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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/12/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 956/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 956/2025 V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Lucilla Parte_1 C.F._1
Campisi
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ON CA
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 03/06/2025). posta in decisione all'esito dell'udienza del 28/10/2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 28/03/2025, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Portopalo di Capo Passero in data 11/06/1994
(Atto n. 10, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1994);
1 - che dall'unione nascevano le figlie (19/06/1995) e le gemelle Per_1 Persona_2
e (31/05/2000); Persona_3
- con decreto n. 205/2020 del 06/10/2020, reso nel giudizio n. 6453/2019 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra i sig.ri e;
Parte_1 Controparte_1
- stabilire che le parti potranno fissare la loro residenza ove vorranno, con impegno reciproco a non recarsi molestia e autorizzandosi, sin d'ora, con la sottoscrizione del presente atto, al rilascio del passaporto per l'espatrio, senza ulteriori formalità;
- confermare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra che la abita CP_1 con le figlie libere di incontrare il padre quando lo vorranno;
- confermare che le parti rinunciano a qualsivoglia reciproco assegno di mantenimento;
- revocare l'onere, posto in sede separativa a carico del sig. , del Parte_1 versamento mensile in favore della sig.ra della somma a titolo di concorso CP_1 nel mantenimento delle figlie - , ed – e di spese Per_1 Persona_2 Persona_3 straordinarie, essendo le stesse autonome e/o comunque utilmente collocabili nel mondo del lavoro;
- disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di
Portopalo affinché proceda alle annotazioni prescritte dalla L. 898/70.
- le parti dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- compensare integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.”.
Con provvedimento del 03/11/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le
2 parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 956/2025 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato
[...]
e in Portopalo di Capo Passero il giorno Parte_1 Controparte_1
11/06/1994 (Atto n. 10, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1994); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Portopalo di Capo Passero di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 4.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 956/2025 V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Lucilla Parte_1 C.F._1
Campisi
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ON CA
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 03/06/2025). posta in decisione all'esito dell'udienza del 28/10/2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 28/03/2025, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Portopalo di Capo Passero in data 11/06/1994
(Atto n. 10, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1994);
1 - che dall'unione nascevano le figlie (19/06/1995) e le gemelle Per_1 Persona_2
e (31/05/2000); Persona_3
- con decreto n. 205/2020 del 06/10/2020, reso nel giudizio n. 6453/2019 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra i sig.ri e;
Parte_1 Controparte_1
- stabilire che le parti potranno fissare la loro residenza ove vorranno, con impegno reciproco a non recarsi molestia e autorizzandosi, sin d'ora, con la sottoscrizione del presente atto, al rilascio del passaporto per l'espatrio, senza ulteriori formalità;
- confermare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra che la abita CP_1 con le figlie libere di incontrare il padre quando lo vorranno;
- confermare che le parti rinunciano a qualsivoglia reciproco assegno di mantenimento;
- revocare l'onere, posto in sede separativa a carico del sig. , del Parte_1 versamento mensile in favore della sig.ra della somma a titolo di concorso CP_1 nel mantenimento delle figlie - , ed – e di spese Per_1 Persona_2 Persona_3 straordinarie, essendo le stesse autonome e/o comunque utilmente collocabili nel mondo del lavoro;
- disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di
Portopalo affinché proceda alle annotazioni prescritte dalla L. 898/70.
- le parti dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- compensare integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.”.
Con provvedimento del 03/11/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le
2 parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 956/2025 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato
[...]
e in Portopalo di Capo Passero il giorno Parte_1 Controparte_1
11/06/1994 (Atto n. 10, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1994); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Portopalo di Capo Passero di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 4.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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