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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 13123/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13123 ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da note scritte
I. Con ricorso depositato in data 19.09.2023
1. nata in [...]-Brasile), in data 22 Aprile 1981, Parte_1 cittadina Brasiliana, residente in [...](SP-Brasile), Rua Ministro Godoi n.468, apto120, Perdizes, codice .nr.220.795.948-18, C.F._1
Dott. Giovanni Calasso 1
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_1 le seguenti conclusioni:
Nel merito: Previo eventuale accertamento e declaratoria di sussistenza dei presupposti di esperibilità della presenta azione giudiziale di status civitatis e di conseguente legittimità della stessa, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza
Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore della signora Parte_1 nata in [...]-Brasile), in data 22 Aprile 1981, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa.
Per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro pro-tempore e, Controparte_1 per esso, all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis della signora nonché ad emettere - ove di necessità, tenuto conto Parte_1 del riconoscimento già statuito con l'emananda Sentenza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege.
In via istruttoria ed unicamente nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente: a) In conformità a quanto previsto dalla Circolare K 28.1. del 08.04.1991, ORDINARE al Controparte_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità Diplomatiche CP_1
Italiane territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua Italiana della stessa documentazione, ad ogni effetto di legge.
b) In conformità a quanto previsto dalla Circolare K 28.1 del 08.04.1991, Controparte_1
ORDINARE al , in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite Controparte_1 delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta della signora né Parte_1 quest'ultima, hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dalla Circolare come previsto ai termini dell'art.7 della Legge Controparte_1
n.555 del 13.06.1912 e successive modifiche.
In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. , quale procuratore Parte_1 antistatario.
A sostegno della domanda precisava che:
- era discendente del cittadino italiano figlio legittimo di Parte_2
e di , nato in data [...], in [...], nel Comune Persona_1 Persona_2 di Anguillara Veneta, Provincia di Padova il quale non avevamai rinunciato alla cittadinanza
Italiana. Dall'unione tra il signor e la signora Parte_2 Controparte_2 nasceva:
• in Cordeirópolis (SP-Brasile), in data 19 Dicembre 1922, il signor Parte_3
il quale, in data 18 Luglio 1955, in Taiúva (SP-Brasile), contraeva matrimonio
[...] con la signora (da coniugata, ), cittadina Persona_3 Persona_4
Dott. Giovanni Calasso 2
Brasiliana e da detta unione coniugale nasceva:
➢ in Taiúva (SP-Brasile), in data 12 Dicembre 1960, la signora
[...] che, in data 23 Settembre 1978, in Taiúva (SP-Brasile) Parte_4 contraeva matrimonio con il signor cittadino Brasiliano. Persona_5
Da detta unione coniugale nasceva:
✓ in Jaboticabal (SP-Brasile), in data 22 Aprile 1981, la signora
Parte_1
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- parte ricorrente è discendente diretta del cittadino italiano Parte_2
, figlio legittimo di e di , nato in [...] 09 Marzo
[...] Persona_1 Persona_2
1890, in Italia, nel Comune di Anguillara Veneta
Ha, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del
Dott. Giovanni Calasso 3
d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando parte ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Lecce-Venezia,03.06.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13123 ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da note scritte
I. Con ricorso depositato in data 19.09.2023
1. nata in [...]-Brasile), in data 22 Aprile 1981, Parte_1 cittadina Brasiliana, residente in [...](SP-Brasile), Rua Ministro Godoi n.468, apto120, Perdizes, codice .nr.220.795.948-18, C.F._1
Dott. Giovanni Calasso 1
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_1 le seguenti conclusioni:
Nel merito: Previo eventuale accertamento e declaratoria di sussistenza dei presupposti di esperibilità della presenta azione giudiziale di status civitatis e di conseguente legittimità della stessa, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza
Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore della signora Parte_1 nata in [...]-Brasile), in data 22 Aprile 1981, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa.
Per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro pro-tempore e, Controparte_1 per esso, all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis della signora nonché ad emettere - ove di necessità, tenuto conto Parte_1 del riconoscimento già statuito con l'emananda Sentenza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege.
In via istruttoria ed unicamente nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente: a) In conformità a quanto previsto dalla Circolare K 28.1. del 08.04.1991, ORDINARE al Controparte_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità Diplomatiche CP_1
Italiane territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua Italiana della stessa documentazione, ad ogni effetto di legge.
b) In conformità a quanto previsto dalla Circolare K 28.1 del 08.04.1991, Controparte_1
ORDINARE al , in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite Controparte_1 delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta della signora né Parte_1 quest'ultima, hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dalla Circolare come previsto ai termini dell'art.7 della Legge Controparte_1
n.555 del 13.06.1912 e successive modifiche.
In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. , quale procuratore Parte_1 antistatario.
A sostegno della domanda precisava che:
- era discendente del cittadino italiano figlio legittimo di Parte_2
e di , nato in data [...], in [...], nel Comune Persona_1 Persona_2 di Anguillara Veneta, Provincia di Padova il quale non avevamai rinunciato alla cittadinanza
Italiana. Dall'unione tra il signor e la signora Parte_2 Controparte_2 nasceva:
• in Cordeirópolis (SP-Brasile), in data 19 Dicembre 1922, il signor Parte_3
il quale, in data 18 Luglio 1955, in Taiúva (SP-Brasile), contraeva matrimonio
[...] con la signora (da coniugata, ), cittadina Persona_3 Persona_4
Dott. Giovanni Calasso 2
Brasiliana e da detta unione coniugale nasceva:
➢ in Taiúva (SP-Brasile), in data 12 Dicembre 1960, la signora
[...] che, in data 23 Settembre 1978, in Taiúva (SP-Brasile) Parte_4 contraeva matrimonio con il signor cittadino Brasiliano. Persona_5
Da detta unione coniugale nasceva:
✓ in Jaboticabal (SP-Brasile), in data 22 Aprile 1981, la signora
Parte_1
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- parte ricorrente è discendente diretta del cittadino italiano Parte_2
, figlio legittimo di e di , nato in [...] 09 Marzo
[...] Persona_1 Persona_2
1890, in Italia, nel Comune di Anguillara Veneta
Ha, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del
Dott. Giovanni Calasso 3
d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando parte ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Lecce-Venezia,03.06.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5