazione n. 1/del 10 gennaio 2002 prot. n. 992, in Comune di Gaeta, località Arzano tra incrocio Via Flacca, Via Mandolesi “ex Via Forte E. Savio”.
La FA TR impugnava l’ordinanza del Comune innanzi al Tar Latina, con ricorso rubricato al R.G. n. 12/2015, chiedendone la sospensione in via cautelare.
Con ordinanza n. 22 del 22.1.2015 il Tar rigettava la richiesta di annullamento in via cautelare e, con successiva ordinanza n. 1940 del 6 maggio 2015, il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso proposto dalla società avverso la citata Ordinanza del Tar, accordava la tutela cautelare statuendo che “in considerazione del tempo trascorso dalla realizzazione e dal collaudo dell’opera di cui trattasi (ed avendo la Società FA rappresentato la possibilità di che diverse soluzioni progettuali) - si pongano esigenze di contemperamento tra interessi pubblici e privati, includendo fra i primi sia quello al regolare deflusso delle acque piovane, sia quello alla continuità di esercizio dell’oleodotto e del servizio dallo stesso fornito, sulla base di motivata proposta tecnica della medesima società FA, proposta da presentare al Comune – quale base per procedere al riesame del provvedimento impugnato – entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza”.
Il giudizio è stato definito con la sentenza n. 102 del 16 febbraio 2016 passata in giudicato, con cui il Tar Latina ha respinto il ricorso di FA TR e confermato la legittimità dell’ordine di demolizione del Comune di Gaeta.
Il Comune di Gaeta, con nota protocollo n. 22267 del 22 aprile 2016 indiceva medio tempore la conferenza di servizi per la demolizione e lo spostamento del tratto dell’oleodotto difforme, sulla scorta del nuovo progetto depositato dalla società, acquisendo nel corso delle sedute i pareri con prescrizioni delle Amministrazioni partecipanti, tra cui quelli dell’Agenzia delle Dogane e dell’Autorità.
In particolare, l’Autorità Portuale tra l’altro evidenziava gli adempimenti necessari affinché la Società potesse chiedere la nuova concessione, anche in considerazione dell’interferenza del tratto di tubazione abusivo sul demanio marittimo con i lavori in corso per la realizzazione del porto commerciale di Gaeta.
La conferenza di servizi si concludeva con la determinazione dirigenziale n. 132/RU del 2 novembre 2016 notificata con nota protocollo n. 60768 del 04.11.2016.
Con tale determinazione il Comune coerentemente determinava l’esito favorevole della conferenza – pur in subordine a varie condizioni - con l’approvazione del nuovo progetto proposto da FA TR con le modificazioni e le prescrizioni imposte dalle Amministrazioni in ragione degli abusi idraulici, urbanistici e demaniali commessi dalla Società.
Successivamente alla conclusione della citata conferenza, in data 28 novembre 2016 l’Autorità inoltrava nota alla società, con la quale ribadiva le prescrizioni già fornite in sede di conferenza di servizi, ma evidenziava pure in un’ottica collaborativa gli adempimenti necessari alla presentazione della domanda di concessione, specificando che l’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione sarebbe comunque avvenuto “esclusivamente a seguito del pagamento delle indennità per abusiva occupazione” e rappresentava anche che, conformemente alle conclusioni della conferenza di servizi, lo scopo della concessione sarebbe stato limitato al solo bunkeraggio e non anche alle attività di carico/scarico di prodotti petroliferi, considerato che “il Piano regolatore vigente destina tutte le banchine del porto di Gaeta ad “uso commerciale”, per cui non potrà essere rilasciata alcuna concessione che ecceda la destinazione d’uso prevista dal vigente strumento urbanistico”).
Contro la sopra richiamata nota dell’Autorità del 28 novembre 2016 e contro la determinazione conclusiva della conferenza di servizi nonché contro i pareri emessi dalle varie Amministrazioni competenti (inclusi quelli dell’Autorità che vengono nuovamente gravati anche con l’odierno ricorso), la FA TR, con ricorso rubricato al R.G n. 93/2017, insorgeva avanti il Tar Latina che, con la sentenza n. 650 del 29.12.2017 passata in giudicato ha rigettato il ricorso.
Considerata l’inerzia nel dare corso alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, avviata a seguito di richiesta della stessa FA (oltre ad un’ingiustificata ed illegittima condotta turbativa ed intimidatrice nei confronti dei vari Enti) ed in ragione della permanenza della tubazione abusiva, che peraltro andava pure ad intralciare i lavori in corso di realizzazione del nuovo porto commerciale di Gaeta, l’Amministrazione notificava in data 1 febbraio 2018 un’ingiunzione di sgombero.
A seguito di nuovo ricorso il Tar Latina, con ordinanza n. 115/2018 rigettava la domanda di sospensione proposta da FA TR.
Il ricorso è stato poi dichiarato perento con decreto, non appellato, del Presidente del Tar Latina n° 152 del 29 dicembre 2023.
La società non ha ottemperato all’ordine di demolizione della tubazione ivi realizzata sine titulo, che è stata rimossa dall’Autorità Portuale in suo danno.
Essa è rimasta priva dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per realizzare ed esercire la propria attività e le autorizzazioni di cui era ancora in possesso sono state successivamente revocate [p.e. certificato di prevenzione incendi da parte dei VV.FF. e autorizzazione al deposito fiscale da parte dell’Agenzia delle Dogane.
In tale quadro la società ha formulato l’istanza di rilascio di concessione, istanza che l’Autorità di Sistema ha rigettato in data 30 dicembre 2019, sulla base dei seguenti quattro motivi:
“1) l’istanza risulta parziale e incompleta in quanto riguarda solo un tratto di tubazioni pari a circa 20,40 metri lineari e non l’intero impianto che ad oggi è sprovvisto di qualsiasi titolo concessorio;
2) lo scopo e l’uso indicati nell’istanza risultano difformi da quanto stabilito in sede di conferenza di servizi e rappresentato con specifici pareri dall’Autorità con note protocollo n. 8488 del 6 giugno 2016 e n. 11426 del 29 luglio 2016, acquisite agli atti della Conferenza di Servizi, limitando l’uso al solo servizio di bunkeraggio con l’esclusione dell’attività di carico e scarico di prodotti petroliferi affini e non, differentemente da quanto richiesto con l’istanza in parola;
3) non risulta assolto da parte della società il pagamento delle indennità di legge per l’abusiva occupazione demaniale, da ultimo richieste con nota protocollo n. 13907 del 12 novembre 2019;
4) la società è priva dei necessari permessi, certificati di prevenzione incendi e autorizzazione al deposito fiscale per realizzare e gestire l’oleodotto sul suolo demaniale marittimo”.
5. L’appello è infondato.
L’ultima concessione demaniale di cui è stata titolare la ricorrente è scaduta in data 31 dicembre 2012 e la società ne ha chiesto il rinnovo con domanda dell’8 agosto 2012, dall’esame della quale però risultavano difformità del tracciato tubiero rispetto a quello oggetto della concessione scaduta oltre che in violazione dell’autorizzazione edilizia del Comune di Gaeta rilasciata all’epoca per la realizzazione dell’oleodotto.
Tale circostanza veniva rappresentata dall’Autorità con nota protocollo n. 17965 del 18 novembre 2013 con cui veniva disposta l’interruzione del procedimento di rinnovo, ribadita con le successive note n. 11744 del 9.9.2014 e n. 15890 del 27.11.2014 contenenti anche l’ingiunzione al pagamento delle indennità per innovazione non autorizzata maturate e la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Tali provvedimenti non sono mai stati impugnati dalla società.
Successivamente, in data 28 novembre 2016 l’Autorità inoltrava una nota alla società, con la quale ribadiva le prescrizioni già fornite in sede di conferenza di servizi ed evidenziava gli adempimenti necessari alla presentazione della domanda di concessione, precisando che lo scopo della concessione sarebbe stato limitato al solo bunkeraggio e non anche alle attività di carico/scarico di prodotti petroliferi.
Contro la sopra richiamata nota dell’Autorità del 28 novembre 2016 e contro la determinazione conclusiva della conferenza di servizi nonché contro i pareri emessi dalle varie Amministrazioni competenti (inclusi quelli dell’Autorità che vengono nuovamente gravati anche con l’odierno ricorso), la FA TR, con ricorso rubricato al R.G n. 93/2017, insorgeva avanti il Tar Latina che, con la sentenza n. 650 del 29.12.2017 passata in giudicato, ha respinto il ricorso.
Ne consegue che la tesi, sostenuta da parte appellante, secondo cui l’istanza del 31 luglio 2018 farebbe implicito riferimento anche all’istanza di rinnovo del 7 agosto 2012 è smentita dai sopra richiamati provvedimenti con cui l’istanza del 7 agosto 2012 è stata respinta.
Non era pertanto dovuto alcun soccorso istruttorio da parte dell’Autorità.
Era onere di parte appellante di presentare istanza completa di tutti i suoi elementi.
Per il resto, non avendo parte appellante formulato specifici motivi di impugnazione, non risultano smentiti gli ulteriori capi della motivazione della sentenza appellata e i singoli motivi di diniego impugnati in primo grado, ciascuno da solo sufficiente a sorreggere il diniego.
Così con riguardo all’omesso pagamento delle indennità di legge per l’abusiva occupazione demaniale, l’appellante non ha impugnato le relative richieste inviate dall’Amministrazione (l’ultima con nota protocollo n. 13907 del 12/11/2019) per cui la relativa censura è inammissibile oltreché infondata, in quanto, stante la demanialità del bene stesso ed il permanere dell’occupazione abusiva e dell’innovazione non autorizzata, il credito dell’Amministrazione è certo (non essendo controverso nella sua esistenza), è liquido (essendo determinato con esattezza nel suo ammontare) ed esigibile (non essendo sottoposto ad alcun termine o condizione).
Non risulta smentita la mancanza dei permessi, certificati di prevenzione incendi e autorizzazione al deposito fiscale necessari per il rilascio della concessione per realizzare e gestire l’oleodotto sul suolo demaniale marittimo.
Parimenti risulta corretta la sentenza appellata nella parte in cui il Tar ha respinto infine la censura di omessa comunicazione del preavviso di rigetto, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all’art. 21 octies della legge n° 241/90 posto che il contenuto dell’atto impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Inoltre lo scopo e l’uso indicati nell’istanza risultano difformi da quanto stabilito in sede di conferenza dei servizi e rappresentato con specifici pareri dell’Autorità, limitando l’uso al solo servizio di bunkeraggio con l’esclusione dell’attività di carico e scarico di prodotti petroliferi affini e non, differentemente da quanto richiesto con l’istanza prodotta.
L’appello deve pertanto essere respinto.
La condanna alle spese dell’appello segue la soccombenza con liquidazione nella misura di Euro 3.000.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese dell’appello nella misura di Euro 3.000/00 (Tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO